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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2024, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
N. 2076 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2076/2019 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. LETIZIA DANIELE,
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
CONSOLARE ANTICA 745 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv.
LO PRESTI DECIMO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: mutuo
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio premettendo di aver avuto con lo stesso una CP_1 convivenza more uxorio - dalla quale era nato il figlio - e di avergli Per_1 prestato delle somme di denaro per consentirgli di estinguere una procedura esecutiva immobiliare attivata in suo danno;
che, interrottasi la convivenza e venuto meno il rapporto affettiva, chiedeva invano - anche attraverso l'esperimento di una mediazione - la restituzione delle somme date a mutuo. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: A. Accertare, ritenere e dichiarare che il signor
[...]
ha ricevuto dalla signora la somma di € CP_1 Parte_1
1 50.020,00 a titolo di mutuo. B. Accertare, ritenere e dichiarare
l'inadempimento del signor per non avere provveduto CP_1 alla restituzione delle somme ricevute a titolo di mutuo;
C. Accertare, ritenere e dichiarare che la signora è creditrice del Parte_1 signor della predetta somma di € 50.020,00 oltre agli CP_1 interessi legali dalla data del versamento sino al soddisfo. D. Per l'effetto condannare il signor al pagamento della somma di € CP_1
50.020,00 oltre agli interessi maturati e maturandi. E. In subordine, accertare, ritenere e dichiarare che il signor ha CP_1 beneficiato del pagamento da parte della signora Parte_1 della somma di € 50.020,00 senza “giusta causa” e, pertanto, la signora ha diritto alla restituzione della somma di € 50.020,00 a titolo di ripetizione dell'indebito. F. Condannare il sig. al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare la nullità della CP_1 citazione ex art. 163 c.p.c. e ss. nonché l'improcedibilità della domanda in assenza di negoziazione assistita;
nel merito, chiedeva dichiararsi l'irripetibilità delle somme versate, trattandosi di obbligazione naturale e, in subordine, si impegnava -a totale compensazione delle pretese attoree- a trasferire al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito in Per_1
Brolo via Marina n. 5, con riserva di usufrutto in proprio favore.
Concessi i termini 183 c.p.c, ammessa ed espletata la prova per testi, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 c.p.c. in data
20.05.2024.
Ciò posto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della citazione che è stata notificata a mani proprie del convenuto, citato a comparire per l'udienza fissa del 9.4.2020, in data 19.12.2019 e, quindi, nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Nondimeno, a seguito dell'emergenza pandemica da CoViD-19, l'udienza di comparizione indicata dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo, ritualmente notificato il 19.12.2019 ed iscritto a ruolo, è stata differita alla successiva
2 udienza del 24 febbraio 2021 e la signora -stante la Parte_1 mancata tempestiva costituzione del convenuto - ha provveduto a notificare nuovamente a - in data 11.11.2020- l'atto di CP_1 citazione introduttivo in uno al provvedimento giudiziale di differimento della prima udienza.
Da quanto precede emerge chiaramente che nessuna nullità della citazione è rinvenibile – atteso che essa è stata regolarmente notificata.
In ogni caso, il convenuto si è costituito con comparsa depositata il
3.2.2021 sanando eventuali vizi per il principio di conservazione degli atti processuali allorquando hanno raggiunto lo scopo prefissato.
Del pari va rigettata l'eccezione d'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo
CDA ROMA 7272/2023) la condizione di procedibilità della domanda in una materia per la quale la legge richiede il preventivo esperimento della negoziazione assistita è soddisfatta anche se la parte ha presentato, come nel caso in specie, istanza di mediazione.
La mediazione infatti, a differenza della negoziazione, avviene in presenza di un arbitro che è un soggetto terzo e imparziale e, dunque, in grado di offrire garanzie maggiori rispetto all'altra procedura stragiudiziale.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1813 c.c. “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Il contratto di mutuo tra privati, a differenza di quello bancario, non richiede alcuna forma particolare ma può ben essere concluso anche verbalmente o addirittura tramite un comportamento concludente, perfezionandosi con l'intervenuta consegna del denaro. Inoltre, si presume a titolo oneroso (c.d. mutuo feneratizio), seppur le parti possano stabilire la sua gratuità ossia l'assenza di interessi (c.d. mutuo infruttifero).
3 Pertanto, una volta consegnata la somma di denaro pattuita, il mutuatario è tenuto alla sua restituzione;
restituzione che dovrà altresì comprendere -salvo diverso accordo tra le parti- gli interessi maturati i quali, se non diversamente specificato per iscritto, saranno pari a quelli legali.
Dal punto di vista dell'onere probatorio va, poi, rilevato che l'attore/creditore è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi della domanda e, dunque, non solo l'avvenuta consegna delle somme ma anche il titolo da cui derivi la reclamata restituzione delle medesime.
Nel caso in esame, la ha dimostrato documentalmente di aver Pt_1 contratto dapprima (in data 19.1.2017) un prestito personale con la
COMPASS e di aver successivamente versato le somme, in questa sede richieste al per l'importo di € 50.020,00, direttamente alla Banca CP_1 per lo Sviluppo della Cooperazione spa, a mezzo bonifico del 28.04.2017 con causale <
BIP 637280 EURO 33.000,00>>. CP_1
Dal canto suo il convenuto, pur riconoscendo che l'ex compagna ha corrisposto la somma di € 50.000,00 (€ 20,00 in più reclamati ex adverso sono stati corrisposti per le commissioni del bonifico n.d.r.), ha dedotto con la propria memoria difensiva di costituzione che detto importo è stato versato non a titolo di mutuo ma a titolo di obbligazione naturale non ripetibile;
nondimeno si è dichiarato disponibile, in via transattiva ed a tacitazione delle pretese avverse, ad intestare la nuda proprietà dell'immobile sito in Brolo, via Marina n. 5 al figlio , nato dalla Per_1 convivenza con la Pt_1
Ora, a prescindere dalla circostanza che non può ravvisarsi l'ipotesi di obbligazione naturale allorquando la dazione di una somma di denaro corrisposta da un convivente all'altro risulti sproporzionata, come nel caso in specie, all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (nel caso di specie la è ricorsa all'indebitamento, e ciò Pt_1 comprova che la stessa non avesse un patrimonio sufficiente a consentirle una dazione a titolo di liberalità nei confronti del compagno),
4 la prova testimoniale ha dato conferma della domanda e delle allegazioni di parte attrice.
Difatti, la teste della ha confermato la Testimone_1 Pt_1 circostanza che le somme de quibus erano state chieste in prestito dal convenuto alla er estinguere la procedura esecutiva immobiliare Pt_1
a suo danno e che sarebbero state restituite “…tale richiesta è avvenuta in mia presenza. Ho partecipato alla discussione perché io non ero
d'accordo ma mi è stato risposto dal che loro erano una famiglia
CP_1 ed io non avrei dovuto intromettermi. In ogni caso il offriva la
CP_1 garanzia della vendita di una casa di Palermo…avrebbe estinto il finanziamento, ma in realtà sebbene abbia venduto la casa, non ha mai restituito le somme ricevute in prestito da mia figlia.” Ed ancora la teste ha confermato che la somma pagata dalla figlia era destinata a liberare dalla procedura esecutiva l'immobile del , dove si
CP_1 sarebbe dovuto trasferire il nucleo familiare con il figlio “le discussioni sull'immobile sono avvenute in mia presenza, proprio in ragione del mio dissenso ma il rassicurava mia figlia dicendo che la casa di
CP_1
Parrazzà del Comune di Brolo sarebbe stata la casa in cui vivere insieme al piccolo ”. Per_1
Anche dalle dichiarazioni dei testi e , Testimone_2 Tes_3 rispettivamente zia paterna e padre del convenuto, è risultata la fondatezza delle domande attoree, avendo riferito entrambi di non aver potuto prestare al convenuto le somme necessarie per estinguere la procedura esecutiva immobiliare a suo danno, non avendo la disponibilità economica;
inoltre la ha dichiarato di sapere che il CP_1 nipote “doveva pagare le rate di prestito che la ha richiesto alla Pt_1
Banca” e che tali somme servivano per estinguere la procedura esecutiva sull'immobile dove il nucleo sarebbe andato a vivere con il figlioletto al quale, peraltro, sarebbe stato intestato (“vera la circostanza se ne parlava in famiglia”).
In senso analogo , il quale ha riferito: “la disse che se Tes_3 Pt_1 la sarebbe vista lei, poiché la casa, che avrebbero salvato dall'esecuzione, sarebbe rimasta a Pietro… Non lo so se volevano
5 intestare la proprietà direttamente a , so che la proprietà doveva Per_1 restare a ”. Per_1
Acclarata la fondatezza delle domande di parte attrice, che ha prestato a parte convenuta a titolo di mutuo gli importi reclamati in questa sede, si condanna il signor a restituire alla signora CP_1
l'importo di € 50.020,00, oltre interessi al tasso legale Parte_1 legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 2076/2019 R.G., promossa da contro , Parte_1 CP_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna il convenuto all'immediata restituzione in favore di CP_1 Pt_1
dell'importo di € 50.020,00 oltre interessi al tasso legale dalla
[...] domanda e sino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 560,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 15 settembre 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2076/2019 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. LETIZIA DANIELE,
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
CONSOLARE ANTICA 745 CAPO D'ORLANDO presso lo studio dell'avv.
LO PRESTI DECIMO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: mutuo
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio premettendo di aver avuto con lo stesso una CP_1 convivenza more uxorio - dalla quale era nato il figlio - e di avergli Per_1 prestato delle somme di denaro per consentirgli di estinguere una procedura esecutiva immobiliare attivata in suo danno;
che, interrottasi la convivenza e venuto meno il rapporto affettiva, chiedeva invano - anche attraverso l'esperimento di una mediazione - la restituzione delle somme date a mutuo. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: A. Accertare, ritenere e dichiarare che il signor
[...]
ha ricevuto dalla signora la somma di € CP_1 Parte_1
1 50.020,00 a titolo di mutuo. B. Accertare, ritenere e dichiarare
l'inadempimento del signor per non avere provveduto CP_1 alla restituzione delle somme ricevute a titolo di mutuo;
C. Accertare, ritenere e dichiarare che la signora è creditrice del Parte_1 signor della predetta somma di € 50.020,00 oltre agli CP_1 interessi legali dalla data del versamento sino al soddisfo. D. Per l'effetto condannare il signor al pagamento della somma di € CP_1
50.020,00 oltre agli interessi maturati e maturandi. E. In subordine, accertare, ritenere e dichiarare che il signor ha CP_1 beneficiato del pagamento da parte della signora Parte_1 della somma di € 50.020,00 senza “giusta causa” e, pertanto, la signora ha diritto alla restituzione della somma di € 50.020,00 a titolo di ripetizione dell'indebito. F. Condannare il sig. al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare la nullità della CP_1 citazione ex art. 163 c.p.c. e ss. nonché l'improcedibilità della domanda in assenza di negoziazione assistita;
nel merito, chiedeva dichiararsi l'irripetibilità delle somme versate, trattandosi di obbligazione naturale e, in subordine, si impegnava -a totale compensazione delle pretese attoree- a trasferire al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito in Per_1
Brolo via Marina n. 5, con riserva di usufrutto in proprio favore.
Concessi i termini 183 c.p.c, ammessa ed espletata la prova per testi, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 c.p.c. in data
20.05.2024.
Ciò posto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della citazione che è stata notificata a mani proprie del convenuto, citato a comparire per l'udienza fissa del 9.4.2020, in data 19.12.2019 e, quindi, nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Nondimeno, a seguito dell'emergenza pandemica da CoViD-19, l'udienza di comparizione indicata dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo, ritualmente notificato il 19.12.2019 ed iscritto a ruolo, è stata differita alla successiva
2 udienza del 24 febbraio 2021 e la signora -stante la Parte_1 mancata tempestiva costituzione del convenuto - ha provveduto a notificare nuovamente a - in data 11.11.2020- l'atto di CP_1 citazione introduttivo in uno al provvedimento giudiziale di differimento della prima udienza.
Da quanto precede emerge chiaramente che nessuna nullità della citazione è rinvenibile – atteso che essa è stata regolarmente notificata.
In ogni caso, il convenuto si è costituito con comparsa depositata il
3.2.2021 sanando eventuali vizi per il principio di conservazione degli atti processuali allorquando hanno raggiunto lo scopo prefissato.
Del pari va rigettata l'eccezione d'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo
CDA ROMA 7272/2023) la condizione di procedibilità della domanda in una materia per la quale la legge richiede il preventivo esperimento della negoziazione assistita è soddisfatta anche se la parte ha presentato, come nel caso in specie, istanza di mediazione.
La mediazione infatti, a differenza della negoziazione, avviene in presenza di un arbitro che è un soggetto terzo e imparziale e, dunque, in grado di offrire garanzie maggiori rispetto all'altra procedura stragiudiziale.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 1813 c.c. “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Il contratto di mutuo tra privati, a differenza di quello bancario, non richiede alcuna forma particolare ma può ben essere concluso anche verbalmente o addirittura tramite un comportamento concludente, perfezionandosi con l'intervenuta consegna del denaro. Inoltre, si presume a titolo oneroso (c.d. mutuo feneratizio), seppur le parti possano stabilire la sua gratuità ossia l'assenza di interessi (c.d. mutuo infruttifero).
3 Pertanto, una volta consegnata la somma di denaro pattuita, il mutuatario è tenuto alla sua restituzione;
restituzione che dovrà altresì comprendere -salvo diverso accordo tra le parti- gli interessi maturati i quali, se non diversamente specificato per iscritto, saranno pari a quelli legali.
Dal punto di vista dell'onere probatorio va, poi, rilevato che l'attore/creditore è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi della domanda e, dunque, non solo l'avvenuta consegna delle somme ma anche il titolo da cui derivi la reclamata restituzione delle medesime.
Nel caso in esame, la ha dimostrato documentalmente di aver Pt_1 contratto dapprima (in data 19.1.2017) un prestito personale con la
COMPASS e di aver successivamente versato le somme, in questa sede richieste al per l'importo di € 50.020,00, direttamente alla Banca CP_1 per lo Sviluppo della Cooperazione spa, a mezzo bonifico del 28.04.2017 con causale <
BIP 637280 EURO 33.000,00>>. CP_1
Dal canto suo il convenuto, pur riconoscendo che l'ex compagna ha corrisposto la somma di € 50.000,00 (€ 20,00 in più reclamati ex adverso sono stati corrisposti per le commissioni del bonifico n.d.r.), ha dedotto con la propria memoria difensiva di costituzione che detto importo è stato versato non a titolo di mutuo ma a titolo di obbligazione naturale non ripetibile;
nondimeno si è dichiarato disponibile, in via transattiva ed a tacitazione delle pretese avverse, ad intestare la nuda proprietà dell'immobile sito in Brolo, via Marina n. 5 al figlio , nato dalla Per_1 convivenza con la Pt_1
Ora, a prescindere dalla circostanza che non può ravvisarsi l'ipotesi di obbligazione naturale allorquando la dazione di una somma di denaro corrisposta da un convivente all'altro risulti sproporzionata, come nel caso in specie, all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (nel caso di specie la è ricorsa all'indebitamento, e ciò Pt_1 comprova che la stessa non avesse un patrimonio sufficiente a consentirle una dazione a titolo di liberalità nei confronti del compagno),
4 la prova testimoniale ha dato conferma della domanda e delle allegazioni di parte attrice.
Difatti, la teste della ha confermato la Testimone_1 Pt_1 circostanza che le somme de quibus erano state chieste in prestito dal convenuto alla er estinguere la procedura esecutiva immobiliare Pt_1
a suo danno e che sarebbero state restituite “…tale richiesta è avvenuta in mia presenza. Ho partecipato alla discussione perché io non ero
d'accordo ma mi è stato risposto dal che loro erano una famiglia
CP_1 ed io non avrei dovuto intromettermi. In ogni caso il offriva la
CP_1 garanzia della vendita di una casa di Palermo…avrebbe estinto il finanziamento, ma in realtà sebbene abbia venduto la casa, non ha mai restituito le somme ricevute in prestito da mia figlia.” Ed ancora la teste ha confermato che la somma pagata dalla figlia era destinata a liberare dalla procedura esecutiva l'immobile del , dove si
CP_1 sarebbe dovuto trasferire il nucleo familiare con il figlio “le discussioni sull'immobile sono avvenute in mia presenza, proprio in ragione del mio dissenso ma il rassicurava mia figlia dicendo che la casa di
CP_1
Parrazzà del Comune di Brolo sarebbe stata la casa in cui vivere insieme al piccolo ”. Per_1
Anche dalle dichiarazioni dei testi e , Testimone_2 Tes_3 rispettivamente zia paterna e padre del convenuto, è risultata la fondatezza delle domande attoree, avendo riferito entrambi di non aver potuto prestare al convenuto le somme necessarie per estinguere la procedura esecutiva immobiliare a suo danno, non avendo la disponibilità economica;
inoltre la ha dichiarato di sapere che il CP_1 nipote “doveva pagare le rate di prestito che la ha richiesto alla Pt_1
Banca” e che tali somme servivano per estinguere la procedura esecutiva sull'immobile dove il nucleo sarebbe andato a vivere con il figlioletto al quale, peraltro, sarebbe stato intestato (“vera la circostanza se ne parlava in famiglia”).
In senso analogo , il quale ha riferito: “la disse che se Tes_3 Pt_1 la sarebbe vista lei, poiché la casa, che avrebbero salvato dall'esecuzione, sarebbe rimasta a Pietro… Non lo so se volevano
5 intestare la proprietà direttamente a , so che la proprietà doveva Per_1 restare a ”. Per_1
Acclarata la fondatezza delle domande di parte attrice, che ha prestato a parte convenuta a titolo di mutuo gli importi reclamati in questa sede, si condanna il signor a restituire alla signora CP_1
l'importo di € 50.020,00, oltre interessi al tasso legale Parte_1 legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 2076/2019 R.G., promossa da contro , Parte_1 CP_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna il convenuto all'immediata restituzione in favore di CP_1 Pt_1
dell'importo di € 50.020,00 oltre interessi al tasso legale dalla
[...] domanda e sino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 560,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 15 settembre 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
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