Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3084/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di mutamento di sesso iscritto al n. 3084/2024 R.G. promosso da
( , rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Pasqua Manfredi,
-parte attrice- nei confronti di presso il Tribunale di Bari, Controparte_1
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver manifestato sin dall'infanzia una psicosessualità nettamente maschile pur essendo nata biologicamente di sesso femminile. Ha dedotto di aver intrapreso sin dal dicembre 2021 il percorso medico di adeguamento del sesso presso il
Policlinico di Bari.
Ha precisato di aver già raggiunto un aspetto maschile soddisfacente a seguito di apposita terapia intervenuta sui
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caratteri sessuali secondari;
nonché ha manifestato la volontà di proseguire chirurgicamente il percorso intrapreso.
Ha allegato di essere socialmente riconosciuto da tutti come persona di sesso maschile e di sentirsi sereno e adeguato alla propria identità di genere. Ha precisato di aver avviato una carriera alias nel percorso universitario.
Ha concluso domandando: l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali;
la rettificazione anagrafica del sesso;
la rettificazione del nome da “ a “ (ricorso depositato in Pt_1 Persona_1 data 12.03.2024).
I.2.- Gli atti introduttivi sono stati regolarmente notificati alla Procura della Repubblica presso questo
Tribunale che non ha fatto pervenire memorie.
I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali di parte e l'interrogatorio libero dell'attrice. All'esito, il
Giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda è meritevole di accoglimento.
II.1.- Preliminarmente, in diritto, è utile osservare che la legge 164/1982 disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso già enunciata nell'atto di nascita quale conseguenza di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona. Inoltre, a norma dell'art. 31, comma IV., d.lgs.
150/2011, il Tribunale può autorizzare che l'adeguamento dei caratteri sessuali sia realizzato mediante trattamento medico- chirurgico. L'ordinamento pertanto consente alla persona cui sia stato attribuito un determinato sesso nell'atto di nascita di domandare sia il riconoscimento anagrafico dell'altro sesso che, anche in maniera disgiuntiva, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali (anche di quelli cd. primari): e ciò in relazione al superiore riconoscimento dell'identità sessuale garantita quale diritto inviolabile della persona umana.
Tale disciplina è stata più volte interessata da pronunce di incostituzionalità che, di pari passo con il progressivo riconoscimento delle tutele della persona anche in ambito internazionale, hanno determinato un nuovo assetto normativo
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che ha reso quasi del tutto marginale la previsione in punto di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento.
Infatti, dapprima, l'intervento chirurgico è stato considerato come condizione non più necessaria per la rettificazione anagrafica bensì come una, tra le altre, delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali
(Corte Cost., sentenza n. 221/2015). E, successivamente, la disposizione di cui all'art. 31, comma IV, d. lgs. 150/2011, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sentenza n. 143/2024).
Pertanto, deve oggi ritenersi che ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il
Tribunale è tenuto a verificare solo se sia già intervenuta una oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata e che può già compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
II.2.- Ciò premesso, nel caso di specie vi è prova che la parte attrice ha portato a termine con successo la transizione dell'identità di genere.
In primo luogo, alla persona interessata è stato riconosciuto un quadro clinico di disforia di genere così come definita nel
DSM-5. Detta diagnosi risulta certificata nella relazione del
26.09.2023 a firma del dirigente medico del Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere presso il Policlinico di Bari (doc. 1). In particolare, in tale relazione si dà atto che l'attrice ha avvertito sin dall'età infantile (e in maniera sempre crescente) un disequilibrio tra la propria psiche e i propri caratteri somatici quale conseguenza di un sentimento interiore spontaneo, naturale e non coartato da influenze esterne nonché di una sofferenza clinicamente significativa in uno alla compromissione delle relazioni sociali quale conseguenza della propria condizione psichica.
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Sono state clinicamente escluse condizioni psicopatologiche ostative all'avvio del percorso di affermazione di genere che la persona ha iniziato e proseguito con la psicoterapia di supporto e con l'assunzione di terapia ormonale sostitutiva a partire dall'aprile 2022.
In secondo luogo, anche a seguito dell'ascolto della parte attrice da parte del giudice delegato, è emersa una piena consapevolezza di genere e una completa transizione di identità. Infatti, la ha già una carriera alias presso Pt_1
l'università di Bari che frequenta con profitto, ha un pieno riconoscimento della sua identità sia da parte della famiglia che del contesto sociale di riferimento e ha avviato una relazione sentimentale con altra persona. Inoltre, manifesta un aspetto esteriore del proprio corpo con sembianze del tutto ascrivibili a quelle del genere in cui si identifica.
Pertanto, non vi è alcun dubbio sulla genuina identificazione della parte attrice con il sesso maschile, sull'esistenza di una condizione clinica di transessualismo e sul perfezionamento di una oggettiva transizione dell'identità di genere.
II.3.- In definitiva, constatato che dalla certificazione anagrafica in atti risulta che alla parte attrice è stato attribuito alla nascita il sesso femminile (doc. 3), la domanda di rettifica può trovare accoglimento senza che occorra alcuna autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
III.- Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite poiché non può formularsi alcun giudizio di soccombenza processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio introdotto da con ricorso del Parte_1
12.03.2024 proposto nei confronti della della CP_2
Repubblica presso il Tribunale di Bari, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, ATTRIBUISCE alla parte attrice il sesso maschile in luogo Parte_1
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di quello femminile già enunciato nell'atto di nascita iscritto nell'apposito registro dello Stato Civile del
Comune della Spezia, parte prima, serie A, numero 211, anno 2000;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune della
Spezia, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di:
− rettificare il sesso della parte attrice sostituendo il precedente sesso “femminile” con il nuovo sesso
“maschile”;
− rettificare il nome della parte attrice sostituendo il precedente prenome “ ” con il nuovo prenome Pt_1
“ ”; Persona_1
3) DICHIARA improcedibile la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per sopravvenuta carenza di interesse;
4) Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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