Articolo 5 della Legge 1 ottobre 1996, n. 509
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 ottobre 1996
Art. 5. S e g r e t o 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione nonche' ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1996