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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7401/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PORRO ROBERTA MARIA, come da procura in atti e Parte_1
da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DE CANDIA GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. e da avv. PETRUZZELLI STEFANIA ( ) C.F._1 C.F._2
PIAZZA UMBERTO I - PALAZZO DI CITTÀ ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani per Parte_1 convenire il e chiedere di: accertare e dichiarare il proprio diritto a risultare vincitrice Controparte_1
nella procedura di selezione del 16.03.2023 indetta per le selezioni relative le PEO nonché diritto della stessa ricorrente a fruire del relativo passaggio di livello (da C5 a C6) nonché a percepire le differenze retributive maturate e maturande, sin dalla data dell'01.01.2022; accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria finale della procedura di selezione nella misura in cui era stato attribuito ad altro candidato il punteggio relativo la prestazione di servizio militare, ritenuta non valutabile e, comunque, non allegata o dichiarata nella propria domanda;
accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria finale della procedura di selezione nella misura in cui era stato valutato il punteggio relativo ai diplomi di maturità, in asserita violazione della disposizione di cui all'art. 13 del Regolamento delle procedure e dei criteri per le
PEO.
Dunque, la ricorrente chiedeva di condannare l'amministrazione convenuta in giudizio alla riformulazione della graduatoria finale innanzi citata, dichiarando vincitrice la stessa ricorrente, con pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto, inoltre, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Il si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, poiché ritenuto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato;
con vittoria di spese di giudizio.
Veniva altresì ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle otto persone collocatesi in posizione precedente a quella della ricorrente nella graduatoria oggetto di causa. Tuttavia, nessun'altro si costituiva in giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
La ricorrente esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica Controparte_1
di agente di polizia municipale sin dall'01.07.1994 e, quindi, di aver partecipato alla procedura selettiva indetta in data 16.03.2023 dallo stesso comune per l'attribuzione ai dipendenti delle progressioni economiche orizzontali da riconoscersi con decorrenza 01.01.2022.
Precisava la ricorrente che l'avviso di selezione richiamasse la delibera di GC n. 14/2022 del 26.01.2022 avente ad oggetto “approvazione regolamento delle procedure e dei criteri per le PEO”, la delibera di GC n.
102/2022 del 31.05.2022 avente ad oggetto “approvazione modifiche al regolamento delle procedure e dei criteri per le PEO approvato con delibera n. 14/2022” ed il relativo regolamento sulla disciplina delle progressioni economiche orizzontali.
Pur tuttavia, la ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 24.05.2023, la notifica della propria scheda di valutazione, riportante un punteggio pari a 87,63, ossia inferiore a quello del dipendente collocatosi nell'ultima posizione utile, pari a 87,69.
Ebbene, a detta della ricorrente, tanto era avvenuto in presenza di gravi vizi nella valutazione dei titoli per la formulazione della graduatoria finale da parte del . Controparte_1 In particolare, la ricorrente deduceva che la condotta posta in essere dal comune resistente fosse stata illegittima, ingiusta e lesiva dei propri diritti e interessi, avendo il Comune valutato il servizio militare in violazione dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il CV in maniera non conforme ai requisiti richiesti ex art. 4 dell'avviso di indizione selezioni relative alle PEO del 16.03.2023; i titoli non allegati/non autocertificati/non dichiarati dai partecipanti, in violazione dello stesso art. 4 e, infine, i titoli di studio inferiori a quelli di accesso alla procedura, in violazione all'art. 13 del Regolamento delle procedure e dei criteri per le PEO (di cui alla Delibera di GC n. 102 del 27.01.2022) richiamato dall'art. 3 dell'avviso di indizione selezioni relative alle PEO del 16.03.2023.
Tutto quanto premesso, si ritiene di non condividere gli assunti di parte ricorrente.
La prima doglianza mossa da parte ricorrente atteneva alla circostanza per cui, nella valutazione della
“anzianità complessiva di servizio presso la p.a.” si fosse tenuto conto degli anni in cui si era prestato servizio militare con conseguente attribuzione di punteggio. A detta della ricorrente, la valutazione del periodo di espletamento del servizio militare era illegittima per violazione di legge e disparità di trattamento di uguaglianza tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché per violazione del principio di proporzionalità.
Tuttavia, è emerso come, nell'avviso di indizione delle selezioni relative alle progressioni economiche orizzontali pubblicato dall'ente comunale, al punto 3 rubricato “procedura di selezione”, venisse precisato che tra i criteri relativi all'“esperienza acquisita” sarebbe stata valutata “l'anzianità di servizio complessiva prestata dal dipendente nella p.a. per un massimo di quaranta anni di servizio”.
Sul punto, si rammenta che il decreto legislativo n. 66/2010, all'art. 2050, titolato “ valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, al comma 1, stabilisce che “ i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che
“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Del resto, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sia civile che amministrativa, quello per il quale il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato debba essere considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni (Cass. Civ., Ord. n. 41894 del 29 Dicembre 2021; Consiglio di Stato, Sent. n.
266 del 9 Gennaio 2023).
Peraltro, tale principio era già cristallizzato nell'ordinanza n. 5679/2020 della Suprema Corte, ove si è statuito che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022).
Contrariamente, parte ricorrente invocava disposizioni normative abrogate e circolari ministeriali che nulla afferivano al caso in esame, riguardando il profilo puramente economico e di anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico.
La seconda doglianza mossa da parte ricorrente atteneva la valutazione del curriculum vitae ritenuta non conforme ai requisiti richiesti dall'art. 4 dell'avviso di indizione delle selezioni PEO.
Precisamente, la ricorrente si doleva dell'avvenuta valutazione del curriculum di un candidato, R_
, a suo dire non redatto con i criteri previsti dall'art. 4.
[...]
A detta della ricorrente, il predetto curriculum non sarebbe stato presentato in formato europeo, oltre a non avere la numerazione delle pagine, la sigla in ogni foglio e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
In merito, però, si rammenta che, nonostante si tratti di un modello standard da compilare, tutti i campi del
CV sono facoltativi. Dunque, anche se in formato standard, ogni curriculum è unico e personale, motivo per cui non è possibile avere una regola generale per la sua creazione.
Ciò che è importante, piuttosto, è che il curriculum contenga alcuni dati utili quali le informazioni personali, le esperienze lavorative, l'istruzione, le conoscenze linguistiche.
Di contro, parte resistente provava in giudizio che il CV del candidato contenesse tutte le R_
caratteristiche del curriculum vitae europeo, essendo suddiviso per campi e contenendo le informazioni personali, le esperienze professionali, i titoli di istruzione, le conoscenze linguistiche ed ulteriori attestazioni in ordine ai corsi espletati, oltre ad essere datato, sottoscritto e con dichiarazione di autocertificazione ai sensi del d.p.r. N. 445/2000, come richiesto dall'avviso di selezione.
Inoltre, con la PEC personale di invio della domanda di partecipazione, il provava che _1 R_
avesse espressamente concesso l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi di legge. Ne deriva che l'assenza degli ulteriori elementi di cui si doleva la ricorrente non possa inficiare in alcun modo le dichiarazioni rese dal candidato nel documento in questione, non essendo gli stessi elementi obbligatori ed avendo, comunque, il candidato provveduto ad allegare al curriculum e alla domanda di partecipazione il proprio documento di riconoscimento.
A tal proposito, i giudici amministrativi (si veda, tra le altre, la sentenza n. 7820/2023 del TAR Lazio) hanno precisato che lì dove nella lex specialis si faccia riferimento al d.p.r. n. 445/2000 ai fini della redazione del curriculum e, nel contempo, si preveda che per la valutabilità dei titoli in esso indicati siano necessari la produzione dei titoli in originale o altri elementi in aggiunta a quanto stabilito dalla normativa dell'autocertificazione, prevalga sempre e comunque la normativa sull'autocertificazione, con conseguente valutazione dei titoli in essa dichiarati, pur in assenza degli ulteriori elementi richiesti.
Allora, secondo i giudici amministrativi è illegittimo il comportamento della commissione di concorso che si rifiuti di valutare un titolo dichiarato nel curriculum vitae. Quest'ultimo, se firmato, datato e accompagnato da copia del documento d'identità assume a tutti gli effetti il valore di una autocertificazione.
Pertanto, si ritiene l'infondatezza dell'assunto in argomento come argomentato dalla ricorrente.
Parimenti infondata perché smentita documentalmente dal resistente è la circostanza in ricorso per cui il servizio militare fosse stato oggetto di valutazione in favore di pur in assenza di allegazione, R_
autocertificazione e indicazione del servizio militare medesimo in alcuna delle sezioni della domanda o del curriculum.
La terza doglianza mossa da parte ricorrente atteneva la valutazione dei titoli di studio inferiori a quelli di accesso alla procedura in violazione dell'art. 13 del regolamento delle procedure e dei criteri per le PEO.
La ricorrente asseriva cioè che, mediante la deliberazione di giunta comunale n. 102 del 27.01.2022 avente ad oggetto “approvazione modifiche al regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni economiche orizzontali approvato con delibera di g. C. N. 14/2022”, fosse stato modificato il titolo di accesso alla categoria C, da diploma di scuola superiore a diploma di laurea triennale ovvero magistrale.
Ma, per il vero, nella deliberazione citata nulla viene indicato come oggetto di modifica per quanto riguarda il titolo di accesso, bensì esclusivamente si fa riferimento al punteggio da attribuirsi al diploma di laurea triennale ovvero, in alternativa, al diploma di laurea magistrale, con la precisazione che il punteggio conseguibile dai titoli di laurea (triennale o di durata superiore) è alternativo e non potrà cumularsi, con conseguente valutazione del punteggio più favorevole al candidato.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene la legittimità della graduatoria approvata con D.D. n. 2338 del
10 luglio 2023, avendo l'ente comunale posto in essere un procedimento legittimo e conforme alla normativa vigente.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Considerate la complessità e la novità della questione oggetto di decisione, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 10.10.2023, nei confronti di Parte_1 _1
, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
[...] Così deciso in Trani, il 13/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PORRO ROBERTA MARIA, come da procura in atti e Parte_1
da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DE CANDIA GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. e da avv. PETRUZZELLI STEFANIA ( ) C.F._1 C.F._2
PIAZZA UMBERTO I - PALAZZO DI CITTÀ ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani per Parte_1 convenire il e chiedere di: accertare e dichiarare il proprio diritto a risultare vincitrice Controparte_1
nella procedura di selezione del 16.03.2023 indetta per le selezioni relative le PEO nonché diritto della stessa ricorrente a fruire del relativo passaggio di livello (da C5 a C6) nonché a percepire le differenze retributive maturate e maturande, sin dalla data dell'01.01.2022; accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria finale della procedura di selezione nella misura in cui era stato attribuito ad altro candidato il punteggio relativo la prestazione di servizio militare, ritenuta non valutabile e, comunque, non allegata o dichiarata nella propria domanda;
accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria finale della procedura di selezione nella misura in cui era stato valutato il punteggio relativo ai diplomi di maturità, in asserita violazione della disposizione di cui all'art. 13 del Regolamento delle procedure e dei criteri per le
PEO.
Dunque, la ricorrente chiedeva di condannare l'amministrazione convenuta in giudizio alla riformulazione della graduatoria finale innanzi citata, dichiarando vincitrice la stessa ricorrente, con pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto, inoltre, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Il si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, poiché ritenuto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato;
con vittoria di spese di giudizio.
Veniva altresì ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle otto persone collocatesi in posizione precedente a quella della ricorrente nella graduatoria oggetto di causa. Tuttavia, nessun'altro si costituiva in giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
La ricorrente esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato del con la qualifica Controparte_1
di agente di polizia municipale sin dall'01.07.1994 e, quindi, di aver partecipato alla procedura selettiva indetta in data 16.03.2023 dallo stesso comune per l'attribuzione ai dipendenti delle progressioni economiche orizzontali da riconoscersi con decorrenza 01.01.2022.
Precisava la ricorrente che l'avviso di selezione richiamasse la delibera di GC n. 14/2022 del 26.01.2022 avente ad oggetto “approvazione regolamento delle procedure e dei criteri per le PEO”, la delibera di GC n.
102/2022 del 31.05.2022 avente ad oggetto “approvazione modifiche al regolamento delle procedure e dei criteri per le PEO approvato con delibera n. 14/2022” ed il relativo regolamento sulla disciplina delle progressioni economiche orizzontali.
Pur tuttavia, la ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 24.05.2023, la notifica della propria scheda di valutazione, riportante un punteggio pari a 87,63, ossia inferiore a quello del dipendente collocatosi nell'ultima posizione utile, pari a 87,69.
Ebbene, a detta della ricorrente, tanto era avvenuto in presenza di gravi vizi nella valutazione dei titoli per la formulazione della graduatoria finale da parte del . Controparte_1 In particolare, la ricorrente deduceva che la condotta posta in essere dal comune resistente fosse stata illegittima, ingiusta e lesiva dei propri diritti e interessi, avendo il Comune valutato il servizio militare in violazione dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il CV in maniera non conforme ai requisiti richiesti ex art. 4 dell'avviso di indizione selezioni relative alle PEO del 16.03.2023; i titoli non allegati/non autocertificati/non dichiarati dai partecipanti, in violazione dello stesso art. 4 e, infine, i titoli di studio inferiori a quelli di accesso alla procedura, in violazione all'art. 13 del Regolamento delle procedure e dei criteri per le PEO (di cui alla Delibera di GC n. 102 del 27.01.2022) richiamato dall'art. 3 dell'avviso di indizione selezioni relative alle PEO del 16.03.2023.
Tutto quanto premesso, si ritiene di non condividere gli assunti di parte ricorrente.
La prima doglianza mossa da parte ricorrente atteneva alla circostanza per cui, nella valutazione della
“anzianità complessiva di servizio presso la p.a.” si fosse tenuto conto degli anni in cui si era prestato servizio militare con conseguente attribuzione di punteggio. A detta della ricorrente, la valutazione del periodo di espletamento del servizio militare era illegittima per violazione di legge e disparità di trattamento di uguaglianza tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché per violazione del principio di proporzionalità.
Tuttavia, è emerso come, nell'avviso di indizione delle selezioni relative alle progressioni economiche orizzontali pubblicato dall'ente comunale, al punto 3 rubricato “procedura di selezione”, venisse precisato che tra i criteri relativi all'“esperienza acquisita” sarebbe stata valutata “l'anzianità di servizio complessiva prestata dal dipendente nella p.a. per un massimo di quaranta anni di servizio”.
Sul punto, si rammenta che il decreto legislativo n. 66/2010, all'art. 2050, titolato “ valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, al comma 1, stabilisce che “ i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che
“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Del resto, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sia civile che amministrativa, quello per il quale il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato debba essere considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni (Cass. Civ., Ord. n. 41894 del 29 Dicembre 2021; Consiglio di Stato, Sent. n.
266 del 9 Gennaio 2023).
Peraltro, tale principio era già cristallizzato nell'ordinanza n. 5679/2020 della Suprema Corte, ove si è statuito che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022).
Contrariamente, parte ricorrente invocava disposizioni normative abrogate e circolari ministeriali che nulla afferivano al caso in esame, riguardando il profilo puramente economico e di anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico.
La seconda doglianza mossa da parte ricorrente atteneva la valutazione del curriculum vitae ritenuta non conforme ai requisiti richiesti dall'art. 4 dell'avviso di indizione delle selezioni PEO.
Precisamente, la ricorrente si doleva dell'avvenuta valutazione del curriculum di un candidato, R_
, a suo dire non redatto con i criteri previsti dall'art. 4.
[...]
A detta della ricorrente, il predetto curriculum non sarebbe stato presentato in formato europeo, oltre a non avere la numerazione delle pagine, la sigla in ogni foglio e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
In merito, però, si rammenta che, nonostante si tratti di un modello standard da compilare, tutti i campi del
CV sono facoltativi. Dunque, anche se in formato standard, ogni curriculum è unico e personale, motivo per cui non è possibile avere una regola generale per la sua creazione.
