TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/02/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45019/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3/7/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Carate Brianza (Mb), Via Mascherpa n. 14, presso lo studio degli avv.ti
Marino Viani e Andrea Ilario Viani che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per procura in atti
ATTRICE
E
P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. elettivamente domiciliato a Roma, Via San Cipriano n. 43, presso lo studio dell'avv. Claudio Colombo che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratti
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
La (di seguito, per brevità, anche solo ”) ha agito in giudizio Parte_1 Pt_1 nei confronti della (di seguito anche solo “ ) al fine di sentire Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito. Previo accertamento dell'illegittimo recesso dal contratto de quo da parte di , condannare CP_1 Controparte_1
a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di € 206.468,21 ovvero quella minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato di interessi moratori e rivalutazione monetaria”.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha sostanzialmente rappresentato: 1) la presenza, all'interno dell'esercizio commerciale denominato “Kama Caffè” di cui era titolare, di apparecchi da intrattenimento della tipologia prevista dagli artt. 110, comma 6 lett. A) e comma 7 del Testo Unico di
Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 1931; 2) di aver stipulato con la nel marzo 2015, Parte_2 un contratto avente a oggetto l'installazione e l'allocazione di apparecchi da intrattenimento, con validità sino al 16/3/2025; 3) che il citato accordo, secondo quanto espressamente previsto dal suo art. 3, era collegato ai contratti, rispettivamente e separatamente siglati, dall'esponente e dal gestore, con il concessionario di rete di riferimento per il collegamento telematico dei predetti apparecchi;
3a) che, infatti, così come il gestore sempre nel mese di marzo 2015, aveva stipulato con il Parte_2
concessionario (poi una scrittura privata per la fornitura di CP_2 Controparte_1
servizi connessi alla gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, avente scadenza naturale al termine del rapporto concessorio di cui alla Convenzione intercorrente tra l' DM) e il concessionario, incluse eventuali proroghe e Parte_3
pagina 2 di 9 rinnovi;
4) che, contestualmente alla stipula dell'accordo con e in ossequio all'art. 19 Parte_2
dello stesso, nei locali del proprio esercizio commerciale venivano installati sei apparecchi della tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. A) e un apparecchio del tipo di cui all'art. 110, comma 7 del
T.U.L.P.S., ovvero un numero compatibile con quello massimo consentito, in relazione alla tipologia di esercizio e alla metratura dei locali;
5) che, in forza del citato contratto stipulato con il gestore, era previsto, a carico di quest'ultimo, l'obbligo di rinunciare in proprio favore, alla fine di ogni anno contrattuale, alla sua quota di incasso sino al raggiungimento dell'importo di € 12.700,00, dopodiché i proventi derivanti dagli apparecchi sarebbero stati suddivisi come da art. 1; 6) che, fino all'annualità
2018/2019, la le aveva corrisposto una somma media annua pari a € 54.976,73; 7) che il Parte_2
gestore, successivamente all'insorgere della pandemia Covid-19 e all'adozione delle relative misure di restrizione, nell'annualità 2019/2020, aveva arbitrariamente deciso di mantenere in funzione solo uno dei sei apparecchi originariamente installati presso il proprio esercizio commerciale, con conseguente diminuzione dei relativi proventi;
7a) che, nonostante la predetta modifica, aveva Parte_2
comunque provveduto a riconoscerle la somma di € 4.800,00; 8) che, a fronte dei molteplici infruttuosi tentativi di risoluzione del contratto in essere con l'esponente – in quanto ritenuto troppo gravoso – posti in essere dal gestore a partire dall'anno 2019, quest'ultimo si era trovato a dover versare in proprio favore gli importi dovuti;
9) che, con pec del 5/11/2020, la convenuta le aveva manifestato la sua volontà di recedere dal contratto nel pieno rispetto del termine di preavviso di cui all'art.
7.6 dello stesso, senza addurre alcuna valida motivazione a supporto della propria decisione;
10) che il recesso ad nutum, seppure esercitato dal concessionario nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi contrattualmente richiesto, aveva integrato gli estremi dell'abuso di dipendenza economica – come tale sanzionabile anche ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 192/1998 – ed era contrario alle regole di buona fede e correttezza;
11) che, quale conseguenza del recesso del concessionario Admiral, sarebbe venuto meno il contratto stipulato con stante il divieto normativo di stipulare un contratto con lo Parte_2
stesso o con un nuovo concessionario – secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale della
Lombardia n. 8 del 2013 – con conseguenti perdite economiche di ammontare pari a € 206.468,21, calcolato sulla base della media annua di € 54.976,73 dei ricavi conseguiti durante gli anni precedenti alle restrizioni dovute alla pandemia, tenuto conto della scadenza in data 16/3/2025 del contratto concluso con e della possibilità di riapertura delle sale giochi, nella Regione Lombardia, Parte_2
sin dal 14/6/2021; 12) che era evidente il condizionamento che il gestore, a suo esclusivo vantaggio, aveva esercitato sulla Admiral al fine di risolvere il contratto in essere con l'esponente.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 3 di 9 La convenuta, in sintesi, ha eccepito: 1) che il diritto di recesso con preavviso ad nutum era espressamente riconosciuto in capo alle parti dal disposto dell'art.
7.6 del contratto stipulato con la
, secondo il quale “ciascuna parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla Scrittura con un Pt_1
preavviso di almeno sei mesi dalla data di efficacia del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r”; 1a) che la stessa Convenzione di concessione, al suo art. 19, lett.
t), aveva previsto che i contratti tra i concessionari e gli altri componenti della filiera, ivi compresi gli esercenti, dovessero contemplare la clausola di recesso anticipato con preavviso semestrale, quale parte del relativo contenuto minimo inderogabile;
2) l'omessa contestazione, da parte dell'attrice, della legittimità della predetta clausola, nonchè della mancata motivazione del recesso esercitato, in ogni caso non necessaria;
3) che l'attività principale svolta dalla doveva essere ravvisata nel campo Pt_1
della ristorazione – in quanto titolare di un locale bar-tavola calda – mentre quella relativa al settore del
“gioco lecito”, quale esercente di locale ospitante alcune AWP, doveva essere considerata del tutto collaterale, dovendosi pertanto escludere che il rapporto in concreto sussistente con l'attrice potesse integrare gli estremi della c.d. dipendenza economica;
4) che l'operatività del divieto di cui all'art. 5 della Legge Regionale Lombardia n. 8/2013 doveva essere circoscritta al solo rapporto intercorrente tra i gestori – quale la – e gli esercenti, e non anche alla propria categoria di appartenenza Parte_2
(concessionari); 5) l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla circa il condizionamento Pt_1
esercitato dalla in ordine alla propria decisione di recedere dal contratto in essere con Parte_2
l'attrice, stante anche l'irrilevanza nei propri confronti dei rapporti e delle questioni interne tra gestore ed esercente e, in particolare, attesa la propria estraneità alle condotte poste in essere dal gestore;
6) che la decisione della di ridurre il numero delle AWP presenti nel locale gestito dall'attrice, di Parte_2
cui era proprietaria, era stata assunta dalla stessa in totale autonomia;
7) che, in ogni caso, la ragione sottesa alla decisione di recedere dal contratto stipulato con la , ben poteva essere ravvisata nel Pt_1
venir meno del proprio interesse economico a proseguire in un rapporto ormai divenuto poco fruttifero, in quanto ridotto a un unico apparecchio connesso alla propria rete telematica, a seguito della riduzione operata dal gestore.
Con note depositate in data 5/3/2024, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni chiedendo: “Previo accertamento dell'illegittimo recesso dal contratto de quo da parte di , condannare CP_1
a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di Controparte_1
€ 50.800,00 ovvero quella minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia”.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, essendo stata rigettata la prova per testi richiesta dall'attrice, alla stregua dell'ordinanza del 15/10/2022, da intendersi qui integralmente pagina 4 di 9 riportata e confermata;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
La – nella sua qualità di esercente di apparecchi da divertimento e Parte_1 intrattenimento AWP – ha agito in giudizio nei confronti della – Controparte_1 concessionaria dell' per il servizio di attivazione e conduzione Parte_3
della rete per la gestione telematica della raccolta del gioco lecito mediante i citati apparecchi AWP – per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del recesso contrattuale esercitato, in data
5/11/2020, dalla convenuta, avendo la stessa tenuto un comportamento che si era tradotto in un abuso di dipendenza economica e che era stato contrario a lealtà, correttezza e buona fede.
Occorre anzitutto ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, la società attrice ha prodotto, a supporto della propria pretesa, per quanto qui interessa in relazione al rapporto con la convenuta: 1) il contratto per la fornitura di servizi connessi alla gestione del gioco lecito mediante apparecchi AWP stipulato in data 11/3/2015 con la (poi CP_2
, alla cui rete telematica erano collegati gli apparecchi installati presso il CP_1 Controparte_1
proprio esercizio commerciale;
2) gli estratti del registro dei ricavi dei suddetti apparecchi AWP, relativi agli anni 2015/2019; 3) la missiva con la quale, in data 5/11/2020, la aveva CP_1
manifestato la propria intenzione di recedere dal citato contratto, e la successiva comunicazione di effettività del recesso precedentemente esercitato, inoltratale dalla convenuta l'11/5/2021 (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte attrice).
A fronte di tali allegazioni, la convenuta ha eccepito la legittimità del proprio recesso, essendo stato esercitato nel termine di preavviso semestrale contrattualmente previsto, e la non configurabilità, nel caso di specie, di un abuso di dipendenza economica sanzionabile ex art. 9 Legge n. 192/1998 o di una condotta contraria a buona fede, nonché l'insussistenza di alcun condizionamento da parte del gestore nel raggiungimento della propria determinazione a recedere dal contratto stipulato con la . Pt_1
pagina 5 di 9 Osserva il Giudicante che tali assunti difensivi meritano accoglimento, in quanto fondati.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti risulta come il diritto di recesso ad nutum non solo fosse espressamente riconosciuto in capo a entrambe le parti dal disposto dell'art.
7.6 del contratto stipulato tra la e la (poi ) in data 11/3/2015 – secondo il quale Pt_1 CP_2 Controparte_1
“ciascuna parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla Scrittura con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di efficacia del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r […]” (cfr. doc. n. 2 accluso al fascicolo di parte attrice) – ma fosse anche previsto quale parte del contenuto minimo inderogabile dei contratti stipulati tra esercenti e concessionari dall'art. 19, lett. t) della stessa Convenzione per il rapporto di concessione stipulata, in data 20/3/2013, tra l' e la per cui “il concessionario è tenuto a Parte_4 CP_2 stipulare con l'esercente un contratto che deve prevedere i seguenti contenuti minimi: […] la facoltà, per il concessionario e per l'esercente, di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno sei mesi”
(cfr. doc. n. 1 accluso al fascicolo di parte convenuta).
Deve pertanto ritenersi legittima la condotta assunta dalla che, con missiva Controparte_1
del 5/11/2020 – e con quella successivamente inoltrata all'attrice una volta decorso il termine di preavviso di sei mesi, e dunque in data 11/5/2021 – le aveva comunicato la propria volontà di recedere dal citato accordo, in piena osservanza delle suddette disposizioni contrattuali, le quali non ponevano alcuna limitazione all'esercizio del diritto di recesso, neppure prevedendo l'obbligo della sua motivazione (cfr. doc. nn. 3 e 4 acclusi al fascicolo di parte convenuta).
Né può ritenersi che il recesso ad nutum della sia “conseguenza di un Controparte_1 abuso di dipendenza economica e come tale sanzionabile anche ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 giugno 1998 n. 192”, o sia contrario a buona fede.
A tale riguardo, va premesso che il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
23/10/2024, n.27435; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, 21/01/2020, n.1184).
Ebbene, nel caso di specie, la condotta abusiva della non risulta Controparte_1
dimostrata.
pagina 6 di 9 Non è provato, invero, che la facoltà di recesso sia stata esercitata per fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale. Anzi, dalle risultanze processuali emerge come il recesso della possa ben essere CP_1
spiegato dal consistente calo di ricavi registrati dall'attrice a seguito della riduzione, operata dal gestore del numero, originariamente pari a sei, di apparecchi AWP presenti nel proprio locale – Parte_2
calo altresì riscontrato, conseguentemente, dalla stessa convenuta, essendo rimasto connesso alla rete telematica da quest'ultima gestita un solo apparecchio, l'unico mantenuto in funzione dalla Pt_2
– che era evidentemente incompatibile con il rapporto di proficua collaborazione che deve
[...]
sussistere tra concessionario ed esercente.
Difatti, costituisce circostanza pacifica tra le parti che la nell'anno 2019/2020, avesse già Parte_2 autonomamente provveduto a ridurre drasticamente il numero di apparecchi AWP presenti all'interno del locale di proprietà della , con conseguente inevitabile diminuzione dei relativi proventi. Pt_1
Risulta pertanto evidente che il diritto di recesso esercitato dalla sia retto dall'interesse - che CP_1
appare giustificabile in quanto rispondente a una lecita scelta commerciale - di sciogliersi da un contratto non più remunerativo.
In senso contrario, del resto, non può riconoscersi fondamento alla tesi sostenuta dalla per Parte_1
cui la decisione di recedere dal citato contratto non rappresentava la reale volontà della Admiral, trattandosi piuttosto di una determinazione condizionata dalla volontà di avvantaggiare il gestore, in quanto tale circostanza non è stata dimostrata, non essendo emersi, dalla documentazione versata in atti, elementi dai quali fosse possibile evincere l'eventuale condizionamento esercitato sul concessionario da parte del gestore, al fine di indurlo a sciogliere il vincolo contrattuale in essere con la
. Pt_1
Occorre altresì evidenziare, ad abundantiam, che dalle risultanze processuali non risulta provata nemmeno l'impossibilità per la di reperire sul mercato alternative idonee a consentirle di Parte_1
mantenere in vita la predetta attività, addivenendo alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di servizi connessi alla gestione del gioco lecito.
A tale riguardo, alcun rilievo può assumere la tesi sostenuta da parte attrice circa l'operatività, nel caso di specie, del divieto di stipula di un nuovo contratto con lo stesso o con un altro concessionario di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 8 del 2013 (“ comma 1 […] “è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito […]”; comma 1-ter “Sono equiparati alla nuova installazione: […] b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”, cfr. doc. n. 6 accluso al fascicolo di parte convenuta), poiché non afferente al rapporto intercorrente tra concessionario ed esercente, quanto piuttosto a quello in concreto sussistente tra quest'ultimo e il gestore, così come espressamente pagina 7 di 9 precisato al punto 4 della nota di chiarimenti della Legge Regionale n. 11 del 6/5/2015 di modifica della citata normativa, versata in atti, per cui “si considera “nuova installazione" l'ipotesi in cui un esercente stipuli un nuovo contratto con un concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (che non va confuso con il concessionario di rete ma che è il gestore che noleggia le Newslot e le VLT), sia che il gestore sia lo stesso del contratto già in essere […] sia che si tratti di un "differente concessionario", cioè di un nuovo gestore (art. 5, comma 1 ter, lett. b) della l.r. n. 8 del 2013)” (cfr. doc. n. 7 accluso al fascicolo di parte convenuta).
Del resto, è appena il caso di evidenziare l'omessa dimostrazione, da parte della , di versare nelle Pt_1
condizioni che si sarebbero rese necessarie ai fini della eventuale operatività del suddetto divieto, applicabile con riferimento ai “locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido
d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori” (cfr. doc. n. 6 accluso al fascicolo di parte convenuta).
Né tale prova poteva essere fornita dall'attrice attraverso la richiesta prova per testi, essendo sul punto evidentemente valutativa e quindi inammissibile (come dichiarato con la citata ordinanza del
15/10/2022).
Infine, nemmeno può ravvisarsi una responsabilità della nella causazione Controparte_1
dei danni subiti a seguito del sopraggiunto scioglimento del rapporto contrattuale oggetto di causa, per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, ossia senza proporzionalità dei mezzi usati rispetto agli interessi contrapposti, avendo esercitato il diritto di recesso per conseguire fini diversi da quelli per i quali tale diritto era stato conferito.
La Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
18/09/2009, n. 20106).
Ebbene, come sopra precisato, nella fattispecie manca la prova che la abbia esercitato il diritto CP_1
di recesso con modalità irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quel diritto era stato contrattualmente riconosciuto.
pagina 8 di 9 Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice volta a far dichiarare la illegittimità e/o abusività del recesso comunicato dalla deve essere Controparte_1 disattesa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria che ne presupponeva l'accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della avvenuta riduzione della domanda da parte della stessa nel corso del procedimento e con la precisazione che ci si discosta dai valori medi per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta le domande avanzate dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore della liquidate in € 6.713,00 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, IV e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 15/2/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3/7/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Carate Brianza (Mb), Via Mascherpa n. 14, presso lo studio degli avv.ti
Marino Viani e Andrea Ilario Viani che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per procura in atti
ATTRICE
E
P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. elettivamente domiciliato a Roma, Via San Cipriano n. 43, presso lo studio dell'avv. Claudio Colombo che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratti
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
La (di seguito, per brevità, anche solo ”) ha agito in giudizio Parte_1 Pt_1 nei confronti della (di seguito anche solo “ ) al fine di sentire Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito. Previo accertamento dell'illegittimo recesso dal contratto de quo da parte di , condannare CP_1 Controparte_1
a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di € 206.468,21 ovvero quella minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato di interessi moratori e rivalutazione monetaria”.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha sostanzialmente rappresentato: 1) la presenza, all'interno dell'esercizio commerciale denominato “Kama Caffè” di cui era titolare, di apparecchi da intrattenimento della tipologia prevista dagli artt. 110, comma 6 lett. A) e comma 7 del Testo Unico di
Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 1931; 2) di aver stipulato con la nel marzo 2015, Parte_2 un contratto avente a oggetto l'installazione e l'allocazione di apparecchi da intrattenimento, con validità sino al 16/3/2025; 3) che il citato accordo, secondo quanto espressamente previsto dal suo art. 3, era collegato ai contratti, rispettivamente e separatamente siglati, dall'esponente e dal gestore, con il concessionario di rete di riferimento per il collegamento telematico dei predetti apparecchi;
3a) che, infatti, così come il gestore sempre nel mese di marzo 2015, aveva stipulato con il Parte_2
concessionario (poi una scrittura privata per la fornitura di CP_2 Controparte_1
servizi connessi alla gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, avente scadenza naturale al termine del rapporto concessorio di cui alla Convenzione intercorrente tra l' DM) e il concessionario, incluse eventuali proroghe e Parte_3
pagina 2 di 9 rinnovi;
4) che, contestualmente alla stipula dell'accordo con e in ossequio all'art. 19 Parte_2
dello stesso, nei locali del proprio esercizio commerciale venivano installati sei apparecchi della tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. A) e un apparecchio del tipo di cui all'art. 110, comma 7 del
T.U.L.P.S., ovvero un numero compatibile con quello massimo consentito, in relazione alla tipologia di esercizio e alla metratura dei locali;
5) che, in forza del citato contratto stipulato con il gestore, era previsto, a carico di quest'ultimo, l'obbligo di rinunciare in proprio favore, alla fine di ogni anno contrattuale, alla sua quota di incasso sino al raggiungimento dell'importo di € 12.700,00, dopodiché i proventi derivanti dagli apparecchi sarebbero stati suddivisi come da art. 1; 6) che, fino all'annualità
2018/2019, la le aveva corrisposto una somma media annua pari a € 54.976,73; 7) che il Parte_2
gestore, successivamente all'insorgere della pandemia Covid-19 e all'adozione delle relative misure di restrizione, nell'annualità 2019/2020, aveva arbitrariamente deciso di mantenere in funzione solo uno dei sei apparecchi originariamente installati presso il proprio esercizio commerciale, con conseguente diminuzione dei relativi proventi;
7a) che, nonostante la predetta modifica, aveva Parte_2
comunque provveduto a riconoscerle la somma di € 4.800,00; 8) che, a fronte dei molteplici infruttuosi tentativi di risoluzione del contratto in essere con l'esponente – in quanto ritenuto troppo gravoso – posti in essere dal gestore a partire dall'anno 2019, quest'ultimo si era trovato a dover versare in proprio favore gli importi dovuti;
9) che, con pec del 5/11/2020, la convenuta le aveva manifestato la sua volontà di recedere dal contratto nel pieno rispetto del termine di preavviso di cui all'art.
7.6 dello stesso, senza addurre alcuna valida motivazione a supporto della propria decisione;
10) che il recesso ad nutum, seppure esercitato dal concessionario nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi contrattualmente richiesto, aveva integrato gli estremi dell'abuso di dipendenza economica – come tale sanzionabile anche ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 192/1998 – ed era contrario alle regole di buona fede e correttezza;
11) che, quale conseguenza del recesso del concessionario Admiral, sarebbe venuto meno il contratto stipulato con stante il divieto normativo di stipulare un contratto con lo Parte_2
stesso o con un nuovo concessionario – secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale della
Lombardia n. 8 del 2013 – con conseguenti perdite economiche di ammontare pari a € 206.468,21, calcolato sulla base della media annua di € 54.976,73 dei ricavi conseguiti durante gli anni precedenti alle restrizioni dovute alla pandemia, tenuto conto della scadenza in data 16/3/2025 del contratto concluso con e della possibilità di riapertura delle sale giochi, nella Regione Lombardia, Parte_2
sin dal 14/6/2021; 12) che era evidente il condizionamento che il gestore, a suo esclusivo vantaggio, aveva esercitato sulla Admiral al fine di risolvere il contratto in essere con l'esponente.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 3 di 9 La convenuta, in sintesi, ha eccepito: 1) che il diritto di recesso con preavviso ad nutum era espressamente riconosciuto in capo alle parti dal disposto dell'art.
7.6 del contratto stipulato con la
, secondo il quale “ciascuna parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla Scrittura con un Pt_1
preavviso di almeno sei mesi dalla data di efficacia del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r”; 1a) che la stessa Convenzione di concessione, al suo art. 19, lett.
t), aveva previsto che i contratti tra i concessionari e gli altri componenti della filiera, ivi compresi gli esercenti, dovessero contemplare la clausola di recesso anticipato con preavviso semestrale, quale parte del relativo contenuto minimo inderogabile;
2) l'omessa contestazione, da parte dell'attrice, della legittimità della predetta clausola, nonchè della mancata motivazione del recesso esercitato, in ogni caso non necessaria;
3) che l'attività principale svolta dalla doveva essere ravvisata nel campo Pt_1
della ristorazione – in quanto titolare di un locale bar-tavola calda – mentre quella relativa al settore del
“gioco lecito”, quale esercente di locale ospitante alcune AWP, doveva essere considerata del tutto collaterale, dovendosi pertanto escludere che il rapporto in concreto sussistente con l'attrice potesse integrare gli estremi della c.d. dipendenza economica;
4) che l'operatività del divieto di cui all'art. 5 della Legge Regionale Lombardia n. 8/2013 doveva essere circoscritta al solo rapporto intercorrente tra i gestori – quale la – e gli esercenti, e non anche alla propria categoria di appartenenza Parte_2
(concessionari); 5) l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla circa il condizionamento Pt_1
esercitato dalla in ordine alla propria decisione di recedere dal contratto in essere con Parte_2
l'attrice, stante anche l'irrilevanza nei propri confronti dei rapporti e delle questioni interne tra gestore ed esercente e, in particolare, attesa la propria estraneità alle condotte poste in essere dal gestore;
6) che la decisione della di ridurre il numero delle AWP presenti nel locale gestito dall'attrice, di Parte_2
cui era proprietaria, era stata assunta dalla stessa in totale autonomia;
7) che, in ogni caso, la ragione sottesa alla decisione di recedere dal contratto stipulato con la , ben poteva essere ravvisata nel Pt_1
venir meno del proprio interesse economico a proseguire in un rapporto ormai divenuto poco fruttifero, in quanto ridotto a un unico apparecchio connesso alla propria rete telematica, a seguito della riduzione operata dal gestore.
Con note depositate in data 5/3/2024, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni chiedendo: “Previo accertamento dell'illegittimo recesso dal contratto de quo da parte di , condannare CP_1
a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di Controparte_1
€ 50.800,00 ovvero quella minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia”.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, essendo stata rigettata la prova per testi richiesta dall'attrice, alla stregua dell'ordinanza del 15/10/2022, da intendersi qui integralmente pagina 4 di 9 riportata e confermata;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
La – nella sua qualità di esercente di apparecchi da divertimento e Parte_1 intrattenimento AWP – ha agito in giudizio nei confronti della – Controparte_1 concessionaria dell' per il servizio di attivazione e conduzione Parte_3
della rete per la gestione telematica della raccolta del gioco lecito mediante i citati apparecchi AWP – per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del recesso contrattuale esercitato, in data
5/11/2020, dalla convenuta, avendo la stessa tenuto un comportamento che si era tradotto in un abuso di dipendenza economica e che era stato contrario a lealtà, correttezza e buona fede.
Occorre anzitutto ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, la società attrice ha prodotto, a supporto della propria pretesa, per quanto qui interessa in relazione al rapporto con la convenuta: 1) il contratto per la fornitura di servizi connessi alla gestione del gioco lecito mediante apparecchi AWP stipulato in data 11/3/2015 con la (poi CP_2
, alla cui rete telematica erano collegati gli apparecchi installati presso il CP_1 Controparte_1
proprio esercizio commerciale;
2) gli estratti del registro dei ricavi dei suddetti apparecchi AWP, relativi agli anni 2015/2019; 3) la missiva con la quale, in data 5/11/2020, la aveva CP_1
manifestato la propria intenzione di recedere dal citato contratto, e la successiva comunicazione di effettività del recesso precedentemente esercitato, inoltratale dalla convenuta l'11/5/2021 (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte attrice).
A fronte di tali allegazioni, la convenuta ha eccepito la legittimità del proprio recesso, essendo stato esercitato nel termine di preavviso semestrale contrattualmente previsto, e la non configurabilità, nel caso di specie, di un abuso di dipendenza economica sanzionabile ex art. 9 Legge n. 192/1998 o di una condotta contraria a buona fede, nonché l'insussistenza di alcun condizionamento da parte del gestore nel raggiungimento della propria determinazione a recedere dal contratto stipulato con la . Pt_1
pagina 5 di 9 Osserva il Giudicante che tali assunti difensivi meritano accoglimento, in quanto fondati.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti risulta come il diritto di recesso ad nutum non solo fosse espressamente riconosciuto in capo a entrambe le parti dal disposto dell'art.
7.6 del contratto stipulato tra la e la (poi ) in data 11/3/2015 – secondo il quale Pt_1 CP_2 Controparte_1
“ciascuna parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla Scrittura con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di efficacia del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r […]” (cfr. doc. n. 2 accluso al fascicolo di parte attrice) – ma fosse anche previsto quale parte del contenuto minimo inderogabile dei contratti stipulati tra esercenti e concessionari dall'art. 19, lett. t) della stessa Convenzione per il rapporto di concessione stipulata, in data 20/3/2013, tra l' e la per cui “il concessionario è tenuto a Parte_4 CP_2 stipulare con l'esercente un contratto che deve prevedere i seguenti contenuti minimi: […] la facoltà, per il concessionario e per l'esercente, di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno sei mesi”
(cfr. doc. n. 1 accluso al fascicolo di parte convenuta).
Deve pertanto ritenersi legittima la condotta assunta dalla che, con missiva Controparte_1
del 5/11/2020 – e con quella successivamente inoltrata all'attrice una volta decorso il termine di preavviso di sei mesi, e dunque in data 11/5/2021 – le aveva comunicato la propria volontà di recedere dal citato accordo, in piena osservanza delle suddette disposizioni contrattuali, le quali non ponevano alcuna limitazione all'esercizio del diritto di recesso, neppure prevedendo l'obbligo della sua motivazione (cfr. doc. nn. 3 e 4 acclusi al fascicolo di parte convenuta).
Né può ritenersi che il recesso ad nutum della sia “conseguenza di un Controparte_1 abuso di dipendenza economica e come tale sanzionabile anche ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 giugno 1998 n. 192”, o sia contrario a buona fede.
A tale riguardo, va premesso che il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
23/10/2024, n.27435; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, 21/01/2020, n.1184).
Ebbene, nel caso di specie, la condotta abusiva della non risulta Controparte_1
dimostrata.
pagina 6 di 9 Non è provato, invero, che la facoltà di recesso sia stata esercitata per fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale. Anzi, dalle risultanze processuali emerge come il recesso della possa ben essere CP_1
spiegato dal consistente calo di ricavi registrati dall'attrice a seguito della riduzione, operata dal gestore del numero, originariamente pari a sei, di apparecchi AWP presenti nel proprio locale – Parte_2
calo altresì riscontrato, conseguentemente, dalla stessa convenuta, essendo rimasto connesso alla rete telematica da quest'ultima gestita un solo apparecchio, l'unico mantenuto in funzione dalla Pt_2
– che era evidentemente incompatibile con il rapporto di proficua collaborazione che deve
[...]
sussistere tra concessionario ed esercente.
Difatti, costituisce circostanza pacifica tra le parti che la nell'anno 2019/2020, avesse già Parte_2 autonomamente provveduto a ridurre drasticamente il numero di apparecchi AWP presenti all'interno del locale di proprietà della , con conseguente inevitabile diminuzione dei relativi proventi. Pt_1
Risulta pertanto evidente che il diritto di recesso esercitato dalla sia retto dall'interesse - che CP_1
appare giustificabile in quanto rispondente a una lecita scelta commerciale - di sciogliersi da un contratto non più remunerativo.
In senso contrario, del resto, non può riconoscersi fondamento alla tesi sostenuta dalla per Parte_1
cui la decisione di recedere dal citato contratto non rappresentava la reale volontà della Admiral, trattandosi piuttosto di una determinazione condizionata dalla volontà di avvantaggiare il gestore, in quanto tale circostanza non è stata dimostrata, non essendo emersi, dalla documentazione versata in atti, elementi dai quali fosse possibile evincere l'eventuale condizionamento esercitato sul concessionario da parte del gestore, al fine di indurlo a sciogliere il vincolo contrattuale in essere con la
. Pt_1
Occorre altresì evidenziare, ad abundantiam, che dalle risultanze processuali non risulta provata nemmeno l'impossibilità per la di reperire sul mercato alternative idonee a consentirle di Parte_1
mantenere in vita la predetta attività, addivenendo alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di servizi connessi alla gestione del gioco lecito.
A tale riguardo, alcun rilievo può assumere la tesi sostenuta da parte attrice circa l'operatività, nel caso di specie, del divieto di stipula di un nuovo contratto con lo stesso o con un altro concessionario di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 8 del 2013 (“ comma 1 […] “è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito […]”; comma 1-ter “Sono equiparati alla nuova installazione: […] b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”, cfr. doc. n. 6 accluso al fascicolo di parte convenuta), poiché non afferente al rapporto intercorrente tra concessionario ed esercente, quanto piuttosto a quello in concreto sussistente tra quest'ultimo e il gestore, così come espressamente pagina 7 di 9 precisato al punto 4 della nota di chiarimenti della Legge Regionale n. 11 del 6/5/2015 di modifica della citata normativa, versata in atti, per cui “si considera “nuova installazione" l'ipotesi in cui un esercente stipuli un nuovo contratto con un concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (che non va confuso con il concessionario di rete ma che è il gestore che noleggia le Newslot e le VLT), sia che il gestore sia lo stesso del contratto già in essere […] sia che si tratti di un "differente concessionario", cioè di un nuovo gestore (art. 5, comma 1 ter, lett. b) della l.r. n. 8 del 2013)” (cfr. doc. n. 7 accluso al fascicolo di parte convenuta).
Del resto, è appena il caso di evidenziare l'omessa dimostrazione, da parte della , di versare nelle Pt_1
condizioni che si sarebbero rese necessarie ai fini della eventuale operatività del suddetto divieto, applicabile con riferimento ai “locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido
d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori” (cfr. doc. n. 6 accluso al fascicolo di parte convenuta).
Né tale prova poteva essere fornita dall'attrice attraverso la richiesta prova per testi, essendo sul punto evidentemente valutativa e quindi inammissibile (come dichiarato con la citata ordinanza del
15/10/2022).
Infine, nemmeno può ravvisarsi una responsabilità della nella causazione Controparte_1
dei danni subiti a seguito del sopraggiunto scioglimento del rapporto contrattuale oggetto di causa, per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, ossia senza proporzionalità dei mezzi usati rispetto agli interessi contrapposti, avendo esercitato il diritto di recesso per conseguire fini diversi da quelli per i quali tale diritto era stato conferito.
La Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
18/09/2009, n. 20106).
Ebbene, come sopra precisato, nella fattispecie manca la prova che la abbia esercitato il diritto CP_1
di recesso con modalità irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quel diritto era stato contrattualmente riconosciuto.
pagina 8 di 9 Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice volta a far dichiarare la illegittimità e/o abusività del recesso comunicato dalla deve essere Controparte_1 disattesa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria che ne presupponeva l'accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della avvenuta riduzione della domanda da parte della stessa nel corso del procedimento e con la precisazione che ci si discosta dai valori medi per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta le domande avanzate dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore della liquidate in € 6.713,00 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, IV e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 15/2/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 9 di 9