TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
Dr.ssa Anna Baroncini in data 3.1.2025, scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10327/2024 cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti VERDUCHI Parte_1
DANIELE e RIOMMI MAURIZIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma
Via Ennio Quirino Visconti n.20 ;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
“pro tempore”, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n.12
CONTUMACE
OGGETTO: diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e correlata condanna del CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.3.2024 la parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso il , avente ad oggetto: Controparte_1 - l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto:
- “ accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 o per il diverso periodo di giustizia;
- condannare il all'assegnazione della carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €.2.000,00
o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A sostegno della pretesa azionata parte ricorrente deduceva:
- di prestare servizio alle dipendenze del in forza di contratto a tempo determinato CP_1 per l' a.s. 2024/2025 dal 1.9.2024 al 31.8.2025;
- di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratto a CP_1
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici, in specie:
- a.s. 2019/2020 dal 1.09.2019 al 31.08.2020;
- a s 2020/2021 dal 1.09.2020 al 31.08.2021;
- a s 2021/2022 dal 1.09.2021 al 31.08.2022;
- a s 2022/2023 dal 1.09.2022 al 31.08.2023;
- di avere svolto mansioni del tutto analoghe al personale di ruolo;
- di non avere percepito durante il relativo periodo di precariato il bonus economico definito
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad euro 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
- che la condotta del , concretatasi nell'avere riservato al solo personale docente CP_1
assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, si pone in aperta violazione dei principi di cui agli artt.3, 35 e 97 della Costituzione;
del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di
Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l'Amministrazione convenuta restava contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
1. Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del giudice adito poiché parte ricorrente lamenta l'illegittimità di quanto disposto dal comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, laddove riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo.
Tale doglianza prescinde dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, peraltro già impugnata da alcuni docenti innanzi al giudice amministrativo.
1.1 Sempre in via preliminare deve affermarsi la piena ammissibilità della disapplicazione della legislazione nazionale per contrarietà con il diritto eurocomunitario, senza necessità di vaglio da parte della Corte Costituzionale.
L'annosa questione prende le mosse dal “caso ( 9.3.1978 C 106/77) che vide Per_1 la Corte di Giustizia dell'Unione e la Corte Costituzionale del nostro paese giungere a pronunciamenti contrastanti che trovarono poi composizione con il “caso Per_2 nell'ambito del quale la Consulta giunse ad affermare che è compito del giudice ordinario disapplicare la norma interna al fine di dare piena applicazione al regolamento comunitario
(Corte Cost. sentenza 170/1984).
Si delineano così essenzialmente tre distinte fattispecie: in caso di contrasto tra norme interne e norme europee direttamente applicabili il giudice ordinario procede autonomamente alla disapplicazione della legislazione nazionale;
in caso di contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con l'art.11 e 117 Cost.; in caso di contrasto tra norme europee e principi fondamentali della Costituzione il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte Cost. sent. 269/2017). Nel caso di specie sicuramente non si verte in materia di principi costituzionali fondamentali e non vi è pertanto dubbio che la Direttiva 1999/70/CE sia direttamente applicabile sul territorio nazionale.
1.2. Sussiste d'altronde l'interesse ad agire del docente alla luce di quanto statuito dalla
Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 a mente della quale il quadro normativo “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
Sotto tale profilo risulta decisiva la produzione in corso di giudizio del contratto a tempo determinato sottoscritto dalla ricorrente.
2. Passando al merito occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, disponendo: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In ossequio alla suddetta previsione normativa il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali e la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_1 operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono in modo chiaro e univoco che l'assegnazione della carta elettronica sia riservata al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
2.1.Tale disciplina determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Orbene, il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, considerato che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale.
Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di non discriminazione e, per l'effetto, al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2.2. Sulla specifica questione è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle normativa nazionale, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
In specie, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto Legislativo specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
Gli artt. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Questo stesso Tribunale in caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della Carta del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la
Carta del docente, sicché per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. 6.4.
Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass
27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n.
6293)”(Trib. di Roma sent. n.5709/2023).
Da ultimo la Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio
2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
2.3. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il comma 2 stabilisce: «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché anche nella seconda ipotesi il nesso tra formazione del docente, durata dell'incarico e funzionalità rispetto ai discenti può ritenersi accertato.
Anche rispetto a tale seconda tipologia di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, Per_1
n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Al pronunciamento della Suprema Corte consegue la disapplicazione della normativa interna di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quanto in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.4. Deve inoltre rilevarsi la sostanziale identità delle mansioni tra precari ed insegnanti di ruolo, nel caso di specie non espressamente contestata dal . CP_1
D'altronde l'eventuale esclusione del docente precario da talune attività riservate al docente di ruolo, quali riunioni del Collegio dei docenti per la programmazione, eventuali esami di
Stato, corsi di recupero ecc. non incide sulla necessità di aggiornamento professionale che inerisce, all'evidenza, al solo obbligo formativo ai fini della didattica.
2.5. Nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'equiparazione di parte ricorrente ai docenti di ruolo per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 considerato che in relazione agli stessi la parte ricorrente ha dimostrato, mediante produzione dei relativi contratti, di avere prestato servizio presso l'amministrazione in virtù di contratti a tempo determinato, sino alla fine delle attività didattiche su posti resisi di fatto vacanti entro il mese di dicembre.
2.5.1. Deve dunque dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione ai suddetti servizi non di ruolo ed all'accredito nel costituendo borsellino elettronico economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo complessivo di euro 2.000,00.
3. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con accredito nel costituendo borsellino elettronico di euro 500,00 annui, per un importo complessivo di euro
2.000,00.
Condanna il convenuto alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Roma, data del deposito telematico
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini