Sentenza 28 marzo 2020
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2025REG.PROV.COLL.
N. 09025/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9025 del 2020, proposto da
US AM e CI NA UC erede di US AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Bassani e Mario Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona rispettivamente del legale rappresentante pro tempore e del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Marciana, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00384/2020, resa tra le parti, per l''annullamento
- dell''atto dell''Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in data 15 marzo 2007 prot. 1828, con cui "non è stato approvato il condono presentato ai sensi della legge 47/1985 relativo alla realizzazione di due baracche in lamiera su basamento di cemento in loc. La Guardiola nel Comune di Marciana, richiesta dal Sig. AM US" e quindi è stato espresso parere ostativo all''accoglimento dell''istanza di nulla osta paesistico necessario per l''accoglimento dell''istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 per la realizzazione di due baracche in lamiera su basamento in cemento in loc. La Guardiola in Comune di Marciana;
- della delibera del Commissario dell''Ente Parco n. 35 del 7 marzo 2003;
- di ogni altro atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ed in particolare del rapporto informativo redatto dal Corpo Forestale dello Stato del 13 novembre 2006, con cui "si esprime parere negativo alla richiesta di sanatoria in quanto l''intervento così come realizzato provoca e provocherà in seguito un sicuro impatto ambientale in un contesto boscato e con bassissimo grado di antropizzazione"
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Oreste Mario Caputo e udita per parte appellante l’avv. Cristina Bassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, (Sezione Terza) n. 00384/2020, di reiezione del ricorso proposto dal sig. US AM, riassunto in appello dall’erede sig.ra CI NA UC, averso il diniego) – e atti connessi – opposto (d.15 marzo 2007 prot. 1828) dall''Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano all’istanza di rilascio di nulla osta paesaggistico per il condono, presentato ai sensi della legge 47/1985, avente ad oggetto due baracche in lamiera su basamento di cemento in loc. La Guardiola nel Comune di Marciana.
1.1 Baracche poggianti su soletta in calcestruzzo, costruite senza titolo edilizio nel 1982 all’interno d’area boscata nelle immediate vicinanze del mare in zona tutelata da vincolo paesaggistico ed ambientale, ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
2. Il ricorrente nei motivi d’impugnazione ha dedotto: violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie del D.P.R. 22 luglio 1996. Incompetenza. Sussisterebbe la violazione del D.P.R. 22 luglio 1996, l’incompetenza dell’Ente Parco e lo sviamento di potere, in quanto il diniego si fonderebbe su valutazioni rimesse ad altre Amministrazioni; violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 13 Legge 6 dicembre 1991 n. 394. Sarebbe maturato il silenzio assenso in quanto decorsi i termini previsti dalla legge (10.02.2007) senza che questo Ente si sia espresso in quanto l’atto di diniego è del 15 marzo 2007; violazione di legge, sub specie dell’art. 32 Legge 47/85. La Legge sul condono non contempla il parere sui boschi da parte del Parco che comunque doveva verificare la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento; violazione e/o falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 32 della Legge 47/1985 e dell’art. 11 delle c.d. preleggi; eccesso di potere sotto vari profili.
3. Il TAR ha respinto il ricorso.
Preso atto delle ripercussioni negative di carattere ambientale sull’area boscata delle opere abusive, oggetto di condono, la cui tutela è attribuita all’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano dal d.P.R. 22 luglio 1996 e dalla legge quadro n. 394 del 1991, i giudici di prime hanno ritenuto che “ il parere negativo espresso dall’Ente Parco non rappresenta una indebita duplicazione di quello (viceversa favorevole) già emesso dalla Soprintendenza, ma è teso a salvaguardare l’ambiente naturale per quanto di competenza ”.
Oltre che motivato, il diniego impugnato, s’aggiunge in sentenza, non è stato preceduto dal silenzio assenso per decorso dei novanta giorni; e, per altro verso, l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, “ sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di esecuzione dell’abuso e dall’epoca di apposizione del vincolo stesso ”.
4. Appella la sentenza la sig.ra CI NA UC, erede mortis causa del de cuius sig. US AM. Resistono l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Isole di Toscana e il Ministero dell'Ambiente.
5. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Per migliore intellegibilità della vicenda dedotta in giudizio, va premesso che gli abusi edilizi insistono su area vincolata ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 in forza del Decreto Ministeriale 12.11.1952 codice 283-1952; area ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, istituito con d.P.R. 22.07.1996, classificata come “Zona B – di riserva generale orientata” ai sensi dell’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco), ed inserita dal 14 luglio 2003 dall’Unesco nell’elenco delle aree MAB quale, appunto, RISERVA MAB (Man and biosphere), per l’alto valore naturalistico e paesaggistico riconosciuto in campo internazionale alle isole dell’arcipelago ed alle sue acque che, inoltre, rappresentano un’area di sosta nelle rotte migratorie degli uccelli selvatici tra il nord Europa e l’Africa.
La giustapposizione dei vincoli richiamati evidenzia plasticamente il particolare valore paesaggistico e ambientale dell’area di sedime degli abusi.
7. Con il primo motivo d’appello si denuncia sotto molteplici profili violazione di legge (d.P.R. 22 luglio 1996, in G.U. 11.12.1996, n. 290; legge 6.12.1991 n. 394).
Il Tar avrebbe omesso di sanzionare l’incompetenza del Parco in quanto l’istituzione del medesimo è intervenuta nel 1996, mentre gli interventi dei quali si discute sono stati realizzati attorno al 1982.
Su punto, ad avviso dell’appellante, la sentenza impugnata si limiterebbe ad affermare che l’esercizio dei relativi poteri deriva dal d.P.R. 22 luglio 1996 e dalla legge quadro n. 396 del 1991.
7.1 Il motivo è infondato.
L’Ente Parco è tenuto ad esprimersi sulle istanze di condono presentate ai sensi della normativa su condono di cui alle l. 47/85 e 724/94.
Nelle aree protette le domande di condono edilizio non ancora definito dall’amministrazione comunale necessitano della acquisizione dei pareri e nulla osta di tutti gli Enti preposti alla tutela dei vincoli presenti al momento del rilascio della relativa concessione in sanatoria (cfr., Con. Stato, adunanza plenaria n. 20 del 22 luglio 1999).
Né si è formato il silenzio-assenso.
Il procedimento amministrativo sull’istanza di condono è stato concluso nel rispetto dei termini vigenti; e, comunque, trattandosi di domanda di condono avente ad oggetto di fabbricati realizzati abusivamente in area protetta all’interno del Parco, trova applicazione il silenzio rigetto (cfr., Cons.Stato, sez. VI, n.882/2020).
Significativamente sul punto, è stato chiarito che la valutazione operata dall’Ente Parco sottesa all’art. 13 l. 394/1991 è di “conformità” con le previsioni contenute nel Piano del Parco e del suo Regolamento e non di “compatibilità”, soggetta alla autorizzazione paesaggistica ed edilizia - “ senza residui margini di apprezzamento ” (cfr., Cons. Stato, ad. plen. n.17 del 2016, che, pur affermando la persistenza nell’ordinamento della previsione del silenzio assenso di cui all’articolo 13 della L. 394/1991 a seguito della modifica dell’articolo 20, comma 4, L. 241/1990, ne ha chiarito l’effettivo ambito d’applicazione).
Testualmente, l’art. 13, comma 1, l 394/1991 prevede che “ Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”.
L’ambito applicativo della norma è circoscritto agli interventi edilizi ancora da realizzare, e, conseguentemente, il nulla osta è preventivo.
Correttamente, in considerazione del fatto che, negli anni 2006/2007, l’Ente parco non era dotato del Piano del Parco e del relativo Regolamento, il diniego opposto dall’Ente Parco ha assunto a parametro di conformità le finalità previste dalla vigente normativa in materia di aree protette, valutando l’intervento in base ai principi ispiratori della legge quadro delle aree protette e del d.P.R. istitutivo dell’Ente stesso.
Sul punto, nondimeno, va precisato che l’Ente non ha effettuato alcuna valutazione di merito: nonostante la assenza del Piano e del Regolamento, la motivazione del diniego da conto delle ragioni oggettive ostative al rilascio del nulla osta.
Come rilevato dai giudici di prime cure, le motivazioni del parere negativo prendono in esame, in una prospettiva generale ed articolata, le ripercussioni negative di carattere ambientale sull’area boscata, la cui tutela è attribuita all’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano dal d.P.R. 22 luglio 1996 e dalla legge quadro n. 394 del 1991.
Le opere abusive possiedono potenzialità inquinante derivante dalla presenza, fin dal 1982, del materiale precario con il quale sono state realizzate le baracche (lamiera ondulata zincata), con l’aggravante che, nel caso di rilascio del condono edilizio, tale materiale potrebbe permanere all’interno dell'area boscata per un tempo imprecisato.
Cui s’aggiunge, nell’ambito di Riserva della Biosfera, il danneggiamento ambientale del suolo derivante dal costipamento della superficie occupata dalle due baracche, con conseguente impermeabilizzazione del terreno mediante la realizzazione delle solette in calcestruzzo.
8. Con altro motivo d’appello, si denuncia che le motivazioni del provvedimento impugnato violano i principi di efficienza e di leale collaborazione con il privato.
L’Ente Parco, secondo l’appellante, avrebbe dovuto tenero conto delle valutazioni operate dalla Soprintendenza.
8.1 Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, l’Ente Parco, in forza della l. 6 dicembre 1991 n. 394, ha competenza propria e specifica sulle istanze di condono edilizio non ancora definite dall’amministrazione comunale.
Conformante al ruolo istituzionale di tutela, l’Ente Parco appellato ha preso in considerazione l’impatto sulla vegetazione dell’area e sul contesto ambientale che le costruzioni da sanare e le modifiche da apportare alle stesse per renderle abitabili avrebbero comportato.
9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
10. La particolarità della vicenda dedotta in causa giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO