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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1217/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROSA ISABEL ITALIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. COSTANZA IMPALA' che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 conveniva Parte_1
in giudizio al fine di chiedere la modifica delle condizioni di Controparte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto divorzio nella parte in cui era stato previsto a proprio carico l'obbligo di corrispondere all'ex moglie un assegno di € 200,00 mensile a titolo di mantenimento della figlia Per_1
Il ricorrente rilevava che la figlia, prossima al compimento dei vent'anni, una volta ottenuto il diploma di scuola superiore si era traferita a vivere sull'isola di Alicudi insieme al fidanzato, non intendendo continuare gli studi e non prendendo in considerazione le offerte di lavoro che il padre le aveva portato a conoscenza.
Rappresentava, inoltre, che la figlia nel 2022 aveva svolto attività lavorativa non regolarizzata presso l'unico bar presente nell'isola di Alicudi e che, nell'agosto 2023, aveva svolto attività lavorativa presso la Ditta Scaldati
Francesco di Lipari. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore della figlia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
in via preliminare, rilevava “la legittimazione concorrente e alternativa al presente giudizio della figlia ”. Per_1
Rappresentava, poi, che la figlia non aveva intrapreso alcuna convivenza con il fidanzato e che la ragazza era solita recarsi sull'isola di Alicudi al solo fine di passare del tempo insieme al nonno, ivi residente e al quale era da sempre molto legata. Evidenziava che la figlia si era diplomata solo nel 2023 e non nel
2022, come erroneamente indicato da parte ricorrente, e che la stessa lavorava, sull'isola di Alicudi, con contratto part-time a tempo determinato e retribuzione mensile di circa € 300,00, somma insufficiente a garantirle un autonomo sostentamento.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto preliminare ritenere e dichiarare la legittimazione concorrente e alternativa passiva della figlia e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Per_1
sempre in via preliminare dichiarare la violazione del contraddittorio ed il diritto CP_1
di difesa della figlia IA TA e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda anche di natura istruttoria”.
All'udienza tenuta in data 04/02/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è infondata.
Deve essere, in via preliminare, evidenziato che – contrariamente a quanto dedotto da parte resistente – non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario della figlia maggiorenne nel procedimento – qual è quello in corso
– in cui si discuta della revoca dell'assegno erogato per il mantenimento della stessa.
Ciò in quanto la figlia maggiorenne è titolare di una legittimazione alternativa o concorrente con quella della madre così come desumibile dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n.
54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” (cfr. Cass. n. 25300/2013).
Ciò posto, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, deve ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento della figlia tenuto conto del Per_1
fatto che la stessa, pur essendosi diplomata, non ha intenzione di proseguire gli studi ed ha lasciato la casa familiare avendo, altresì, iniziato a svolgere attività lavorativa.
La circostanza della instaurazione di un rapporto di lavoro indicata in ricorso
è stata invero smentita, in sede di audizione all'udienza del 4.2.2025, dallo stesso ricorrente il quale ha dichiarato: “che io sappia mia figlia non lavora … non so se ha mai lavorato” ma è stata confermata dalla resistente, la quale ha tuttavia sottolineato come la figlia abbia stipulato un contratto di lavoro – scaduto ma che dovrebbero rinnovarle – con un guadagno pari a circa € 200-300 al mese.
La resistente, in sede di audizione, ha poi escluso che la figlia si sia trasferita a vivere sull'isola di Alicudi, precisando che la stessa trascorre lì del tempo per stare in compagnia del nonno, figura di riferimento al quale risulta molto legata.
Orbene, sulla base degli elementi di conoscenza sopra brevemente riassunti e tenuto conto della giovanissima età di IA TA (prossima al compimento di 20 anni) nonché del mancato assolvimento in capo al ricorrente dell'onere della prova sullo stesso incombente deve ritenersi infondata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento.
Va, infatti, evidenziato come la giurisprudenza più recente abbia rivisto la posizione del figlio maggiorenne non indipendente economicamente
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rendendo assai più rigorosa la valutazione della condizione legittimante il mantenimento ulteriore rispetto al limite della raggiunta maggiore età.
In particolare, il diritto al mantenimento del figlio cessa con la maggiore età, salvo che lo stesso versi in una situazione di non autosufficienza economica incolpevole, da valutarsi caso per caso, secondo il principio di autoresponsabilità, ossia considerando se sia passato un ragionevole lasso di tempo dal termine ordinario degli studi e se siano stati infruttuosamente esperiti tutti i possibili tentativi di reperire una qualche occupazione, non necessariamente conferente le aspirazioni inziali e le competenze acquisite
(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17183).
In altri termini, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli non può protrarsi sine die ed esso trova il suo limite logico allorquando i figli abbiano già intrapreso un'attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva di indipendenza economica ovvero si trovino comunque nella condizione di poter reperire un lavoro che permetta loro di provvedere al proprio sostentamento.
Nel caso di specie, non può non tenersi conto del fatto che IA TA – come sopra detto - sia ancora diciannovenne, abbia conseguito soltanto un anno fa il diploma e così come evincibile dall'estratto contributivo allegato anche dal ricorrente (cfr. all. 6 del ricorso introduttivo) non ha conseguito l'indipendenza economica in quanto i modestissimi compensi ricevuti per la breve attività lavorativa svolta non appaiono tali da assicurarle un tenore di vita dignitoso.
La circostanza che la figlia IA TA non abbia mai risposto al semplice messaggio del padre che le proponeva di lavorare in un bar di Milazzo non
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto può costituire in alcun modo valida circostanza per escludere il diritto al mantenimento della prole nella misura in cui non si conoscono le condizioni di lavoro né l'effettivo intendimento del datore di lavoro ad assumere la stessa.
A fronte di tale quadro istruttorio a nulla rilevano le prove orali chieste da parte ricorrente unitamente al deposito del ricorso introduttivo perché inconducenti e comunque generiche, essendo finalizzate a dimostrare circostanze non idonee a provare che la carenza di indipendenza economica in cui versa la figlia delle parti è colpevole.
Né, del pari, può rilevare l'eventuale convivenza intrapresa da IA TA con il fidanzato sull'isola di Alicudi posto che il mero conseguimento di un titolo di studio universitario o la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne possono essere elementi sufficienti ad escluderne l'obbligo solo se si viene a creare “una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente” (Cass. n. 1830/2011).
Per le ragioni esposte, la domanda di revoca dell'assegno erogato dal ricorrente per il mantenimento della figlia deve essere rigettata. Per_1
Le spese del procedimento alla luce della natura del procedimento e della difficile prevedibilità dell'esito della lite devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 1217 del 2024 R.G., rigetta il ricorso;
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 13/02/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1217/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROSA ISABEL ITALIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. COSTANZA IMPALA' che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 conveniva Parte_1
in giudizio al fine di chiedere la modifica delle condizioni di Controparte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto divorzio nella parte in cui era stato previsto a proprio carico l'obbligo di corrispondere all'ex moglie un assegno di € 200,00 mensile a titolo di mantenimento della figlia Per_1
Il ricorrente rilevava che la figlia, prossima al compimento dei vent'anni, una volta ottenuto il diploma di scuola superiore si era traferita a vivere sull'isola di Alicudi insieme al fidanzato, non intendendo continuare gli studi e non prendendo in considerazione le offerte di lavoro che il padre le aveva portato a conoscenza.
Rappresentava, inoltre, che la figlia nel 2022 aveva svolto attività lavorativa non regolarizzata presso l'unico bar presente nell'isola di Alicudi e che, nell'agosto 2023, aveva svolto attività lavorativa presso la Ditta Scaldati
Francesco di Lipari. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore della figlia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
in via preliminare, rilevava “la legittimazione concorrente e alternativa al presente giudizio della figlia ”. Per_1
Rappresentava, poi, che la figlia non aveva intrapreso alcuna convivenza con il fidanzato e che la ragazza era solita recarsi sull'isola di Alicudi al solo fine di passare del tempo insieme al nonno, ivi residente e al quale era da sempre molto legata. Evidenziava che la figlia si era diplomata solo nel 2023 e non nel
2022, come erroneamente indicato da parte ricorrente, e che la stessa lavorava, sull'isola di Alicudi, con contratto part-time a tempo determinato e retribuzione mensile di circa € 300,00, somma insufficiente a garantirle un autonomo sostentamento.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto preliminare ritenere e dichiarare la legittimazione concorrente e alternativa passiva della figlia e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Per_1
sempre in via preliminare dichiarare la violazione del contraddittorio ed il diritto CP_1
di difesa della figlia IA TA e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda anche di natura istruttoria”.
All'udienza tenuta in data 04/02/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è infondata.
Deve essere, in via preliminare, evidenziato che – contrariamente a quanto dedotto da parte resistente – non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario della figlia maggiorenne nel procedimento – qual è quello in corso
– in cui si discuta della revoca dell'assegno erogato per il mantenimento della stessa.
Ciò in quanto la figlia maggiorenne è titolare di una legittimazione alternativa o concorrente con quella della madre così come desumibile dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n.
54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” (cfr. Cass. n. 25300/2013).
Ciò posto, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, deve ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento della figlia tenuto conto del Per_1
fatto che la stessa, pur essendosi diplomata, non ha intenzione di proseguire gli studi ed ha lasciato la casa familiare avendo, altresì, iniziato a svolgere attività lavorativa.
La circostanza della instaurazione di un rapporto di lavoro indicata in ricorso
è stata invero smentita, in sede di audizione all'udienza del 4.2.2025, dallo stesso ricorrente il quale ha dichiarato: “che io sappia mia figlia non lavora … non so se ha mai lavorato” ma è stata confermata dalla resistente, la quale ha tuttavia sottolineato come la figlia abbia stipulato un contratto di lavoro – scaduto ma che dovrebbero rinnovarle – con un guadagno pari a circa € 200-300 al mese.
La resistente, in sede di audizione, ha poi escluso che la figlia si sia trasferita a vivere sull'isola di Alicudi, precisando che la stessa trascorre lì del tempo per stare in compagnia del nonno, figura di riferimento al quale risulta molto legata.
Orbene, sulla base degli elementi di conoscenza sopra brevemente riassunti e tenuto conto della giovanissima età di IA TA (prossima al compimento di 20 anni) nonché del mancato assolvimento in capo al ricorrente dell'onere della prova sullo stesso incombente deve ritenersi infondata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento.
Va, infatti, evidenziato come la giurisprudenza più recente abbia rivisto la posizione del figlio maggiorenne non indipendente economicamente
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rendendo assai più rigorosa la valutazione della condizione legittimante il mantenimento ulteriore rispetto al limite della raggiunta maggiore età.
In particolare, il diritto al mantenimento del figlio cessa con la maggiore età, salvo che lo stesso versi in una situazione di non autosufficienza economica incolpevole, da valutarsi caso per caso, secondo il principio di autoresponsabilità, ossia considerando se sia passato un ragionevole lasso di tempo dal termine ordinario degli studi e se siano stati infruttuosamente esperiti tutti i possibili tentativi di reperire una qualche occupazione, non necessariamente conferente le aspirazioni inziali e le competenze acquisite
(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17183).
In altri termini, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli non può protrarsi sine die ed esso trova il suo limite logico allorquando i figli abbiano già intrapreso un'attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva di indipendenza economica ovvero si trovino comunque nella condizione di poter reperire un lavoro che permetta loro di provvedere al proprio sostentamento.
Nel caso di specie, non può non tenersi conto del fatto che IA TA – come sopra detto - sia ancora diciannovenne, abbia conseguito soltanto un anno fa il diploma e così come evincibile dall'estratto contributivo allegato anche dal ricorrente (cfr. all. 6 del ricorso introduttivo) non ha conseguito l'indipendenza economica in quanto i modestissimi compensi ricevuti per la breve attività lavorativa svolta non appaiono tali da assicurarle un tenore di vita dignitoso.
La circostanza che la figlia IA TA non abbia mai risposto al semplice messaggio del padre che le proponeva di lavorare in un bar di Milazzo non
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto può costituire in alcun modo valida circostanza per escludere il diritto al mantenimento della prole nella misura in cui non si conoscono le condizioni di lavoro né l'effettivo intendimento del datore di lavoro ad assumere la stessa.
A fronte di tale quadro istruttorio a nulla rilevano le prove orali chieste da parte ricorrente unitamente al deposito del ricorso introduttivo perché inconducenti e comunque generiche, essendo finalizzate a dimostrare circostanze non idonee a provare che la carenza di indipendenza economica in cui versa la figlia delle parti è colpevole.
Né, del pari, può rilevare l'eventuale convivenza intrapresa da IA TA con il fidanzato sull'isola di Alicudi posto che il mero conseguimento di un titolo di studio universitario o la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne possono essere elementi sufficienti ad escluderne l'obbligo solo se si viene a creare “una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente” (Cass. n. 1830/2011).
Per le ragioni esposte, la domanda di revoca dell'assegno erogato dal ricorrente per il mantenimento della figlia deve essere rigettata. Per_1
Le spese del procedimento alla luce della natura del procedimento e della difficile prevedibilità dell'esito della lite devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 1217 del 2024 R.G., rigetta il ricorso;
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 13/02/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto