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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1542/2023 promossa da:
p.iva FR ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Sabatino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in San Cipriano Picentino Via A. Amato n. 15/I
- Appellante -
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pt, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Chiesa, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Ferrara C.so Ercole I D'Este n.8/b
- Appellato–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ferrara n.602 del 3/8/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Accogliere il presente gravame riformando la sentenza Parte_1
n. 602/2023 – Rep. n. 867/2023, resa in data 2.8.2023 dal Tribunale di Ferrara – Sez. Civile, in persona del G.I. Dott.ssa Marianna Cocca, depositata il 3.8.2023 e notificata il 25.8.2023, nella causa iscritta al n. 1581/2022 R.G, per l'effetto: accogliere la presente opposizione per le motivazioni esplicitate in premessa, e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme ivi riportate ed indi, e per l'effetto, condannare essa CP_1 alla ripetizione, in favore della , in persona del suo l.r.p.t., della somma di € Parte_1
15. 078,77 – comprensiva di sorta capitale, interessi di mora, competenze legali della fase pagina 1 di 10 monitoria e spese successive (di traduzione, notifica e di registrazione) - già corrisposta, senza riconoscimento alcuno e con espressa riserva di ripetizione, a mezzo b/b in data 4.1.2023 in favore della a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del monitorio CP_1 opposto, oltre interessi dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
-in accoglimento della spiegata domanda, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto: -condannare la società in persona CP_1 del l.r.p.t., al pagamento della somma di € 31.792,40 di cui € 20.255,40 per lucro cessante ed €
11.537,00 per danno emergente pari all'importo della penale richiesta e corrisposta dalla
[...]
in favore di nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni Parte_1 Parte_2 patrimoniali conseguenti all' inadempimento di parte opposta tempestivamente denunciato e riconosciuto dalla odierna opposta, come da documentazione in atti, quantificati all'esito delle risultanze processuali, anche a mezzo CTU tecnica che sin da ora si richiede o da liquidarsi, in subordine, secondo equità dall'Ill.mo Giudice adito rifacendosi a quanto di giustizia ovvero nella diversa somma che verrà accertata;
-condannare, altresì, la società al risarcimento CP_1 dei danni non patrimoniali, per lesione all'immagine aziendale, quantificati all'esito delle risultanze processuali, ovvero anche a mezzo CTU tecnica che sin da ora si richiede, o da liquidarsi, in subordine, secondo equità dall'Ill.mo Giudice adito rifacendosi a quanto di Giustizia, nonché per il danno esistenziale patito in conseguenza del malfunzionamento del servizio offerto, da liquidarsi quest'ultimo secondo equità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. - in subordine, previa ripetizione delle somma ( € 15.078,77) già corrisposta dalla odierna opponente in favore della in conseguenza della concessione della provvisoria esecuzione del CP_1 monitorio opposto, accertare e dichiarare la compensazione tra il credito ingiunto ed il maggior controcredito a titolo risarcitorio vantato dalla odierna opponente fino a concorrenza di €
11.537,00 e condannare la società al pagamento, in favore della opponente, della CP_1 somma di € 20.255,40 a titolo risarcimento del danno da lucro cessante. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” . In via istruttoria “ammettersi prova testimoniale, con i sigg.ri , residente in [...]
n.52; , residente in [...] avenue de l'Avenir n.4, tutti sulle seguenti Testimone_2 circostanze: a) Vero è che in data 11.5.2021 la Street Fruite Juice, società di import-export, ordinava alla soc. diverse partite di cocomeri, di qualità “Dumara”, per la Parte_1 cui fornitura la si rivolgeva alla ? b)Vero è che la Parte_1 CP_1 Parte_1
con l'accordo raggiunto con Street Fruite Juice, si impegnava a fornire di volta in volta un
[...]
