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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10424/2014 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2956/2014 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19.09.2014 e notificato in data 14.11.2014
TRA
rappresentato e difeso da se stesso Parte_1
domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto D'Aragona con il quale elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 29.03.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14/11/2014 il
Sig. ha proposto opposizione avverso il Decreto di Ingiunzione Parte_1
n.2956/2014,ritualmente notificatogli ai sensi di legge ed, emesso nei suoi confronti dal
Tribunale Ordinario di Salerno in data 19/09/2014, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente della somma di Parte_2
Euro 5.856,00, oltre IVA, quale provvigione maturata dalla stessa società per la prestata attività di mediazione nella conclusione dell'affare relativo all'immobile sito in Salerno al Corso Garibaldi, n. 16, nonché degli interessi legali e sino all'effettivo soddisfo, nonché ancora il pagamento delle spese, diritti ed onorari liquidati come da Decreto de quo, oltre le successive occorrende, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.- Mediante il suddetto atto di citazione, l'odierno opponente avv. , conveniva in Parte_1 giudizio l'esponente a comparire innanzi all'intestato Tribunale Pt_2 Parte_2 per l'udienza del giorno 30.03.2015, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. autorizzare la chiamata dei terzi convenuti sig.ri e quali soci della società Lungo Irno Parte_3 CP_2
S.r.l….; 2) in via principale annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto di mediazione e della correlata proposta diacquisto del 2.10.2013 per induzione in errore essenziale ex art. 1429 n. 3 C.c., derivato da falsità in dichiarazioni ed in atti sulla qualifica soggettiva del mediatore (affiliato Tecnocasa) e/o per induzione in errore essenziale ex art. 1429 C.c. derivata da false e/o non veritiere informazioni su circostanze rilevanti e determinanti la conclusione della trattativa quale l'irrevocabilità della proposta di acquisto del 02.10.2013 per avveramento della condizione sospensiva di ottenimento del mutuo entro la scadenza del termine essenziale finale del 30.11.2013 fissato nella proposta di acquisto;
2.1) in subordine, annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullamento e/o
l'inefficacia del contratto di mediazione e della correlata proposta di acquisto del
02.10.2013 per mancato avveramento deella condizione sospensiva entro la scadenza del termine essenziale finale del 30.11.2013 fissato nella proposta di acquisto;
2.2.) in ulteriore subordine, annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto di mediazione del 02.10.2013 ex art. 1453 ss. C.c. per violazione artt. 1175, 1176, 1375, 1759
c.c. e Legge n. 39/1989; 2.3) in ulteriore subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto
e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione dichiarando l'inefficacia della proposta di acquisto del 02.10.2013 ai fini del diritto alla provvigione, da qualificarsi come
“preliminare di preliminare” insuscettibile di fare sorgere il diritto alla provvigione;
2.4) in ulteriore subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia di eventuale patti accessori del contratto di mediazione quali riconoscimento di debito o simili, per mancato accordo e contrattazione sul punto e/o per induzione in errore ex art.
1429 c.c. e/o 1439 c.c., e/o per la vessatorietà delle clausole medesime (non oggetto di trattativa ma di una mera sottoscrizione provocata da mala fede contrattuale dell'agente immobiliare) per violazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del
Consumatore; 2.5) in ulteriore subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullamento
e/o inefficacia del contratto preliminare di compravendita del 30.12.2013 nella parte in cui riconoscerebbe il diritto alla provvigione del mediatore, per induzione in errore essenziale ex art. 1429 e/o 1439 c.c. circa l'irrevocabilità della proposta di acquisto e del diritto alla provvigione anche per violazione artt. 1175, 1176, 1375, 1759 c.c. e Legge n.
39/1989; 2.6) in ulteriore subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto di compravendita del 17.03.2014 nella parte in cui riconoscerebbe il diritto alla provvigione del mediatore, per errore essenziale ex art. 1429 c.c. derivato da nullità del contratto preliminare e per violenza morale ex art. 1434 c.c., anche per violazione artt. 1175, 1176, 1375, 1759 c.c. e Legge n. 39/1989; 2.7) in estremo subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto fissando la decorrenza dei soli interessi alla data del 17.03.2014 od in subordine del 30.12.2013; 2.8) in via riconvenzionale accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale e professionale dei convenuti, e così condannare la società ., nonché i terzi convenuti Sig.ri Parte_4 [...]
e in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, diretti Parte_3 CP_2
eindiretti, patrimoniali e non patrimoniali, e quindi anche danno da danno emergente e lucro cessante, danno biologico, morale ed esistenziale, causati in connessione causale diretta nella vicenda di specie, discendenti da mancata e/o dolosa e/o colpevole esecuzione dei contratti di mediazione e di mandato per l'ottenimento del mutuo, cosi condannando gli stessi al pagamento della somma di € 100.000,00 ovvero la somma che il giudice adito riterrà di avere accertato e/o di volere applicare secondo equità”.- Si costituiva in giudizio la società opposta la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)”Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi innanzi esposti;
2) Nel merito, rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta dal Sig. , per i motivi tutti esposti, da ritenersi quivi per Parte_1
riprodotti e trascritti, perché infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, temeraria e non provata, riconoscendo il pieno e legittimo diritto della , in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., alle provvigioni pattuite a seguito della conclusione dell'affare; 3) Accertare l'esistenza del diritto a percepire le provvigioni da parte della società opposta 4) Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Parte_2 di pagamento n. 2356/2014, emesso dal Dott. in data 19/09/2014, con Parte_5
il quale è stato ingiunto alla odierna opponente di pagare in favore della società opposta, la somma di €. 5.856,00, oltre oneri fiscale ed interessi legali dalla mora, oltre spese, diritti ed onorario del procedimento monitorio;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.-
Nel corso del giudizio, venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori, veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa del legale rappresentante della società e del socio perché tardiva.-
Il procedimento, dopo la trattazione giungeva all'udienza in data 29.03.2024 nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.-
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Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo.-
Nel caso che occupa bisogna esaminare solo la fondatezza del diritto della società opposta al pagamento della provvigione, valutando il materiale probatorio acquisito e facendo applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affar e proposto con quello concluso (in tal senso Cass. Civ. n. 21836/10).
In altri termini, perché sorga il diritto alla provvigione è necessario che ad una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore, la conclusione del successivo affare, anche se avvenuto successivamente, sia dipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto, dovendo così intendersi che vi sia un rapporto causale tra la conclusione dell'affare e l'attività di intermediazione, non occorrendo, tuttavia, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex multis Cass. Civ. n. 869/18) .
“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata”; - Cassazione civile, sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3134:
Nel caso che occupa durante l'interrogatorio formale dell'opponente lo stesso ammette che ebbe a rivolgersi all'agenzia odierna esponente per l'acquisto dell'immobile sito in
Salerno al Corso Garibaldi n. 16; ammette di essere stato messa in relazione con i venditori in virtù dell'operato svolto della esponente;
ammette – in conseguenza della detta attività di messa in relazione - di aver formulato una proposta d'acquisto; ammette di aver avuto piena conoscenza dell'accettazione della formulata proposta di acquisto (id est, un contratto preliminare di compravendita); Ammette di essere proprietario proprio dell'immobile sito in Salerno al C.so Garibaldi n. 16.-
Nessuna responsabilità può essere ascritta alla società opposta in ordine al rapporto intercorso con il sig. in ordine alla pratica di intermediazione creditizia Parte_6 da cui l'agenzia è risultata estranea.-
Il mediatore immobiliare ed il mediatore finanziario sono due soggetti diversi che rappresentano posizioni distinte e separate, ognuna con un proprio ruolo e proprie responsabilità.-
