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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12286 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 10575/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SI PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Caio Canuleio 43, presso lo studio degli avv.ti
CA RA e AR D'MI che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
SS DI in virtù di procura generali alle liti convenuto all'esito dell'udienza del 25.11.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che non sono dovute da le Parte_1
somme richiestegli in restituzione dall' con la nota dell'8.8.2024, ad CP_1 eccezione dell'importo di € 3.261,68, da ridurre al netto (rateo di pensione di novembre 2021), che invece deve essere restituito;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in pensione anticipata con cd. “quota 100” Parte_1
con decorrenza maggio 2019, si è visto recapitare dall' una comunicazione CP_1 dell'8.8.2024, con la quale l' gli richiedeva la restituzione dell'importo CP_2 netto di € 28.960,46, pari all'intera annualità della prestazione pensionistica percepita per l'anno 2021. Ciò perché all' era risultato che il CP_1 Parte_1 aveva prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Condominio di
Lungotevere degli Altoviti 1, in Roma, nel periodo dal 2 al 13.11.2021.
Il ha impugnato detto provvedimento di recupero contestando Parte_1 per più motivi la legittimità di esso e sostenendo, al più, di dover restituire la sola quota di pensione relativa al periodo in cui era risultato lo svolgimento di lavoro subordinato.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito la legittimità del proprio CP_1 operato, avallata anche da Corte Cost. n. 234/2022 e da Cass. 4.12.2024, n.
30994.
Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda del va accolta, nei limiti e nei termini che seguono. Parte_1
1. In tema di pensione anticipata con cd. “quota 100”, è previsto che essa non sia cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione ordinaria, “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui” (art. 14, comma 3, decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).
Il ha in primo luogo sostenuto che il rapporto di lavoro CP_3 intrattenuto, dal 2 al 13 novembre 2021, con il Condominio di Lungotevere degli Altoviti 1 (rapporto che gli aveva procurato un reddito complessivo di poco più di 600 euro) dovesse essere considerato come lavoro autonomo occasionale.
Detta prospettazione non può essere accolta, poiché essa contrasta sia con i dati documentali sia con la natura e la sostanza dell'attività lavorativa svolta.
Seppure non vi sia un vero e proprio contratto di lavoro tra il e Parte_1 il Condominio, quest'ultimo, oltre a bonificare al lavoratore l'importo di €
693,46 per “saldo sostituzione portiere”, ha ritualmente presentato la comunicazione obbligatoria Unilav di inizio e cessazione del rapporto (di lavoro a tempo determinato, e a tempo pieno, dal 2 al 13 novembre 2021) e ha
2 ritualmente denunciato all' detto rapporto di lavoro dipendente con il CP_1
versamento dei dovuti oneri contributivi.
Non è in grado di superare detti inequivoci dati una pretesa rassicurazione che al avrebbe dato il suo commercialista (che era Parte_1
anche l'amministratore del Condominio in questione), sul fatto che, ”data la brevità del periodo e l'occasionalità della prestazione, essa era compatibile con la pensione da lui fruita”.
Si tratta di rassicurazione che, seppure sussistente, è comunque superata e smentita dal comportamento dello stesso Condominio che, come detto, ha effettuato tutti gli adempimenti che ricadono su un datore di lavoro subordinato.
Non è poi sostenibile, vista la natura della prestazione effettuata dal
(sostituzione a tempo pieno, sia pure per 11 giorni, del portiere Parte_1 titolare di uno stabile condominiale), che essa possa ricondursi ad una attività di lavoro autonomo, considerata la notoria attività che il portiere deve svolgere
(soprattutto di vigilanza e custodia dello stabile), con presenza costante, impegno assiduo e continuo e con quotidiana messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative.
Il predetto rapporto, pertanto, in alcun modo può essere ricondotto alla tipologia del lavoro autonomo.
2. Accertata pertanto la non cumulabilità tra pensione “quota 100” e redditi da lavoro dipendente, quanto alle conseguenze di detta incumulabilità, occorre confrontarsi con i seguenti dati.
La norma di legge richiamata non prevede espressamente alcuna conseguenza su detta non cumulabilità.
Le Circolari affermano che la percezione di redditi da lavoro CP_1
subordinato, di qualsiasi misura, determinano “la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito” e l'obbligo di recupero dell'intera annualità in caso di trattamento pensionistico già erogato.
Corte Cost. n. 234/2022 ha affermato che “non si può non considerare
l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un
3 regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per
l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio
l'obiettivo occupazionale”.
La sentenza della Cassazione 4.12.2024, n. 30994, secondo la quale “E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Infine, la recente Corte Cost. n. 162/2025, secondo la quale la citata pronuncia del giudice di legittimità “è rimasta finora unica …, anche perché adottata assai di recente. Essa, peraltro, risulta non avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (…), ma se ne rinvengono altre che l'hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo (…) … Il giudice rimettente quindi può - e deve
- procedere all'interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con
4 il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non radica una situazione di
«diritto vivente»”.
Di conseguenza, tenuto conto di tutti questi dati e dovendo procedere alla interpretazione della norma in tema di conseguenze della incumulabilità, va osservato quanto segue.
In primo luogo, è opportuno nuovamente sottolineare che il dato letterale della norma nulla stabilisce, in modo espresso, sulle conseguenze della incumulabilità.
Di “perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo”, parla come detto il citato precedente di legittimità, in accordo con le Circolari Ma tale precedente, per espressa CP_1
affermazione di Corte Cost. n. 162/2025, non costituisce “diritto vivente”, perché unico e perché non ha avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito.
Nel riempire di contenuto ciò che la norma non ha disciplinato (e cioè, le conseguenze della incumulabilità tra pensione quota 100 e redditi da lavoro dipendente) va scongiurata una soluzione “punitiva” del pensionato, soprattutto nei casi, come quello in esame, dove soli 12 giorni di lavoro, in sostituzione di altro dipendente e con la percezione di un reddito esiguo, non pare possa configurarsi come “rientro” nel mercato del lavoro e quindi come situazione impeditiva di un ricambio generazionale.
Appare
per questi motivi
preferibile quell'indirizzo della giurisprudenza di merito (richiamato dalla stessa Corte Cost. n. 162/2025) secondo il quale, trattandosi di “incumulabilità” e non di “incompatibilità”, una soluzione ragionevole e proporzionata, non punitiva per il pensionato, e rispettosa dell'art. 38 Cost, sia quella di prevedere che l'erogazione della pensione debba essere sospesa solo per i mesi di effettiva attività lavorativa e non anche per tutti gli altri mesi dell'anno in cui attività lavorativa non vi è stata e che per questi ultimi il pensionato conservi il pieno diritto alla prestazione.
Pertanto, considerato che il ha lavorato solo nel mese di CP_3 novembre 2021, è solo il rateo della pensione di questo mese (pari a € 3.261,68, come da provvedimento di recupero) che egli deve restituire all' mentre i CP_1
5 restanti ratei degli altri mesi del 2021, pur richiestigli dall' non vanno CP_1
restituiti.
La difformità delle risposte giurisprudenziali in materia, in uno con il recente intervento di Corte Cost. n. 162/2025, è più che giusto motivo per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 28.11.2025.
Il giudice
SI IN
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