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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1154 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. MOHAMED AHMED OMAR GIAMPAOLO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTINO NINONE
LUCA, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 13.04.2024 impugnava dinanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
29176202400000131000 (fascicolo n. 10667/2024) dell'importo di € 1.374.302,00, emessa dall' , notificata in data 06.03.2024, con la Controparte_1 quale veniva contestato l'omesso versamento del “Modello DM 10” e “somme aggiuntive” anno 2023, nonché per contributi E.N.P.D.E.D.P. relativi allo stesso anno, per un totale complessivo di € 1.374.302,00.
Quali atti presupposti indicava:
1. avviso di addebito n. 59120230000500137000, notificato il 22.10.2023, per l'importo di € 480.705,40, afferente a “Modello DM 10”, somme aggiuntive e spese di notifica per l'anno 2023;
1 2. avviso di addebito n. 59120230000561601000, notificato il 29.11.2023, per l'importo di € 582,57, afferente a contributi E.N.P.D.E.D.P., sanzioni e spese di notifica per l'anno 2023;
3. avviso di addebito n. 59120230000805320000, notificato il 20.12.2023, per l'importo di € 893.014,03, afferente a “Modello DM 10”, somme aggiuntive e spese di notifica per l'anno 2023. Lamentava l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa motivazione e per mancata chiarezza in violazione dell'art. 7 l.212/2000, nonché
l'estinzione del credito per intervenuto pagamento. Si costituiva l' negando la propria legittimazione a contraddire in ordine ai CP_3 fatti estintivi della pretesa e confermando la legittimità del proprio operato.
Si costituiva dando atto di avvenuti versamenti parziali da parte del , CP_2 Parte_1 ed insistendo sulla legittimità della residua pretesa per le sanzioni, non essendo stati i versamenti tempestivi e completi.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 27.5.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primo luogo, quanto all'asserito difetto di motivazione, la comunicazione, redatto in conformità al modello previsto dalla legge, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato.
In tema di preavviso di iscrizione ipotecaria, invero, non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile.
Nel merito, all'eccezione di avvenuto pagamento della pretesa, va rilevato che
, costituitasi in giudizio, ha evidenziato che il CP_2 Parte_1
ha -in effetti-effettuato alcuni versamenti relativi ai contributi dovuti per
[...]
l'anno 2023, come del resto documentato dalle ricevute allegate al ricorso.
In particolare, risultano versamenti parziali in data 30 marzo 2023 per i periodi contributivi di gennaio e febbraio, e in data 26 giugno 2023 per il mese di giugno.
CP_
tuttavia, ha dedotto che il non ha provveduto al pagamento Parte_1 dell'intero importo richiesto, avvenuto per il residuo in data 13 dicembre 2023– ossia successivamente alla ricezione dell'avviso di addebito n.
59120230000500137000, notificato il 22 ottobre 2023 –esclusivamente la sorte contributiva, senza includere sanzioni e interessi per il ritardato pagamento.
2 L' ha, quindi, proceduto allo sgravio parziale per quanto effettivamente CP_2 versato, confermando le sanzioni.
Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 59120230000561601000, relativo a contributi ENPDEDP per il mese di marzo 2023 e riferito alla Gestione Dipendenti
Pubblici, il pagamento da parte della parte ricorrente risulta correttamente effettuato e sul punto nessuna eccezione circa eventuali ritardi è stata sollevata da . CP_2
Su tale somma non sono quindi dovuti accessori o sanzioni.
In relazione all'avviso di addebito n. 59120230000805320000, concernente il mancato o parziale versamento dei modelli DM10/2 per i periodi da aprile ad agosto 2023, l' ha rilevato che il ha effettuato diversi versamenti il 14 e CP_4 Parte_1 il 17 agosto, il 28 agosto e il 13 novembre – tutti riferiti alle mensilità comprese tra aprile e agosto.
Tuttavia, anche in questo caso il versamento integrale della sorte contributiva è stato eseguito solo il 13 dicembre 2023 (ossia in data successiva alla ricezione degli AVA sottesi alla comunicazione preventiva), ancora una volta senza coprire le sanzioni e gli oneri accessori.
Per questo motivo, è stato disposto lo sgravio solo parziale, limitato al capitale, mentre le sanzioni sono rimaste a carico del come da estratto di ruolo in Parte_1 atti.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il credito principale (la sorte contributiva) è stato effettivamente pagato solo in parte prima della notifica degli avvisi di addebito e che il saldo è stato completato solo in data successiva; mentre lee sanzioni e gli interessi non sono stati versati e non risultano contestati sul piano sostanziale, atteso che la parte ricorrente non ha negato la tardività nei versamenti.
Tuttavia, deve esservi correlazione tra il comportamento del contribuente e l'eventuale applicazione di sanzioni civili e interessi moratori. Ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000, le sanzioni civili sono dovute nei casi di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, e trovano la loro ratio nella funzione punitiva e deterrente rispetto all'inadempimento dell'obbligo contributivo.
Gli interessi di mora, parimenti, trovano fondamento nel principio generale ex art. 1224 c.c., in quanto finalizzati al risarcimento del danno da ritardo.
Tuttavia, l'applicazione di tali accessori non può prescindere dalla effettiva entità e tempistica dell'inadempimento. Il versamento parziale, pur se tardivo, determina l'estinzione pro quota dell'obbligazione principale e, con essa, la cessazione della maturazione di interessi e l'esclusione di sanzioni relativamente alla parte di debito ormai adempiuta.
3 Ne consegue che la pretesa dell' di mantenere l'intero carico sanzionatorio e CP_2 accessorio anche su somme tempestivamente (o comunque successivamente) versate, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e legalità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Nel caso di specie, il ha effettuato una serie di versamenti – Parte_1 sebbene non sempre tempestivi – relativi alla sorte capitale dei contributi previdenziali per l'anno 2023, come emerge dalle stesse ammissioni dell' in CP_2 atti. In particolare, parte delle somme è stata corrisposta prima della formazione del ruolo.
Ne deriva che, una volta accertato l'avvenuto pagamento della sorte contributiva – anche in forma scaglionata – l'eventuale residua debenza può riferirsi esclusivamente agli interessi maturati sino alla data di effettivo pagamento e alle sanzioni civili limitatamente alla quota di debito effettivamente versata in ritardo.
Diversamente opinando, si perverrebbe ad una indebita duplicazione dell'addebito accessorio, in violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità che regolano i rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione.
Va disattesa la richiesta formulata dalla parte ricorrente di condanna dell' ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge. L'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., prevede la condanna al risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa qualora risulti che la controparte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero che abbia proposto o proseguito l'azione in maniera temeraria. Nel caso di specie, l' costituitosi in giudizio, ha fornito una ricostruzione CP_2 documentata e coerente della propria posizione creditoria, dando atto degli avvenuti pagamenti parziali da parte del e procedendo, conseguentemente, agli Parte_1 sgravi nei limiti di quanto effettivamente riscosso, come risulta dagli stessi atti depositati in causa.
L' ha, inoltre, insistito sulla permanenza di una residua pretesa per sanzioni CP_4
e interessi, in considerazione della tardività dei versamenti, esercitando un'attività difensiva che, poiché parzialmente fondata, non appare né arbitraria o connotata da dolo o colpa grave. Né può affermarsi che l' abbia agito con temerarietà ai sensi del terzo comma CP_2 dell'art. 96 c.p.c., trattandosi, nel caso di specie, di una difesa fondata su un effettivo accertamento contabile e sul riconoscimento – sia pure parziale – del credito.
La posizione assunta dall' rientra, pertanto, nell'ambito dell'esercizio CP_4 legittimo del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Per tali ragioni, va esclusa la configurabilità di responsabilità aggravata e, conseguentemente, va rigettata la domanda di condanna dell' ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c.
4 Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente il ricorso, accertando l'intervenuto pagamento della sorte capitale relativa agli avvisi di addebito nn. 59120230000500137000,
59120230000561601000 n. 59120230000805320000 richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000131000; dichiara che l'obbligazione contributiva del è da ritenersi estinta Parte_1 relativamente alla sorte capitale, ferma la debenza di interessi e sanzioni nei limiti e alle condizioni calcolati in misura proporzionata agli intervenuti pagamenti, per come precisato in motivazione;
annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'importo eccedente quanto effettivamente dovuto a titolo di sanzioni e interessi;
rigetta per il resto;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 27/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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