Gli obblighi informativi del mediatore immobiliare possono essere valutati solo con riferimento all'immobile, in quanto il suo incarico ha ad oggetto esclusivamente la trattativa tra le parti relative alla compravendita immobiliare.-
Delle notizie relative al mutuo ed al suo ottenimento ne deve rispondere esclusivamente il mediatore a ciò incaricato, ovvero il mediatore creditizio .- Parte_6
In ordine all'assunzione che l'agenzia opposta si sia qualificata come Tecnocasa CP_3 va evidenziata la irrilevanza della tesi dell'opponente circa l'errore quale causa di annullabilità/inefficacia del contratto di mediazione, sono i requisiti sanciti dall'art. 1428
c.c., circa l'essenzialità dell'errore nella conclusione del contratto e la riconoscibilità da parte dell'altro contraente.-
In altri termini l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che, se non fosse incorso in errore sulla identità/qualità dell'agenzia immobiliare, non avrebbe giammai concluso il contratto di mediazione (Cass., sez III, 1 ottobre 2009, n. 21074; Cass. N. 16679/2004).- Tale prova non è stata fornita. L'opponente, in altri termini, andrebbe a porre in secondo piano l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di mediazione e della successiva compravendita - ed al quale è indirizzato il suo reale interesse - rispetto al requisito dell'affidabilità professionale dell'agenzia incaricata;
affidabilità che per lo stesso è associata esclusivamente al marchio Tecnocasa.-
In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indotto a concludere il negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo in concreto richiesto che l'errore sia stato riconosciuto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento in una persona di media avvedutezza
(Cass., sez II, n. 2518/1990). Da ultimo va ribadita l'irrilevanza, oltre che l'infondatezza, delle avverse eccezioni finalizzate a disquisire in ordine all'avveramento della condizione sospensiva di cui alla proposta di acquisto, come pure in ordine all'essenzialità o meno del temine per il suo avveramento.- Va evidenziato che la richiesta della provvigione formulata dal
[...] trae origine dalla stipula dell'atto di compravendita, pertanto le eccezioni Parte_2 relative all'analisi della proposta di acquisto ed alle previsioni ivi contenute ed eventuali invalidità appaiono del tutto superate.-
Tuttavia le trattative condotte dall'agente immobiliare si sono concluse nel momento in cui il proponente ha preso contezza dell'accettazione del venditore, ritirando la proposta accettata.- La condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo, infatti, seppur incidente sul momento perfezionativo dell'affare, esorbita dalla sfera delle trattative condotte dalla trattandosi di una circostanza alla quale l'agenzia immobiliare è Parte_2
assolutamente estranea;
tanto è documentalmente provato dall'inciso inserito nella medesima proposta (la presente proposta è vincolata sospensivamente all'ottenimento del mutuo da parte dell'istituto di credito scelto dall'acquirente).-
L'irrevocabilità della proposta di acquisto non va assolutamente correlata alla condizione sospensiva, essendo circoscritta ad un arco temporale ristretto – 15 giorni a partire dalla sottoscrizione della stessa da parte del proponente - termine entro il quale l'agenzia immobiliare deve comunicare l'eventuale accettazione del venditore a pena di inefficacia della medesima proposta e svincolo del proponente.-
Il termine fissato dalle parti per la stipulazione dell'atto definitivo non integra assolutamente gli estremi del termine essenziale, e tanto per espressa volontà delle parti, concordi sulla eventualità di posticipare la data dell'atto definitivo, in attesa dell'ottenimento del mutuo.- Tale circostanza è dimostrata dai fatti successivi e dai documenti esibiti.- Le parti, infatti, per consacrare il loro interesse alla conclusione dell'affare anche dopo la scadenza del termine pattuito hanno in un primo momento in data
30.12.2013 sottoscritto un contratto preliminare ed in un secondo momento in data
17.03.2014 stipulato l'atto pubblico di compravendita, avendo l'opponente ottenuto il mutuo presso l'istituto scelto dallo stesso.-
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Quanto alla domanda riconvenzionale promossa, va rimarcato che, secondo il costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità “in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la parte adempiente abbia proposto domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni da inadempimento…il danno può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della sua effettiva esistenza” (Cfr. ex multis Cass. Civ. 19 maggio 2003, n. 7829).- In ogni caso poi nella vicenda de qua trovano applicazione gli artt. 1225 e 1227 c.c..- Tali norme stabiliscono che il risarcimento
