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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 05/11/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 393/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona del magistrato Dr Die-
go Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 393/2019 – SEZIONE DISTACCATA
ISCHIA avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
TRA
(C.F. , in Parte_1 C.F._1
persona del suo Procuratore Generale Sig. giusta procura genera- Parte_2
le rilasciata in data 07/11/2018 per TA (Rep. 6331; Racc. Persona_1
4403), rapp.ta e difesa dall' Avv. Cristina Regine, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio Forio alla Via Costa n° 87 (già 63), elettivamente domicilia.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), , CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 CP_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Meglio, giusto C.F._4
1
mandato in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domici-
liano in Ischia, alla via Osservatorio n. 40.
CONVENUTI
E
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 [...]
(C.F.: ), (C.F. CP_5 C.F._6 CP_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia di Scala, C.F._7
giusto mandato in calce all'atto di citazione, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Ischia, alla via Osservatorio n.40
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: affinché l'adito Giudicante Voglia così provvedere:
A) in via preliminare dichiarare la propria competenza e l'ammissibilità
dell'esperita domanda;
B) per l'effetto accertare e dichiarare la simulazione assoluta dei negozi giuridici stipulati dai convenuti solo apparentemente e conseguentemente dichia-
rarne la nullità;
C) in subordine revocare ex art. 2901 c.c. e ss. gli atti per TA Per_2
costituitivi di fondi patrimoniali posti in essere dai coniugi
[...] CP_1
e (Atto Rep. 24376-Racc.7105), e Controparte_4 CP_3 Parte_3
[...
(Atto Rep. 24380-Racc.7109), nonché dai coniugi e CP_2 [...]
(Atto Rep. 24378-Racc.7107) dichiarando che gli stessi sono inefficaci CP_5
nei confronti dell'attrice in quanto atti di disposizione patrimoniale pregiudizie-
2
voli per i creditori;
D)conseguentemente dichiarare che l'attrice ha diritto di soddisfarsi esecu-
tivamente sulle porzioni immobiliari oggetto degli atti dispositivi predetti e sopra identificati.
E) In ogni caso trascrivere la sentenza nei registri immobiliari di Napoli
esonerando il conservatore da ogni responsabilità.
F) il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Parte convenuta , e e CP_1 CP_2 CP_3 CP_7
, : sottoscritto conclude per la declara-
[...] Controparte_5 CP_6
toria di improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art 2903 c.c., e comunque per il rigetto della domanda, il tutto con il favore di spese e compensi da assegnare al sottoscritto difensore per anticipo fattone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha adito l'Autorità Giudiziaria al Parte_4
fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti di tre atti di costituzione del fondo patrimoniale, stipulati dinnanzi al TA , in data 18 giu- Persona_2
gno 2014, e in particolare:
atto Rep. 24376-Racc.7105 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_1
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] Controparte_4
seguenti beni:
- diritto di usufrutto generale vitalizio sulle unità immobiliari site in
Ischia alla Via Mazzella 15, in Catasto Fabbricati del Comune di Ischia al Fol. 8,
p.lla 1100, z.c.l., sub 9, cat. A/10, classe 2, vani 1,5, RC euro 708,60; sub 10, cat.
3
C/1, classe 7, consistenza mq 39, RC euro 2.153,16; sub 11, cat. C/1, classe 7,
consistenza mq 36, RC euro 1.978,53;
- quota di 220/1000 dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adiacente zona di terreno del-
la superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 8 part.lla 946,
z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- piena proprietà dei cespiti facenti parte del fabbricato sito in Ischia
alla Via A. De Luca 15 e precisamente appartamento posto al piano terra con an-
nessa e pertinenziale corte scoperta e piccolo locale di sgombero di proprietà
esclusiva in ditta , per complessivi 7 vani catastali, in Catasto Fab- CP_1
bricati al fol. 10, p.lla 491 sub 3 (cui è graffata la p.lla 951 sub 3) z.c.1, piano T,
cat. A/2, classe 5, vani 7, RC euro 939,95.
Atto Rep. 24378- Racc.7107 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_2
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] Controparte_5
seguenti beni:
- quota di ¼ (un quarto) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero si-
ta nel comune di Forio alla Via Cavone in Catasto Fabbricati al fol. 3, p.lla 42,
z.c. 2, piano T-S1-S2, cat. D/2, RC euro 17.058,00;
- quota di 110/1000 (centodieci millesimi) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adia-
cente zona di terreno della superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbri-
cati al fol. 8 part.lla 946, z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
4
- quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel comune di Ischia alla Via A. De Luca 15 e della adiacente zonetta di terreno della superficie catastale di a. 2 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla
491, sub 2, piano 2, cat. A/2, classe 5, vani 4, RC euro 537,12; ed in Catasto Ter-
reni al fol. 10, part.lla 601, vigneto, classe 2, are 02,60, RD euro 6,45, RA euro
3,96;
- quota di ¼ (un quarto) dei posti auto scoperti siti nel Comune di
Ischia alla via A. De Luca 15, in Catasto Fabbricati al fol. 10, p.lla 1013, sub 1,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 19, RC euro 131,49; e sub 2,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 21, RC euro 145,53.
Atto Rep. 24380- Racc.77109 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_3
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] CP_6
seguenti beni:
- Quota di ¼ (un quarto) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero si-
ta nel comune di Forio alla Via Cavone in Catasto Fabbricati al fol. 3, p.lla 42,
z.c. 2, piano T-S1-S2, cat. D/2, RC euro 17.058,00;
- Quota di 110/1000 (centodieci millesimi) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adia-
cente zona di terreno della superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbri-
cati al fol. 8 part.lla 946, z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- Quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel comune di Ischia alla Via A. De Luca 15 e della adiacente zonetta di terreno della superficie catastale di a. 2 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla
5
491, sub 2, piano 2, cat. A/2, classe 5, vani 4, RC euro 537,12; ed in Catasto Ter-
reni al fol. 10, part.lla 601, vigneto, classe 2, are 02,60, RD euro 6,45, RA euro
3,96;
- Quota di ¼ (un quarto) dei posti auto scoperti siti nel Comune di
Ischia alla via A. De Luca 15, in Catasto Fabbricati al fol. 10, p.lla 1013, sub 1,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 19, RC euro 131,49; e sub 2,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 21, RC euro 145,53;
- Piena proprietà dei lastrici solari siti nel comune di Ischia alla Via
A. De Luca n°15 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla 491, sub 1, lastrico sola-
re, consistenza mq 94.
La costituzione dei fondi patrimoniali sopra identificati veniva annotata a margine dei tre atti di matrimonio dei disponenti in 8 settembre 2014.
Nell'atto introduttivo, parte attrice ha rappresentato l'esistenza di vicende personali e giudiziarie, preliminari all'esame dell'odierno giudizio.
Essa ha esposto di essere germana di e , con Persona_3 CP_1
i quali ha intrattenuto un contenzioso avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria del defunto padre iniziato nel 1999 e con- CP_8
clusosi, in primo grado, con sentenza n. 550/2018 emessa la Tribunale di Napoli
e con sentenza d'appello n. 4115/2024, RG n.846/2019 Corte d'Appello di Napo-
li IV Sez. Civile che ha confermato la sentenza emessa in primo grado per la par-
te che rileva ai fini del presente giudizio.
L'Autorità Giudiziaria, in primo grado e con conferma del giudice d'appello, a conclusione del giudizio di divisione ereditaria instaurato, ha asse-
gnato a e nonché alla loro società la Persona_3 CP_1 CP_9
proprietà dell'immobile adibito ad albergo denominato “Hotel Pensione Letizia”
6
sito in Ischia alla via Leonardo Mazzella n.89, onerando gli stessi del pagamento della somma corrispondente al valore della quota di 140/1000 di spettanza dell'attrice, liquidata in complessivi euro 560.000,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi, nonché la somma di euro 95.591,66, quale canone di locazione dell'immobile adibito ad albergo.
Parte attrice ha rappresentato che, in data 16 maggio 2014 decedeva
[...]
la cui eredità veniva devoluta alle figlie e e a Persona_4 CP_3 CP_2
distanza di pochi mesi dall'evento, in data 18 giugno 2014, e la sua CP_1
consorte unitamente a e , con i ri- Controparte_4 CP_3 CP_2
spettivi coniugi, e , si recavano presso lo studio CP_6 Controparte_5
del Notaio , per costituire i tre fondi patrimoniali di cui in premes- Persona_2
sa.
Nell'odierno giudizio, parte attrice ha esposto che la costituzione dei fondi patrimoniali, oggetto dell'odierna impugnativa, è pregiudizievole alle sue ragioni creditorie, da ultimo confermate, con la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli.
In particolare, ha evidenziato come i negozi giuridici realizzati siano in realtà simulati, difettando la volontà di vincolare i detti beni ai bisogni della fa-
miglia, ma solo l'intenzione di creare un ostacolo al fine di sottrarre beni all'esecuzione della stessa.
A tal proposito, ha sottolineato una serie di circostanze da cui evincere l'intento fraudolento dei fondi: 1) alcuno de beni personali dei coniugi CP_4
e è stato inserito nei fondi;
2) la coppia non ha CP_5 CP_6 Persona_5
inserito la casa di abitazione di proprietà del 3) e CP_5 CP_2 CP_3
hanno inserito le quote di proprietà di due strutture alberghiere ed i frutti di esse,
7
oltre agli altri beni indicati 3) e hanno aderito al regime fi- CP_6 CP_3
scale della separazione dei beni qualche giorno prima di costituire il fondo, in modo da impedire esecuzioni sui beni divenuti di proprietà del marito 4) CP_1
e consorte hanno costituito un fondo patrimoniale dopo 40 anni di matri-
[...]
moni e con figli adulti.
Sulla base di ciò, parte attrice afferma come gli atti dispositivi – di natura gratuita - posti in essere dai convenuti hanno reso impossibile la soddisfazione del suo credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale dell'attrice, an-
che in considerazione dell'importante valore del diritto di credito
Ha aggiunto, infine, che la prescrizione per proporre dell'azione revocato-
ria decorresse non dalla costituzione del fondo in data 18 giugno 2014 ma dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio datata 8 settembre 2014 e che pertanto, essendo avvenuta la notifica dell'atto di citazione in data 20 luglio
2019, il termine quinquennale non fosse ancora decorso.
Ha concluso come specificato in epigrafe.
Si sono costituiti , e che in via CP_1 CP_2 CP_3
preliminare eccepivano: 1) la prescrizione dell'azione revocatoria;
2)
l'improcedibilità previo mancato esperimento del tentativo di mediazione 3)
l'inesistenza del credito di parte attrice poiché sub iudice 4) la mancanza della scientia damni et conslium fraudis in capo a e Controparte_4 CP_6
, in quanto estranei alle vicende successorie della famiglia Controparte_5 [...]
Per_4
Da ultimo, si sono costituiti , e CP_6 Controparte_5 [...]
che sostanzialmente hanno riproposto e condiviso le doglianze prospet- CP_4
tate dai rispettivi coniugi, ribadendo la loro estraneità al giudizio successorio
8
nonché alle vicende patrimoniali della famiglia CP_1
Entrambi le parti convenute hanno concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ex art. 2901 c.c. è fondata.
Tuttavia, ragioni di chiarezza espositiva rendono necessario scrutinare,
preliminarmente, le questioni di inammissibilità e improcedibilità della domanda sollevate dalle parti convenute.
Quanto all'improcedibilità dovuta al mancato esperimento del tentativo di mediazione, si richiama l'ordinanza del 13 ottobre 2020, secondo la quale
“l'azione revocatoria, promossa in questa sede, non avendo a oggetto la tutela di un diritto reale dell'istante, ma l'accertamento dell'inefficacia di un atto di dispo-
sizione compiuto dal convenuto, si trovi all'esterno del perimetro delle azioni reali per le quali è richiesto, a pena d'improcedibilità, il ricorso al tentativo ob-
bligatorio di mediazione”.
Per quanto concerne la questione preliminare di merito relativa all'eccezione di prescrizione, la stessa è priva di pregio in quanto l'atto di cita-
zione è stato notificato in data 20 luglio 2019, mentre l'annotazione della costitu-
zione del fondo patrimoniale nei rispettivi atti di matrimonio è avvenuta in data 8
settembre 2018.
Si ritiene pacificamente in giurisprudenza che sia l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e non la costituzione del fondo il momento a partire dal quale iniziano a decorrere i termini per l'impugnativa del presente atto, verifi-
candosi la sua opponibilità ai terzi (cfr. Cass. n.5889/2016)
Parte attrice ha, inoltre, chiesto dichiararsi la simulazione assoluta degli
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atti in premessa, domanda che il Tribunale ritiene di rigettare, per le ragioni che seguono.
La simulazione, ai sensi dell'art. 1414 c.c., si verifica quando le parti, di comune accordo, creano un'apparenza giuridica che non corrisponde alla loro reale volontà. Nel caso del fondo patrimoniale, invece, si osserva che l'intento dei coniugi è stato proprio quello di produrre l'effetto legale tipico dell'istituto:
creare un patrimonio separato per proteggere la casa dalle azioni esecutive per debiti non contratti per i bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
Non vi è, quindi, alcuna divergenza tra volontà e dichiarazione. Le parti convenute hanno costituito un fondo patrimoniale valido ed efficace e la circo-
stanza che il loro scopo ultimo fosse quello di frodare i creditori non trasforma l'atto in una finzione. Non c'è simulazione se emerge la volontà delle parti di co-
stituire un vincolo sui beni (da ultimo, cfr. Cass. n. 12247/2025).
La costituzione del fondo patrimoniale non integra un'ipotesi di simula-
zione quando le parti effettivamente vogliono produrre l'effetto segregativo tipico previsto dalla legge, consistente nel vincolo di destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La simulazione del contratto presup-
pone una dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione, mediante la quale le parti creano un'apparenza negoziale non corrispondente all'effettivo assetto di interessi. Nel caso del fondo patrimoniale, se l'intento dei coniugi è effettivamen-
te quello di vincolare alcuni beni ai bisogni familiari, utilizzando lo schema ne-
goziale tipico di cui all'art. 167 c.c., non sussiste divergenza tra voluto e manife-
stato, ma piena corrispondenza tra gli effetti legali tipici della costituzione del fondo e quelli effettivamente voluti dalle parti.
La sottrazione di determinati beni alla garanzia patrimoniale generica per
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destinarli ai bisogni della famiglia costituisce atto di per sé lecito, rispondendo ad uno scopo che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela, producendo legitti-
mamente l'effetto di impedire ai creditori per debiti estranei ai bisogni familiari di soddisfarsi sui beni del fondo ai sensi dell'art. 170 c.c.
L'azione appropriata per far valere che il fondo patrimoniale sia stato co-
stituito in pregiudizio dei creditori è l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c., non l'azione di simulazione, atteso che quest'ultima mira ad accertare la di-
vergenza tra volontà e dichiarazione, mentre la prima è volta a far valere che l'at-
to era scientemente rivolto o dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Correttamente, infatti, parte attrice ha instaurato l'azione di cui all'art. 2901 c.c.
Si ricorda in via preliminare come l'art. 2901 c.c., per il concreto esperi-
mento della tutela revocatoria, richieda: 1) l'esistenza, in capo al soggetto revo-
cante, di una situazione di credito anche solo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il materiale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del com-
pimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorge-
re del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimen-
to; 4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
1.1. Sussistenza di una ragione creditoria
1.1. Il credito vantato dalla è accertato nella sentenza Parte_4
11
emessa dalla Corte D'Appello di Napoli n. 4115/2024, RG n.846/2019, che ha confermato, per i fini che qui interessano, la sentenza n.550/2018 emessa dal Tri-
bunale di Napoli.
All'esito del giudizio di divisione del compendio ereditario pervenuto in seguito alla successione del de cuius, padre dell'odierna attrice, venivano con-
dannati i “sigg.ri , e (già s.n.c.) di CP_1 Persona_3 CP_10
corrispondere, pro quota, in favore della sig.ra la com- Parte_1
plessiva somma di € 560.000,00 a titolo di conguaglio per l'assegnazione della quota di 140/1000 dell'immobile caduto in successione oltre interessi dalla pub-
blicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché la somma di €95.591,66 quale canone di locazione dell'immobile adibito ad albergo oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo” .
1.2. In assenza della certificazione ex art. 126 disp. Att. c.p.c., attestante il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il credito in questione va considerato sub iudice.
L'attestazione del cancelliere è, infatti, un mezzo di prova indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all'interno del giudizio e ciò a pre-
scindere dalla mancata contestazione della controparte sull'effettivo passaggio in giudicato. La mancanza di tale contestazione, secondo questo orientamento, non può significare, infatti, una ammissione di tale circostanza né può ritenersi onere della controparte dimostrare che la sentenza è ancora impugnabile (sul punto cfr.
ex multis Cass. s.u. n. 460/1999; Cass. n. 1680/1984; Cass. n. 20438/2006; Cass.
n. 19883/2013; Cass. s.u. n. 7701/2016; Cass. n. 20974/2018; Cass. n.
6868/2022).
1.3. Tuttavia, tale circostanza non è ostativa per l'esperimento dell'azione
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revocatoria, per l'accoglimento della quale è sufficiente l'esistenza di una sempli-
ce ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi.
Va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte da tempo, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di cre-
dito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito even-
tuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre
2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012,
n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass.,
15 novembre 2016, n. 23208).
2. Anteriorità del credito
2.1. Va specificato come il caso di specie risulti caratterizzato dal fatto che il diritto di credito è anteriore al perfezionamento dell'atto di cui si pretende la revoca.
2.2. Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tu-
tela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giu-
diziale.
Nel presente caso si tratta del diritto al conguaglio, accertato in sede di giudizio di divisione ereditaria. Tale strumento è stato predisposto ai fini di rie-
quilibrare le quote, qualora uno dei coeredi riceva un bene di valore superiore al-
la propria quota spettante e si concretizza nel momento in cui il coerede è tenuto
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a versare una somma di denaro agli altri eredi. L'obbligo di versamento sorge in questa fase di divisione, ma i suoi effetti retroagiscono all'apertura della succes-
sione.
2.3. Dunque, per stabilire se il credito in questione sia o meno sorto ante-
riormente all'atto di disposizione del patrimonio, occorre fare riferimento al mo-
mento dell'apertura della successione di in data 3 aprile 1998, CP_8
come da certificato di morte prodotto.
4. Eventus damni
4.1. Sussiste inoltre il presupposto dell'eventus damni. Sul punto è suffi-
ciente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
il quale ritiene che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'e-
lemento oggettivo dell'"eventus damni", la cui sussistenza l'attore deve provare,
non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma
è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 16986 del 01/08/2007).
4.2. Sebbene e nel costituirsi ab- CP_1 CP_2 CP_3
biano dichiarato la propria solvibilità in forza di redditi individuali ( CP_1
con un reddito di euro 28.828; con un reddito di euro 28.488; CP_2 CP_3
con un reddito di euro 39.575) va sottolineato come l'atto dispositivo del
[...]
patrimonio (in tal caso, i tre atti di costituzione del fondo patrimoniale compiuti dai convenuti) non esclude la sussistenza dell'eventus damni anche in presenza di capacità reddituale dei convenuti. Infatti, come precisato, per la realizzazione dell'elemento oggettivo occorre la semplice modifica della consistenza patrimo-
niale.
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4.3. La costituzione del fondo patrimoniale è certamente pregiudizievole per la creditrice per il tipico effetto di segregazione patrimoniale, essendo incon-
testabile che l'atto abbia reso più difficile se non impossibile la soddisfazione coattiva del credito.
In particolare, la circostanza che siano confluiti tutti gli immobili dei debi-
tori-disponenti ha comportato una evidente modifica qualitativa della garanzia patrimoniale generica, causando un oggettivo pregiudizio per l'attore in rivendi-
ca, sia a fronte dell'ingente importo della somma dovuta che dell'esiguità
dell'importo dei redditi individuali dichiarati.
4.4. A tal proposito, va data continuità all'orientamento secondo cui “Il
presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ri-
corre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consi-
stenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la con-
seguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantita-
tive o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass n. 19207
/2018) .
5. Elemento soggettivo
5.1. Venendo al profilo soggettivo va considerato che l'atto di conferimen-
to di beni in fondo patrimoniale sia da considerarsi un atto a titolo gratuito e quindi sotto il profilo dell'elemento psichico deve guardarsi solo al disponente con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo dei beneficiari (Cass. n.
15
13388/2018).
5.2. Trattandosi di atto a titolo gratuito ai fini della valutazione della fon-
datezza della domanda attrice, è sufficiente la considerazione della consapevo-
lezza da parte del debitore che l'atto si traducesse in una limitazione delle ragioni della creditrice (Cass. sez. un. ord. n. 9440 del 18/5/2004; sent. n. 5246 del
10/3/2006; sent. n. 16722 del 17/07/2009) e ad integrare l'"animus nocendi" ri-
chiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, c.c.., secondo il più recente orientamen-
to della Suprema Corte, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previ-
sione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, neces-
saria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore
(e non anche del terzo beneficiario, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del
22/08/2007) di pregiudicare le ragioni del creditore.
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricor-
so a presunzioni (Cass. 24757/08; Cass. 21338/10).
Trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pre-
giudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 29/04/2009, n. 10052).
In questo caso, i disponenti , e , CP_1 CP_2 CP_3
nella loro di qualità di familiari nonché parti del giudizio di divisione ereditario instaurato nel lontano 1999 e allora pendente, non potevano non essere a cono-
scenza del pregiudizio che sarebbe derivato a parte attrice, nel momento in cui hanno deciso di porre in essere simultaneamente tre fondi patrimoniali,
16
all'interno dei quali sono confluiti tutti i loro beni e diritti reali, ciò sia in quanto familiari, sia perché parti del giudizio in cui è stato accertato, sia pur sub iudice,
un credito in favore di . Parte_1
In definitiva la domanda ex art. 2901 c.c. va accolta con conseguente di-
chiarazione di inefficacia degli atti impugnati nei confronti della parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2655, comma primo, c.c. va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente conservatoria dei registri immobiliari,
con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese di lite sono poste a carico dei soccombenti in solido e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (da €520.001
a €1.000.000.00), facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014
e ss.mm., con la riduzione ex art. 4 comma 4, di cui al DM, attesa la non partico-
lare complessità delle questioni trattate.
Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso tariffario ex art. 5, comma 1): “ai fini della liquidazione degli onorari a ca-
rico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere con-
servativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicu-
rare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal de-
bitore” (così Cass. n. 10089/2014; nello stesso senso V. Cass. 3697/2020).
PQM
Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 393/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della sezione distaccata di Ischia, così provvede:
17
- Accoglie la domanda ex. Art 2901 c.c. e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di dei seguenti atti stipulati Parte_1
per TA , in data 18 giugno 2014, e in particolare: Persona_2
atto Rep. 24376-Racc.7105 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_1
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] Controparte_4
seguenti beni:
- diritto di usufrutto generale vitalizio sulle unità immobiliari site in
Ischia alla Via Mazzella 15, in Catasto Fabbricati del Comune di Ischia al Fol. 8,
p.lla 1100, z.c.l., sub 9, cat. A/10, classe 2, vani 1,5, RC euro 708,60; sub 10, cat.
C/1, classe 7, consistenza mq 39, RC euro 2.153,16; sub 11, cat. C/1, classe 7,
consistenza mq 36, RC euro 1.978,53;
- quota di 220/1000 dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adiacente zona di terreno del-
la superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 8 part.lla 946,
z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- piena proprietà dei cespiti facenti parte del fabbricato sito in Ischia
alla Via A. De Luca 15 e precisamente appartamento posto al piano terra con an-
nessa e pertinenziale corte scoperta e piccolo locale di sgombero di proprietà
esclusiva in ditta , per complessivi 7 vani catastali, in Catasto Fab- CP_1
bricati al fol. 10, p.lla 491 sub 3 (cui è graffata la p.lla 951 sub 3) z.c.1, piano T,
cat. A/2, classe 5, vani 7, RC euro 939,95.
Atto Rep. 24378- Racc.7107 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_1
18
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i CP_2 Controparte_5
seguenti beni:
- quota di ¼ (un quarto) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero si-
ta nel comune di Forio alla Via Cavone in Catasto Fabbricati al fol. 3, p.lla 42,
z.c. 2, piano T-S1-S2, cat. D/2, RC euro 17.058,00;
- quota di 110/1000 (centodieci millesimi) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adia-
cente zona di terreno della superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbri-
cati al fol. 8 part.lla 946, z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel comune di Ischia alla Via A. De Luca 15 e della adiacente zonetta di terreno della superficie catastale di a. 2 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla
491, sub 2, piano 2, cat. A/2, classe 5, vani 4, RC euro 537,12; ed in Catasto Ter-
reni al fol. 10, part.lla 601, vigneto, classe 2, are 02,60, RD euro 6,45, RA euro
3,96;
- quota di ¼ (un quarto) dei posti auto scoperti siti nel Comune di
Ischia alla via A. De Luca 15, in Catasto Fabbricati al fol. 10, p.lla 1013, sub 1,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 19, RC euro 131,49; e sub 2,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 21, RC euro 145,53.
Atto Rep. 24380- Racc.77109 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_3
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] CP_6
seguenti beni:
- Quota di ¼ (un quarto) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero si-
19
ta nel comune di Forio alla Via Cavone in Catasto Fabbricati al fol. 3, p.lla 42,
z.c. 2, piano T-S1-S2, cat. D/2, RC euro 17.058,00;
- Quota di 110/1000 (centodieci millesimi) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adia-
cente zona di terreno della superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbri-
cati al fol. 8 part.lla 946, z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- Quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel comune di Ischia alla Via A. De Luca 15 e della adiacente zonetta di terreno della superficie catastale di a. 2 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla
491, sub 2, piano 2, cat. A/2, classe 5, vani 4, RC euro 537,12; ed in Catasto Ter-
reni al fol. 10, part.lla 601, vigneto, classe 2, are 02,60, RD euro 6,45, RA euro
3,96;
- Quota di ¼ (un quarto) dei posti auto scoperti siti nel Comune di
Ischia alla via A. De Luca 15, in Catasto Fabbricati al fol. 10, p.lla 1013, sub 1,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 19, RC euro 131,49; e sub 2,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 21, RC euro 145,53;
- Piena proprietà dei lastrici solari siti nel comune di Ischia alla Via
A. De Luca n°15 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla 491, sub 1, lastrico sola-
re, consistenza mq 94.
- CO , , , CP_1 CP_2 CP_3 Parte_3
[...
, e in solido al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_4
processuali in favore dell'Avv. Cristina Regine, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 20.453,10 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
iva e c.p.a., qualora dovute, come per legge ed così ripartite nonché in € 593,00 a
20
titolo di spese vive, ripartite in € 518,00 per contributo unificato, € 48,00 per le spese di notifica e, infine, € 27,00 per la marca da bollo.
- Ordina al competente conservatore dei RR.II. di trascrivere la pre-
sente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Napoli, 5.11.25
Il Giudice
Dr. Diego Ragozini
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione della Dott.ssa
IU IA, mot in tirocinio mirato nominato con DM 22.10.2024
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona del magistrato Dr Die-
go Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 393/2019 – SEZIONE DISTACCATA
ISCHIA avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
TRA
(C.F. , in Parte_1 C.F._1
persona del suo Procuratore Generale Sig. giusta procura genera- Parte_2
le rilasciata in data 07/11/2018 per TA (Rep. 6331; Racc. Persona_1
4403), rapp.ta e difesa dall' Avv. Cristina Regine, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio Forio alla Via Costa n° 87 (già 63), elettivamente domicilia.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), , CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 CP_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Meglio, giusto C.F._4
1
mandato in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domici-
liano in Ischia, alla via Osservatorio n. 40.
CONVENUTI
E
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 [...]
(C.F.: ), (C.F. CP_5 C.F._6 CP_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia di Scala, C.F._7
giusto mandato in calce all'atto di citazione, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Ischia, alla via Osservatorio n.40
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: affinché l'adito Giudicante Voglia così provvedere:
A) in via preliminare dichiarare la propria competenza e l'ammissibilità
dell'esperita domanda;
B) per l'effetto accertare e dichiarare la simulazione assoluta dei negozi giuridici stipulati dai convenuti solo apparentemente e conseguentemente dichia-
rarne la nullità;
C) in subordine revocare ex art. 2901 c.c. e ss. gli atti per TA Per_2
costituitivi di fondi patrimoniali posti in essere dai coniugi
[...] CP_1
e (Atto Rep. 24376-Racc.7105), e Controparte_4 CP_3 Parte_3
[...
(Atto Rep. 24380-Racc.7109), nonché dai coniugi e CP_2 [...]
(Atto Rep. 24378-Racc.7107) dichiarando che gli stessi sono inefficaci CP_5
nei confronti dell'attrice in quanto atti di disposizione patrimoniale pregiudizie-
2
voli per i creditori;
D)conseguentemente dichiarare che l'attrice ha diritto di soddisfarsi esecu-
tivamente sulle porzioni immobiliari oggetto degli atti dispositivi predetti e sopra identificati.
E) In ogni caso trascrivere la sentenza nei registri immobiliari di Napoli
esonerando il conservatore da ogni responsabilità.
F) il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Parte convenuta , e e CP_1 CP_2 CP_3 CP_7
, : sottoscritto conclude per la declara-
[...] Controparte_5 CP_6
toria di improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art 2903 c.c., e comunque per il rigetto della domanda, il tutto con il favore di spese e compensi da assegnare al sottoscritto difensore per anticipo fattone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha adito l'Autorità Giudiziaria al Parte_4
fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti di tre atti di costituzione del fondo patrimoniale, stipulati dinnanzi al TA , in data 18 giu- Persona_2
gno 2014, e in particolare:
atto Rep. 24376-Racc.7105 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_1
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] Controparte_4
seguenti beni:
- diritto di usufrutto generale vitalizio sulle unità immobiliari site in
Ischia alla Via Mazzella 15, in Catasto Fabbricati del Comune di Ischia al Fol. 8,
p.lla 1100, z.c.l., sub 9, cat. A/10, classe 2, vani 1,5, RC euro 708,60; sub 10, cat.
3
C/1, classe 7, consistenza mq 39, RC euro 2.153,16; sub 11, cat. C/1, classe 7,
consistenza mq 36, RC euro 1.978,53;
- quota di 220/1000 dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adiacente zona di terreno del-
la superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 8 part.lla 946,
z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- piena proprietà dei cespiti facenti parte del fabbricato sito in Ischia
alla Via A. De Luca 15 e precisamente appartamento posto al piano terra con an-
nessa e pertinenziale corte scoperta e piccolo locale di sgombero di proprietà
esclusiva in ditta , per complessivi 7 vani catastali, in Catasto Fab- CP_1
bricati al fol. 10, p.lla 491 sub 3 (cui è graffata la p.lla 951 sub 3) z.c.1, piano T,
cat. A/2, classe 5, vani 7, RC euro 939,95.
Atto Rep. 24378- Racc.7107 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_2
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] Controparte_5
seguenti beni:
- quota di ¼ (un quarto) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero si-
ta nel comune di Forio alla Via Cavone in Catasto Fabbricati al fol. 3, p.lla 42,
z.c. 2, piano T-S1-S2, cat. D/2, RC euro 17.058,00;
- quota di 110/1000 (centodieci millesimi) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adia-
cente zona di terreno della superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbri-
cati al fol. 8 part.lla 946, z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
4
- quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel comune di Ischia alla Via A. De Luca 15 e della adiacente zonetta di terreno della superficie catastale di a. 2 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla
491, sub 2, piano 2, cat. A/2, classe 5, vani 4, RC euro 537,12; ed in Catasto Ter-
reni al fol. 10, part.lla 601, vigneto, classe 2, are 02,60, RD euro 6,45, RA euro
3,96;
- quota di ¼ (un quarto) dei posti auto scoperti siti nel Comune di
Ischia alla via A. De Luca 15, in Catasto Fabbricati al fol. 10, p.lla 1013, sub 1,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 19, RC euro 131,49; e sub 2,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 21, RC euro 145,53.
Atto Rep. 24380- Racc.77109 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_3
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] CP_6
seguenti beni:
- Quota di ¼ (un quarto) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero si-
ta nel comune di Forio alla Via Cavone in Catasto Fabbricati al fol. 3, p.lla 42,
z.c. 2, piano T-S1-S2, cat. D/2, RC euro 17.058,00;
- Quota di 110/1000 (centodieci millesimi) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adia-
cente zona di terreno della superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbri-
cati al fol. 8 part.lla 946, z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- Quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel comune di Ischia alla Via A. De Luca 15 e della adiacente zonetta di terreno della superficie catastale di a. 2 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla
5
491, sub 2, piano 2, cat. A/2, classe 5, vani 4, RC euro 537,12; ed in Catasto Ter-
reni al fol. 10, part.lla 601, vigneto, classe 2, are 02,60, RD euro 6,45, RA euro
3,96;
- Quota di ¼ (un quarto) dei posti auto scoperti siti nel Comune di
Ischia alla via A. De Luca 15, in Catasto Fabbricati al fol. 10, p.lla 1013, sub 1,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 19, RC euro 131,49; e sub 2,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 21, RC euro 145,53;
- Piena proprietà dei lastrici solari siti nel comune di Ischia alla Via
A. De Luca n°15 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla 491, sub 1, lastrico sola-
re, consistenza mq 94.
La costituzione dei fondi patrimoniali sopra identificati veniva annotata a margine dei tre atti di matrimonio dei disponenti in 8 settembre 2014.
Nell'atto introduttivo, parte attrice ha rappresentato l'esistenza di vicende personali e giudiziarie, preliminari all'esame dell'odierno giudizio.
Essa ha esposto di essere germana di e , con Persona_3 CP_1
i quali ha intrattenuto un contenzioso avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria del defunto padre iniziato nel 1999 e con- CP_8
clusosi, in primo grado, con sentenza n. 550/2018 emessa la Tribunale di Napoli
e con sentenza d'appello n. 4115/2024, RG n.846/2019 Corte d'Appello di Napo-
li IV Sez. Civile che ha confermato la sentenza emessa in primo grado per la par-
te che rileva ai fini del presente giudizio.
L'Autorità Giudiziaria, in primo grado e con conferma del giudice d'appello, a conclusione del giudizio di divisione ereditaria instaurato, ha asse-
gnato a e nonché alla loro società la Persona_3 CP_1 CP_9
proprietà dell'immobile adibito ad albergo denominato “Hotel Pensione Letizia”
6
sito in Ischia alla via Leonardo Mazzella n.89, onerando gli stessi del pagamento della somma corrispondente al valore della quota di 140/1000 di spettanza dell'attrice, liquidata in complessivi euro 560.000,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi, nonché la somma di euro 95.591,66, quale canone di locazione dell'immobile adibito ad albergo.
Parte attrice ha rappresentato che, in data 16 maggio 2014 decedeva
[...]
la cui eredità veniva devoluta alle figlie e e a Persona_4 CP_3 CP_2
distanza di pochi mesi dall'evento, in data 18 giugno 2014, e la sua CP_1
consorte unitamente a e , con i ri- Controparte_4 CP_3 CP_2
spettivi coniugi, e , si recavano presso lo studio CP_6 Controparte_5
del Notaio , per costituire i tre fondi patrimoniali di cui in premes- Persona_2
sa.
Nell'odierno giudizio, parte attrice ha esposto che la costituzione dei fondi patrimoniali, oggetto dell'odierna impugnativa, è pregiudizievole alle sue ragioni creditorie, da ultimo confermate, con la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli.
In particolare, ha evidenziato come i negozi giuridici realizzati siano in realtà simulati, difettando la volontà di vincolare i detti beni ai bisogni della fa-
miglia, ma solo l'intenzione di creare un ostacolo al fine di sottrarre beni all'esecuzione della stessa.
A tal proposito, ha sottolineato una serie di circostanze da cui evincere l'intento fraudolento dei fondi: 1) alcuno de beni personali dei coniugi CP_4
e è stato inserito nei fondi;
2) la coppia non ha CP_5 CP_6 Persona_5
inserito la casa di abitazione di proprietà del 3) e CP_5 CP_2 CP_3
hanno inserito le quote di proprietà di due strutture alberghiere ed i frutti di esse,
7
oltre agli altri beni indicati 3) e hanno aderito al regime fi- CP_6 CP_3
scale della separazione dei beni qualche giorno prima di costituire il fondo, in modo da impedire esecuzioni sui beni divenuti di proprietà del marito 4) CP_1
e consorte hanno costituito un fondo patrimoniale dopo 40 anni di matri-
[...]
moni e con figli adulti.
Sulla base di ciò, parte attrice afferma come gli atti dispositivi – di natura gratuita - posti in essere dai convenuti hanno reso impossibile la soddisfazione del suo credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale dell'attrice, an-
che in considerazione dell'importante valore del diritto di credito
Ha aggiunto, infine, che la prescrizione per proporre dell'azione revocato-
ria decorresse non dalla costituzione del fondo in data 18 giugno 2014 ma dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio datata 8 settembre 2014 e che pertanto, essendo avvenuta la notifica dell'atto di citazione in data 20 luglio
2019, il termine quinquennale non fosse ancora decorso.
Ha concluso come specificato in epigrafe.
Si sono costituiti , e che in via CP_1 CP_2 CP_3
preliminare eccepivano: 1) la prescrizione dell'azione revocatoria;
2)
l'improcedibilità previo mancato esperimento del tentativo di mediazione 3)
l'inesistenza del credito di parte attrice poiché sub iudice 4) la mancanza della scientia damni et conslium fraudis in capo a e Controparte_4 CP_6
, in quanto estranei alle vicende successorie della famiglia Controparte_5 [...]
Per_4
Da ultimo, si sono costituiti , e CP_6 Controparte_5 [...]
che sostanzialmente hanno riproposto e condiviso le doglianze prospet- CP_4
tate dai rispettivi coniugi, ribadendo la loro estraneità al giudizio successorio
8
nonché alle vicende patrimoniali della famiglia CP_1
Entrambi le parti convenute hanno concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ex art. 2901 c.c. è fondata.
Tuttavia, ragioni di chiarezza espositiva rendono necessario scrutinare,
preliminarmente, le questioni di inammissibilità e improcedibilità della domanda sollevate dalle parti convenute.
Quanto all'improcedibilità dovuta al mancato esperimento del tentativo di mediazione, si richiama l'ordinanza del 13 ottobre 2020, secondo la quale
“l'azione revocatoria, promossa in questa sede, non avendo a oggetto la tutela di un diritto reale dell'istante, ma l'accertamento dell'inefficacia di un atto di dispo-
sizione compiuto dal convenuto, si trovi all'esterno del perimetro delle azioni reali per le quali è richiesto, a pena d'improcedibilità, il ricorso al tentativo ob-
bligatorio di mediazione”.
Per quanto concerne la questione preliminare di merito relativa all'eccezione di prescrizione, la stessa è priva di pregio in quanto l'atto di cita-
zione è stato notificato in data 20 luglio 2019, mentre l'annotazione della costitu-
zione del fondo patrimoniale nei rispettivi atti di matrimonio è avvenuta in data 8
settembre 2018.
Si ritiene pacificamente in giurisprudenza che sia l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e non la costituzione del fondo il momento a partire dal quale iniziano a decorrere i termini per l'impugnativa del presente atto, verifi-
candosi la sua opponibilità ai terzi (cfr. Cass. n.5889/2016)
Parte attrice ha, inoltre, chiesto dichiararsi la simulazione assoluta degli
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atti in premessa, domanda che il Tribunale ritiene di rigettare, per le ragioni che seguono.
La simulazione, ai sensi dell'art. 1414 c.c., si verifica quando le parti, di comune accordo, creano un'apparenza giuridica che non corrisponde alla loro reale volontà. Nel caso del fondo patrimoniale, invece, si osserva che l'intento dei coniugi è stato proprio quello di produrre l'effetto legale tipico dell'istituto:
creare un patrimonio separato per proteggere la casa dalle azioni esecutive per debiti non contratti per i bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
Non vi è, quindi, alcuna divergenza tra volontà e dichiarazione. Le parti convenute hanno costituito un fondo patrimoniale valido ed efficace e la circo-
stanza che il loro scopo ultimo fosse quello di frodare i creditori non trasforma l'atto in una finzione. Non c'è simulazione se emerge la volontà delle parti di co-
stituire un vincolo sui beni (da ultimo, cfr. Cass. n. 12247/2025).
La costituzione del fondo patrimoniale non integra un'ipotesi di simula-
zione quando le parti effettivamente vogliono produrre l'effetto segregativo tipico previsto dalla legge, consistente nel vincolo di destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La simulazione del contratto presup-
pone una dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione, mediante la quale le parti creano un'apparenza negoziale non corrispondente all'effettivo assetto di interessi. Nel caso del fondo patrimoniale, se l'intento dei coniugi è effettivamen-
te quello di vincolare alcuni beni ai bisogni familiari, utilizzando lo schema ne-
goziale tipico di cui all'art. 167 c.c., non sussiste divergenza tra voluto e manife-
stato, ma piena corrispondenza tra gli effetti legali tipici della costituzione del fondo e quelli effettivamente voluti dalle parti.
La sottrazione di determinati beni alla garanzia patrimoniale generica per
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destinarli ai bisogni della famiglia costituisce atto di per sé lecito, rispondendo ad uno scopo che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela, producendo legitti-
mamente l'effetto di impedire ai creditori per debiti estranei ai bisogni familiari di soddisfarsi sui beni del fondo ai sensi dell'art. 170 c.c.
L'azione appropriata per far valere che il fondo patrimoniale sia stato co-
stituito in pregiudizio dei creditori è l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c., non l'azione di simulazione, atteso che quest'ultima mira ad accertare la di-
vergenza tra volontà e dichiarazione, mentre la prima è volta a far valere che l'at-
to era scientemente rivolto o dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Correttamente, infatti, parte attrice ha instaurato l'azione di cui all'art. 2901 c.c.
Si ricorda in via preliminare come l'art. 2901 c.c., per il concreto esperi-
mento della tutela revocatoria, richieda: 1) l'esistenza, in capo al soggetto revo-
cante, di una situazione di credito anche solo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il materiale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antecedente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del com-
pimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorge-
re del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimen-
to; 4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
1.1. Sussistenza di una ragione creditoria
1.1. Il credito vantato dalla è accertato nella sentenza Parte_4
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emessa dalla Corte D'Appello di Napoli n. 4115/2024, RG n.846/2019, che ha confermato, per i fini che qui interessano, la sentenza n.550/2018 emessa dal Tri-
bunale di Napoli.
All'esito del giudizio di divisione del compendio ereditario pervenuto in seguito alla successione del de cuius, padre dell'odierna attrice, venivano con-
dannati i “sigg.ri , e (già s.n.c.) di CP_1 Persona_3 CP_10
corrispondere, pro quota, in favore della sig.ra la com- Parte_1
plessiva somma di € 560.000,00 a titolo di conguaglio per l'assegnazione della quota di 140/1000 dell'immobile caduto in successione oltre interessi dalla pub-
blicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché la somma di €95.591,66 quale canone di locazione dell'immobile adibito ad albergo oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo” .
1.2. In assenza della certificazione ex art. 126 disp. Att. c.p.c., attestante il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il credito in questione va considerato sub iudice.
L'attestazione del cancelliere è, infatti, un mezzo di prova indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all'interno del giudizio e ciò a pre-
scindere dalla mancata contestazione della controparte sull'effettivo passaggio in giudicato. La mancanza di tale contestazione, secondo questo orientamento, non può significare, infatti, una ammissione di tale circostanza né può ritenersi onere della controparte dimostrare che la sentenza è ancora impugnabile (sul punto cfr.
ex multis Cass. s.u. n. 460/1999; Cass. n. 1680/1984; Cass. n. 20438/2006; Cass.
n. 19883/2013; Cass. s.u. n. 7701/2016; Cass. n. 20974/2018; Cass. n.
6868/2022).
1.3. Tuttavia, tale circostanza non è ostativa per l'esperimento dell'azione
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revocatoria, per l'accoglimento della quale è sufficiente l'esistenza di una sempli-
ce ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi.
Va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte da tempo, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di cre-
dito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito even-
tuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre
2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012,
n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass.,
15 novembre 2016, n. 23208).
2. Anteriorità del credito
2.1. Va specificato come il caso di specie risulti caratterizzato dal fatto che il diritto di credito è anteriore al perfezionamento dell'atto di cui si pretende la revoca.
2.2. Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tu-
tela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giu-
diziale.
Nel presente caso si tratta del diritto al conguaglio, accertato in sede di giudizio di divisione ereditaria. Tale strumento è stato predisposto ai fini di rie-
quilibrare le quote, qualora uno dei coeredi riceva un bene di valore superiore al-
la propria quota spettante e si concretizza nel momento in cui il coerede è tenuto
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a versare una somma di denaro agli altri eredi. L'obbligo di versamento sorge in questa fase di divisione, ma i suoi effetti retroagiscono all'apertura della succes-
sione.
2.3. Dunque, per stabilire se il credito in questione sia o meno sorto ante-
riormente all'atto di disposizione del patrimonio, occorre fare riferimento al mo-
mento dell'apertura della successione di in data 3 aprile 1998, CP_8
come da certificato di morte prodotto.
4. Eventus damni
4.1. Sussiste inoltre il presupposto dell'eventus damni. Sul punto è suffi-
ciente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
il quale ritiene che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'e-
lemento oggettivo dell'"eventus damni", la cui sussistenza l'attore deve provare,
non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma
è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 16986 del 01/08/2007).
4.2. Sebbene e nel costituirsi ab- CP_1 CP_2 CP_3
biano dichiarato la propria solvibilità in forza di redditi individuali ( CP_1
con un reddito di euro 28.828; con un reddito di euro 28.488; CP_2 CP_3
con un reddito di euro 39.575) va sottolineato come l'atto dispositivo del
[...]
patrimonio (in tal caso, i tre atti di costituzione del fondo patrimoniale compiuti dai convenuti) non esclude la sussistenza dell'eventus damni anche in presenza di capacità reddituale dei convenuti. Infatti, come precisato, per la realizzazione dell'elemento oggettivo occorre la semplice modifica della consistenza patrimo-
niale.
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4.3. La costituzione del fondo patrimoniale è certamente pregiudizievole per la creditrice per il tipico effetto di segregazione patrimoniale, essendo incon-
testabile che l'atto abbia reso più difficile se non impossibile la soddisfazione coattiva del credito.
In particolare, la circostanza che siano confluiti tutti gli immobili dei debi-
tori-disponenti ha comportato una evidente modifica qualitativa della garanzia patrimoniale generica, causando un oggettivo pregiudizio per l'attore in rivendi-
ca, sia a fronte dell'ingente importo della somma dovuta che dell'esiguità
dell'importo dei redditi individuali dichiarati.
4.4. A tal proposito, va data continuità all'orientamento secondo cui “Il
presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ri-
corre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consi-
stenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la con-
seguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantita-
tive o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass n. 19207
/2018) .
5. Elemento soggettivo
5.1. Venendo al profilo soggettivo va considerato che l'atto di conferimen-
to di beni in fondo patrimoniale sia da considerarsi un atto a titolo gratuito e quindi sotto il profilo dell'elemento psichico deve guardarsi solo al disponente con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo dei beneficiari (Cass. n.
15
13388/2018).
5.2. Trattandosi di atto a titolo gratuito ai fini della valutazione della fon-
datezza della domanda attrice, è sufficiente la considerazione della consapevo-
lezza da parte del debitore che l'atto si traducesse in una limitazione delle ragioni della creditrice (Cass. sez. un. ord. n. 9440 del 18/5/2004; sent. n. 5246 del
10/3/2006; sent. n. 16722 del 17/07/2009) e ad integrare l'"animus nocendi" ri-
chiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, c.c.., secondo il più recente orientamen-
to della Suprema Corte, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previ-
sione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, neces-
saria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore
(e non anche del terzo beneficiario, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del
22/08/2007) di pregiudicare le ragioni del creditore.
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricor-
so a presunzioni (Cass. 24757/08; Cass. 21338/10).
Trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pre-
giudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 29/04/2009, n. 10052).
In questo caso, i disponenti , e , CP_1 CP_2 CP_3
nella loro di qualità di familiari nonché parti del giudizio di divisione ereditario instaurato nel lontano 1999 e allora pendente, non potevano non essere a cono-
scenza del pregiudizio che sarebbe derivato a parte attrice, nel momento in cui hanno deciso di porre in essere simultaneamente tre fondi patrimoniali,
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all'interno dei quali sono confluiti tutti i loro beni e diritti reali, ciò sia in quanto familiari, sia perché parti del giudizio in cui è stato accertato, sia pur sub iudice,
un credito in favore di . Parte_1
In definitiva la domanda ex art. 2901 c.c. va accolta con conseguente di-
chiarazione di inefficacia degli atti impugnati nei confronti della parte attrice.
Ai sensi dell'art. 2655, comma primo, c.c. va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente conservatoria dei registri immobiliari,
con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese di lite sono poste a carico dei soccombenti in solido e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (da €520.001
a €1.000.000.00), facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014
e ss.mm., con la riduzione ex art. 4 comma 4, di cui al DM, attesa la non partico-
lare complessità delle questioni trattate.
Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso tariffario ex art. 5, comma 1): “ai fini della liquidazione degli onorari a ca-
rico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere con-
servativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicu-
rare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal de-
bitore” (così Cass. n. 10089/2014; nello stesso senso V. Cass. 3697/2020).
PQM
Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 393/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della sezione distaccata di Ischia, così provvede:
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- Accoglie la domanda ex. Art 2901 c.c. e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di dei seguenti atti stipulati Parte_1
per TA , in data 18 giugno 2014, e in particolare: Persona_2
atto Rep. 24376-Racc.7105 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_1
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] Controparte_4
seguenti beni:
- diritto di usufrutto generale vitalizio sulle unità immobiliari site in
Ischia alla Via Mazzella 15, in Catasto Fabbricati del Comune di Ischia al Fol. 8,
p.lla 1100, z.c.l., sub 9, cat. A/10, classe 2, vani 1,5, RC euro 708,60; sub 10, cat.
C/1, classe 7, consistenza mq 39, RC euro 2.153,16; sub 11, cat. C/1, classe 7,
consistenza mq 36, RC euro 1.978,53;
- quota di 220/1000 dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adiacente zona di terreno del-
la superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 8 part.lla 946,
z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- piena proprietà dei cespiti facenti parte del fabbricato sito in Ischia
alla Via A. De Luca 15 e precisamente appartamento posto al piano terra con an-
nessa e pertinenziale corte scoperta e piccolo locale di sgombero di proprietà
esclusiva in ditta , per complessivi 7 vani catastali, in Catasto Fab- CP_1
bricati al fol. 10, p.lla 491 sub 3 (cui è graffata la p.lla 951 sub 3) z.c.1, piano T,
cat. A/2, classe 5, vani 7, RC euro 939,95.
Atto Rep. 24378- Racc.7107 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_1
18
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i CP_2 Controparte_5
seguenti beni:
- quota di ¼ (un quarto) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero si-
ta nel comune di Forio alla Via Cavone in Catasto Fabbricati al fol. 3, p.lla 42,
z.c. 2, piano T-S1-S2, cat. D/2, RC euro 17.058,00;
- quota di 110/1000 (centodieci millesimi) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adia-
cente zona di terreno della superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbri-
cati al fol. 8 part.lla 946, z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel comune di Ischia alla Via A. De Luca 15 e della adiacente zonetta di terreno della superficie catastale di a. 2 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla
491, sub 2, piano 2, cat. A/2, classe 5, vani 4, RC euro 537,12; ed in Catasto Ter-
reni al fol. 10, part.lla 601, vigneto, classe 2, are 02,60, RD euro 6,45, RA euro
3,96;
- quota di ¼ (un quarto) dei posti auto scoperti siti nel Comune di
Ischia alla via A. De Luca 15, in Catasto Fabbricati al fol. 10, p.lla 1013, sub 1,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 19, RC euro 131,49; e sub 2,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 21, RC euro 145,53.
Atto Rep. 24380- Racc.77109 a rogito del notaio del Persona_2
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante il quale i coniugi CP_3
e istituivano un fondo patrimoniale facendovi confluire i
[...] CP_6
seguenti beni:
- Quota di ¼ (un quarto) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero si-
19
ta nel comune di Forio alla Via Cavone in Catasto Fabbricati al fol. 3, p.lla 42,
z.c. 2, piano T-S1-S2, cat. D/2, RC euro 17.058,00;
- Quota di 110/1000 (centodieci millesimi) dell'unità immobiliare ad uso alberghiero sita nel comune di Ischia alla Via Leonardo Mazzella e dell'adia-
cente zona di terreno della superficie catastale di a. 13 e ca. 60 in Catasto Fabbri-
cati al fol. 8 part.lla 946, z.c. 1, piano T -1-2, cat. D/2, RC euro 29.438,04; ed al fol. 8, p.lla 2035, bosco alto, classe U, are 13,60, RD euro 1,05, R.A. Euro 0,42;
- Quota di ½ (un mezzo) dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita nel comune di Ischia alla Via A. De Luca 15 e della adiacente zonetta di terreno della superficie catastale di a. 2 e ca. 60 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla
491, sub 2, piano 2, cat. A/2, classe 5, vani 4, RC euro 537,12; ed in Catasto Ter-
reni al fol. 10, part.lla 601, vigneto, classe 2, are 02,60, RD euro 6,45, RA euro
3,96;
- Quota di ¼ (un quarto) dei posti auto scoperti siti nel Comune di
Ischia alla via A. De Luca 15, in Catasto Fabbricati al fol. 10, p.lla 1013, sub 1,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 19, RC euro 131,49; e sub 2,
z.c. 1, piano T, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 21, RC euro 145,53;
- Piena proprietà dei lastrici solari siti nel comune di Ischia alla Via
A. De Luca n°15 in Catasto Fabbricati al fol. 10, part.lla 491, sub 1, lastrico sola-
re, consistenza mq 94.
- CO , , , CP_1 CP_2 CP_3 Parte_3
[...
, e in solido al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_4
processuali in favore dell'Avv. Cristina Regine, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 20.453,10 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
iva e c.p.a., qualora dovute, come per legge ed così ripartite nonché in € 593,00 a
20
titolo di spese vive, ripartite in € 518,00 per contributo unificato, € 48,00 per le spese di notifica e, infine, € 27,00 per la marca da bollo.
- Ordina al competente conservatore dei RR.II. di trascrivere la pre-
sente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Napoli, 5.11.25
Il Giudice
Dr. Diego Ragozini
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione della Dott.ssa
IU IA, mot in tirocinio mirato nominato con DM 22.10.2024
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