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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12078 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27123/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6587/2023 emesso per il mancato pagamento di spedizioni e vertente tra
(P. Iva n. ) in p.l.r.p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 con sede in Volla (Na) alla Via Beato Vincenzo Parte_2
Romano 35 - CAP 80040, rappresentato e difeso dall'avv. Sara De
Micco
AT ON
e
Liquidazione Giudiziale nr. 21/2025 dell'impresa individuale
“ (C.F.: e P.IVA: , Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 in persona del curatore Dott. (C.F.: CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Gioina Iuliano C.F._2
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1)In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Nola avuto riguardo alla sede legale del presunto debitore - odierno opponente;
Parte_1
2)nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla ditta e, per l'effetto, Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 6587/23 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 10.11.2023;
3)Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario;
Per l'opposta:
1)Rigettare l'opposizione poiché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
2)Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3)In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze professionali relative al presente giudizio;
4)Condannare parte opponente ex art. 96 comma 3° c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo n. 6587/2023 Parte_1 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro
172.653,66 oltre interessi e spese sostenendo: che il Tribunale di
Napoli era incompetente per territorio;
che il credito non era provato non essendo sufficienti a tal fine le fatture.
L'opposta ha resistito all'opposizione ponendo in rilievo: che aveva agito in via monitoria nei confronti dell'opponente per il mancato pagamento di fatture che aveva emesso per spedizioni effettuate per conto dell'opponente; che l'opponente era a conoscenza dei costi delle spedizioni avendoli visionati sul sistema di bollettazione;
che il credito era liquido e doveva essere pagato al domicilio del creditore;
che le fatture erano state inviate all'opponente e non erano state contestate al pari delle messe in mora inviate a mezzo pec.
Nelle more del giudizio è stata dichiarata l'apertura della
Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale “
[...]
”. CP_1
La Liquidazione Giudiziale si è costituita in giudizio. Non è necessario disporre l'interruzione del giudizio posto che la costituzione in giudizio della Liquidazione Giudiziale ha realizzato lo scopo al quale era preordinata l'interruzione del giudizio.
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata avanzata in maniera incompleta tenuto conto che l'opponente non ha eccepito di non avere una sede ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della causa nel circondario del Tribunale di Napoli.
L'eccezione deve ritenersi come non proposta.
Ciò detto, passando al merito, l'opposizione non è fondata.
L'impresa individuale ha effettuato una serie di Controparte_1 spedizioni per conto dell'opponente ed all'esito ha emesso le fatture nn. 8667/2021 e 10953/2021, la prima rimasta impagata per l'importo di euro 83.737,87 e la seconda del tutto insoddisfatta.
Le fatture sono state emesse in formato elettronico.
L'opponente è stata sollecitata ad effettuare il pagamento delle fatture con diffide trasmesse con pec del 1.8.2022 e del 3.1.2023.
Con l'opposizione l'opponente non ha contestato la mancata esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali l'opposta aveva lamentato il mancato pagamento e si è limitata ad eccepire che le fatture non era sufficienti a provare l'esistenza del credito.
Alla luce della mancata contestazione dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture il credito dell'opposta deve ritenersi provato.
L'esistenza del credito è inoltre confermata dalla mancata contestazione delle fatture e delle diffide al pagamento.
Le fatture non hanno soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma possono costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto(cfr. Cass. Civ. nn. 26801/2019,
3581/2024)
Non integra una contestazione del credito la comunicazione inviata dal legale dell'opponente con la quale è stata chiesta la trasmissione di tutta la situazione contabile tra opponente ed opposta.
La mancata contestazione delle fatture e delle diffide di pagamento può giustificarsi solo con la consapevolezza dell'opponente di dovere versare gli importi richiesti dall'opposta.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta, che il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6587/2023 proposta dalla nei Parte_1 confronti della opposta ditta oggi in Controparte_1
Liquidazione Giudiziale nr 21/2025, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
6587/2023 emesso in data 09.11.23 e depositato in data 10.11.23
(RG. n. 20652/2023)e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653
c.p.c.;
2)Condanna la al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 che liquida in euro 9142,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. Napoli, 19.12.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27123/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6587/2023 emesso per il mancato pagamento di spedizioni e vertente tra
(P. Iva n. ) in p.l.r.p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 con sede in Volla (Na) alla Via Beato Vincenzo Parte_2
Romano 35 - CAP 80040, rappresentato e difeso dall'avv. Sara De
Micco
AT ON
e
Liquidazione Giudiziale nr. 21/2025 dell'impresa individuale
“ (C.F.: e P.IVA: , Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 in persona del curatore Dott. (C.F.: CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Gioina Iuliano C.F._2
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1)In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Nola avuto riguardo alla sede legale del presunto debitore - odierno opponente;
Parte_1
2)nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla ditta e, per l'effetto, Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 6587/23 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 10.11.2023;
3)Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario;
Per l'opposta:
1)Rigettare l'opposizione poiché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
2)Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3)In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze professionali relative al presente giudizio;
4)Condannare parte opponente ex art. 96 comma 3° c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo n. 6587/2023 Parte_1 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro
172.653,66 oltre interessi e spese sostenendo: che il Tribunale di
Napoli era incompetente per territorio;
che il credito non era provato non essendo sufficienti a tal fine le fatture.
L'opposta ha resistito all'opposizione ponendo in rilievo: che aveva agito in via monitoria nei confronti dell'opponente per il mancato pagamento di fatture che aveva emesso per spedizioni effettuate per conto dell'opponente; che l'opponente era a conoscenza dei costi delle spedizioni avendoli visionati sul sistema di bollettazione;
che il credito era liquido e doveva essere pagato al domicilio del creditore;
che le fatture erano state inviate all'opponente e non erano state contestate al pari delle messe in mora inviate a mezzo pec.
Nelle more del giudizio è stata dichiarata l'apertura della
Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale “
[...]
”. CP_1
La Liquidazione Giudiziale si è costituita in giudizio. Non è necessario disporre l'interruzione del giudizio posto che la costituzione in giudizio della Liquidazione Giudiziale ha realizzato lo scopo al quale era preordinata l'interruzione del giudizio.
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata avanzata in maniera incompleta tenuto conto che l'opponente non ha eccepito di non avere una sede ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della causa nel circondario del Tribunale di Napoli.
L'eccezione deve ritenersi come non proposta.
Ciò detto, passando al merito, l'opposizione non è fondata.
L'impresa individuale ha effettuato una serie di Controparte_1 spedizioni per conto dell'opponente ed all'esito ha emesso le fatture nn. 8667/2021 e 10953/2021, la prima rimasta impagata per l'importo di euro 83.737,87 e la seconda del tutto insoddisfatta.
Le fatture sono state emesse in formato elettronico.
L'opponente è stata sollecitata ad effettuare il pagamento delle fatture con diffide trasmesse con pec del 1.8.2022 e del 3.1.2023.
Con l'opposizione l'opponente non ha contestato la mancata esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali l'opposta aveva lamentato il mancato pagamento e si è limitata ad eccepire che le fatture non era sufficienti a provare l'esistenza del credito.
Alla luce della mancata contestazione dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture il credito dell'opposta deve ritenersi provato.
L'esistenza del credito è inoltre confermata dalla mancata contestazione delle fatture e delle diffide al pagamento.
Le fatture non hanno soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma possono costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto(cfr. Cass. Civ. nn. 26801/2019,
3581/2024)
Non integra una contestazione del credito la comunicazione inviata dal legale dell'opponente con la quale è stata chiesta la trasmissione di tutta la situazione contabile tra opponente ed opposta.
La mancata contestazione delle fatture e delle diffide di pagamento può giustificarsi solo con la consapevolezza dell'opponente di dovere versare gli importi richiesti dall'opposta.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta, che il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6587/2023 proposta dalla nei Parte_1 confronti della opposta ditta oggi in Controparte_1
Liquidazione Giudiziale nr 21/2025, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
6587/2023 emesso in data 09.11.23 e depositato in data 10.11.23
(RG. n. 20652/2023)e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653
c.p.c.;
2)Condanna la al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 che liquida in euro 9142,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. Napoli, 19.12.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa