Articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 8Articolo 10
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14 marzo 1992
Art. 9. 1. Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 8, dichiara annualmente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la quantita' di olive prodotte.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992