Ciò che è importante, piuttosto, è che il curriculum contenga alcuni dati utili quali le informazioni personali, le esperienze lavorative, l'istruzione, le conoscenze linguistiche.
Di contro, parte resistente provava in giudizio che il CV del candidato contenesse tutte le R_
caratteristiche del curriculum vitae europeo, essendo suddiviso per campi e contenendo le informazioni personali, le esperienze professionali, i titoli di istruzione, le conoscenze linguistiche ed ulteriori attestazioni in ordine ai corsi espletati, oltre ad essere datato, sottoscritto e con dichiarazione di autocertificazione ai sensi del d.p.r. N. 445/2000, come richiesto dall'avviso di selezione.
Inoltre, con la PEC personale di invio della domanda di partecipazione, il provava che _1 R_
avesse espressamente concesso l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi di legge. Ne deriva che l'assenza degli ulteriori elementi di cui si doleva la ricorrente non possa inficiare in alcun modo le dichiarazioni rese dal candidato nel documento in questione, non essendo gli stessi elementi obbligatori ed avendo, comunque, il candidato provveduto ad allegare al curriculum e alla domanda di partecipazione il proprio documento di riconoscimento.
A tal proposito, i giudici amministrativi (si veda, tra le altre, la sentenza n. 7820/2023 del TAR Lazio) hanno precisato che lì dove nella lex specialis si faccia riferimento al d.p.r. n. 445/2000 ai fini della redazione del curriculum e, nel contempo, si preveda che per la valutabilità dei titoli in esso indicati siano necessari la produzione dei titoli in originale o altri elementi in aggiunta a quanto stabilito dalla normativa dell'autocertificazione, prevalga sempre e comunque la normativa sull'autocertificazione, con conseguente valutazione dei titoli in essa dichiarati, pur in assenza degli ulteriori elementi richiesti.
Allora, secondo i giudici amministrativi è illegittimo il comportamento della commissione di concorso che si rifiuti di valutare un titolo dichiarato nel curriculum vitae. Quest'ultimo, se firmato, datato e accompagnato da copia del documento d'identità assume a tutti gli effetti il valore di una autocertificazione.
Pertanto, si ritiene l'infondatezza dell'assunto in argomento come argomentato dalla ricorrente.
Parimenti infondata perché smentita documentalmente dal resistente è la circostanza in ricorso per cui il servizio militare fosse stato oggetto di valutazione in favore di pur in assenza di allegazione, R_
autocertificazione e indicazione del servizio militare medesimo in alcuna delle sezioni della domanda o del curriculum.
La terza doglianza mossa da parte ricorrente atteneva la valutazione dei titoli di studio inferiori a quelli di accesso alla procedura in violazione dell'art. 13 del regolamento delle procedure e dei criteri per le PEO.
La ricorrente asseriva cioè che, mediante la deliberazione di giunta comunale n. 102 del 27.01.2022 avente ad oggetto “approvazione modifiche al regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni economiche orizzontali approvato con delibera di g. C. N. 14/2022”, fosse stato modificato il titolo di accesso alla categoria C, da diploma di scuola superiore a diploma di laurea triennale ovvero magistrale.
Ma, per il vero, nella deliberazione citata nulla viene indicato come oggetto di modifica per quanto riguarda il titolo di accesso, bensì esclusivamente si fa riferimento al punteggio da attribuirsi al diploma di laurea triennale ovvero, in alternativa, al diploma di laurea magistrale, con la precisazione che il punteggio conseguibile dai titoli di laurea (triennale o di durata superiore) è alternativo e non potrà cumularsi, con conseguente valutazione del punteggio più favorevole al candidato.
Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene la legittimità della graduatoria approvata con D.D. n. 2338 del
10 luglio 2023, avendo l'ente comunale posto in essere un procedimento legittimo e conforme alla normativa vigente.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Considerate la complessità e la novità della questione oggetto di decisione, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 10.10.2023, nei confronti di Parte_1 _1
, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
[...] Così deciso in Trani, il 13/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore