Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 gennaio 1978
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Versione
22 dicembre 1983
Art. 4.
Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori dei settori interessati, delle organizzazioni sindacali e professionali, delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nonche' di altre associazioni nazionali operanti nei settori di cui all'articolo 1, presi in considerazione i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e le proposte dell'amministrazione e degli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nonche' la loro reciproca compatibilita', adotta entro trenta giorni il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri.
In caso di mancata intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il Consiglio dei Ministri adotta le sue determinazioni sul piano previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1983
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