pagina 2 di 10 quantitativo preciso di prodotto ed a consegnarlo 3 volte a settimana, per 8 settimane complessive e consecutive, a far tempo dal mese di luglio 2021 e sino ai primi giorni del mese di settembre del medesimo anno? c) Vero è che per la settimana n.28, le consegne dovevano effettuarsi il 13, il 15 e il 17 del mese di luglio;
per la settimana n. 29 in data 20, 22 e 24 luglio;
per la settimana n.30 nei giorni 27, 29 e 31 luglio;
per la settimana n.31 in data 3, 5 e 7 agosto;
per la settimana n. 32 nei giornin10, 12 e 14 agosto;
per la settimana n. 33 in data 17, 19 e 21; per la settimana n. 34 nei giorni 24,26 e 28; per la settimana n.35, in data 31 agosto, 2 e 4 settembre? d) Vero è che la
[...] si impegnava altresì a consegnare prodotti ortofrutticoli con standards qualitativi Parte_1 pari all'ottimo? e) Vero è che, per la fornitura delle angurie, la Street Fruite Juice si impegnava a corrispondere alla una commissione del 6% sul prezzo del prodotto di volta in Parte_1 volta acquistato e consegnato? f) Vero è che la avrebbe ricevuto dalla vendita Parte_1 delle angurie, qualità un ricavo del 6% per ogni consegna eseguita, ovvero, per le Per_1 consegne della settimana n.28, la somma di € 1.940,40; per quelle della settimana n. 29, la somma di € 2.553,60; per le consegne della settimana n. 30, la somma di € 2.673,00; per quelle della settimana n. 31, la somma di € 2.635,20; per le consegne della settimana n. 32, la somma di €
2.664,00; per quelle della settimana n. 33, la somma di € 2.592,00; per le consegne della settimana
n. 34, la somma di € 2.557,15; per quelle della settimana n. 35, la somma di € 2.640,00? g) Vero è che per l'intero programma delle consegne, da eseguirsi tra luglio e settembre 2021, la Parte_1 avrebbe ottenuto un guadagno complessivo pari ad € 20.255,35? h) Vero è che la RR
[...]
OG, nella giornata del 5 luglio 2021, rifiutava la consegna dei cocomeri perché la “merce spacca bianca”, così come contestato in pari data dalla al venditore Parte_1
fornendo altresì documentazione fotografica della merce? i) Vero è che, in data CP_1
6.7.2021, la soc. RR OG rifiutava la consegna della partita di angurie nella città polacca di in quanto detta merce era “acerba e con livello di brix troppo Persona_2 basso”, così come contestato nella nota inviata, in pari data, alla , da Parte_1 [...]
del Gruppo RR? j) Vero è che dopo il rifiuto della merce nelle giornate del 5 Persona_3
e del 6 luglio 2021 da parte di RR OG, la Street Fruite Juice cancellava con effetto immediato tutti gli ordini già programmati per le successive 7 settimane, così come indicati nell'ordine di consegne dell'11.5.2021? k) Vero è che la , applicava alla Parte_2 [...]
una penale di € 11.537,00 in quanto i prodotti forniti erano privi degli standards Parte_1 qualitativi pattuiti, ovvero la merce era “bianca”, “acerba” e “si spaccava”? l) Vero è che la
[...] corrispondeva la somma di € 11.537,00 in data 20.12.2021? -2) disporsi CTU, ove Parte_1 necessaria ed utile ai fini del decidere, che esaminata la documentazione già prodotta in atti, pagina 3 di 10 quantifichi tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche per lesione all'immagine aziendale, nonché il danno esistenziale, subiti dalla società opponente a seguito ed in conseguenza dell'inadempimento della odierna opposta”.
Per l'appellata : “ Accertata e dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza anche ai CP_1 sensi dell'art. 348 bis cpc dell'appello per le ragioni esposte in narrativa, confermare la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Ferrara n.602/2023. Con vittoria di compensi spese comprese le generali IVA e Cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza di per il pagamento della
[...] CP_1 somma di €11.537,00 per il saldo di una fornitura di cocomeri portata dalle fatture azionate.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che di Parte_1 seguito si riportano.
L'appellante censura la sentenza per erronea valutazione delle prove documentali e erronea ricostruzione dei fatti nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato il credito risarcitorio azionato dall'opponente in primo grado, sia in termini di penale applicata ad essa applicata Street
, in relazione ad un diverso ordine di cocomeri portato dalle fatture n.3203 e n.3204 del Parte_2
12/07/2021, che di mancato guadagno per l'annullamento di altri ordini già programmati.
Quanto alla penale l'appellante deduce, in primo luogo, che il Tribunale è incorso in errore laddove ha ritenuto che solo uno dei due camion che trasportavano cocomeri, ovvero quello con tg.
WJ9152C, avesse come destinazione la , e che l'altro, quello con tg. 12 , Parte_3 avesse come destinazione i magazzini di in Francia, in quanto dalla corrispondenza Parte_1 prodotta emergeva invece che anche il camion con tg. 12 aveva avuto come destinazione finale la , essendo il mezzo ripartito per la stessa destinazione dopo essersi fermato Parte_3 in Francia presso i magazzini di Parte_1
Risultava pertanto dimostrato che la merce rifiutata da era la medesima di cui ai Parte_3 carichi trasportati con i camion targati 12/WGM39152 (motrice e relativo rimorchio) e
WJ9152C/WGM98271 (motrice e relativo rimorchio).
pagina 4 di 10 Sostiene, inoltre, di aver fornito prova documentale delle pattuizioni intercorse con il Gruppo
RR con la produzione dell'accordo quadro datato 15.11.2021, nel quale vi era l'espressa previsione di una penale in capo al fornitore “in caso di non conformità dei prodotti tali da comportare il ritiro dalla vendita e/o richiamo presso i consumatori” ( art.7), con i relativi criteri di calcolo.
Critica la pronuncia anche nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la mancanza di un contratto tra e , intermediaria di , e della previsione di Parte_1 Parte_2 Parte_3 una penale, rilevando sul punto che il contratto di fornitura, e così la pattuizione della clausola penale, non richiedono la forma scritta, e non trova applicazione il D.Lgs. n. 198/2021 in quanto né la società appellante, avente sede in Francia, né la società , avente sede in Malta, Parte_2 erano società stabilite in Italia.
In merito al rigetto dell'ulteriore voce di danno costituita dal mancato guadagno derivato dall'annullamento da parte di dei residui ordini programmati in seguito al rifiuto Parte_2 delle consegne di angurie da parte del cliente finale , l'appellante rileva che Parte_3 nell'accordo quadro del 15.11.2021 sottoscritto con il Gruppo RR, all'art 12 rubricato
“termini di consegna” si prevedeva che i termini concordati erano tassativi e che, in caso di ritardo, il fornitore era tenuto al risarcimento dei danni;
si prevedeva inoltre che “le società emittenti gli ordini hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di annullare gli ordini per la parte non evasa entro i termini stabiliti. I termini di consegna sono inderogabili”.
Rileva che la mail dell'8.07.2021 inoltrata dalla società a del Parte_2 Parte_1 dimostrava che , a seguito del rifiuto delle consegne di angurie del 5 e del 6 luglio Parte_2
2021 da parte del cliente finale ” per la pessima qualità del prodotto, oltre Parte_3 all'applicazione della penale, aveva cancellato tutti i residui ordini programmati per le successive 7 settimane e che risultava anche provato documentalmente dal “programma di consegne dell'11.5.2021” , erroneamente valutato dal primo giudice, che aveva Parte_1 concordato per l'anno in questione la consegna di 400/450 kg di cocomeri secondo precise scadenze in favore di , e tanto avrebbe consentito alla società di ottenere un Parte_3 guadagno, applicando una commissione del 6%, di € 20.255,4.
Censura, infine, il rigetto delle richieste istruttorie ( prova testimoniale e ctu ), insistendo nella richiesta di preliminare ammissione delle prove articolate.
Si è costituta in giudizio e ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Si premette che il decreto ingiuntivo è fondato sulle fatture n. 3193, 3194, 3195 del 12/07/2021 e n.
3217 del 15/07/2021 per forniture di cocomeri emesse da nei confronti di CP_1 Parte_1 dell'importo complessivo di euro 20.278,80. Il ricorso monitorio è stato richiesto da
[...] CP_1 per il minore importo di €11.537,00, avendo ricevuto da un acconto di euro
[...] Parte_1
8.731,80 sul prezzo complessivo delle forniture. Tale credito non è contestato.
Con l'opposizione avverso il d.i. ha chiesto in via riconvenzionale la condanna Parte_1 di al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contestato alla CP_1 in relazione a due diverse forniture di cocomeri, portate dalle fatture n.3203 e n.3204 del CP_1
12/07/2021.
In particolare, ha contestato la qualità della merce oggetto delle due forniture Parte_1 sopraindicate ( per il vizio la merce “spacca bianca”) esponendo che le forniture erano state rifiutate dal cliente finale e che, in conseguenza dell'inadempimento di Parte_3 CP_1 aveva subito danni consistiti nell'applicazione di una penale dell'importo di €11.537.00 da parte di
, intermediaria di , e l'annullamento degli ordini successivi Parte_2 Parte_3 programmati con , con conseguente mancato guadagno di €20.255,40 per la Parte_3 perdita della commissione pattuita sulle forniture, oltre al danno per lesione all'immagine aziendale.
In relazione a tali forniture si osserva che è pacifico, in primo luogo, che in seguito CP_1 alle contestazioni sollevate da sulla qualità della merce, ha emesso note di Parte_1 credito e non ha richiesto, pertanto, il pagamento delle relative fatture.
Sulla “inidoneità” della merce oggetto di tali forniture risulta che in seguito alle contestazioni sollevate da con le email del 2/7/21 e 6/7/21, rispondeva con email del Parte_1 CP_1
6/7/21 “siamo molto dispiaciuti e ci scusiamo per il nostro produttore che , evidentemente, non ha controllato la qualità del prodotto in entrata…”.
La sussistenza dei lamentati vizi non è stata sostanzialmente contestata dall'appellata e in ogni caso risulta dunque provata.
Per quanto riguarda il luogo di destinazione delle due forniture, dalle CNR depositate da CP_1 risulta che la fornitura di cui alla fattura n.3203 del 12/07/2021 per € 5.241,60 – CMR n.2709DT39
– era trasportata sul camion targato 12 e aveva come destinatario Controparte_2
; la fornitura di cui alla fattura n.3204 del 12/07/2021 per € 5.241,60 – CMR n.2718DT39 – Pt_3 era trasportata sul camion targato WGM98271 aveva come destinatario , Francia. Parte_1
La corrispondenza intercorsa tra e in occasione delle contestazioni non Parte_1 CP_1 dimostra, come sostiene l'appellante, che la merce delle due forniture abbia avuto la stessa pagina 6 di 10 destinazione finale presso , e soprattutto non dimostra che queste due forniture Parte_3 siano state rifiutate dal cliente finale . Parte_3
Decisiva in particolare è la email del 6/7/21 di comunicazione del rifiuto della merce da parte di a (che inoltra a nella stessa data), nella quale Parte_3 Parte_1 Parte_1 CP_1 Parte_3 indica la quantità della merce rifiutata “52-360 kg” che è pari a complessivi 18.720 kg e corrisponde alla quantità di una ( non due) delle forniture portate delle fatture n.3203 e n.3204 del
12/07/2021 (le fatture hanno ad oggetto ciascuna una quantità di cocomeri di 18.720 kg).
Questo dato dimostra, dunque, che oggetto del rifiuto di è stata solo una delle due Parte_3 forniture che sono state contestate dall'appellante alla CP_1
Tanto precisato, le doglianze che vengono sollevate sul rigetto della richiesta risarcitoria relativa alla penale dell'importo di €11.537,00, che l'appellante lamenta essere stata applicata in suo danno da
, quale intermediaria di , in conseguenza dei vizi della merce, non Parte_2 Parte_3 sono idonee a superare le motivazioni sulle quali il Tribunale ha fondato il rigetto della richiesta risarcitoria .
Il Tribunale --oltre ai rilievi sulla mancanza di prova dell'annotazione delle fatture nelle scritture contabili (della fattura emessa da a per “riaddebito della penale” e della Parte_1 CP_1 fattura emessa da a della penale ) e sulla prova del pagamento della Parte_2 Parte_1 penale da parte di , documentato solo da una comunicazione di richiesta di bonifico-- ha Parte_1 rilevato anche che non aveva offerto elementi che dimostrassero che il Parte_1 pagamento della penale fosse dovuto.
Come il Tribunale ha chiaramente osservato, anche a voler ritenere che abbia pagato una Parte_1 penale in conseguenza dei vizi della merce, tale circostanza non è sufficiente per sentirsela rimborsare da essendo necessario dimostrare che quel “risarcimento” fosse dovuto. CP_1
L'appellante con il gravame non ha censurato sul punto la motivazione, limitandosi a dedurre che era stato prodotto l'accordo quadro datato 15.11.2021 con il Gruppo RR dal quale risultava la previsione di una penale nella ipotesi di non conformità del prodotto, ma ciò non vale a superare i rilievi svolti dal Tribunale, non essendo stata dimostrata pattuizione di una penale tra Parte_1
e , alla quale (e non alla la penale sarebbe stata pagata, e tanto
[...] Parte_2 Parte_3 meno risultando provati i presupposti e i criteri di calcolo.
Peraltro, non ha mai spiegato perché la penale è stata pagata a Parte_1 Parte_2
.
[...]
Inoltre, la penale pattuita nell'accordo con è tutta diversa , in quanto è prevista in caso di Parte_3 non conformità dei prodotti tale da comportare il ritiro dalla vendita e/o richiamo presso i pagina 7 di 10 consumatori nelle ipotesi di cui all'art 7 (che prevede a titolo semplificativo “allerta sanitaria, sequestri, esiti analitici di non corrispondenza ai requisiti di sicurezza.”) ed è rapportata nella quantificazione al numero ed al tipo di punti vendita interessati dal ritiro o richiamo.
Risulta pertanto condivisibile quanto viene osservato dal Tribunale sulla mancanza di prova che fosse effettivamente dovuto il risarcimento e/o penale richiesta da e l'assenza di Parte_2 prova del danno patito nei confronti di per una sola fornitura viziata, a fronte delle Parte_3 altre forniture di merce idonea effettuate risultanti dalle CMR.
E' rimasto pertanto indimostrato che un evento che può ritenersi normale nell'ambito della fornitura di beni deperibili, come osserva il Tribunale, abbia un cagionato un danno addirittura alla società di import-export che era tenuta a risarcire e a quale titolo il risarcimento era dovuto nella Parte_1 quantificazione richiesta.
Sul punto risultano ininfluenti le richieste di prova testimoniale articolate dall'appellante in quanto dirette a provare il pagamento della penale, ma non l'effettiva debenza, ossia la sua pattuizione, i presupposti e la sua entità.
Per quanto riguarda il credito risarcitorio per la perdita di guadagno in seguito all'annullamento da parte di degli ordini programmati per il 2021, anche sul punto risulta condivisibile Parte_2 la valutazione compiuta dal Tribunale sul difetto di prova (oltre di allegazione) del diritto di
[...]
di cancellare tutti gli ordini a fronte di una sola contestazione. Parte_2
Come rileva il Tribunale, l'ordine di consegne datato 11/05/2021 è costituto da una tabella in cui sono indicate quantità di merce (e nessuno standard qualitativo specifico), ma non vi prova dell'esistenza di accordo che prevedesse il diritto della di cancellare tutti gli ordini Parte_2
e a quali condizioni, per cui la decisione di di accettare la revoca degli ordini Parte_1 rappresenta una libera scelta compiuta nell'ambito della propria autonomia contrattuale, senza che essa possa pretendere di riversare le conseguenze economiche sulla in mancanza di CP_1 elementi che consentano di valutare gli obblighi contrattuali assunti dalle parti, ovvero il diritto di di annullare gli ordini e l'obbligo di di accettare la disdetta. Parte_2 Parte_1
Per tali motivi risultano ininfluenti le richieste di prova testimoniale articolate dall'appellante in quanto non sono tali da dimostrare l'esistenza di un effettivo diritto di annullare Parte_2 tutti i successivi ordini programmati.
Soltanto limitatamente alla fornitura di cui è provato il rifiuto di a riceverla, e pertanto del Parte_3 mancato guadagno subito dall'appellante per la perdita della commissione del 6% sulla fornitura rifiutata, può riconoscersi tale voce di danno.
pagina 8 di 10 Tenuto conto che la commissione era stata fissata nel 6% del prezzo della fornitura ( come risulta dal
“programma di consegne” datato 11/05/2021) va riconosciuto il risarcimento in favore dell'appellante nella somma di euro 314,46 ( 6% di 5.241,60 prezzo risultante dalla fattura relativa a
18.720 kg di cocomeri), somma che rivalutata dalla data della domanda giudiziale ad oggi, ammonta a €342,13.
Deve pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e, operata la compensazione del credito riconosciuto in favore dell'appellante con il credito della di cui al ricorso monitorio, deve condannarsi CP_1 al pagamento in favore di della somma di €11.194,87 oltre interessi Parte_1 CP_1 moratori ex Dlgs 231/2002 dalla data di scadenza dei pagamenti al saldo.
In accoglimento della domanda di restituzione dell'appellante, deve essere condannata CP_1 alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in eccesso, con gli interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
Secondo l'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi vanno compensate per un sesto e per il resto poste a carico di prevalentemente soccombente;
le spese del Parte_1 monitorio devono rimanere a carico di quest'ultima, essendo stato decurtato il credito di cui all'ingiunzione di importo minimale e per effetto di compensazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte
-- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.345/2022 emesso dal Tribunale di Ferrara e, operata la compensazione con il controcredito della di euro 342,13, condanna al Parte_1 Parte_1 pagamento al pagamento in favore di della differenza pari ad €11.194,87 oltre interessi CP_1 moratori ex Dlgs 231/2002 dalla data di scadenza dei pagamenti al saldo;
rigetta, nel resto, la domanda riconvenzionale della Parte_1
-Condanna alla restituzione in favore di delle somme CP_1 Parte_1 eventualmente versate in eccesso rispetto alla presente statuizione, con gli interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
-Compensa per un sesto le spese di entrambi i gradi e condanna al Parte_1 pagamento della residua parte che liquida ai sensi del DM 147/2022, già in misura di 5/6, per il primo grado in € 2.916,00 per compensi e per il presente grado in €3.300,00 per compensi, oltre
15% iva e cpa.
Pone le spese della fase monitoria, liquidate come da decreto ingiuntivo, a carico di Parte_1
[...]
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 25/10/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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