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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 803/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
in persona del giudice dott. Francesco Pio Me e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 803 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 proposta da: P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato eParte_1 (c.f. difeso dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. C.F. 1
Opponente
nei confronti di
(c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.ta Serenella Galeno del Foro di Lamezia Terme,
C.F. C.F._2
- Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo avente n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data 17.03.2022.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Palmi
"in persona del proprio legale rappresentante pro tempore in data 17.03.2022, il Parte_1
ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: “1) Nel merito, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Palmi, per i motivi e le ragioni sopra esposte;
2) Condannare la parte opposta alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
oltre IVA e Cpa, come per legge."
Nella propria comparsa di costituzione e risposta, il creditore opposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, Voglia il Tribunale Civile di Palmi, concedere: la provvisoria esecutività, del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi sopra esposti;
nel merito: rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili e comunque infondate le domande attoree e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di revoca del
Decreto Ingiuntivo opposto, condannare il in persona del Sindaco p.t.,Parte_1 al pagamento della somma di Euro 84.281,83 per capitale oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalle date di scadenza di ogni singola fattura alla data del saldo, al tasso ufficiale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, ovvero della diversa somma dovuta per sorte capitale, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, che dovesse risultare di giustizia, a seguito della espletanda istruttoria;
la somma di Euro 160,00 a titolo di risarcimento di Euro 40,00, per ciascuna fattura non pagata tempestivamente in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, ovvero della diversa somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
la somma di Euro 53,82, a titolo di spese notarili sostenute;
le spese ed i compensi professionali della presente procedura, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, nonché successivi oneri e contributi a qualsiasi titolo dovuti.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda spiegata in via principale, previo riconoscimento nei fatti esposti in narrativa dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., accertare e dichiarare l'intervenuto indebito arricchimento in capo al in persona del Sindaco p.t., in danno Parte_1 '
dell'opposta, degli importi di cui in narrativa e/o di ogni diversa minore e/o maggiore somma dovuta alla Società Controparte_1 ,per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
,
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. in via istruttoria: con riserva di ogni deduzione e produzione in via istruttoria nei termini che saranno assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore."
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le loro rispettive memorie e all'esito dell'udienza del
10 maggio 2023, il Giudice ha respinto le richieste istruttorie articolate dall'opposta nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., perché avente per oggetto circostanze da provarsi documentalmente e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la discussione. All'udienza del 27 novembre
2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ***
2. Nel merito.
Orbene, dagli atti processuali, si evince che il credito avanzato dall'odierna opposta scaturisce da una cessione del credito da parte della Parte_2
A monte, il suddetto credito trae origine dalle prestazioni di servizi erogati da quest'ultima in favore dell' per la gestione di un asilo nido, giusta aggiudicazione di appaltoParte_3 avvenuta in data 19.11.2019.
Dalla determina avente n. 1223, emanata dal Comune di Parte 1 risulta che tale servizio era stato finanziato con i Fondi PAC e che doveva svolgersi per il periodo che va dal 01.10.2019 al 30.06.2020.
A seguito dei servizi prestati la Parte_2 inoltrava all'Ente in questione a mezzoParte_2 di posta certificata, la richiesta di pagamento e opportuna rendicontazione.
Parte_2 presentava all'Ente istanza, sull'apposita A seguito di mancato riscontro, la piattaforma, per la certificazione del credito. In data 16.02.2021, il Responsabile degli Affari Genarli effettuati i dovuti riscontri, a fronte delle fatture esibite, ne certificava il del Parte_1
credito, per un importo complessivo di € 84.068,01, indicando come data di pagamento il 31.01.2022
(allegato n. 1 all'atto di costituzione dell'opposta).
Successivamente, la Cooperativa sociale cedeva il proprio credito così come certificato in precedenza in favore di Controparte_1 la quale ne dava comunicazione al debitore (allegato n. 3 all'atto di costituzione dell'opposta).
Alla comunicazione di cessione, l'Ente in questione non faceva pervenire alcun rifiuto, per cui [...]
CP_1 adiva cotesto Tribunale proponendo ricorso per decreto ingiuntivo per chiedere al [...]
Parte 1 , l'ingiunzione del pagamento della somma di € 84.068,01, oltre l'indennizzo di € 160,00 essendo la richiesta fondata su n. 4 fatture ed € 53,82 per spese vive notarili.
A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, il Pt_1 proponeva opposizione eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1 nonché la violazione del codice degli appalti, evidenziando l'inopponibilità della cessione del credito, in quanto esso stesso non aveva manifestato il proprio assenso;
pertanto, la suddetta cessione doveva ritenersi inefficace nei confronti dell'Ente.
Nel merito, invece, ne contestava la violazione degli obblighi imposti all'aggiudicatario in base alle norme previste dal Ministero dell'Interno PAC;
nello specifico per non aver ottemperato alla presentazione delle quietanze di avvenuta prova di pagamento dei fornitori, impedendo all'Ente di porre in essere l'attività di rendicontazione.
3. Diritto
In via preliminare, occorre verificare la domanda di parte attrice volta all'accertamento e alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
Ebbene, questo Giudicante ritiene detta domanda infondata, poiché in virtù di un principio consolidato (Cass. S.U. N. 8573/1990), la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o al rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio indipendentemente dalla sua effettiva esistenza.
Nel caso di specie, Controparte_1 con la sua costituzione in giudizio e ancor prima con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto di essere l'attuale titolare del credito oggetto di causa, derivante da un atto di cessione del credito che da solo è sufficiente a far ritenere la società legittimata ad agire nel presente giudizio, aldilà delle verifiche sulla fondatezza e sul merito che attengono ad una fase successiva.
Per tale motivazione, la sopradetta eccezione non trova accoglimento e deve ritenersi infondata.
***
Passando quindi al merito della questione, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve in linea generale osservarsi che le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (Cass. Civ. n. 16340/2009).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c., in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Secondo detto principio, ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. S.U. n.
13533/2001; più di recente: Cass. 127/2022, Cass. 34433/2021, Cass. 27419/2021, Cass. 10394/2021,
Cass. 25872/2020, Cass. 18200/2020, Cass. 3996/2020).
Nel caso di specie, l'opposta, ha documentato la titolarità del preteso credito, versando in atti il contratto di cessione del credito tra la medesima e la Parte_2 per un credito pari
Parte_1, giusta determina n.ad €84.068,01, scaturito dai servizi erogati in favore del Comune di
1223 del 19.11.19 e capitolato speciale (rispettivamente allegato n. 2 all'atto di costituzione e allegato n. 4), da cui si attesta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della gestione dell'asilo nido nel Comune di Parte_1 da parte della Controparte_2
Riguardo al titolo di credito non emerge alcuna contestazione;
è pacifico, quindi che la Parte_2
[...] aggiudicataria dell'appalto, ha prestato i propri servizi presso la struttura comunale denominata "Belà” nell'interesse del Comune di Parte 1 per il periodo che va dal 01.10.2019 al
30.06.2020.
Affrontando ora la questione della cessione del credito, va osservato che, trattandosi di una cessione dei crediti vantati nei confronti di una P.A., la sua disciplina ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti secondo quanto previsto dall'art. 1260 c.c.
Questa diversa normazione prevede specifici requisiti affinché la cessione tra un privato e la P.A. sia valida ed opponibile.
Tra i principali requisiti previsti dall'art. 70 della Legge 2248/1865 è necessario che tale cessione dei crediti sia subordinata alla preventiva adesione dalla PA;
quindi, affinché la cessione sia opponibile occorre che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
Sulla stessa scia, l'art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 (ora abrogato dal d.lgs. 36/2023) prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso: la cessione era considerata efficace se l'amministrazione non l'avesse espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
Con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, ma le nuove norme mantengono il requisito della notifica formale e prevedono che:
1. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione.
2. La cessione è opponibile se non rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
3. Le amministrazioni possono accettare preventivamente la cessione, riservandosi il diritto di opporre al cessionario le stesse eccezioni valide nei confronti del cedente.
Questa deroga al principio di libera cedibilità del credito, secondo quanto previsto dall'art. 1260 c.c,, risulta applicabile - secondo un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità
"solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, comma 3, r.d. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica." (Cass. Civ., Sez. III n. 981/2002) Alla luce di quanto premesso, ne discende che l'adesione/consenso della P.A. è richiesta solo finché il contratto risulti in fase di esecuzione, poiché terminata l'esecuzione del contratto non sarà più possibile invocare il potere di veto della PA, quindi dovrà applicarsi la normativa specifica codicistica;
in tal senso: "Allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico."(Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006; Cass. Civ. n. 2209/2007).
In sintesi, nel caso di specie può ritenersi raggiunta la prova dell'attuale titolarità in capo a [...]
CP_1 del credito scaturente dalle fatture esibite e certificate dal Comune di Parte_1, tanto più che la stessa non ha manifestato il rifiuto nei termini di legge.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione non merita accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 157/202 emesso dal Tribunale di Palmi in data 17.03.2022 opposto deve essere confermato.
4. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi con valore inferiore a 260.000 euro valori minimi ed escludendo la voce di fase istruttoria per una somma complessiva di euro 4.217,00 per compensi e 632,55 per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
· rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal
Tribunale di Palmi in data 17.03.2022;
- dichiara esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data
17.03.2022
ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna il Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a
Controparte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano incorrispondere all'opposta euro 4.217,00 per compensi e 632,55 per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Palmi, li 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Me Francesco Pio
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
in persona del giudice dott. Francesco Pio Me e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 803 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 proposta da: P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato eParte_1 (c.f. difeso dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. C.F. 1
Opponente
nei confronti di
(c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.ta Serenella Galeno del Foro di Lamezia Terme,
C.F. C.F._2
- Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo avente n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data 17.03.2022.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Palmi
"in persona del proprio legale rappresentante pro tempore in data 17.03.2022, il Parte_1
ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: “1) Nel merito, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Palmi, per i motivi e le ragioni sopra esposte;
2) Condannare la parte opposta alla refusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
oltre IVA e Cpa, come per legge."
Nella propria comparsa di costituzione e risposta, il creditore opposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, Voglia il Tribunale Civile di Palmi, concedere: la provvisoria esecutività, del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi sopra esposti;
nel merito: rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili e comunque infondate le domande attoree e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di revoca del
Decreto Ingiuntivo opposto, condannare il in persona del Sindaco p.t.,Parte_1 al pagamento della somma di Euro 84.281,83 per capitale oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalle date di scadenza di ogni singola fattura alla data del saldo, al tasso ufficiale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, ovvero della diversa somma dovuta per sorte capitale, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, che dovesse risultare di giustizia, a seguito della espletanda istruttoria;
la somma di Euro 160,00 a titolo di risarcimento di Euro 40,00, per ciascuna fattura non pagata tempestivamente in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, ovvero della diversa somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
la somma di Euro 53,82, a titolo di spese notarili sostenute;
le spese ed i compensi professionali della presente procedura, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, nonché successivi oneri e contributi a qualsiasi titolo dovuti.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda spiegata in via principale, previo riconoscimento nei fatti esposti in narrativa dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., accertare e dichiarare l'intervenuto indebito arricchimento in capo al in persona del Sindaco p.t., in danno Parte_1 '
dell'opposta, degli importi di cui in narrativa e/o di ogni diversa minore e/o maggiore somma dovuta alla Società Controparte_1 ,per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
,
a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. in via istruttoria: con riserva di ogni deduzione e produzione in via istruttoria nei termini che saranno assegnati ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore."
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le loro rispettive memorie e all'esito dell'udienza del
10 maggio 2023, il Giudice ha respinto le richieste istruttorie articolate dall'opposta nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c., perché avente per oggetto circostanze da provarsi documentalmente e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la discussione. All'udienza del 27 novembre
2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ***
2. Nel merito.
Orbene, dagli atti processuali, si evince che il credito avanzato dall'odierna opposta scaturisce da una cessione del credito da parte della Parte_2
A monte, il suddetto credito trae origine dalle prestazioni di servizi erogati da quest'ultima in favore dell' per la gestione di un asilo nido, giusta aggiudicazione di appaltoParte_3 avvenuta in data 19.11.2019.
Dalla determina avente n. 1223, emanata dal Comune di Parte 1 risulta che tale servizio era stato finanziato con i Fondi PAC e che doveva svolgersi per il periodo che va dal 01.10.2019 al 30.06.2020.
A seguito dei servizi prestati la Parte_2 inoltrava all'Ente in questione a mezzoParte_2 di posta certificata, la richiesta di pagamento e opportuna rendicontazione.
Parte_2 presentava all'Ente istanza, sull'apposita A seguito di mancato riscontro, la piattaforma, per la certificazione del credito. In data 16.02.2021, il Responsabile degli Affari Genarli effettuati i dovuti riscontri, a fronte delle fatture esibite, ne certificava il del Parte_1
credito, per un importo complessivo di € 84.068,01, indicando come data di pagamento il 31.01.2022
(allegato n. 1 all'atto di costituzione dell'opposta).
Successivamente, la Cooperativa sociale cedeva il proprio credito così come certificato in precedenza in favore di Controparte_1 la quale ne dava comunicazione al debitore (allegato n. 3 all'atto di costituzione dell'opposta).
Alla comunicazione di cessione, l'Ente in questione non faceva pervenire alcun rifiuto, per cui [...]
CP_1 adiva cotesto Tribunale proponendo ricorso per decreto ingiuntivo per chiedere al [...]
Parte 1 , l'ingiunzione del pagamento della somma di € 84.068,01, oltre l'indennizzo di € 160,00 essendo la richiesta fondata su n. 4 fatture ed € 53,82 per spese vive notarili.
A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, il Pt_1 proponeva opposizione eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1 nonché la violazione del codice degli appalti, evidenziando l'inopponibilità della cessione del credito, in quanto esso stesso non aveva manifestato il proprio assenso;
pertanto, la suddetta cessione doveva ritenersi inefficace nei confronti dell'Ente.
Nel merito, invece, ne contestava la violazione degli obblighi imposti all'aggiudicatario in base alle norme previste dal Ministero dell'Interno PAC;
nello specifico per non aver ottemperato alla presentazione delle quietanze di avvenuta prova di pagamento dei fornitori, impedendo all'Ente di porre in essere l'attività di rendicontazione.
3. Diritto
In via preliminare, occorre verificare la domanda di parte attrice volta all'accertamento e alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
Ebbene, questo Giudicante ritiene detta domanda infondata, poiché in virtù di un principio consolidato (Cass. S.U. N. 8573/1990), la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o al rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio indipendentemente dalla sua effettiva esistenza.
Nel caso di specie, Controparte_1 con la sua costituzione in giudizio e ancor prima con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto di essere l'attuale titolare del credito oggetto di causa, derivante da un atto di cessione del credito che da solo è sufficiente a far ritenere la società legittimata ad agire nel presente giudizio, aldilà delle verifiche sulla fondatezza e sul merito che attengono ad una fase successiva.
Per tale motivazione, la sopradetta eccezione non trova accoglimento e deve ritenersi infondata.
***
Passando quindi al merito della questione, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve in linea generale osservarsi che le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (Cass. Civ. n. 16340/2009).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c., in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Secondo detto principio, ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. S.U. n.
13533/2001; più di recente: Cass. 127/2022, Cass. 34433/2021, Cass. 27419/2021, Cass. 10394/2021,
Cass. 25872/2020, Cass. 18200/2020, Cass. 3996/2020).
Nel caso di specie, l'opposta, ha documentato la titolarità del preteso credito, versando in atti il contratto di cessione del credito tra la medesima e la Parte_2 per un credito pari
Parte_1, giusta determina n.ad €84.068,01, scaturito dai servizi erogati in favore del Comune di
1223 del 19.11.19 e capitolato speciale (rispettivamente allegato n. 2 all'atto di costituzione e allegato n. 4), da cui si attesta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della gestione dell'asilo nido nel Comune di Parte_1 da parte della Controparte_2
Riguardo al titolo di credito non emerge alcuna contestazione;
è pacifico, quindi che la Parte_2
[...] aggiudicataria dell'appalto, ha prestato i propri servizi presso la struttura comunale denominata "Belà” nell'interesse del Comune di Parte 1 per il periodo che va dal 01.10.2019 al
30.06.2020.
Affrontando ora la questione della cessione del credito, va osservato che, trattandosi di una cessione dei crediti vantati nei confronti di una P.A., la sua disciplina ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti secondo quanto previsto dall'art. 1260 c.c.
Questa diversa normazione prevede specifici requisiti affinché la cessione tra un privato e la P.A. sia valida ed opponibile.
Tra i principali requisiti previsti dall'art. 70 della Legge 2248/1865 è necessario che tale cessione dei crediti sia subordinata alla preventiva adesione dalla PA;
quindi, affinché la cessione sia opponibile occorre che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.
Sulla stessa scia, l'art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 (ora abrogato dal d.lgs. 36/2023) prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso: la cessione era considerata efficace se l'amministrazione non l'avesse espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
Con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, ma le nuove norme mantengono il requisito della notifica formale e prevedono che:
1. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione.
2. La cessione è opponibile se non rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
3. Le amministrazioni possono accettare preventivamente la cessione, riservandosi il diritto di opporre al cessionario le stesse eccezioni valide nei confronti del cedente.
Questa deroga al principio di libera cedibilità del credito, secondo quanto previsto dall'art. 1260 c.c,, risulta applicabile - secondo un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità
"solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, comma 3, r.d. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica." (Cass. Civ., Sez. III n. 981/2002) Alla luce di quanto premesso, ne discende che l'adesione/consenso della P.A. è richiesta solo finché il contratto risulti in fase di esecuzione, poiché terminata l'esecuzione del contratto non sarà più possibile invocare il potere di veto della PA, quindi dovrà applicarsi la normativa specifica codicistica;
in tal senso: "Allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico."(Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006; Cass. Civ. n. 2209/2007).
In sintesi, nel caso di specie può ritenersi raggiunta la prova dell'attuale titolarità in capo a [...]
CP_1 del credito scaturente dalle fatture esibite e certificate dal Comune di Parte_1, tanto più che la stessa non ha manifestato il rifiuto nei termini di legge.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione non merita accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 157/202 emesso dal Tribunale di Palmi in data 17.03.2022 opposto deve essere confermato.
4. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi con valore inferiore a 260.000 euro valori minimi ed escludendo la voce di fase istruttoria per una somma complessiva di euro 4.217,00 per compensi e 632,55 per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
· rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal
Tribunale di Palmi in data 17.03.2022;
- dichiara esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 157/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data
17.03.2022
ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna il Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a
Controparte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano incorrispondere all'opposta euro 4.217,00 per compensi e 632,55 per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Palmi, li 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Me Francesco Pio