Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2458/2024 R.G. promossa da
P. VA , con sede in Milano, Via Parte_1 P.VA_1
Giovanni da Procida n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Grignani ed Andrea Loro come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Melegnano (MI), Via Marconi n. 5
- attrice opponente - contro
C.F. e P. VA , con sede Controparte_1 P.VA_2 in Castellarano (RE), Via Fiandre n. 22/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Martina Malerba come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via Emilia Est n. 18/2
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
In via preliminare
1 di 13
Nel merito in via principale:
- previo ogni necessario accertamento e declaratoria, dichiarare nullo e/o annullare e, in ogni caso, revocare in quanto infondato
- per le ragioni di cui in premessa - il decreto ingiuntivo opposto anche in quanto emesso/notificato in assenza/violazione dei presupposti di legge;
in subordine:
- nel caso di accoglimento delle domande avversarie, contenerne l'ammontare in quanto sarà analiticamente provato in corso di causa;
in ogni caso
- rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa da controparte, in quanto infondata
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in conformità al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi in favore dell'Avv.
Guido Grignani che se ne dichiara antistatario.
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto, espunti eventuali giudizi e valutazioni.
1. il DOC. 18 - Parte_2 prodotto da controparete non è stato firmato dal Project
Manager allora incaricato, Sig. ; Parte_3
2. il Sig. si è limitato a prendere atto dell'avvenuta Parte_3 accensione dell'impianto (DOC.17) ma, non avendo le competenze tecniche necessarie, né avendo ricevuto delega al potere di firma per tale documento si è astenuto dal fatto.
3. Il formale Power On è stato proposto alla in Controparte_1 data 19/04/24, ma questa, nella persona di si è CP_2 rifiutata all'esecuzione di un nuovo test in quanto riteneva di dover prima ricevere il saldo dell'Isola 1, parzialmente
2 di 13 conclusa ma ancora avente difetti lamentati dal Cliente (si allega: doc. 2 mail inviata a e a CP_2 CP_3 in data 04/04/2024 "240404 - 913500 - IN
[...]
Allineamento Isole Robotiche" e doc. 3 risposta di CP_1
).
[...]
4. Come riportato dalle comunicazioni allegate sub doc. 2,
ha contestato a il funzionamento Pt_1 Controparte_1 dei bei oggetto di fornitura;
5. Nel marzo 2024, il cliente finale lamentava una serie di disfunzioni e malfunzionamenti nei beni forniti da
[...]
(doc. 4) Controparte_4
6. Nel marzo 2024, contestava a Parte_1 CP_1 CP_1
i malfunzionamenti e le disfunzioni segnalate dal cliente
[...] finale IN LI RL (cfr doc. 1);
7. non ha mai ricevuto comunicazione relativa alla Parte_1 messa in funzione della “ ” e non ha mai avuto Pt_4 comunicazione del fato che la stessa sia in grado di essere interfacciata con la restante parte dell'impianto, con conseguente immissione nel ciclo di funzionamento;
8. non ha evidenza del collaudo della “Isola 2” e non le è Pt_1 mai stato comunicato;
9. L'oggetto della fornitura commissionata a Controparte_1 per il cliente IN LI RL era il seguente: due linee robotiche (Isola 1 e Isola 2), un robot mobile in asservimento ad una delle due linee, un carrello meccanico e la realizzazione di un'ulteriore linea robotica in “replica” ad una di quelle già̀ realizzate;
10. In particolare, quanto al robot mobile, confermava Parte_1 in data 05/02/2024 che la fornitura a IN LI RL sarebbe avvenuta sempre a mezzo di Controparte_1
(doc. 5);
3 di 13 11. La circostanza di cui al punto precedente, veniva confermata dal cliente finale IN LI RL con mail del 20/02/2024
(doc. 6);
12. Con riferimento alla “linea robot replica”, in data 14 febbraio
2024 un incaricato di ha Controparte_1 Persona_1 presenziato al rilievo dei locali per l'installazione delle due isole e delle relative richieste del Cliente IN LI RL (si allega doc. 7: MoM dell'intervento dove, tra le altre cose, vengono nuovamente evidenziati i difetti ancora insistenti sull'Isola 1 e motivo di reclamo da parte di IN)
13. il test di comunicazione con i software prodotto da , è Pt_1 uno dei test di una sola delle diverse funzionalità̀ che la linea nel suo complesso avrebbe dovuto espletare;
14. il test di comunicazione è soltanto una delle verifiche che portano al completamento dell'impianto che dovrà̀ poi essere testato rispetto al suo funzionamento globale finalizzato allo svolgimento degli scopi preposti che devono essere validati da
Committente, in merito alla congruità ai requisiti di funzionamento ed efficienza del sistema fornito;
Si indicano come testi:
- Ing. presso Testimone_1 Parte_1
- Sig. presso Testimone_2 Parte_1
Per PARTE OPPOSTA:
- contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
-in via preliminare :
- previa fissazione di una udienza ad hoc concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 832/2024 emesso nel procedimento n. 1913/2024 r.g., in data 24.6.2024, recante l'ingiunzione di pagamento nei confronti di della Parte_1 somma di euro 82.589,12, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e alle spese di procedura;
-in via principale :
4 di 13 - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, n.
832/2024 emesso nel procedimento n. 1913/2024 r.g., in data
24.6.2024, recante l'ingiunzione di pagamento nei confronti di della somma di euro 82.589,12, oltre agli interessi dal Parte_1 dovuto al saldo e alle spese di procedura (liquidate in euro 2.242,00 per compensi e in euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a. come per legge), dichiarando infondata in fatto e in diritto l'opposizione ex adverso proposta e comunque non provata;
- condannare l'attrice opponente , ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., al pagamento a favore della convenuta opposta di una somma equitativamente determinata;
-in via subordinata :
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 della somma di euro 82.589,12, oltre gli interessi di legge dal dovuto al saldo, o della diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso , con vittoria di spese e compensi legali di causa, oltre alle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta, come per legge.
- In via istruttoria : chiede in via istruttoria l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ha commissionato alla Parte_1 Controparte_1
in qualità di sub contractor, la realizzazione di due linee
[...] robotiche per il cliente finale IN LI S.r.l.?
2) Vero che la prima linea robotica, come da contratto FC211122_03 che si rammostra al teste sub. doc. 11, è stata consegnata al cliente finale?
3) Vero che detta prima fornitura è stata integralmente pagata da
Parte_1
5 di 13 4) Vero che a seguito della sottoscrizione del contratto FC301122_01, come da doc. 2 del fascicolo monitorio che si rammostra al teste, ha provveduto al pagamento delle prime 3 delle 5 Parte_1 tranche previste a pag. 12 di detto documento?
5) Vero che mai ha sollevato alcuna contestazione, né Parte_1 scritta, né verbale, relativamente all'ordine di cui alle fatture azionate in sede monitoria, prima della costituzione in mora del 19.4.2024?
6) Vero che entrambe le linee robotiche e, in particolare, la seconda relativa al contratto FC301122_01, come da doc. 2 del fascicolo monitorio che si rammostra al teste, inerente le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, sono state consegnate al cliente finale
IN nel rispetto dei termini pattuiti?
7) Vero che il robot mobile richiamato nell'atto di citazione in opposizione di e di cui la stessa lamenta la mancata Parte_1 consegna, mai è stato commissionato alla Controparte_1 essendo di competenza della stessa Parte_1
8) Vero che mai ha commissionato una terza linea Parte_1 robotica in replica alle due linee robotiche già consegnate ed oggetto dei contratti FC211122_03 e FC301122_01 (che si rammostrano al teste sub. docc. 2 del fascicolo monitorio e doc 11)?
9) Vero che la penultima fase del progetto denominata On è Pt_2 stata effettuata in data 9.1.2024?
10) Vero che l'esecuzione della fase di Power On è stata confermata dallo stesso Project Manager di come da doc. 17 che si Parte_1 rammostra al teste?
11) Vero che in data 10.1.2024, giorno successivo all'esecuzione di
Power On e alla messa in funzione dell'impianto, Controparte_1 si è recata presso l'impianto per effettuare i test di prelievo?
[...]
12) Vero che nessuna contestazione è pervenuta a Controparte_1 in seguito alla messa in funzione dell'impianto e
[...] successivamente ai test di prelievo?
6 di 13 13) Vero che è necessario il software middleware per procedere al collaudo?
14) Vero che tale software middleware può essere fornito esclusivamente da Parte_1
15) Vero che risulta che tale software middleware debba essere fornito, specificamente, dal Sig. di Testimone_3 Parte_1
16) Vero che dopo l'intervento del 10.1.2024 ha Parte_1 omesso di riscontrare e gli altri sub- Controparte_1 contractors, per il proseguimento dei lavori, causando uno stallo del cantiere IN LI S.r.l.?
17) Vero che la cliente finale IN LI S.r.l. si è più volte lamentata dell'assenza e dell'inerzia di Parte_1
18) Vero che l'intervento del 30.4.2024 di è Controparte_1 stato finalizzato alla soddisfazione di una esigenza del cliente finale
IN LI S.r.l. e alla corretta funzionalità dell'impianto commissionato ad Parte_1
19) Vero che si sottraeva alle comunicazioni di Parte_1 carattere tecnico ed economico con Controparte_1 impedendo la conclusione dei lavori?
20) Vero che i dipendenti di si sono ciclicamente Parte_1 dimessi dalla commessa relativa al progetto IN LI S.r.l. rendendo complesso per capire con chi Controparte_1 interfacciarsi per la prosecuzione dei lavori?
- Indica a teste i Sigg.ri e , domicilio CP_2 Testimone_4 lavorativo Via Fiandre 22/A, 42014 Controparte_1
CASTELLARANO (RE), su tutti i capitoli;
- Indica a teste il Sig. , domicilio lavorativo Testimone_5 [...]
Via Fiandre 22/A, 42014 CASTELLARANO (RE), sui Controparte_1 capitoli dal n. 9 al n. 20
- Indica a teste i Sigg.ri e Testimone_6 Testimone_7 [...]
, domicilio lavorativo BizLink LI S.r.l., S.S. 10 – Via Tes_8
7 di 13 Breda, 134, I-29010 Monticelli d'Ongina (PC), sui capitoli nn. 1, 2, 6,
, 16, 17, 18, 19 e 20 . Tes_9
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 832/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 24 giugno 2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la Controparte_1 somma di € 82.589,12, a titolo di corrispettivo per la fornitura di un robot antropomorfo Hyundai modello HS160L.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, deduceva che i lavori commissionati non Parte_1 erano stati ancora completati e, dunque, il robot non era stato ancora collaudato.
2. si costituiva con comparsa depositata Controparte_1 in data 27 novembre 2024, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 20 marzo 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
La controversia trae origine dal contratto sottoscritto in data 13 gennaio 2023, recante rif. “FC301122_01” ed avente ad oggetto
“Progetto Robot IN LI”, con cui Parte_1 commissionava a la fornitura di un robot Controparte_1 antropomorfo Hyundai HS160L, per il prezzo di € 130.000,00, oltre
VA, con pagamento dilazionato in cinque fasi: 20% come acconto
8 di 13 all'ordine; 10% all'approvazione del layout e del progetto;
20% al termine della fase di pre-collaudo presso 20% Controparte_1 al termine della fase di “Power ON Mechanical&Electrical”; 30% al termine del collaudo con esito positivo (cfr. doc. 12 dell'opposta).
ricevuto, pacificamente, il pagamento Controparte_1 delle prime tre fasi con acconti pari complessivamente ad €
65.000,00, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 82.589,12 a saldo delle seguenti fatture:
− n. 158 dell'11 marzo 2022 di € 1.464,00 emessa per “Conto vendita gruppo motore riduttore asse 3 rigenerato [...]”;
− n. 557 del 3 agosto 2023 di € 1.342,00 emessa per “Attività eseguite presso su vs. impianto Vs. commessa n. Controparte_1
913500”;
− n. 885 del 30 novembre 2023 di € 79.300,00 emessa per il
“Progetto Robot IN Siliterm” (di cui € 31.720,00 per la fase di
“ ed € 47.580,00 per la fase di Parte_2 collaudo con esito positivo);
− n. 889 del 4 dicembre 2023 di € 483,12 emessa per “Trasporto della merce da a IN effettuato il 30/11/2023”. Controparte_1 contesta esclusivamente la fattura n. 885/2023, Parte_1 sostenendo di non essere tenuta al pagamento perché i lavori di realizzazione del robot non sarebbero stati ancora completati e, in particolare, non sarebbero state ancora effettuate né la fase di
“power on” né, tantomeno, quella di collaudo.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che il robot sia stato consegnato in data 28 novembre 2023 alla cliente finale BizLink
LI s.r.l. (cfr. D.D.T. sub docc. 15 e 16 dell'opposta).
La fase di “power on”, consistente nell'accensione della macchina, risulta per tabulas essere stata regolarmente e positivamente effettuata in data 9 gennaio 2024 (cfr. “
[...] presso cliente finale IN LI” sub Parte_2
9 di 13 doc. 18 dell'opposta), come espressamente confermato sia dallo stesso project manager di , nella e- Parte_1 Parte_3 email del 15 gennaio 2024 (cfr. doc. 17 dell'opposta), sia dai successivi interventi posti in essere da su Controparte_1 richiesta della cliente finale BizLink LI s.r.l., che evidentemente non sarebbero stati possibili se non fosse stata già effettuata la prima accensione del macchinario (cfr. rapporto d'intervento sottoscritto da quest'ultima società sub doc. 22 dell'opposta).
A fronte di tale specifica allegazione, supportata da documentazione proveniente dalla stessa società opponente, quest'ultima nulla ha tempestivamente contestato (art. 115 c.p.c.), limitandosi a formulare dei capitoli di prova apparentemente diretti a contrastare la deduzione avversaria ma che, invero, risultano non solo non dirimenti, perché, se è pacifico che il verbale non sia stato sottoscritto da la circostanza dell'avvenuta accensione Parte_1
è stata altrimenti direttamente confermata dal succitato responsabile del progetto (cfr. capitoli 1 e 2 della seconda memoria integrativa dell'opponente), ma anche contrastanti con le risultanze documentali, perché, diversamente da quanto asserito da nella e- Parte_1 email del 19 aprile 2024 si fa riferimento ad attività chiaramente successive alla prima accensione, ossia ai «test», alla «integrazione con il software» ed alla «messa in esercizio» (cfr. capitolo 3 in relazione al doc. 2 dell'opponente, già peraltro prodotto dall'opposta quale doc. 20).
È pacifico, invece, che la fase di collaudo non sia stata ancora effettuata.
Tale circostanza, tuttavia, non è ostativa alla richiesta di integrale pagamento del prezzo, e dunque anche per tale ultima fase.
Per un verso, il contratto inter partes prevede espressamente che «La inosservanza delle condizioni di pagamento esonera la dall'obbligo della consegna e le dà facoltà di Controparte_1 risolvere il contratto e di reclamare giudizialmente, a titolo di
10 di 13 risarcimento dei danni, l'intero suo credito», avendo, pertanto, le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, concordato che, in caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento da parte di quale è, appunto, il mancato pagamento del Parte_1 quarto acconto maturato con la conclusione della quarta fase di
“power on”, avrebbe avuto diritto all'intero Controparte_1 corrispettivo, dunque anche per le fasi eventualmente non ancora svolte.
Per altro verso, e dunque anche prescindendo dal contenuto della succitata clausola contrattuale, il collaudo non può ritenersi, nella specie, indispensabile per configurare il diritto al pagamento del prezzo a favore di Controparte_1
Infatti, l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo – ed il correlato diritto dell'appaltatore al pagamento del prezzo – sorge, a mente dell'art. 1665, comma 5, c.c., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera (Cass. 13075/2000, Cass. 11516/1993,
Cass. 1962/1980), che esige che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa e si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4) (Cass.
4051/2016; così anche Cass. 15711/2013 e Cass. 7260/2003).
Nella specie, dalla corrispondenza in atti emerge, invero, come, trascorso ormai più di un anno sia dalla consegna del macchinario che dalla successiva sua prima accensione presso il cliente finale, avvenute entrambe senza rilievi, le attività operative volte a completare il progetto non siano proseguite solo perché Pt_1
oltre a non aver fornito il software middleware necessario per il
[...] collaudo (art. 115 c.p.c.), non ha saldato le fatture emesse sia da che anche da un altro terzo fornitore – Easy Controparte_1
Management s.r.l. – in relazione alle prestazioni eseguite, per le parti di rispettiva competenza, nelle precedenti fasi (cfr. doc. 3
11 di 13 dell'opponente), sicché l'odierna opponente non può rifiutare il pagamento del prezzo a causa del mancato completamento dell'opera dovuto ad una propria condotta inadempiente, non potendo il mancato adempimento di un obbligo di pagamento risolversi in un vantaggio per lo stesso debitore inadempiente.
Né a nulla qui rilevano eventuali – e non meglio precisate – problematiche relative ad altre linee robotiche (identificate nella corrispondenza in atti come “Isola 1” e “Isole 3-4”) rispetto a quella per cui è causa (identificata invece come “Isola 2”), essendo tali macchine oggetto di distinti ed autonomi contratti, sicché l'odierna opponente non può legittimamente eccepire l'inadempimento in relazione ad un altro rapporto contrattuale (Cass. 8467/2003:
«L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460, cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico;
pertanto, affinché questa eccezione possa essere sollevata in riferimento ad inadempimenti concernenti rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza»; così anche Cass. 5938/2006 e Cass.
18487/2008).
Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
2. La natura assorbente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie dedotte dalle parti.
3. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opposta, atteso che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto
12 di 13 della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass.
3464/2017), non essendo in alcun modo sufficiente – come nel caso di specie – la mera infondatezza della domanda proposta o delle eccezioni sollevate.
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
2.552,00) ed introduttiva (€ 1.628,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 2.835,00) e decisionale (€ 2.127,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi ed al modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 832/2024 emesso dal giudice unico del
Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...]
Controparte_1
3. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e VA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
13 di 13