“non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” ed “è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione” e che deve essere diminuito “ se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno”.- Orbene è di tutta evidenza che l'acquirente è tenuto a comportarsi usando l'ordinaria diligenza.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo calcolando il valore della causa sulla base dell'importo del decreto ingiuntivo .-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2956/2014 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data
19.09.2014 e notificato in data 14.11.2014 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2.- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Umberto d'Aragona per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Così deciso in Salerno, 20.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10424/2014 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2956/2014 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19.09.2014 e notificato in data 14.11.2014
TRA
rappresentato e difeso da se stesso Parte_1
domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto D'Aragona con il quale elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 29.03.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14/11/2014 il
Sig. ha proposto opposizione avverso il Decreto di Ingiunzione Parte_1
n.2956/2014,ritualmente notificatogli ai sensi di legge ed, emesso nei suoi confronti dal
Tribunale Ordinario di Salerno in data 19/09/2014, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente della somma di Parte_2
Euro 5.856,00, oltre IVA, quale provvigione maturata dalla stessa società per la prestata attività di mediazione nella conclusione dell'affare relativo all'immobile sito in Salerno al Corso Garibaldi, n. 16, nonché degli interessi legali e sino all'effettivo soddisfo, nonché ancora il pagamento delle spese, diritti ed onorari liquidati come da Decreto de quo, oltre le successive occorrende, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.- Mediante il suddetto atto di citazione, l'odierno opponente avv. , conveniva in Parte_1 giudizio l'esponente a comparire innanzi all'intestato Tribunale Pt_2 Parte_2 per l'udienza del giorno 30.03.2015, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. autorizzare la chiamata dei terzi convenuti sig.ri e quali soci della società Lungo Irno Parte_3 CP_2
S.r.l….; 2) in via principale annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto di mediazione e della correlata proposta diacquisto del 2.10.2013 per induzione in errore essenziale ex art. 1429 n. 3 C.c., derivato da falsità in dichiarazioni ed in atti sulla qualifica soggettiva del mediatore (affiliato Tecnocasa) e/o per induzione in errore essenziale ex art. 1429 C.c. derivata da false e/o non veritiere informazioni su circostanze rilevanti e determinanti la conclusione della trattativa quale l'irrevocabilità della proposta di acquisto del 02.10.2013 per avveramento della condizione sospensiva di ottenimento del mutuo entro la scadenza del termine essenziale finale del 30.11.2013 fissato nella proposta di acquisto;
2.1) in subordine, annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullamento e/o
l'inefficacia del contratto di mediazione e della correlata proposta di acquisto del
02.10.2013 per mancato avveramento deella condizione sospensiva entro la scadenza del termine essenziale finale del 30.11.2013 fissato nella proposta di acquisto;
2.2.) in ulteriore subordine, annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto di mediazione del 02.10.2013 ex art. 1453 ss. C.c. per violazione artt. 1175, 1176, 1375, 1759
c.c. e Legge n. 39/1989; 2.3) in ulteriore subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto
e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione dichiarando l'inefficacia della proposta di acquisto del 02.10.2013 ai fini del diritto alla provvigione, da qualificarsi come
“preliminare di preliminare” insuscettibile di fare sorgere il diritto alla provvigione;
2.4) in ulteriore subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia di eventuale patti accessori del contratto di mediazione quali riconoscimento di debito o simili, per mancato accordo e contrattazione sul punto e/o per induzione in errore ex art.
1429 c.c. e/o 1439 c.c., e/o per la vessatorietà delle clausole medesime (non oggetto di trattativa ma di una mera sottoscrizione provocata da mala fede contrattuale dell'agente immobiliare) per violazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del
Consumatore; 2.5) in ulteriore subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullamento
e/o inefficacia del contratto preliminare di compravendita del 30.12.2013 nella parte in cui riconoscerebbe il diritto alla provvigione del mediatore, per induzione in errore essenziale ex art. 1429 e/o 1439 c.c. circa l'irrevocabilità della proposta di acquisto e del diritto alla provvigione anche per violazione artt. 1175, 1176, 1375, 1759 c.c. e Legge n.
39/1989; 2.6) in ulteriore subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto e così negare il diritto dei convenuti alla provvigione, dichiarando la nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto di compravendita del 17.03.2014 nella parte in cui riconoscerebbe il diritto alla provvigione del mediatore, per errore essenziale ex art. 1429 c.c. derivato da nullità del contratto preliminare e per violenza morale ex art. 1434 c.c., anche per violazione artt. 1175, 1176, 1375, 1759 c.c. e Legge n. 39/1989; 2.7) in estremo subordine annullare il decreto ingiuntivo opposto fissando la decorrenza dei soli interessi alla data del 17.03.2014 od in subordine del 30.12.2013; 2.8) in via riconvenzionale accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale e professionale dei convenuti, e così condannare la società ., nonché i terzi convenuti Sig.ri Parte_4 [...]
e in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, diretti Parte_3 CP_2
eindiretti, patrimoniali e non patrimoniali, e quindi anche danno da danno emergente e lucro cessante, danno biologico, morale ed esistenziale, causati in connessione causale diretta nella vicenda di specie, discendenti da mancata e/o dolosa e/o colpevole esecuzione dei contratti di mediazione e di mandato per l'ottenimento del mutuo, cosi condannando gli stessi al pagamento della somma di € 100.000,00 ovvero la somma che il giudice adito riterrà di avere accertato e/o di volere applicare secondo equità”.- Si costituiva in giudizio la società opposta la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)”Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi innanzi esposti;
2) Nel merito, rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta dal Sig. , per i motivi tutti esposti, da ritenersi quivi per Parte_1
riprodotti e trascritti, perché infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, temeraria e non provata, riconoscendo il pieno e legittimo diritto della , in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., alle provvigioni pattuite a seguito della conclusione dell'affare; 3) Accertare l'esistenza del diritto a percepire le provvigioni da parte della società opposta 4) Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo Parte_2 di pagamento n. 2356/2014, emesso dal Dott. in data 19/09/2014, con Parte_5
il quale è stato ingiunto alla odierna opponente di pagare in favore della società opposta, la somma di €. 5.856,00, oltre oneri fiscale ed interessi legali dalla mora, oltre spese, diritti ed onorario del procedimento monitorio;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.-
Nel corso del giudizio, venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori, veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa del legale rappresentante della società e del socio perché tardiva.-
Il procedimento, dopo la trattazione giungeva all'udienza in data 29.03.2024 nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.-
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Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo.-
Nel caso che occupa bisogna esaminare solo la fondatezza del diritto della società opposta al pagamento della provvigione, valutando il materiale probatorio acquisito e facendo applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affar e proposto con quello concluso (in tal senso Cass. Civ. n. 21836/10).
In altri termini, perché sorga il diritto alla provvigione è necessario che ad una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore, la conclusione del successivo affare, anche se avvenuto successivamente, sia dipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto, dovendo così intendersi che vi sia un rapporto causale tra la conclusione dell'affare e l'attività di intermediazione, non occorrendo, tuttavia, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex multis Cass. Civ. n. 869/18) .
“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata”; - Cassazione civile, sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3134:
Nel caso che occupa durante l'interrogatorio formale dell'opponente lo stesso ammette che ebbe a rivolgersi all'agenzia odierna esponente per l'acquisto dell'immobile sito in
Salerno al Corso Garibaldi n. 16; ammette di essere stato messa in relazione con i venditori in virtù dell'operato svolto della esponente;
ammette – in conseguenza della detta attività di messa in relazione - di aver formulato una proposta d'acquisto; ammette di aver avuto piena conoscenza dell'accettazione della formulata proposta di acquisto (id est, un contratto preliminare di compravendita); Ammette di essere proprietario proprio dell'immobile sito in Salerno al C.so Garibaldi n. 16.-
Nessuna responsabilità può essere ascritta alla società opposta in ordine al rapporto intercorso con il sig. in ordine alla pratica di intermediazione creditizia Parte_6 da cui l'agenzia è risultata estranea.-
Il mediatore immobiliare ed il mediatore finanziario sono due soggetti diversi che rappresentano posizioni distinte e separate, ognuna con un proprio ruolo e proprie responsabilità.-
Gli obblighi informativi del mediatore immobiliare possono essere valutati solo con riferimento all'immobile, in quanto il suo incarico ha ad oggetto esclusivamente la trattativa tra le parti relative alla compravendita immobiliare.-
Delle notizie relative al mutuo ed al suo ottenimento ne deve rispondere esclusivamente il mediatore a ciò incaricato, ovvero il mediatore creditizio .- Parte_6
In ordine all'assunzione che l'agenzia opposta si sia qualificata come Tecnocasa CP_3 va evidenziata la irrilevanza della tesi dell'opponente circa l'errore quale causa di annullabilità/inefficacia del contratto di mediazione, sono i requisiti sanciti dall'art. 1428
c.c., circa l'essenzialità dell'errore nella conclusione del contratto e la riconoscibilità da parte dell'altro contraente.-
In altri termini l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che, se non fosse incorso in errore sulla identità/qualità dell'agenzia immobiliare, non avrebbe giammai concluso il contratto di mediazione (Cass., sez III, 1 ottobre 2009, n. 21074; Cass. N. 16679/2004).- Tale prova non è stata fornita. L'opponente, in altri termini, andrebbe a porre in secondo piano l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di mediazione e della successiva compravendita - ed al quale è indirizzato il suo reale interesse - rispetto al requisito dell'affidabilità professionale dell'agenzia incaricata;
affidabilità che per lo stesso è associata esclusivamente al marchio Tecnocasa.-
In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indotto a concludere il negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo in concreto richiesto che l'errore sia stato riconosciuto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento in una persona di media avvedutezza
(Cass., sez II, n. 2518/1990). Da ultimo va ribadita l'irrilevanza, oltre che l'infondatezza, delle avverse eccezioni finalizzate a disquisire in ordine all'avveramento della condizione sospensiva di cui alla proposta di acquisto, come pure in ordine all'essenzialità o meno del temine per il suo avveramento.- Va evidenziato che la richiesta della provvigione formulata dal
[...] trae origine dalla stipula dell'atto di compravendita, pertanto le eccezioni Parte_2 relative all'analisi della proposta di acquisto ed alle previsioni ivi contenute ed eventuali invalidità appaiono del tutto superate.-
Tuttavia le trattative condotte dall'agente immobiliare si sono concluse nel momento in cui il proponente ha preso contezza dell'accettazione del venditore, ritirando la proposta accettata.- La condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo, infatti, seppur incidente sul momento perfezionativo dell'affare, esorbita dalla sfera delle trattative condotte dalla trattandosi di una circostanza alla quale l'agenzia immobiliare è Parte_2
assolutamente estranea;
tanto è documentalmente provato dall'inciso inserito nella medesima proposta (la presente proposta è vincolata sospensivamente all'ottenimento del mutuo da parte dell'istituto di credito scelto dall'acquirente).-
L'irrevocabilità della proposta di acquisto non va assolutamente correlata alla condizione sospensiva, essendo circoscritta ad un arco temporale ristretto – 15 giorni a partire dalla sottoscrizione della stessa da parte del proponente - termine entro il quale l'agenzia immobiliare deve comunicare l'eventuale accettazione del venditore a pena di inefficacia della medesima proposta e svincolo del proponente.-
Il termine fissato dalle parti per la stipulazione dell'atto definitivo non integra assolutamente gli estremi del termine essenziale, e tanto per espressa volontà delle parti, concordi sulla eventualità di posticipare la data dell'atto definitivo, in attesa dell'ottenimento del mutuo.- Tale circostanza è dimostrata dai fatti successivi e dai documenti esibiti.- Le parti, infatti, per consacrare il loro interesse alla conclusione dell'affare anche dopo la scadenza del termine pattuito hanno in un primo momento in data
30.12.2013 sottoscritto un contratto preliminare ed in un secondo momento in data
17.03.2014 stipulato l'atto pubblico di compravendita, avendo l'opponente ottenuto il mutuo presso l'istituto scelto dallo stesso.-
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Quanto alla domanda riconvenzionale promossa, va rimarcato che, secondo il costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità “in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la parte adempiente abbia proposto domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni da inadempimento…il danno può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della sua effettiva esistenza” (Cfr. ex multis Cass. Civ. 19 maggio 2003, n. 7829).- In ogni caso poi nella vicenda de qua trovano applicazione gli artt. 1225 e 1227 c.c..- Tali norme stabiliscono che il risarcimento
“non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” ed “è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione” e che deve essere diminuito “ se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno”.- Orbene è di tutta evidenza che l'acquirente è tenuto a comportarsi usando l'ordinaria diligenza.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo calcolando il valore della causa sulla base dell'importo del decreto ingiuntivo .-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2956/2014 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data
19.09.2014 e notificato in data 14.11.2014 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2.- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Umberto d'Aragona per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Così deciso in Salerno, 20.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio