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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 2769/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BRUNO POZZUOLI e Parte_1
GENTILI CONCETTA, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. ha concluso affinchè il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 24/04/2024, parte ricorrente esponeva: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16.02.2011; - che dal matrimonio
è nata una figlia, (27.01.2012); - che con sentenza definitiva del 07.08.2023 veniva Persona_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- che, in sede di separazione veniva previsto: l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso lo stesso e diritto di visita della madre da esercitarsi presso i SS previo espletamento, da parte della stessa, di un percorso di sostegno individuale e di sostegno alla genitorialità; l'obbligo a carico della madre di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
un contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore della moglie pari ad € 450,00 mensili;
- che la resistente non si è mai attivata per intraprendere i percorsi prescritti, anzi, li rifiuta categoricamente;
- che la minore ha dichiarato ai SS di non voler incontrare la madre, di cui teme la vicinanza;
- che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente;
- che la stessa lavora come cameriera, baby sitter ed estetista a domicilio oltre a percepire il reddito di cittadinanza di € 540,00 mensili;
- di vivere presso i propri genitori i quali lo aiutano nella gestione della minore e contribuiscono al mantenimento della stessa.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva: - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
- disporsi l'affido super esclusivo della minore al padre, con diritto di visita della madre da esercitarsi secondo le modalità di cui alla separazione;
- prevedersi, a carico della resistente, un contributo di mantenimento in favore della figlia pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- stabilirsi che l'Assegno Unico sia percepito al 100% dal ricorrente.
All'esito dell'udienza del 20.09.2024, il giudice delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, sospendeva il diritto di visita della madre e confermava per il resto la disciplina della separazione.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente, la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 07.08.2023, previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha concluso riportandosi alle richieste formulate in ricorso.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni di parte ricorrente è emerso il totale disinteresse della resistente nei confronti della minore.
Invero, con la sentenza di separazione, la veniva invitata ad intraprendere gli CP_1
opportuni percorsi (di sostegno individuale e di sostegno alla genitorialità), nonché a sottoporsi a visita psichiatrica, al fine di ripristinare il rapporto con Per_1
Ciononostante, la stessa, contattata – dopo numerosi tentativi – dai Servizi Sociali territorialmente competenti, ha espresso la propria indisponibilità in tal senso riferendo di non voler intraprendere alcun percorso né tantomeno di volersi recare presso i competenti uffici per un colloquio (cfr. relazione dei SS di Caserta in atti).
Dagli atti di causa è emerso, altresì, che la resistente si è resa protagonista di un episodio ai danni della minore (cfr. verbale della Polizia Municipale di Caserta in atti), la quale, fortemente turbata dallo stesso, ha riferito ai SS di Caserta di non voler iniziare gli incontri protetti con la madre (cfr. relazione in atti).
Per tali motivi, il Collegio ritiene opportuno confermare l'affido esclusivo della figlia minore al padre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso lo stesso.
Per le medesime ragioni, va confermata la disciplina del diritto di visita così come prevista all'esito dell'udienza del 20.09.2024.
[... Vanno, pertanto, sospesi gli incontri assistiti madre-figlia presso i SS delegati (Comune
), i quali provvederanno ad organizzare gli stessi, solo su richiesta della resistente, previo CP_2
positivo espletamento – da parte della stessa – dei percorsi già suggeriti (percorso di sostegno alla genitorialità, percorso di sostegno individuale e visita psichiatrica) e previa adeguata preparazione della minore.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale, tenuto conto della precaria situazione in cui versa la resistente, ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento previsto a suo carico in favore della figlia della coppia, così come previsto in sede di separazione.
Pertanto, la madre dovrà contribuire al mantenimento di versando al ricorrente la Per_1 somma mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata da parte ricorrente di attribuzione del 100% dell'Assegno Unico in proprio favore: invero, l'art. 6, co. 4, d.lgs. 230/2021 già prevede che “in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2769/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in TUNISIA il 16.02.2011 da
, nato il [...] in [...] e da , Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...] (atto n. 1, parte II, S. C, registro atti matrimonio anno 2011);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- dispone l'affido esclusivo della figlia della coppia al padre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento presso lo stesso;
- conferma la sospensione degli incontri assistiti presso i SS delegati (Comune di Parte_2
Caserta), i quali provvederanno ad organizzare gli stessi, solo su richiesta della resistente, previo positivo espletamento – da parte della stessa – dei percorsi già suggeriti (percorso di sostegno alla genitorialità, percorso di sostegno individuale e visita psichiatrica) e previa adeguata preparazione della minore;
- dispone che la resistente versi al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, la somma mensile di € 100,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte ricorrente di attribuzione del 100% dell'Assegno Unico in proprio favore;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio