Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore
ha pronunciato all'udienza tenuta in forma scritta del 23 novembre 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1522 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Vincenzo Pugliese dal quale è rappresentato e difeso,
Appellante
E
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. CP_1
Avv. Angelo Abignente, elettivamente domiciliata in Catanzaro Via Carmine
Lidonnici n. 5, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pullano,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 375/21 del 9 giugno
2021. Illiceità condotta datoriale discriminatoria.
Conclusioni delle parti: per l'appellante “…a) accogliere lo spiegato appello e in
riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'ingiustificata condotta
discriminatoria della nei confronti del ricorrente e per l'effetto, affermare il CP_1
diritto in capo a quest'ultimo di conseguire le indennità corrispondenti alle
turnazioni (turno L) dal mese di aprile 2010 a tutt'oggi e così complessivamente €
24.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore che emergerà nel corso del
Svolgimento del processo
1. Viene appellata la sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso
Contr proposto in primo grado dal lavoratore. Egli aveva esposto di essere dipendente da 40 anni e di aver subito un comportamento vessatorio dal datore di lavoro. Si lamentava che dal 2010 non era stato (più) inserito nella turnazione “L” e che tale omissione, concretizzando condotta discriminatoria, gli aveva procurato una
“deminutio” retributiva quantificata in 200 euro mensili per 120 mesi da aprile 2010 alla data del ricorso. (24.000 euro).
1.a. Al Tribunale aveva esposto la sua rivendicazione nei seguenti termini:
“…IT presta da quarant'anni la propria attività lavorativa alle Pt_1
dipendenze di , con la qualifica di operaio addetto di campo livello CREA CP_1
4.2, presso il Deposito Costiero di Vibo Valentia Marina. L'orario lavorativo si
articola su cinque giorni alla settimana, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore
13,00 alle ore 16,00. Per un certo periodo, fino all'anno 2010, il era inserito Pt_1
nelle turnazioni (turno L) convenute per i lavoratori addetti allo scarico delle navi,
percependo la specifica indennità convenuta dalle parti sociali. Dal 25-01-2010, in
poi, inopinatamente il veniva escluso dai turni ordinari e reinserito Pt_1
nuovamente nel turno giornaliero, senza più poter operare nel turno L. Tale diniego
si appalesa arbitrario, ingiustificato e discriminatorio, ove si consideri che i
colleghi di lavoro, pur assunti dopo del e con le sue stesse mansioni, sono Pt_1
stati applicati alle turnazioni e di conseguenza retribuiti con l'apposito bonus. In particolare, la deminutio retributiva subita dal ammonta a circa € 200,00 Pt_1
mensili, per come prevista dagli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali ( v.
CCNL allegati).
Tale determinazione del datore di lavoro è stata stigmatizzata sin dall'inizio, anche con l'instaurazione di un giudizio dinanzi a questo Tribunale, definito con sentenza
di rigetto del 16-10-2012, che però si limitava a pronunciarsi – in conformità alla
domanda attorea - a due sole mensilità (Febbraio e Marzo 2010). Vanamente il ha chiesto di essere parificato ai colleghi sotto il profilo in discorso, con Pt_1
lettera del 27-01-2016 e con una richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica in
data 7-6-2017, nonché a mezzo del sottoscritto difensore con pec del 19-06-2017,
alla quale faceva riscontro in data 1-8-2017 la a mezzo del proprio CP_1
difensore, specificando che “allo stato, per esigenze organizzative interne, non è possibile accogliere la Sua istanza e distogliere il sig. dalle mansioni che gli Pt_1
sono state assegnate in coerenza con il suo inquadramento professionale.”
Tale giustificazione si configura ictu oculi come estremamente generica ed elusiva, non spiegando perché è l'unico lavoratore non ammesso alle Parte_1
turnazioni. Al proposito, è di tutta evidenza che la discrezionalità datoriale non può
sfociare in arbitrio, che pregiudichi senza un valido motivo il lavoratore, rispetto
agli altri dipendenti. Stando così le cose, è inevitabile ricorrere alla tutela giudiziaria per l'accertamento di una condotta datoriale ingiustificatamente discriminatoria e penalizzante sotto il profilo economico, le cui conseguenze
possono quantificarsi – salvo errori e/o omissioni – in complessivi € 24.000,00, pari
ad € 200,00 x 120 mesi.
2. Nel giudizio si costituiva il datore di lavoro e formulava eccezione di giudicato data l'esistenza di una Sentenza dello stesso Tribunale, irrevocabile, definitiva di quel giudizio al quale lo stesso ricorrente aveva fatto riferimento, (del
2012). Allegava che nel precedente giudizio la domanda del era stata respinta Pt_1
e la condotta datoriale era stata giudicata “pienamente legittima”.
3. Il primo Giudice ha sentenziato dichiarando l'inammissibilità del ricorso ed ha motivato in questi termini: “…Le doglianze preliminari di CP_1
persuadono.
6. Rammentata l'intervenuta pronuncia (emessa da questo Tribunale in composizione diversa) della sentenza numero 1745 del 2012 (acclusa al carteggio
processuale, unitamente alla prova del suo passaggio in giudicato) e a mente della
quale è stata respinta la domanda di intesa – con perfetta sovrapposizione Pt_1
rispetto all'oggetto della contesa odierna – a ottenere la declaratoria giudiziale del diritto attoreo a essere adibito al turno cosiddetto “L”, giova rammentare come – giusta Cass., Sez. Lav., sent. n. 21374/2018 – «Ricorr[a] l'effetto preclusivo del giudicato esterno allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza
inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non
può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene
relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo, per la cui concreta
realizzazione sono necessari due distinti titoli esecutivi».
7. Orbene, nella vicenda qui disaminata l'attore I) da un lato – sul piano della causa petendi – aziona la situazione giuridica (preordinata alla parità di
trattamento rispetto ai restanti colleghi di lavoro, nonché) derivante dalla
contrattazione collettiva categoriale dettata in materia di turnazione e relativa
indennità (si consideri, in proposito, il tenore di pagina due del libello introduttivo),
e II) dall'altro – sul piano del petitum – invoca la condanna della società resistente al suo reingresso nel sistema di turnazione dal quale lamenta l'arbitraria estromissione.
7.1. La fattispecie odiernamente giudicata, pertanto, è identicamente accostabile a quella scrutinata dall'Ufficio mercé la sentenza emessa nel 2012, e la circostanza – rimarcata da ad auspicata confutazione dell'eccezione di giudicato Pt_1
avversaria – secondo cui la statuizione giudiziaria (già cristallizzatasi fra le parti)
non spiegherebbe alcun effetto paralizzante della nuova azione giudiziale
(intrapresa dall'istante nel 2020), in quanto riferita a periodi affatto diversi – non depone nel senso agognato dal ricorrente, poiché il mero dato cronologico – in
forza del quale, cioè, la domanda spiegata successivamente inerirebbe a un arco di
tempo ulteriore e separato rispetto a quello fatto oggetto della sentenza divenuta
irrevocabile – non giova alla possibilità d'indagare nuovamente la relazione
giuridico-economica riscontrabile fra le parti, giacché – nella specie – la portata impeditiva caratteristica del giudicato deriva dall'apprezzamento – compiuto in punto di merito dal Giudice di prime cure – dell'inopponibilità a del CP_1
preteso diritto di a provocare (giudizialmente) il mutamento Pt_1
dell'organizzazione impressa da alle turnazioni stabilite per i dipendenti CP_1
di siffatta compagine. CP_2
7.2. Altrimenti detto, avendo il Giudice del Lavoro affermato nel 2012 come
«pienamente legittima» la scelta datoriale – oltretutto addentellata alle frequenti assenze del ricorrente, e alla correlata esigenza di minimizzare le disfunzioni conseguentemente scaturenti dalla ripetuta indisponibilità lavorativa di – al Pt_1
Giudice adito in epoca posteriore non è consentito – proprio a motivo del contenuto dell'art. 2909 c.c. – di rivalutare la sussistenza o meno del diritto (ossia della causa petendi, già constatata come inesistente nel 2012) di così come della Pt_1
concedibilità di quella utilità (identificabile nel petitum domandato) alla cui
concretizzazione il ricorrente anela…”.
4. Con il gravame viene OSSERVATO CRITICAMENTE che il Tribunale ha errato nel considerare coincidenti soggettivamente ed oggettivamente le due cause.
Invero nel 2012 il Tribunale ha ritenuto legittima la condotta datoriale per i primi mesi del 2010 (da qui la domanda era appunto relativa agli anni successivi a decorrere da aprile in poi) ed in quella occasione il Giudice del Lavoro aveva dato
Contr credito alla giustificazione che forniva al riguardo e cioè che al non Pt_2
venivano affidati turni “L” a causa delle sue frequenti assenze per malattia (162 giorni in tre anni). Trattandosi di periodi successivi quelli oggetto di questa causa, il
Tribunale avrebbe sbagliato a considerare la questione come coperta da giudicato.
Scrive il lavoratore in Appello: “…Orbene, in ordine alla cosa giudicata, è ormai
noto che la preclusione da giudicato opera unicamente in presenza di una precisa
identità soggettiva ed oggettiva della seconda causa, rispetto alla prima, da cui la
predetta preclusione sorge (cfr. Cass. n. 2113/2003). In particolare, l'autorità dell'accertamento contenuto in una sentenza divenuta inoppugnabile, è caratterizzata da precisi limiti oggettivi, poiché non si estende a tutto ciò che il
giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi
sentenza, ma circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti, che abbiano costituito
oggetto di deliberazione e di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza
finale di merito.
Ciò posto, rimangono esclusi dall'efficacia del giudicato i meri fatti storici, strumentalmente accertati e ricostruiti dal giudice nella cognizione della domanda o
i singoli fatti giuridici, di talchè il relativo accertamento non integra alcuna
statuizione, idonea al giudicato (esplicito od implicito), che ne possa precludere
l'ulteriore deduzione od allegazione in un nuovo processo. Tali considerazioni rimangono ancor più calzanti dinanzi a fatti ontologicamente sopravvenuti dopo il maturarsi dell'ultima preclusione utile, giammai coperti e preclusi da quel giudicato, ben potendo essere efficacemente dedotti, allegati e
provati – nella loro incidenza sostanziale sulla situazione giuridica
irretrattabilmente accertata – in un autonomo giudizio di cognizione ( cfr. Cass. n.
8358/1998). La sopravvenienza di quei fatti è, soprattutto, rilevante nei casi in cui il
giudicato si sia formato rebus sic stantibus su rapporti di durata e, in genere, su
rapporti giuridici con prestazioni continuate o periodiche, come è appunto nella
presente controversia…”.
5. Il datore di lavoro nel costituirsi sostiene la bontà della sentenza appellata e del ne bis in idem rilevato dal primo giudice. Reitera tutte le allegazioni della prima costituzione, in particolare ribadisce la legittimità della condotta datoriale e deduce che nel periodo oggetto di causa il è rimasto assente dal lavoro per 617 Pt_2
giorni per motivi di salute. Specifica che il turno “L”, che attribuisce l'indennità supplementare rivendicata, consiste nell'adibizione dei lavoratori a svolgere le mansioni nelle fasi di scarico delle navi e che si tratta di attività pericolose per le quali è richiesta la presenza di squadre di emergenza, facenti parte di un presidio di sicurezza, che non tollerano l'eventuale assenza di uno dei componenti;
per scongiurare detto rischio il , che collezionava assenze per malattia, non era Pt_2
stato adibito a quel turno.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte datato 11 ottobre 2024,
ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello, con il quale il lavoratore si limita a mettere in discussione la differenza temporale di quanto già accertato e delibato nella precedente decisione del 2012, al limite dell'inammissibilità, è infondato e va respinto.
II. Gli argomenti esposti dall'appellante non colgono nel segno per determinare la riforma della sentenza gravata. Dalla lettura della sentenza 1745/2012 dove il
Giudice, dopo aver rilevato essenziali carenze allegatorie e probatorie nell'articolazione della domanda tesa ad accertare un demansionamento rispetto alla qualifica rivestita, ha ritenuto che “…l'adibizione ad un turno diverso non ha privato il ricorrente delle mansioni proprie del suo profilo di appartenenza, poiché
nel novero della mansioni riconducibili a detto profilo, il datore di lavoro ha
esonerato il ricorrente dal solo turno (L) relativo alle operazioni di scarico…”.
II.a. La statuizione appare sovrapponibile al caso sottoposto all'attenzione della
Corte in quanto ancora una volta, nel nuovo ricorso al giudice, il sig. Pt_1
lamentava una condotta discriminatoria e penalizzante da parte del datore di lavoro.
Già il Giudice del 2012 aveva accertato e stabilito che il ricorrente non aveva alcun diritto soggettivo da vantare in relazione ad attività e/o mansioni che non incidevano sul suo profilo professionale e sulla qualifica di appartenenza. La decisione assunta,
quindi, non interferiva sul sinallagma contrattuale ma riguardava solo la organizzazione aziendale, come correttamente ritiene ora il giudice di primo grado nel passaggio della motivazione della sentenza quanto al riferimento
“…inopponibilità a del preteso diritto di a provocare CP_1 Pt_1
(giudizialmente) il mutamento dell'organizzazione impressa da alle CP_1
turnazioni stabilite per i dipendenti vibonesi di siffatta compagine…”.
III. Attesa quindi la identità della causa petendi e del petitum, correttamente il
Giudice di primo grado ha ritenuto la preclusività insormontabile del giudicato con-
solidatosi in riferimento alla sentenza del 2012.
Contr IV. L'appellante, che nulla deduce quanto alle (sue) assenze lamentate da
(anzi riferisce che altri lavoratori adibiti al turno F si assentavano per malattia),
critica la pronuncia asserendo che in realtà nel nuovo giudizio sarebbero state introdotte nuove circostanze di fatto assertivamente rilevanti e concludenti. Tali
Cont circostanze consisterebbero nel presunto atteggiamento discriminatorio che avrebbe realizzato nell'inserimento di altri dipendenti nel turno (L) auspicato che versavano nella sua stessa condizione;
nel riferimento ad un periodo successivo a quello di riferimento nel precedente giudizio;
al coinvolgimento di ditte terze nelle operazioni di scarico di una nave in caso di necessità.
V. Invero tali situazioni, al di là del fatto che non erano state compiutamente allegate e provate in prime cure, non avrebbero potuto in nessun modo incidere sul giudizio, alterando la causa pretendi ed il petitum della pretesa che era e rimane il presunto diritto del ad essere adibito al “turno L”, ovvero quello stesso diritto Pt_1
che in radice già nel 2012 il Tribunale aveva ritenuto insussistente.
VI. Nulla dice l'appellante per sconfessare il richiamo a Cass., Sez. Lav., sent. n.
21374/2018 operato dal Tribunale, né tenta di contrastare con argomenti appropriati l'indirizzo giurisprudenziale relativo all'autonomia datoriale nell'organizzazione e gestione dell'attività di impresa nell'ambito del rapporto di lavoro privatistico. Nel caso di specie il ricorrente non ha addotto alcun motivo illecito a giustificazione del
Cont comportamento imputato ad e tanto contrasta col principio per cui al datore di lavoro è consentito sottrarsi dall'osservanza di una parità di trattamento tra i dipendenti, quando ciò non si traduce in atteggiamenti ritorsivi o discriminatori assunti per un motivo illecito (Cass. Cass. S.U. 4570/1996).1
VII. Questo potere auto determinativo in capo al datore di lavoro comporta che non può essere censurata la decisione assunta dalla società di affidare ad altri dipendenti l'esecuzione delle mansioni nel “turno L” o di ricorrere a ditte esterne in caso di necessità poiché si tratta di scelte organizzative sottratte (pure) al vaglio di ragionevolezza da parte del Giudice. Ma in ogni caso il datore di lavoro aveva spiegato, nelle sue difese, che la ragione di esclusione del ricorrente dal “turno L”
1 Non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità di trattamento dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., il quale, nell'imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Con riferimento alle disparità di trattamento che si verificano, ad opera del datore di lavoro, nel corso del rapporto, l'attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell'identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio, ne' può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile, poiché questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste;
ne' il suddetto diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto - consentendo al giudice di accertare che l'adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva - e non possono essere quindi utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioè adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto atto di esercizio dell'autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario. era dipesa dal rischio di disfunzioni ed interruzioni del servizio che erano prevedibili in conseguenza delle numerose assenze del che si erano verificate non soltanto Pt_1
nel periodo pregresso (febbraio e marzo 2010, nella sentenza del 2012) ma anche nel periodo oggetto di causa, da aprile 2010 al maggio 2020.
VIII. Ne consegue il rigetto del gravame, la conferma della sentenza appellata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite all'appellata, liquidate in dispositivo secondo i parametri di legge in base al valore della causa, oltre alla declaratoria relativa al raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto depositato il 10 dicembre 2021, avverso la Parte_1
Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, n. 375/21 pubblicata in data 9 giugno 2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese e competenze del grado di appello che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge.
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 23 novembre 2024.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale