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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.11.1983, (C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 22.06.1988 e (C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
14.09.2000, tutti elettivamente domiciliati in OI UR (RC), Viale delle Mimose
n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonella Sciarrone (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] CP_1 C.F._4
l'11.11.1959, (C.F.: ), nata a [...] CP_2 C.F._5 il 17.01.1963 e (C.F.: ), nato a [...] Controparte_3 C.F._6
UR (RC) il 14.08.1992, tutti elettivamente domiciliati in OI UR, Via Duomo
n. 30, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe MA (p.e.c.:
) e IA MA (p.e.c.: Email_2
), che li rappresentano e difendono, giusta procura in Email_3 atti;
APPELLATI
****************** OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 1230/2018 del 14.12.2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambi i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 08.09.2024 e il
06.09.2024, ovvero, per gli appellanti, come di seguito: “Riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, all'atto d'appello e alle note autorizzate dell'11.01.2020, si precisano le conclusioni come in atti chiedendo l'accoglimento dell'atto di appello e la riforma della sentenza impugnata nonché il rigetto delle domande ed eccezioni e conclusioni avversarie.
In particolare, si chiede di ordinare la cessazione della turbativa consistente nell'utilizzo dell'immobile come casa familiare, che si sostanzia logicamente ed inevitabilmente nell'uso esclusivo dell'immobile. La consegna delle chiavi, tenuto conto d ell'uso esclusivo esercitato dai ricorrenti, non fa venire meno la turbativa che si concreta nella circostanza che gli altri proprietari sono impediti ad utilizzare il bene nello stesso modo o, anche, ad occuparlo in modo diverso, poiché l'uso quale abitaz ione familiare fa sì che gli altri dovrebbero ingerirsi all'interno di un focolare domestico o, meglio, dell'habitat familiare, che richiede il necessario rispetto di tempi e l'occupazione di luoghi (stanze della casa) intimi per la famiglia.
Tale necessario rispetto non può conciliarsi con l'occupazione da parte di altri dell'immobile, pertanto l'utilizzo da parte degli altri proprietari è naturalmente impossibile.
Per questo motivo si chiede il rilascio dell'immobile per dare la possibilità anche agli altri comproprietari, che hanno espresso tale volontà, di utilizzarlo o di trarne dei frutti.
Si evidenzia che il Giudice di prime cure, nonostante non abbia ordinato il rilascio dell'immobile, non ha neppure previsto un indennizzo, né un'indennità di occupazione, né un risarcimento, quanto meno per il periodo di occupazione con violenza da parte dei resistenti. Per questo motivo la sentenza va riformata nella parte in cui non riconosce tale richiesta e, nell'ipotesi in cui il Giudice D'appello ritenga di non ordinare il rilascio dell'immobile, tenuto conto che i resistenti lo utilizzano come casa familiare e che non può essere utilizzato dagli altri coeredi, i quali hanno dimostrato di voler utilizzare l'immobile ed espresso il diniego all'utilizzo come casa familiare da parte dei resistenti, lo stesso Giudice disponga che i resistenti, che godono in via esclusiva del bene, indennizzino gli appellanti per la mancata disponibilità del bene e di conseguenza riformi in tal senso la sentenza appellata.
Si chiede, altresì, che la causa venga trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.”; Per gli appellati, come appresso: “Ci si riporta integralmente al contenuto tutto dei propri scritti difensivi, si richiama tutta la documentazione versata in atti e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione in appello.
Si impugna e contesta quanto dedotto da controparte nei propri scritti difensivi poiché infondato in fatto e diritto.
Ciò, pertanto, si precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On. Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinte:
• rigettare - per tutte le ragioni già esposte in atti - l'appello per come proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
• confermare integralmente la sentenza impugnata;
• con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
Si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
quest'ultimi n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Controparte_4 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minor , dopo il provvedimento Parte_3 cautelare, che ha disposto la consegna delle chiavi di accesso a tutti i comproprietari, hanno inoltrato istanza per la prosecuzione di giudizio nel merito, al fine di essere reintegrati nel possesso del bene, loro derivato, unitamente al resistent , CP_1 per successione d sito in OI UR via Verdi Parte_1 Persona_1
6, identificato al NCU del predetto comune al foglio 34, particelle 474-805, ch
[...]
, unitamente alla moglie ed al figli , lo CP_1 CP_2 Controparte_3 hanno destinato a residenza della famiglia, sostituendo le chiavi di accesso, come costatato d il I febbraio 2015. Parte_4
I ricorrenti, con la suddetta istanza, hanno affermato che i resistenti hanno continuato ad usare l'immobile, oggetto di spoglio, come abitazione di esclusivo uso del nucleo familiare, rendendo impossibile il godimento agli altri possessori, hanno, altresì, affermato che le chiavi di accesso, alla data del 16 settembre 2016, non erano state ancora consegnate per come disposto con l'ordinanza cautelare. Parte istante ha chiesto, inoltre, il risarcimento danni generico. Si sono costituiti anche nel merito, con memoria integrativa, , la moglie ed il figlio ed hanno eccepito che le CP_1 chiavi dell'immobile erano state consegnate il 21 dicembre 2016 all'avv. Sciarrone e che essi non si sono mai opposti all'accesso dei ricorrenti nei locali in comproprietà, né alla vendita dell'immobile. I resistenti hanno pure sostenuto che non era loro volontà impossessarsi dell'immobile.
Le richieste istruttorie delle parti venivano rigettate e la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta a sentenza con i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che le parti hanno regolarmente depositato.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così decideva: “Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica (…), definitivamente pronunciando:
I. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegra nel compossesso in quanto in corso di causa le chiavi di accesso all'immobile sono state consegnate ai ricorrenti che sono stati così reintegrati nel compossesso del bene ereditario;
2. Rigetta la domanda di reintegrazione dei ricorrenti nel possesso dei predetto immobile così come anteriormente all'atto di spoglio, senza alcuna restrizione;
3. rigetta la domanda di rilascio dell'immobile in quanto ogni coerede ha uguale diri tto di usufruire dell'intero, secondo la propria quota.
4. Stante la reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese di lite.”.
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, con atto di citazione notificato telematicamente il 14.06.2019, impugnando più
[...] punti della sentenza ritenuti controversi e indicando, con un unico motivo articolato in più punti, le modalità della loro modifica.
In sintesi, dopo aver inizialmente sostenuto che i resistenti avrebbero pos to in essere con il proprio comportamento una vera e propria interversione del possesso, trasformando il compossesso in possesso esclusivo, gli appellanti lamentavano la mancata adozione, da parte del Tribunale, di un provvedimento giurisdizionale con il quale, oltre alla reintegra, venisse ordinata la manutenzione dei ricorrenti nel possesso, persistendo, nel comportamento dei convenuti, una condotta di turbativa in quanto, pur avendo provveduto a consegnare copia delle chiavi del fabbricato ed a liberare una stanza, non avrebbero comunque concesso l'uso dei servizi, continuando così a perpetrare la molestia mediante l'occupazione dell'immobile - consistita nel dimorarvi all'interno - ed inibendo sostanzialmente la possibilità di un suo uso paritetico ai compossessori.
Eccepivano, inoltre, che nessuna difficoltà economica sussistesse in capo ai resistenti - i quali, a sostegno dell'occupazione dell'immobile, avevano addotto lo stato di necessità in cui si sarebbero temporaneamente trovati - in quanto tutti lavorerebbero in maniera stabile, di talché sarebbero in grado di pagare un affitto. Chiedevano, quindi, la totale riforma della sentenza, nel senso che venisse emesso nei confronti degli appellati l'ordine di reintegrazione dei ricorrenti nel possess o dell'immobile, così come anteriormente all'atto di spoglio e senza alcuna restrizione, nonché di rilasciare l'immobile con conseguente cessazione di ogni turbativa e, quindi, che venisse pronunciata la loro condanna al risarcimento dei danni per il comportamento illecito tenuto per il protrarsi dello spoglio fino alla restituzione delle chiavi e della turbativa consistente nell'occupare in maniera esclusiva l'immobile per averlo adibito a casa familiare, quantificandolo in €. 25.000,00, nonché, infine, alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.01.2020, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_2 Controparte_3 resistevano all'appello contestandone il merito e chiedendo il suo rigetto, con la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite del grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Palmi nella adozione del provvedimento impugnato sono immuni da censure sotto il profilo logico-giuridico, nonché oggettivamente rispettose del dato probatorio emerso nel corso dell'istruttoria condotta in prime cure.
Le mere asserzioni su cui si basano le doglianze sono prive di riscontro fattuale e giuridico.
Quanto al primo punto, se ne evidenzia l'infondatezza.
Come è noto, gli atti di interversione sono i comportamenti che una persona compie per trasformare il proprio possesso in un diritto esclusivo, come ad esempio la detenzione di un inquilino in possesso, o il passaggio da un possesso di un diritto reale
(es. usufrutto) al possesso della proprietà.
L'interversione richiede, quindi, un atto esterno, non un semplice mutamento interiore dell'intenzione (l'animus possidendi), e può avvenire per causa proveniente da un terzo o per opposizione contro il proprietario. Tuttavia, in tema di compossesso, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud.
24/11/2023) 30-11-2023, n. 33453) ha chiarito che: “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.”.
L'istituto dell'interversione del possesso non può quindi ragionevolmente applicarsi alla comunione, ovvero non se ne ravvisa la necessità qualora il possessore in via esclusiva riesca a dimostrare i requisiti del corpus e dell'animus possidendi unitamente al decorso del tempo ai fini della prescrizione acquisitiva.
In ogni caso il compendio probatorio in atti conduce a scartare l'ipotesi dell'utilizzo esclusivo - all'attualità - dell'immobile da parte dei resistenti, di talché il motivo proposto dagli appellanti va respinto.
Ed infatti, seppur inizialmente l'immobile de quo è stato occupato per un certo periodo solamente da e , CP_1 CP_2 Controparte_3 soprattutto al fine di farne la propria abitazione (provvedendo anche a riattivarne le relative utenze) in quanto erano stati sfrattati per morosità dall'appartamento precedentemente condotto in locazione - a seguito della consegna delle chiavi in favore degli appellanti è definitivamente cessata la turbativa posta in essere dai primi.
Inoltre, nonostante i ricorrenti siano stati normalmente reintegrati nel possesso pro - quota dell'immobile - senza la necessità di un provvedimento cautelare - mediante la messa a disposizione delle chiavi del fabbricato e di una stanza dell'immobile (all'uopo svuotata dalle suppellettili dei resistenti), non risulta confermata la circostanza, evidenziata a sostegno dello specifico motivo di appello, secondo cui gli odierni appellati si sarebbero rifiutati di concedere l'uso del bagno e della cucina, così perpetuando con il loro comportamento la turbativa nel compossesso.
E' pur vero che ogni coerede ha un diritto di godere dell'intero bene ereditato, ma solo secondo la propria quota e nel rispetto del pari diritto degli altri coeredi.
Questa regola non significa che ognuno possa agire come proprietario esclusivo (ad esempio, modificando serrature o affittando senza consultare gli altri), poiché questo costituirebbe un possesso esclusivo, e non un semplice uso da coerede. Di talché, con la consegna delle chiavi e la possibilità di lasciare gli altri coeredi accedere liberamente all'immobile concesso in eredità dal comune dante causa, gli appellati hanno formalmente e materialmente cessato lo spoglio nel possesso dello stesso da parte dei germani e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualsiasi turbativa o molestia.
Peraltro, la circostanza in base alla quale i convenuti continuano ad abitare nell'immobile non è incompatibile con il proprio diritto a goderne i n egual misura con gli altri coeredi (pur avendo dimostrato di essere in condizioni economiche obiettivamente disagiate, come da documentazione in atti).
Gli stessi hanno anche apertamente dichiarato nei propri atti la propria disponibilità a vendere o affittare - concordemente con gli altri coeredi - l'immobile de quo.
Il motivo va quindi disatteso.
Per ciò che riguarda la richiesta di risarcimento danni (quantificata, peraltro, dagli odierni appellanti, nel suo ammontare di €. 25.000,00, solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado) la stessa va ugualmente respinta.
Ed invero nella fattispecie in questione non si ravvisano i presupposti per una pronuncia dichiarativa del risarcimento del presunto danno subito, sia perché mal si comprende in cosa consista il danno prospettato dagli appellanti sia perché manca un criterio logico per la sua eventuale liquidazione.
Risulta, di contro, che i resistenti, da quando sono andati ad abitare nell'immobile in comunione, si sono in qualche modo occupati della sua manutenzione, provvedendo a tenerlo in ordine, oltre a ripristinare le vecchie utenze ormai di smesse da qualche anno, così contribuendo ad apportare delle migliorie di cui possono beneficiare anche gli altri coeredi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava agli appellanti dimostrare il pregiudizio subito, la sua riconducibilità al comportamento dei resistenti nonché la sua reale entità, tramite prove concrete che non sono mai state fornite.
Per i suesposti motivi l'appello va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 79.432,00), in complessivi €. 7.160,00, in favore di CP_1
e , in solido tra di essi, di cui €. 1.489,00 per CP_2 Controparte_3 la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase is truttoria ed
€. 2.552,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge. Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di e Pt_2 Parte_3 CP_1 CP_2 [...]
, con atto di citazione notificato in data 14.06.2019, disattesa ogni Controparte_3 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e in solido tra di essi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione in favore di e , CP_1 CP_2 Controparte_3 in solido tra di essi, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi €.
7.160,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.11.1983, (C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 22.06.1988 e (C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
14.09.2000, tutti elettivamente domiciliati in OI UR (RC), Viale delle Mimose
n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonella Sciarrone (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), nato a [...] CP_1 C.F._4
l'11.11.1959, (C.F.: ), nata a [...] CP_2 C.F._5 il 17.01.1963 e (C.F.: ), nato a [...] Controparte_3 C.F._6
UR (RC) il 14.08.1992, tutti elettivamente domiciliati in OI UR, Via Duomo
n. 30, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe MA (p.e.c.:
) e IA MA (p.e.c.: Email_2
), che li rappresentano e difendono, giusta procura in Email_3 atti;
APPELLATI
****************** OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 1230/2018 del 14.12.2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambi i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 08.09.2024 e il
06.09.2024, ovvero, per gli appellanti, come di seguito: “Riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, all'atto d'appello e alle note autorizzate dell'11.01.2020, si precisano le conclusioni come in atti chiedendo l'accoglimento dell'atto di appello e la riforma della sentenza impugnata nonché il rigetto delle domande ed eccezioni e conclusioni avversarie.
In particolare, si chiede di ordinare la cessazione della turbativa consistente nell'utilizzo dell'immobile come casa familiare, che si sostanzia logicamente ed inevitabilmente nell'uso esclusivo dell'immobile. La consegna delle chiavi, tenuto conto d ell'uso esclusivo esercitato dai ricorrenti, non fa venire meno la turbativa che si concreta nella circostanza che gli altri proprietari sono impediti ad utilizzare il bene nello stesso modo o, anche, ad occuparlo in modo diverso, poiché l'uso quale abitaz ione familiare fa sì che gli altri dovrebbero ingerirsi all'interno di un focolare domestico o, meglio, dell'habitat familiare, che richiede il necessario rispetto di tempi e l'occupazione di luoghi (stanze della casa) intimi per la famiglia.
Tale necessario rispetto non può conciliarsi con l'occupazione da parte di altri dell'immobile, pertanto l'utilizzo da parte degli altri proprietari è naturalmente impossibile.
Per questo motivo si chiede il rilascio dell'immobile per dare la possibilità anche agli altri comproprietari, che hanno espresso tale volontà, di utilizzarlo o di trarne dei frutti.
Si evidenzia che il Giudice di prime cure, nonostante non abbia ordinato il rilascio dell'immobile, non ha neppure previsto un indennizzo, né un'indennità di occupazione, né un risarcimento, quanto meno per il periodo di occupazione con violenza da parte dei resistenti. Per questo motivo la sentenza va riformata nella parte in cui non riconosce tale richiesta e, nell'ipotesi in cui il Giudice D'appello ritenga di non ordinare il rilascio dell'immobile, tenuto conto che i resistenti lo utilizzano come casa familiare e che non può essere utilizzato dagli altri coeredi, i quali hanno dimostrato di voler utilizzare l'immobile ed espresso il diniego all'utilizzo come casa familiare da parte dei resistenti, lo stesso Giudice disponga che i resistenti, che godono in via esclusiva del bene, indennizzino gli appellanti per la mancata disponibilità del bene e di conseguenza riformi in tal senso la sentenza appellata.
Si chiede, altresì, che la causa venga trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.”; Per gli appellati, come appresso: “Ci si riporta integralmente al contenuto tutto dei propri scritti difensivi, si richiama tutta la documentazione versata in atti e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione in appello.
Si impugna e contesta quanto dedotto da controparte nei propri scritti difensivi poiché infondato in fatto e diritto.
Ciò, pertanto, si precisano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On. Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinte:
• rigettare - per tutte le ragioni già esposte in atti - l'appello per come proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
• confermare integralmente la sentenza impugnata;
• con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
Si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
quest'ultimi n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_4 Controparte_4 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minor , dopo il provvedimento Parte_3 cautelare, che ha disposto la consegna delle chiavi di accesso a tutti i comproprietari, hanno inoltrato istanza per la prosecuzione di giudizio nel merito, al fine di essere reintegrati nel possesso del bene, loro derivato, unitamente al resistent , CP_1 per successione d sito in OI UR via Verdi Parte_1 Persona_1
6, identificato al NCU del predetto comune al foglio 34, particelle 474-805, ch
[...]
, unitamente alla moglie ed al figli , lo CP_1 CP_2 Controparte_3 hanno destinato a residenza della famiglia, sostituendo le chiavi di accesso, come costatato d il I febbraio 2015. Parte_4
I ricorrenti, con la suddetta istanza, hanno affermato che i resistenti hanno continuato ad usare l'immobile, oggetto di spoglio, come abitazione di esclusivo uso del nucleo familiare, rendendo impossibile il godimento agli altri possessori, hanno, altresì, affermato che le chiavi di accesso, alla data del 16 settembre 2016, non erano state ancora consegnate per come disposto con l'ordinanza cautelare. Parte istante ha chiesto, inoltre, il risarcimento danni generico. Si sono costituiti anche nel merito, con memoria integrativa, , la moglie ed il figlio ed hanno eccepito che le CP_1 chiavi dell'immobile erano state consegnate il 21 dicembre 2016 all'avv. Sciarrone e che essi non si sono mai opposti all'accesso dei ricorrenti nei locali in comproprietà, né alla vendita dell'immobile. I resistenti hanno pure sostenuto che non era loro volontà impossessarsi dell'immobile.
Le richieste istruttorie delle parti venivano rigettate e la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta a sentenza con i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che le parti hanno regolarmente depositato.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così decideva: “Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica (…), definitivamente pronunciando:
I. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegra nel compossesso in quanto in corso di causa le chiavi di accesso all'immobile sono state consegnate ai ricorrenti che sono stati così reintegrati nel compossesso del bene ereditario;
2. Rigetta la domanda di reintegrazione dei ricorrenti nel possesso dei predetto immobile così come anteriormente all'atto di spoglio, senza alcuna restrizione;
3. rigetta la domanda di rilascio dell'immobile in quanto ogni coerede ha uguale diri tto di usufruire dell'intero, secondo la propria quota.
4. Stante la reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese di lite.”.
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, con atto di citazione notificato telematicamente il 14.06.2019, impugnando più
[...] punti della sentenza ritenuti controversi e indicando, con un unico motivo articolato in più punti, le modalità della loro modifica.
In sintesi, dopo aver inizialmente sostenuto che i resistenti avrebbero pos to in essere con il proprio comportamento una vera e propria interversione del possesso, trasformando il compossesso in possesso esclusivo, gli appellanti lamentavano la mancata adozione, da parte del Tribunale, di un provvedimento giurisdizionale con il quale, oltre alla reintegra, venisse ordinata la manutenzione dei ricorrenti nel possesso, persistendo, nel comportamento dei convenuti, una condotta di turbativa in quanto, pur avendo provveduto a consegnare copia delle chiavi del fabbricato ed a liberare una stanza, non avrebbero comunque concesso l'uso dei servizi, continuando così a perpetrare la molestia mediante l'occupazione dell'immobile - consistita nel dimorarvi all'interno - ed inibendo sostanzialmente la possibilità di un suo uso paritetico ai compossessori.
Eccepivano, inoltre, che nessuna difficoltà economica sussistesse in capo ai resistenti - i quali, a sostegno dell'occupazione dell'immobile, avevano addotto lo stato di necessità in cui si sarebbero temporaneamente trovati - in quanto tutti lavorerebbero in maniera stabile, di talché sarebbero in grado di pagare un affitto. Chiedevano, quindi, la totale riforma della sentenza, nel senso che venisse emesso nei confronti degli appellati l'ordine di reintegrazione dei ricorrenti nel possess o dell'immobile, così come anteriormente all'atto di spoglio e senza alcuna restrizione, nonché di rilasciare l'immobile con conseguente cessazione di ogni turbativa e, quindi, che venisse pronunciata la loro condanna al risarcimento dei danni per il comportamento illecito tenuto per il protrarsi dello spoglio fino alla restituzione delle chiavi e della turbativa consistente nell'occupare in maniera esclusiva l'immobile per averlo adibito a casa familiare, quantificandolo in €. 25.000,00, nonché, infine, alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.01.2020, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_2 Controparte_3 resistevano all'appello contestandone il merito e chiedendo il suo rigetto, con la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite del grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Palmi nella adozione del provvedimento impugnato sono immuni da censure sotto il profilo logico-giuridico, nonché oggettivamente rispettose del dato probatorio emerso nel corso dell'istruttoria condotta in prime cure.
Le mere asserzioni su cui si basano le doglianze sono prive di riscontro fattuale e giuridico.
Quanto al primo punto, se ne evidenzia l'infondatezza.
Come è noto, gli atti di interversione sono i comportamenti che una persona compie per trasformare il proprio possesso in un diritto esclusivo, come ad esempio la detenzione di un inquilino in possesso, o il passaggio da un possesso di un diritto reale
(es. usufrutto) al possesso della proprietà.
L'interversione richiede, quindi, un atto esterno, non un semplice mutamento interiore dell'intenzione (l'animus possidendi), e può avvenire per causa proveniente da un terzo o per opposizione contro il proprietario. Tuttavia, in tema di compossesso, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud.
24/11/2023) 30-11-2023, n. 33453) ha chiarito che: “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.”.
L'istituto dell'interversione del possesso non può quindi ragionevolmente applicarsi alla comunione, ovvero non se ne ravvisa la necessità qualora il possessore in via esclusiva riesca a dimostrare i requisiti del corpus e dell'animus possidendi unitamente al decorso del tempo ai fini della prescrizione acquisitiva.
In ogni caso il compendio probatorio in atti conduce a scartare l'ipotesi dell'utilizzo esclusivo - all'attualità - dell'immobile da parte dei resistenti, di talché il motivo proposto dagli appellanti va respinto.
Ed infatti, seppur inizialmente l'immobile de quo è stato occupato per un certo periodo solamente da e , CP_1 CP_2 Controparte_3 soprattutto al fine di farne la propria abitazione (provvedendo anche a riattivarne le relative utenze) in quanto erano stati sfrattati per morosità dall'appartamento precedentemente condotto in locazione - a seguito della consegna delle chiavi in favore degli appellanti è definitivamente cessata la turbativa posta in essere dai primi.
Inoltre, nonostante i ricorrenti siano stati normalmente reintegrati nel possesso pro - quota dell'immobile - senza la necessità di un provvedimento cautelare - mediante la messa a disposizione delle chiavi del fabbricato e di una stanza dell'immobile (all'uopo svuotata dalle suppellettili dei resistenti), non risulta confermata la circostanza, evidenziata a sostegno dello specifico motivo di appello, secondo cui gli odierni appellati si sarebbero rifiutati di concedere l'uso del bagno e della cucina, così perpetuando con il loro comportamento la turbativa nel compossesso.
E' pur vero che ogni coerede ha un diritto di godere dell'intero bene ereditato, ma solo secondo la propria quota e nel rispetto del pari diritto degli altri coeredi.
Questa regola non significa che ognuno possa agire come proprietario esclusivo (ad esempio, modificando serrature o affittando senza consultare gli altri), poiché questo costituirebbe un possesso esclusivo, e non un semplice uso da coerede. Di talché, con la consegna delle chiavi e la possibilità di lasciare gli altri coeredi accedere liberamente all'immobile concesso in eredità dal comune dante causa, gli appellati hanno formalmente e materialmente cessato lo spoglio nel possesso dello stesso da parte dei germani e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualsiasi turbativa o molestia.
Peraltro, la circostanza in base alla quale i convenuti continuano ad abitare nell'immobile non è incompatibile con il proprio diritto a goderne i n egual misura con gli altri coeredi (pur avendo dimostrato di essere in condizioni economiche obiettivamente disagiate, come da documentazione in atti).
Gli stessi hanno anche apertamente dichiarato nei propri atti la propria disponibilità a vendere o affittare - concordemente con gli altri coeredi - l'immobile de quo.
Il motivo va quindi disatteso.
Per ciò che riguarda la richiesta di risarcimento danni (quantificata, peraltro, dagli odierni appellanti, nel suo ammontare di €. 25.000,00, solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado) la stessa va ugualmente respinta.
Ed invero nella fattispecie in questione non si ravvisano i presupposti per una pronuncia dichiarativa del risarcimento del presunto danno subito, sia perché mal si comprende in cosa consista il danno prospettato dagli appellanti sia perché manca un criterio logico per la sua eventuale liquidazione.
Risulta, di contro, che i resistenti, da quando sono andati ad abitare nell'immobile in comunione, si sono in qualche modo occupati della sua manutenzione, provvedendo a tenerlo in ordine, oltre a ripristinare le vecchie utenze ormai di smesse da qualche anno, così contribuendo ad apportare delle migliorie di cui possono beneficiare anche gli altri coeredi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava agli appellanti dimostrare il pregiudizio subito, la sua riconducibilità al comportamento dei resistenti nonché la sua reale entità, tramite prove concrete che non sono mai state fornite.
Per i suesposti motivi l'appello va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 79.432,00), in complessivi €. 7.160,00, in favore di CP_1
e , in solido tra di essi, di cui €. 1.489,00 per CP_2 Controparte_3 la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase is truttoria ed
€. 2.552,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge. Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di e Pt_2 Parte_3 CP_1 CP_2 [...]
, con atto di citazione notificato in data 14.06.2019, disattesa ogni Controparte_3 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e in solido tra di essi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione in favore di e , CP_1 CP_2 Controparte_3 in solido tra di essi, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi €.
7.160,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)