Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3750/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 28.2.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
LI NO (PZ) il 2.11.1949, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA VISTA
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
Molfetta (BA) alla via S. Pansini n. 18 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
23.2.1941, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO COMUNIELLO (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Villa C.F._4
d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla Piazza T. Morlino n. 13 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE -
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate nelle note scritte depositate in sostituzione di udienza con scadenza in data 28.2.2025; per il Pubblico Ministero come risultante in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal coniuge addebitandola a quest'ultimo, Controparte_2
con il quale aveva contratto matrimonio in LA (NA) il 12.4.1971, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati due figli, (Potenza, 15.8.1976) Persona_1
e (Potenza, 4.5.1972), entrambi coniugati ed economicamente Persona_2
autosufficienti, e che la casa coniugale, sita in LI AT (PZ) alla Piazza dei
Caduti n. 10, era di sua esclusiva proprietà.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che «l'unione coniugale fin dall'inizio era stata poco felice, rendendo la convivenza difficile a causa di una persistente incompatibilità caratteriale, che aveva generato continui e insanabili contrasti tra le parti». In particolare, ha rappresentato che in data 22.6.2024 era intercorsa con il resistente un'ultima accesa discussione, per effetto della quale si era decisa a sporgere denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di LI
AT (PZ); e che, successivamente a tale episodio, ella aveva manifestato uno stato ansioso-depressivo, mentre «il marito era stato fuori casa tutto il giorno, per tre settimane, rientrando solo la sera per dormire, creando così una condizione di distacco
[…]».
La ricorrente ha esposto -altresì- che «in data 01.08.2024, il sig. , senza CP_1
il suo consenso, aveva disposto un trasferimento di € 110.000,00 dal conto corrente cointestato ai coniugi, con firma disgiunta, lasciando sul conto una somma esigua, come dettagliato nella denuncia presentata in data 27.08.2024».
Per l'effetto, l'istante ha domandato all'intestato Tribunale di:
«-Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. CP_1
autorizzando entrambi a vivere separati, nel rispetto reciproco;
[...]
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- Assegnare alla ricorrente la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in LI
AT (PZ) in Piazza dei Caduti n. 10, comprensiva dei mobili e degli arredi presenti;
- Disporre la divisione in parti uguali tra i coniugi dell'importo di € 110.000,00, trasferito dal sig. dal conto corrente cointestato, a firme disgiunte;
CP_1
- Assegnare alla sig.ra l'autovettura Alfa Romeo tg. Parte_1
CH039JL, intestata alla stessa;
- Non si formula alcuna richiesta relativa all'assegno di mantenimento».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 11.12.2024, si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
in data 26.11.2024, nella quale ha negato le condotte addebitategli, rappresentando che con la moglie «vi erano state sì delle discussioni, ma sempre nell'ambito del normale ménage familiare» e che mai nessuna violenza era stata commessa in danno di quest'ultima, e si è opposto all'avversa richiesta di assegnazione (“esclusiva”) della casa coniugale poiché «pur avendo contribuito alla ristrutturazione della stessa […] non ne era proprietario e quindi non aveva una ulteriore abitazione propria».
Il resistente -poi- ha sostenuto «di essersi comportato sempre da bonus pater familias sacrificandosi, insieme alla moglie, per crescere i figli, per aiutare loro anche economicamente, e di avere, inoltre, provveduto, soprattutto con le proprie sostanze economiche (derivanti anche dalla vendita di immobili di sua proprietà esclusiva ubicati in LA), sia a ristrutturare la casa coniugale sita in LI AT alla Piazza
Dei Caduti n. 10, che consta di due appartamenti autonomi, aventi ciascuno un proprio ingresso, sia a costruire nel terreno di proprietà della moglie sito in Contrada Ciscarella del Comune di LI AT (Pz) un ulteriore fabbricato e un deposito».
Per l'effetto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando entrambi a vivere separati, rigettando la domanda di addebito a carico del SI. Controparte_1
proposta dalla SI.ra ; Parte_1
- disporre l'assegnazione del piano terra e del primo piano della casa coniugale sita in
LI AT alla via Piazza Dei Caduti n. 10 al SI. e Controparte_1
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l'assegnazione del piano secondo e terzo di detto fabbricato alla SI.ra
[...]
; Parte_1
- nulla sull'assegno di mantenimento poiché le parti sono economicamente autosufficienti;
- con riserva da parte del SI. di agire in separato giudizio per la Controparte_1
divisione dei fabbricati ristrutturati e costruiti dai coniugi in costanza di matrimonio ovvero per il rimborso della metà del loro valore economico di mercato;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio».
III A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.12.2024, con ordinanza del 12.12.2024, rilevata la superfluità delle richieste istruttorie formulate dalle parti negli scritti difensivi, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto, è stato rilevato il difetto di connessione in ordine alle domande di natura divisoria ed è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, attesa l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Sicché è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il
28.2.2025, con invito alle parti a rinvenire accordo in relazione alle problematiche attinenti alla sistemazione abitativa.
All'udienza del 28.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Sulla domanda di separazione personale e sulle altre domande appartenenti al patrimonio processuale, nonché sulle spese di lite.
IV.1 Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le accuse vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
IV.2 In ordine alla domanda di addebito, a quella di assegnazione della casa coniugale e a quelle di natura divisoria (relative all'importo di euro 110.000,00 che sarebbe stato trasferito dal marito dal conto corrente cointestato a firme disgiunte ad altro conto e
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l'autovettura Alfa Romeo targata CH039JL) formulate dalla ricorrente si osserva che le indicate domande sono state oggetto di rinuncia.
Invero, all'udienza dell'11.12.2024 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e, poi, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ha dato atto di aver già effettuato detta rinuncia e della circostanza che i fatti oggetto della denuncia-querela del 6.8.2024 erano stati oggetto di richiesta di archiviazione, tanto vero che le era stato notificato l'avviso ex art. 408 c.p.p.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, la ricorrente ha rinunciato anche alla domanda di assegnazione della casa coniugale e a quelle di natura divisoria sopra menzionate, alla luce dei rilievi effettuati dal Giudice relatore nell'ordinanza del 12.12.2024 [infatti, nelle dette note si legge: «Tenuto conto di quanto stabilito dal Giudice nella suddetta
Ordinanza in relazione alle domande sull'assegnazione della casa coniugale e di natura divisoria, domande alle quali si rinuncia, e considerato che la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'immobile sito in LI AT (PZ) in Piazza dei Caduti n. 10, adibito
a casa coniugale, come da visura (già Via Principe di Napoli n. 12- in catasto, doc. n.
14 in ricorso)» ], precisando le conclusioni come segue:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- Disporsi che non si procede alla determinazione dell'assegno di mantenimento, poiché le parti sono economicamente autosufficienti;
- Assegnare un termine al coniuge resistente affinché rilasci la casa coniugale, per trovare altra sistemazione abitativa, considerato che la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'immobile;
- Rigettare ogni altra domanda avanzata dal resistente, in quanto infondata;
- Ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
LA per la relativa annotazione
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio».
Ne discende che il Tribunale non è più tenuto a pronunciarsi sulle domande di addebito, di assegnazione della casa coniugale e su quelle di natura divisoria, attesa l'effettuata rinuncia.
Anche il resistente, nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ha rinunciato alla domanda di «assegnazione
5 R.G. N. 3750/2024 del piano terra e del primo piano della casa coniugale sita in LI AT alla via
Piazza Dei Caduti n. 10 al SI. e assegnazione del piano secondo e Controparte_1
terzo di detto fabbricato alla SI.ra », precisando le Parte_1
conclusioni come segue:
«- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando entrambi a vivere separati;
- nulla sull'assegno di mantenimento poiché le parti sono economicamente autosufficienti;
- rigettare la domanda di divisione della somma di €110.000,00 formulata dalla ricorrente poiché inammissibile ovvero infondata in fatto e diritto;
- rigettare ogni ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente poiché inammissibile ovvero infondata in fatto e diritto;
- con riserva da parte del SI. di agire in separato giudizio per la Controparte_1
divisione dei fabbricati ristrutturati e costruiti dai coniugi in costanza di matrimonio ovvero per il rimborso della metà del loro valore economico di mercato o per il rimborso delle somme dallo stesso pagate per la ristrutturazione della casa coniugale sita in
LI AT alla via Piazza Dei Caduti n. 10 e per la costruzione del fabbricato e del deposito ubicati in Contrada Ciscarella del Comune di LI AT;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Conseguentemente, anche sulla domanda di “assegnazione” formulata dal resistente il Tribunale non è più tenuto a pronunciarsi.
Pertanto, per effetto dell'indicate rinunce, atteso che le parti possono sempre restringere il thema decidendum in virtù de principio dispositivo (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, sent., 7.2.2024, n. 3453), il Tribunale risulta investito della sola domanda di separazione personale, la quale va accolta, come sopra già esposto.
IV.3 In considerazione dei motivi della decisione, ossia della circostanza che per effetto delle rinunce effettuate in relazione alle domande originariamente formulate dalle parti la pronuncia ha avuto a oggetto esclusivamente lo status di coniugi separati, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3750, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
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e e con l'intervento Parte_1 Controparte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il
[...] C.F._1
2.11.1949, e (C.F.: ), nato ad Controparte_1 C.F._3
LA (NA) il 23.2.1941;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di LA in provincia di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1971, atto N. 53, P. II, S. A);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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