Art. 5.
Dopo l'articolo 232 delle disposizioni transitorie del codice civile e' inserito il seguente articolo:
"232-bis. - A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita' per danni del conservatore dei registri immobiliari e' regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti".
Dopo l'articolo 232 delle disposizioni transitorie del codice civile e' inserito il seguente articolo:
"232-bis. - A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita' per danni del conservatore dei registri immobiliari e' regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti".