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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritto al n. 1455/2019 RGAC avente ad oggetto: “riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione”, promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] l'[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO ZA ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
IO NI ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE E ATTORI IN RICONVENZIONALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione per riassunzione del 6.05.2019, ritualmente notificato e iscritto a ruolo in data 17.05.2019,
ha convenuto in giudizio e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
In particolare, ha dedotto:
− di aver sporto il 15.07.2019 querela, in proprio e quale genitrice esercente potestà sulla figlia minore nei confronti di e per i reati ex artt. 594, 612 e 582 Persona_1 CP_1 Controparte_2
c.p. a causa delle condotte perpetrate da e;
CP_1 CP_2
− che a seguito della predetta querela veniva iscritta notizia di reato al n. 453/2011 RGNR e all'esito delle indagini la e il venivano incriminati “ perché offendevano l'onore e il decoro di CP_1 CP_2 [...]
minacciandola di un male ingiusto rivolgendosi alla stessa con espressioni del tipo <<ci avete pt_1 rotto il cazzo, sei una troia ed puttana, siamo venuti qui per affogarti, se vi prendiamo ammazziamo>> contemporaneamente la colpivano con schiaffi e pugni cagionando alla vittima lesioni personali giudicate guaribili in gg.3 s. c.”, e veniva disposta nei loro confronti la citazione a giudizio innanzi il giudice di pace di SA;
pagina 1 di 14 − di essersi costituita parte civile all'udienza del 05.03.2012 nell'instaurato processo penale iscritto al n. R.G. 44/2012 davanti al giudice di pace di SA, all'esito del quale veniva emessa sentenza n. 321/2016 dal seguente tenore: “assolve gli imputati del reato di cui all'art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
Assolve a norma dell'art. 530 comma 2 c.p. gli imputati del reato di cui agli artt. 612 e 582 c.p, per non aver commesso il fatto”;
− di aver proposto appello (proc. n. 40/2017 RG App e 453/2011 RGNR) avverso la sentenza n. 321/2016 ai fini e per gli interessi e gli effetti civili, innanzi al Tribunale di Castrovillari in data 15.03.2017, adducendo come motivi la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e l'errata e contraddittoria ed incompleta valutazione delle prove;
− di aver evidenziato in sede di appello come il giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza si era limitato a specificare che “con riferimento agli altri fatti contestati (art. 582 e 612 c.p.) perseguibili penalmente, l'istruttoria dibattimentale non ha permesso di accertare con dovuto rigore la responsabilità degli imputati;
i testi (PC e familiari) per la loro qualità, i loro rapporti di parentela e ì precedenti con gli odierni imputati sono da ritenere inattendibili [...] Non sono stati acquisiti elementi univoci al fine di corroborare il lamento della PC”, senza, tuttavia, nulla proferire sulle ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto a tale conclusione;
− che in riforma della sentenza n. 321/2016 il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 76/2017 del 22.11.2017, in accoglimento dell'appello riteneva gli imputati colpevoli dei reati ex artt. 582 e 612 c.p. e li condannava alla pena di tre mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute da quest'ultima;
− che avverso detta sentenza n. 76/2017 R.G. veniva proposto ricorso per Cassazione dagli imputati CP_1
e , con unico atto articolato in tre motivi. In particolare, con il primo motivo e CP_2 CP_1 CP_2 denunciavano violazione di legge, per avere il giudice d'appello riformato erroneamente anche agli effetti penali una sentenza appellata dalla sola parte civile, che, tra l'altro, non aveva instaurato il procedimento con ricorso immediato ex art. 21 d. lgs. n. 274 del 2000; con il secondo motivo deducevano analogo vizio eccependo difetto di legittimazione a proporre appello in capo alla parte civile;
con il terzo motivo lamentavano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa in appello;
− che con sentenza n. 5506/2019 del giorno 8.01.2019, pubblicata il 4.02.2019, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, e con rinvio, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello, agli effetti civili;
− che la Suprema Corte evidenziava come nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile poteva proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato veniva chiesta dalla stessa parte civile, quale persona offesa con ricorso immediato ex art. 21 del d.lgs. n. 274 del 28.08.2000;
− che il Supremo Collegio, nella citata pronuncia n. 5506/2019, rilevava la sussistenza della legittimazione della parte civile a proporre appello avverso i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile, in quanto la lettera dell'art. 576 c.p.p., per come modificato dalla 1. n. 46 del 2006, prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limitava detto potere al solo ricorso per Cassazione, né
pagina 2 di 14 escludeva espressamente o implicitamente l'appello, sicché poteva essere interpretata nel senso che era consentita ogni forma di impugnazione ordinaria;
− che, di conseguenza, la Corte di cassazione riteneva fondato il primo motivo di ricorso ma non il secondo in quanto “diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la parte civile era legittimata a proporre appello, agli effetti civili, avverso la decisione di assoluzione del primo giudice”;
− la sussistenza per la Suprema Corte dell'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche nel caso in cui il giudice d'appello riformava, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva;
− che nel caso di specie, anche se il giudice d'appello sosteneva di non essere tenuto a rinnovare l'istruttoria dal momento che non compiva una diversa valutazione della prova dichiarativa, i giudici di legittimità ritenevano, invece, che l'intera parte motiva della sentenza impugnata era strutturata nel senso di avvalorare le stesse dichiarazioni della persona offesa che erano state precedentemente ritenute “inattendibili” dal giudice di pace;
− che la Corte di cassazione statuiva “chiarito, pertanto, che le uniche questioni ancora sub indice attengono alle sole statuizioni civili, va rilevato che il terzo motivo di ricorso è fondato”. Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Parte_1
Castrovillari, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reiette, così provvedere a seguito del rinvio: Nel merito: accogliere la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiarare e accertare la civile responsabilità di e per i fatti di cui in CP_3 Controparte_4 premessa, e condannarli in solido al risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierna attrice, da qualificarsi nella somma di euro 40.000,00 comprensiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero negli importi diversi maggiori o minori ritenuti di ragione e giustizia infracompetenza del Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo;
In ogni caso: condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e legittimità da porsi a carico dell'Erario per ammissione al gratuito patrocinio”. Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.10.2019 si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 spiegando domanda riconvenzionale e deducendo che: CP_1
− la ricostruzione fattuale, per come prospettata da parte attrice, risultava essere non veritiera;
− parte attrice, nel proprio atto di citazione, aveva totalmente taciuto sull'esistenza di altro giudizio penale (proc. n. 527/2011 R.G.N.R e n. 4/12 RG) tenutosi avanti al giudice di pace di SA e vertente sui medesi fatti, in cui gli odierni convenuti e erano persone offese, mentre , CP_2 CP_1 Parte_1 odierna parte attrice, risultava tra gli imputati assieme al marito ed alla madre Controparte_5 Per_2
[...]
− da tale procedimento emergeva altra ricostruzione fattuale in ordine ai medesimi fatti lamentati nell'odierno giudizio, ovvero “la sera del 13.07.2011, allorquando la sig.ra unitamente al figlio CP_1 CP_4
stava tranquillamente rincasando udiva delle forti urla provenienti dall'abitazione della sig.ra
[...]
Era il sig. marito della sig.ra che arbitrariamente rivendicava il diritto di Pt_1 Controparte_5 Pt_1 lasciare libero lo spazio comune adibito a parcheggio, imprecando ed urlando proferiva espressioni minacciose ed offensive nei confronti della persona del sig. . Mortificati da quelle urla, Controparte_4 la sig.ra e il figlio si recavano presso l'abitazione della per tentare, pacificamente, CP_1 CP_2 Pt_1 di risolvere lo spiacevole accaduto. Tuttavia, una volta raggiunta la predetta abitazione, la sig.ra CP_1
pagina 3 di 14 veniva aggredita prima verbalmente e poi, fisicamente dai sigg.ri e Controparte_5 Parte_1
(madre dell'odierna attrice). Il sig. cercava di allontanare la madre, Persona_2 Controparte_4 ma nel fare ciò, subiva a sua volta lesioni ed ulteriori minacce (come riportato nella querela che ivi si allega)”, circostanze queste perfettamente esplicitate nell'atto di costituzione di parte civile depositato nel procedimento N 527/11 RGNR che pure si allega”; fatti che nonostante l'intervenuta prescrizione, peraltro, così motivata nella sentenza n. 48/19 del 16.04.2019, resa nell'ambito del procedimento n. 527/2011 RGNR dal giudice di pace di SA “non essendo stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale imposta dalla mancata prestazione del consenso della difesa degli imputati all'acquisizione degli atti mediante lettura, e non emergendo aliunde l'evidenza di elementi in favore dell'assoluzione delle pervenute e Parte_1
per il reato ex art. 583 c.p. e del pervenuto per il reato di cui all'art. 612 Persona_2 CP_6
c.p.”, venivano, comunque, provati nella completata istruzione dibattimentale, da cui emergeva la responsabilità in capo agli imputati tra cui per avere commesso i fatti portati nei reati ascritti, Parte_1 perpetrati nei confronti di e Controparte_2 CP_1
Ciò posto i convenuti, e hanno spiegato domanda riconvenzionale per Controparte_2 CP_1 chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dalla controparte, per il quale era stato celebrato il procedimento penale n. 527/2011 RGNR e n. 4/2012 RG, deducendo che:
− i danni subiti dagli odierni convenuti consistevano sia in danni patrimoniali, in relazione ai costi sopportati dai convenuti per la vicenda ma, altresì, in danni non patrimoniali, in quanto i citati episodi avevano minato la serenità e la tranquillità della famiglia , che avrebbero, invece, Persona_3 dovuto caratterizzare proprio le vacanze estive;
− che le espressioni minacciose ricevute, nonché le lesioni subite, dettate da futili motivi e in assenza di giusta causa, esternate in maniera gratuita, erano conseguenza diretta di un comportamento doloso ed offensivo nei confronti degli odierni convenuti, oltreché un atto contrario alle regole del vivere civile, che avevano prodotto malesseri, avevano turbato e continuavano a turbare la vita quotidiana e la libertà psichica dei convenuti, ingenerando paura e timore;
− i convenuti, e , in occasione dell'episodio del 13.07.2011, subivano CP_1 Controparte_2 non solo minacce ma anche una reale aggressione fisica sorretta dalla sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nell'intenzione di infliggere all'altrui persona una violenza fisica tale da comportare un pregiudizio all'integrità fisica;
− il danno arrecato dalla controparte veniva quantificato in euro 40.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Tanto premesso, i convenuti, e hanno chiesto a questo Tribunale di: “in Controparte_2 CP_1 via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via riconvenzionale, nel merito, accertati/riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dai sigg.ri e in conseguenza della vicenda in atti, e CP_1 Controparte_2 per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore dei sigg.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro
[...]
40.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino
pagina 4 di 14 al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto”. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti in atti e l'assunzione della prova orale ammessa. Esperita l'istruttoria, all'udienza del 12.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito Va rilevata, in primo luogo, la tempestività e ritualità dell'atto di citazione in riassunzione.
3. I rapporti tra il giudizio civile e quello penale nel caso in esame 3.1. Giova premettere che, come osservato dalla Suprema corte, il giudice civile, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applicherà i criteri di accertamento della responsabilità civile essendo il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, quella atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter incidentalmente accertare la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale. La natura autonoma del giudizio civile, dunque, comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco dei due sistemi di responsabilità. In particolare, quando la Corte di Cassazione penale, annullando i capi civilistici della sentenza impugnata, rinvia per un nuovo esame al giudice civile competente in grado d'appello si instaura un procedimento autonomo nel quale il giudice del rinvio deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile, inclusa quella che impone la ricostruzione del nesso eziologico tra condotta ed evento di danno in termini di “più probabile che non”, ovvero con un minor grado di certezza rispetto al canone penalistico (Cass. n. 25541 del 2022; Cass. pen. Sez. Un. n. 22065 del 2021). L'autonomia e la separatezza del giudizio civile rispetto al giudizio penale sono state rimarcate dalle Sezioni Unite (sent. 4/07/2021, n. 22065) che hanno posto l'accento sull'esclusione della perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, essendo coerente con l'assetto normativo interdisciplinare che, esaurita la fase penale per essere intervenuto un giudicato agli effetti penali e conseguentemente venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano. Detta soluzione risulta in continuità con la regola del favor separationis ed ispirata al principio generale dell'ordinamento della parità e della originarietà dei diversi ordini giurisdizionali, al contenimento delle ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti cui corrisponde la propensione a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al favor separationis. In sostanza, il giudizio che si svolge dinanzi al giudice civile a cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene (Cass. 19/11/2024, n. 29829), perché il giudizio di rinvio è solo impropriamente tale, trattandosi di rinvio cosiddetto improprio e comportando la translatio iudicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (a soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale (Cass. 12/12/2023 n. 34621). pagina 5 di 14 Il giudizio di responsabilità civile, di fatto, deve impingere unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato già contestatogli, il cui accertamento è ormai definito ed immodificabile (arg. da Corte cost., n. 182 del 30 luglio 2021; Cass., Sez. 3, n. 8997 del 21 marzo 2022 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30496 del 18/10/2022 e Cass. Sez.1, Ordinanza n. 23739 del 3 agosto 2023). Pertanto, il rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, ex art. 622 c.p.p., determina la netta separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non produce effetti il giudicato penale (parziale o totale che sia). Dalla natura autonoma, rispetto al giudizio penale, del giudizio civile conseguente all'annullamento dei capi civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p. discende, da un canto, la possibilità che le parti possano allegare fatti tali da consentire l'“emendatio” della domanda, ovvero la possibilità di “ricalibrare” la domanda originariamente proposta in sede di costituzione di parte civile, dall'altro, l'applicabilità della disciplina probatoria tipica del processo civile sia in tema di nesso causale, sia in tema di valutazione delle prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale. 3.2. Va anche rammentato che il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo qualora contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza di sufficienti elementi di prova con riguardo alla commissione del fatto o all'attribuibilità di esso all'imputato. Tale effetto preclusivo, dettato dal disposto normativo dell'art. 652 c.p.p., non può, invece, essere riconosciuto nel caso in cui l'assoluzione sia stata pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero qualora l'assoluzione avvenga con formula dubitativa (Cass. civ. n. 6593 del 2022; Cass. n. 17145 del 2016). A differenza del giudicato penale di condanna, il cui accertamento è vincolante per il giudice civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p., il giudicato di assoluzione non preclude sempre al giudice civile la cognizione degli stessi fatti posti a fondamento dell'imputazione. Invero, può verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rilevati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano conservare una loro rilevanza ai fini del rapporto dedotto dinanzi al giudice civile. Nelle ipotesi in cui al giudicato penale di assoluzione non viene attribuito l'effetto preclusivo ex art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. civ. n. 27326 del 2018). 3.3. Per completezza, poi, va ricordato che il mutamento delle regole probatorie a seguito dell'annullamento ex art. 622 c.p.c. non pone problemi sotto il profilo delle esigenze difensive delle parti, danneggiato e danneggiante, che fino a quel momento hanno scelto e commisurato la loro attività difensiva secondo regole probatorie diverse;
difatti, la giurisprudenza civile di legittimità riconosce al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, la facoltà dell'autonomo riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pur conclusosi con sentenza assolutoria (cfr. di recente, Cass. Sez. 3, 13/03/2025 n. 6644). Il giudice civile, in particolare, nel rivalutare il fatto in contestazione interamente ed autonomamente, nel rispetto del contraddittorio, può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale quanto alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato. Non vi è dubbio che nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie. pagina 6 di 14 D'altronde, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v., tra le altre, Cass. civ. n. 2947/2023).
4. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
5. Nel merito 5.1. La domanda proposta da parte attrice e quella proposta dalle parti convenute in via riconvenzionale vanno qualificate come azioni di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con le relative conseguenze in termini di onere della prova. In particolare, nel giudizio civile di risarcimento del danno extracontrattuale il danneggiato ha l'onere di provare la condotta dannosa, il verificarsi del danno e il nesso causale tra la prima e il secondo. 5.2. Passando ad esaminare la domanda attorea, si rileva come la stessa è volta al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dalle condotte tenute dagli odierni convenuti ed oggetto di denuncia. In sede penale tali condotte hanno determinato l'instaurazione a carico di e , CP_1 Controparte_2 odierni convenuti, di un procedimento penale davanti al giudice di pace di SA (giudizio n. 453/2011 R.G.N.R. - n. 44/2012 R.G.), conclusosi con una sentenza di assoluzione (Sent. n. 321/2016) dal reato di ingiuria ex art. 594 c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e di assoluzione a norma dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. dai reati di manaccia e lesioni reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p. per non pagina 7 di 14 aver commesso il fatto;
sentenza che sulla base di quanto innanzi detto, non assume in ambito civile quell'effetto preclusivo di cui art. 652 c.p.p.. Neppure, invero, è rimesso al giudice civile l'accertamento incidenter tantum del fatto punito dalla norma incriminatrice. Ed ancora, la pronuncia di primo grado è stata anche oggetto di gravame promosso dalla parte civile costituitasi in primo grado, , odierna attrice (giudizio n. 453/2011 R.G.N.R. - n. 40/2017 R.G App.) - Parte_1 conclusosi con una sentenza di condanna (Sent. n. 76/2017) alla pena di tre mesi di reclusione degli odierni convenuti, e , ritenuti colpevoli dei reati ex artt. 582 e 612 c.p. e di condanna generica ex CP_1 CP_2 art. 538 c.p.p. a favore della parte civile al risarcimento danni da determinarsi in sede civile;
sentenza a Pt_1 sua volta cassata dalla Suprema Corte che, a seguito del ricorso per Cassazione presentato dagli odierni convenuti, e , con pronuncia n. 5506/2019 ha annullato la sentenza CP_1 Controparte_2 impugnata (n. 76/2017 resa dal Tribunale di Castrovillari) senza rinvio agli effetti penali e con rinvio, ai soli effetti civili, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello. 5.3. Ciò posto, la parte attrice ha descritto la condotta causativa del danno con rinvio ai fatti narrati nella querela sporta in data 15.7.2011. Nella stessa, in particolare, la parte attrice così ricostruiva il fatto storico:
pagina 8 di 14 Entro i limiti delle preclusioni assertive il fatto non risulta ulteriormente specificato. Ciò precisato, l'esito complessivo dell'istruttoria condotta non consente l'accoglimento della domanda risarcitoria. 5.4. In primo luogo, difetta la prova circa la condotta dei convenuti che si sarebbero introdotti con “modi bruschi e violenti” nell'abitazione dell'attrice e, nello specifico, nella zona del terrazzo che collega l'abitazione con la via pubblica. Alcuno dei testi escussi nel presente procedimento ha riferito con quali modalità le parti venivano a contatto il giorno 13.7.2011. Ed infatti, il teste ha assistito alla lite solo dopo che la stessa era già iniziata, limitandosi Tes_1
a confermare solo la presenza delle parti in causa sotto la tettoia dell'abitazione della Pt_1
Anche dall'istruttoria condotta nel processo penale che ha visto imputati gli odierni convenuti e nel processo penale che ha visto la parte attrice come imputata, invero, nulla è emerso sulle modalità di accesso da parte dei convenuti nella zona della terrazza dell'abitazione della Pt_1
Allo stesso modo, alcuna prova è stata raggiunta circa le espressioni offensive e minacciosa contemporaneamente pronunciate - “all'unisono” - dai convenuti all'indirizzo della alla quale sarebbe stata rivolta la seguente Pt_1 frase: “ci avete rotto il cazzo, sei una troia ed una puttana, siamo venuti qui per affogarti” (cfr. querela). La circostanza, invero, non è stata neppure oggetto di richiesta di prova da parte dell'attrice e, comunque, non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni assunte dai testi escussi nell'ambito del presente procedimento. Anche dall'istruttoria condotta nel processo penale che ha visto imputati gli odierni convenuti e nel processo penale che ha visto la parte attrice come imputata, invero, alcuno dei testimoni escussi ha riferito che il si sia CP_2 rivolto alla pronunciando le frasi indicate nella querela. Pt_1
In effetti, solo (escussa come testimone anche nell'ambito del presente procedimento) nel Testimone_2 procedimento davanti al Giudice di Pace di SA n. 4/2012 R.G. GDP – n. 527/2011 R.G.N.R., che vedeva imputata, tra gli altri, , in qualità di testimone dichiarava che “ , madre del , ossia la Parte_1 CP_1 CP_2
, si rivolgeva alla dicendole “troia” e “puttana” (cfr. documentazione in atti). CP_1 Pt_1
Le dichiarazioni della , tuttavia, come si dirà anche in seguito, sono del tutto inattendibili in quanto in totale Tes_1 contrasto con quanto dalla stessa riferito, sui medesimi fatti, nel procedimento davanti al Giudice di Pace di SA n. 44/2012 R.G. GDP - n. 453/2011 R.G.N.R., che vedeva imputati gli odierni convenuti. In particolare, in tale procedimento la non solo affermava di non conoscere “ ”, ma soprattutto che “quel giorno”, Tes_1 CP_1 ossia il giorno della presunta aggressione da parte della e del , quest'ultimo “era solo”. CP_1 CP_2
Le evidenti contraddizioni fornite dalla , la quale nell'ambito del presente procedimento ha nuovamente Tes_1 collocato la nell'accaduto, rendono non credibile le dichiarazioni dalla stessa rese, consentendo di escludere CP_1 la rilevanza, ai fini della presenta causa, di quanto dalla stessa narrato dinanzi al GdP nel giudizio che vedeva imputata la Pt_1
5.5. L'ultimo aspetto che resta da considerare è l'aggressione che assume di aver subito per mano del Parte_1
e della , i quali, a dire della le “saltavano addosso” colpendola con “schiaffi e pugni”, CP_2 CP_1 Pt_1 nonché per mano del solo . Secondo la in particolare, il l'avrebbe presa “per il collo” CP_2 Pt_1 CP_2
e cercato di strozzarla, venendo fermato dalla madre della che impediva che tale gesto fosse portato “ad Pt_1 estreme conseguenze”, riuscendo ad aprire le braccia del , il quale, inoltre, allorquando la i trovava CP_2 Pt_1 al suolo a seguito di un mancamento “per assenza di respiro”, avrebbe colpito l'attrice con un calcio alle gambe. Orbene, appare opportuno rammentare che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati, tale è la domanda di risarcimento del danno, l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di pagina 9 di 14 specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Ciò posto, il fatto materiale descritto in citazione non trova alcun riscontro nell'istruttoria compiuta nel presente giudizio, nè, invero, lo stesso emerge negli atti dei giudizi penali. In effetti, alcuno dei testi escussi nell'ambito del presente procedimento ha confermato l'avvenuta aggressione con schiaffi e pugni da parte della e del alla nè la circostanza è stata oggetto dei capitoli di CP_1 CP_2 Pt_1 prova. Neppure negli atti del giudizio penale vi è alcuna prova di tale condotta lesiva. Quanto alle condotte del solo e, in particolare, la presa per il collo con tentativo di soffocamento ed il CP_2 calcio alle gambe quando la si trovava al suolo, invero, gli esiti complessivi dell'istruttoria non consentono Pt_1 di affermare che i fatti occorsi il 13.7.2011 abbiano avuto lo svolgimento sopra indicato e, dunque, manca la prova tanto della condotta tenuta dal quanto del nesso causale tra la stessa ed il danno lamentato. CP_2
Alcuno dei testi escussi ha riferito di un tentativo di soffocamento da parte del ai danni della CP_2 Pt_1
Analogamente, alcuno dei testimoni escussi nei due processi penali ha riferito di tale accadimento. Le uniche dichiarazioni testimoniali che riguardano un contatto fisico tra le parti, comunque del tutto diverso dalla dinamica riferita dall'attrice, sono quelle di , di e di . Testimone_2 Testimone_3 Controparte_7
Tali dichiarazioni, oltre ad essere apertamente contrastanti tra loro circa lo svolgimento dei fatti, sono intrinsecamente inattendibili. Nello specifico, in ciascuna occasione in cui la ha reso dichiarazioni testimoniali sui fatti occorsi il 13.7.2011 Tes_1 ha fornito una rappresentazione degli accadimenti diversa rendendo quindi dichiarazioni contraddittorie. In particolare, la testimone nel presente procedimento ha dichiarato: “Alle ore 10.00/10.30 del 13/07/2011, Tes_1 era un mercoledì, ho sentito delle urla che provenivano dall'abitazione della e io mi sono affacciata per Pt_1 vedere cosa era successo. Ho visto il sig. e la madre che trascinavano la fuori dalla sua Controparte_4 Pt_1 abitazione”. A questo punto, il Giudice dà atto del fatto che il teste specifica con gesti la dinamica dell'accaduto. In particolare, mette la mano al collo e sugli abiti per descrivere il trascinamento. Sempre sul cap. 1, il teste risponde “Preciso che al momento del fatto il e la madre si trovavano davanti alla porta di casa della CP_4
Dopo averla trascinata nel cortile ho sentito la madre della che chiedeva aiuto al marito. Al momento Pt_1 Pt_1 del fatto ricordo solo che la sig.ra (ndr. gridava gridava “lasciatemi stare”. Pt_1 Pt_1
Nel procedimento davanti al Giudice di Pace di SA n. 4/2012 R.G. GDP – n. 527/2011 R.G.N.R., che vedeva imputata, tra gli altri, , la dichiarava: “(..) Ho visto litigare e Parte_1 Tes_1 CP_2 Pt_1 CP_2
e dentro il cancello della Ho visto che trascinava la fuori dal cancello
[...] Parte_1 Pt_1 CP_2 Pt_1
e la figlia di questa piangeva. Era presente anche la madre del . Si chiama . Non so il cognome. CP_2 Pt_2
La mamma del proferiva le seguenti espressioni nei confronti della “troia, puttana”. Dopo un po' CP_2 Pt_1
è uscita la mamma della che diceva “avete visto tutti è venuto in casa a picchiarmi” (..) Non ho visto se ha Pt_1 riportato lesioni ma si toccava il collo e gli venivano portati bicchieri d'acqua (..)”. Altra ed ulteriore versione veniva fornita nel procedimento davanti al Giudice di Pace di SA n. 44/2012 R.G. GDP - n. 453/2011 R.G.N.R., con imputati gli odierni convenuti, ove la dichiarava di trovarsi all'interno Tes_1 della sua abitazione quando sentiva “urla e pianti” provenire dall'abitazione della e, una volta affacciata sul Pt_1 balcone della sua abitazione, poteva “sentire la che gridando diceva “lasciami stare”(..)” e vedeva “il Signor Pt_1
che la stringeva al collo” trascinando la per il collo attraverso il cancelletto fuori dalla Controparte_2 Pt_1 abitazione. La dichiarante, inoltre, precisava che quando “il è andato via” è sopraggiunta la CP_2 Per_2 madre della che diceva “avete visto quello che ha fatto”. Infine, la dichiarante precisava altresì di non Pt_1
pagina 10 di 14 conoscere la , e che quel giorno il era solo (“Non conosco la IG . Quel CP_1 CP_2 CP_8 giorno il era solo”). CP_2
Come emerge con evidenza dal narrato della , le ricostruzioni fattuali rappresentate non forniscono alcun Tes_1 riscontro circa il gesto di strangolamento della interrotto dalla ed attribuibile al , compreso Pt_1 Per_2 CP_2 il calcio alla gamba della Pt_1
La ricostruzione della , come anticipato, è del tutto contraddittoria. Tes_1
Di fatto, la , nell'ambito del presente procedimento, ha dichiarato che la ed il trascinavano Tes_1 CP_1 CP_2 insieme la prendendola per il collo e per gli abiti;
circostanza, invero, del tutto avulsa dalla dinamica fattuale Pt_1 riferita dalla Pt_1
Nel procedimento che vedeva imputati i convenuti, invece, ha dichiarato che la non era presente, e che il CP_1
trascinava per il “collo” la portandola fuori dal cancelletto dell'abitazione, quindi, andava via e CP_2 Pt_1 sopraggiungeva la madre della Pt_1
Nel procedimento che vedeva imputata, tra gli altri, , la invece ha riferito che solo il , Parte_1 Tes_1 CP_2 alla presenza anche della madre trascinava la fuori dal cancello, senza specificare alcuna CP_1 Pt_1 presa al collo, affermando solo che la dopo l'accaduto, si toccava il collo. Pt_1
L'insanabile contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla , dunque, portano ad una valutazione di Tes_1 inattendibilità del narrato della stessa, le cui dichiarazioni, peraltro, anche nelle diverse versioni fornite non consegnano alcun riscontro circa la dinamica fattuale narrata dall'attrice. 5.6. In assenza di riscontro, poi, alcun rilievo può essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dalla in qualità Pt_1 di testimone nel processo penale. Sul punto è necessario precisare che nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., comunque, non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovando applicazione il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie, potendo, in tal caso, costituire fonte di convincimento ai fini della decisione (arg. da Cass.16916 /2019). È evidente, peraltro, che per le medesime considerazioni, sono inidonee a fondare la prova dei fatti addebitati ai convenuti le dichiarazioni de relato actoris fornite dai testi e in quanto non suffragate da alcun CP_5 Tes_4 riscontro, sicché, in definitiva, non hanno alcun valore probatorio (cfr. Cass., sez. II, 28/06/2022, n.20793: “La deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (in tal senso dovendosi intendere la sostanziale nullità a cui si riferisce la giurisprudenza), potendo, tuttavia, anch'essa assurgere a valido elemento di prova ma solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità”). 5.7. Per completezza, si osserva che non vi è neppure prova del nesso causale esistente tra i danni patrimoniali da spese mediche per le cure delle escoriazioni al braccio e l'edema al collo. Tali spese, peraltro, non sono in alcun modo documentate. Sempre in tema di danni patrimoniali, poi, si deve rilevare che non vi è prova delle spese sostenute per le cure della figlia della la quale, nella prospettazione della parte attrice avrebbe sofferto un attacco Pt_1 Persona_1 epilettico, pavor nocturnus ed insonnia per un protratto periodo di tempo a seguito degli eventi di cui alla querela.
pagina 11 di 14 È evidente, poi, che la parte attrice ha agito in proprio e non nella qualità di genitore della figlia, peraltro maggiorenne, sicchè in capo alla stessa non vi è alcuna legittimazione a far valere la pretesa al ristoro di danni non patrimoniali patiti dalla figlia ed – in ipotesi - conseguenti agli eventi del 13.7.20211. 5.8. Sempre per completezza, non è superfluo rammentare che perfino quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno, ivi compreso quello non patrimoniale, non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019). Infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008; Cass. civ. n. 11269 del 2018). Il principio di causalità, infatti, impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito e che l'obbligo del risarcimento deve conformarsi al danno realmente subito dal danneggiato, che non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito. Ne deriva che sotto il profilo processuale, la prova del danno incombe sul danneggiato, che deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia con riguardo agli eventi lesivi, sia con riferimento agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento. È il danneggiato, dunque, che deve dare la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante, ovvero del nesso di causalità tra evento lesivo e danno, elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio rimane a carico del danneggiato che agisce in giudizio. Con specifico riguardo al danno non patrimoniale, invero, la lamenta un asserito stato di ansia, di stress, di Pt_1 timore per una potenziale nuova aggressione sia verbale che fisica, derivante dalle non provate condotte minacciose ed offensive degli odierni convenuti e causativi di una presunta alterazione comportamentale dell'attrice e dalla di lei figlia. Ciò precisato, alcuna prova è stata fornita sul punto. Di fatto, in relazione ai fatti occorsi il 13.7.2011, i testi si sono limitati ad indicare genericamente che la “La ha sempre il panico di venire all'abitazione al mare, ove è Pt_1 accaduto l'episodio. La addirittura vorrebbe vendere l'appartamento perché non riesce a stare bene. La Pt_1 Pt_1 vuole cambiare zona perché non si sente più a suo agio da quando è successo questo episodio” (teste ), Testimone_2
e che “la parla dell'episodio relativo all'aggressione, dicendomi che non si sente tranquilla” (teste Pt_1 Tes_5
), sena che emerga alcuna effettiva prova delle alterazioni comportamentali dedotte dall'attrice.
[...]
6. La domanda riconvenzionale Del pari infondata è la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, e , volta ad ottenere il CP_1 CP_2 risarcimento dei danni patiti per i medesimi fatti di causa per i quali era stato instaurato altro giudizio penale presso il giudice di pace di SA (proc. n. 527/2011 R.G.N.R. - n. 4/2012 R.G.), conclusosi con sentenza n. 48/2019 che aveva dichiarato (ai sensi degli artt. 129, primo comma, c.p.p. e 157, primo comma, c.p.) nei confronti dell'imputata, , odierna attrice, di non doversi procedere per il reato di lesioni ex art 582 c.p. e per il Parte_1 reato di minaccia ex art. 612 c.p. per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione. Ribadito quanto innanzi evidenziato sui rapporti tra giudizio civile e giudizio penale e sui poteri del giudice civile, chiamato, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, a rivalutare autonomamente ed interamente il fatto in contestazione, si rileva come la domanda riconvenzionale, è del tutto generica e non supportata da adeguato riscontro probatorio. In particolare, alcun riscontro probatorio può trarsi dalle dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_3
. Controparte_7
pagina 12 di 14 La teste infatti, nell'ambito del presente procedimento ha dichiarato di aver assistito ad una lite tra le Tes_3 parti quando il e la madre “si trovavano già sotto la tettoia” senza conoscerne il motivo. Secondo la CP_2 teste, in particolare, il marito della prima di entrare in auto inveiva contro il
Pt_1 Controparte_5 CP_2 dicendogli “brutto ricchione ora ti brucio la macchina”, poi si allontanava. A quel punto, la si avvicinava CP_1 all'abitazione della he si trovava in veranda unitamente alla madre, precisando che la “non è andata
Pt_1 CP_1 sulla veranda”, fermandosi in corrispondenza del primo scalino davanti all'abitazione della In quel momento,
Pt_1 quindi, “La ha messo le mani al collo alla . A quel punto, ha cercato di separarle;
nel mentre,
Pt_1 CP_1 CP_2 la (ndr. madre gli tirava dei pugni sulla schiena”. Per_2 Pt_1
Nell'ambito del procedimento penale che ha visto imputati gli odierni convenuti, invece, la dichiarava Tes_3 che tra le “20:00/21:00” la sopraggiungeva allorquando la si trovava “nel cortile”, quindi, non era Pt_1 CP_1 sotto la tettoia in compagnia della madre La dunque, ha dichiarato che la una volta uscita, Per_2 Tes_3 Pt_1 spingeva la facendola cadere per terra, e che il venivo colpito alla schiena dalla mentre CP_1 CP_2 Per_2 cercava di aiutare la madre ad alzarsi. Nell'ambito del procedimento penale che ha visto imputata, tra gli altri, la parte attrice, invece, la Tes_3 dichiarava che la e la madre (“la IG più anziana”) si trovavano sotto il terrazzo e quando la si Pt_1 CP_1 avvicinava a chiedere spiegazioni per gli insulti rivolti al figlio dal marito della quest'ultima, scaraventava a Pt_1 terra la , mentre la madre della gridava contro il “percuotendolo sulle spalle”. CP_1 Pt_1 CP_2
Anche in tal caso, come per le dichiarazioni della , trattasi di dinamica dei fatti del tutto eccentrica rispetto Tes_1 alle allegazioni delle parti convenute (e dell'attrice) circa lo svolgimento della lite. Di fatto, nelle alterne ricostruzioni fattuali fornite dalla non vi è traccia di alcuna aggressione Tes_3 contemporanea da parte della e della nei confronti della . Pt_1 Per_2 CP_1
Nella querela del 14.7.2011, invece, la ha riferito genericamente di aver subito dalla e dalla CP_1 Pt_1 Per_2
“aggressioni verbali e fisiche”, senza specificare alcunché sugli eventi, ma solo di aver riportato escoriazioni sulle
“braccia”, senza alcun riferimento a lesioni al collo. Va aggiunto, poi, che le dichiarazioni rese nei processi penali da parte della sono in totale contrasto con Tes_3 la dinamica dalla stessa narrata nell'ambito del presente giudizio, nonché tra loro contraddittorie circa il momento di comparsa della e le modalità di aggressione fisica ricevuta dal da parte della madre della Pt_1 CP_2 Pt_1
In definitiva, anche le dichiarazioni della teste non possono fondare una ricostruzione della vicenda Tes_3 fattuale e l'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti. Del tutto generiche, poi, sono le dichiarazioni di , il quale si è limitato a confermare il capitolo Controparte_7 di prova così articolato: “Vero che la sera del 13.07.2011 i sigg.ri e venivano Controparte_2 CP_1 dapprima aggrediti verbalmente dai sigg.ri , e che tenevano un Parte_1 Persona_2 Persona_4 comportamento minaccioso subendo poi dagli stessi aggressioni fisiche”. Anche tali dichiarazioni, poi, sono inattendibili nel confronto con le stesse circostanze riferite dalla , la CP_1 quale non ha mai indicato in querela o aliunde di aver subito una aggressione da parte di “ . Persona_4
Peraltro, il nel processo penale che ha visto imputati gli odierni convenuti non ha riferito di alcuna CP_7 aggressione da parte dell'attrice nei confronti della o del riferendosi ad un episodio accaduto CP_1 CP_2 alle “18:30/19:30”. In definitiva, rammentato che le dichiarazioni testimoniali nel processo penale da parte dei convenuti, al pari di quanto visto per la non rappresentano prova testimoniale, va rilevato che anche i convenuti non hanno fornito Pt_1 prova della dinamica dei fatti che avrebbe prodotto i danni lamentati. Su tale ultimo aspetto, peraltro, è necessario sottolineare che non vi è alcuna specifica allegazione e prova dei danni subiti, atteso che i convenuti si sono limitati a lamentare la sussistenza di una compromissione della pace e della pagina 13 di 14 quiete familiare durante le ferie estive, l'esistenza di disagi e alterazioni della vita quotidiana, di paura e timore, derivanti dalle condotte tenute dall'attrice (espressioni minacciose, lesioni), senza tuttavia fornire alcuna prova dei pregiudizi sofferti, posti a fondamento della pretesa risarcitoria rimasta, tra l'altro, anche nella quantificazione priva di riscontro probatorio. Pertanto, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
7. Le spese del giudizio. Il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. ha il compito di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, inclusi i gradi di merito del giudizio penale precedenti a quello di legittimità. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, se l'azione civile inizialmente esercitata davanti al giudice penale prosegue davanti al giudice civile ed è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta, in base all'esito globale del giudizio (arg. da Cass. civ. n. 22507/2025, tra le altre). Nella specie, valutato l'esito globale della lite, l'inverosimiglianza delle ricostruzioni fattuali fornite da tutte le parti in contesa, anche contrastanti con le dichiarazioni testimoniali già assunte in fase penale, nonchè la reciproca soccombenza, deve disporsi la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: così provvede:
- RIGETTA la domanda formulata da;
Parte_1
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di e;
Controparte_8 Controparte_2
- COMPENSA le spese di lite. Così deciso il giorno 8.11.2025 Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritto al n. 1455/2019 RGAC avente ad oggetto: “riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione”, promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] l'[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO ZA ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
IO NI ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE E ATTORI IN RICONVENZIONALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione per riassunzione del 6.05.2019, ritualmente notificato e iscritto a ruolo in data 17.05.2019,
ha convenuto in giudizio e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
In particolare, ha dedotto:
− di aver sporto il 15.07.2019 querela, in proprio e quale genitrice esercente potestà sulla figlia minore nei confronti di e per i reati ex artt. 594, 612 e 582 Persona_1 CP_1 Controparte_2
c.p. a causa delle condotte perpetrate da e;
CP_1 CP_2
− che a seguito della predetta querela veniva iscritta notizia di reato al n. 453/2011 RGNR e all'esito delle indagini la e il venivano incriminati “ perché offendevano l'onore e il decoro di CP_1 CP_2 [...]
minacciandola di un male ingiusto rivolgendosi alla stessa con espressioni del tipo <<ci avete pt_1 rotto il cazzo, sei una troia ed puttana, siamo venuti qui per affogarti, se vi prendiamo ammazziamo>> contemporaneamente la colpivano con schiaffi e pugni cagionando alla vittima lesioni personali giudicate guaribili in gg.3 s. c.”, e veniva disposta nei loro confronti la citazione a giudizio innanzi il giudice di pace di SA;
pagina 1 di 14 − di essersi costituita parte civile all'udienza del 05.03.2012 nell'instaurato processo penale iscritto al n. R.G. 44/2012 davanti al giudice di pace di SA, all'esito del quale veniva emessa sentenza n. 321/2016 dal seguente tenore: “assolve gli imputati del reato di cui all'art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
Assolve a norma dell'art. 530 comma 2 c.p. gli imputati del reato di cui agli artt. 612 e 582 c.p, per non aver commesso il fatto”;
− di aver proposto appello (proc. n. 40/2017 RG App e 453/2011 RGNR) avverso la sentenza n. 321/2016 ai fini e per gli interessi e gli effetti civili, innanzi al Tribunale di Castrovillari in data 15.03.2017, adducendo come motivi la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e l'errata e contraddittoria ed incompleta valutazione delle prove;
− di aver evidenziato in sede di appello come il giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza si era limitato a specificare che “con riferimento agli altri fatti contestati (art. 582 e 612 c.p.) perseguibili penalmente, l'istruttoria dibattimentale non ha permesso di accertare con dovuto rigore la responsabilità degli imputati;
i testi (PC e familiari) per la loro qualità, i loro rapporti di parentela e ì precedenti con gli odierni imputati sono da ritenere inattendibili [...] Non sono stati acquisiti elementi univoci al fine di corroborare il lamento della PC”, senza, tuttavia, nulla proferire sulle ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto a tale conclusione;
− che in riforma della sentenza n. 321/2016 il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 76/2017 del 22.11.2017, in accoglimento dell'appello riteneva gli imputati colpevoli dei reati ex artt. 582 e 612 c.p. e li condannava alla pena di tre mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute da quest'ultima;
− che avverso detta sentenza n. 76/2017 R.G. veniva proposto ricorso per Cassazione dagli imputati CP_1
e , con unico atto articolato in tre motivi. In particolare, con il primo motivo e CP_2 CP_1 CP_2 denunciavano violazione di legge, per avere il giudice d'appello riformato erroneamente anche agli effetti penali una sentenza appellata dalla sola parte civile, che, tra l'altro, non aveva instaurato il procedimento con ricorso immediato ex art. 21 d. lgs. n. 274 del 2000; con il secondo motivo deducevano analogo vizio eccependo difetto di legittimazione a proporre appello in capo alla parte civile;
con il terzo motivo lamentavano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa in appello;
− che con sentenza n. 5506/2019 del giorno 8.01.2019, pubblicata il 4.02.2019, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, e con rinvio, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello, agli effetti civili;
− che la Suprema Corte evidenziava come nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile poteva proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato veniva chiesta dalla stessa parte civile, quale persona offesa con ricorso immediato ex art. 21 del d.lgs. n. 274 del 28.08.2000;
− che il Supremo Collegio, nella citata pronuncia n. 5506/2019, rilevava la sussistenza della legittimazione della parte civile a proporre appello avverso i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile, in quanto la lettera dell'art. 576 c.p.p., per come modificato dalla 1. n. 46 del 2006, prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limitava detto potere al solo ricorso per Cassazione, né
pagina 2 di 14 escludeva espressamente o implicitamente l'appello, sicché poteva essere interpretata nel senso che era consentita ogni forma di impugnazione ordinaria;
− che, di conseguenza, la Corte di cassazione riteneva fondato il primo motivo di ricorso ma non il secondo in quanto “diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la parte civile era legittimata a proporre appello, agli effetti civili, avverso la decisione di assoluzione del primo giudice”;
− la sussistenza per la Suprema Corte dell'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche nel caso in cui il giudice d'appello riformava, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva;
− che nel caso di specie, anche se il giudice d'appello sosteneva di non essere tenuto a rinnovare l'istruttoria dal momento che non compiva una diversa valutazione della prova dichiarativa, i giudici di legittimità ritenevano, invece, che l'intera parte motiva della sentenza impugnata era strutturata nel senso di avvalorare le stesse dichiarazioni della persona offesa che erano state precedentemente ritenute “inattendibili” dal giudice di pace;
− che la Corte di cassazione statuiva “chiarito, pertanto, che le uniche questioni ancora sub indice attengono alle sole statuizioni civili, va rilevato che il terzo motivo di ricorso è fondato”. Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Parte_1
Castrovillari, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reiette, così provvedere a seguito del rinvio: Nel merito: accogliere la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiarare e accertare la civile responsabilità di e per i fatti di cui in CP_3 Controparte_4 premessa, e condannarli in solido al risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierna attrice, da qualificarsi nella somma di euro 40.000,00 comprensiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero negli importi diversi maggiori o minori ritenuti di ragione e giustizia infracompetenza del Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo;
In ogni caso: condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e legittimità da porsi a carico dell'Erario per ammissione al gratuito patrocinio”. Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.10.2019 si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 spiegando domanda riconvenzionale e deducendo che: CP_1
− la ricostruzione fattuale, per come prospettata da parte attrice, risultava essere non veritiera;
− parte attrice, nel proprio atto di citazione, aveva totalmente taciuto sull'esistenza di altro giudizio penale (proc. n. 527/2011 R.G.N.R e n. 4/12 RG) tenutosi avanti al giudice di pace di SA e vertente sui medesi fatti, in cui gli odierni convenuti e erano persone offese, mentre , CP_2 CP_1 Parte_1 odierna parte attrice, risultava tra gli imputati assieme al marito ed alla madre Controparte_5 Per_2
[...]
− da tale procedimento emergeva altra ricostruzione fattuale in ordine ai medesimi fatti lamentati nell'odierno giudizio, ovvero “la sera del 13.07.2011, allorquando la sig.ra unitamente al figlio CP_1 CP_4
stava tranquillamente rincasando udiva delle forti urla provenienti dall'abitazione della sig.ra
[...]
Era il sig. marito della sig.ra che arbitrariamente rivendicava il diritto di Pt_1 Controparte_5 Pt_1 lasciare libero lo spazio comune adibito a parcheggio, imprecando ed urlando proferiva espressioni minacciose ed offensive nei confronti della persona del sig. . Mortificati da quelle urla, Controparte_4 la sig.ra e il figlio si recavano presso l'abitazione della per tentare, pacificamente, CP_1 CP_2 Pt_1 di risolvere lo spiacevole accaduto. Tuttavia, una volta raggiunta la predetta abitazione, la sig.ra CP_1
pagina 3 di 14 veniva aggredita prima verbalmente e poi, fisicamente dai sigg.ri e Controparte_5 Parte_1
(madre dell'odierna attrice). Il sig. cercava di allontanare la madre, Persona_2 Controparte_4 ma nel fare ciò, subiva a sua volta lesioni ed ulteriori minacce (come riportato nella querela che ivi si allega)”, circostanze queste perfettamente esplicitate nell'atto di costituzione di parte civile depositato nel procedimento N 527/11 RGNR che pure si allega”; fatti che nonostante l'intervenuta prescrizione, peraltro, così motivata nella sentenza n. 48/19 del 16.04.2019, resa nell'ambito del procedimento n. 527/2011 RGNR dal giudice di pace di SA “non essendo stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale imposta dalla mancata prestazione del consenso della difesa degli imputati all'acquisizione degli atti mediante lettura, e non emergendo aliunde l'evidenza di elementi in favore dell'assoluzione delle pervenute e Parte_1
per il reato ex art. 583 c.p. e del pervenuto per il reato di cui all'art. 612 Persona_2 CP_6
c.p.”, venivano, comunque, provati nella completata istruzione dibattimentale, da cui emergeva la responsabilità in capo agli imputati tra cui per avere commesso i fatti portati nei reati ascritti, Parte_1 perpetrati nei confronti di e Controparte_2 CP_1
Ciò posto i convenuti, e hanno spiegato domanda riconvenzionale per Controparte_2 CP_1 chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dalla controparte, per il quale era stato celebrato il procedimento penale n. 527/2011 RGNR e n. 4/2012 RG, deducendo che:
− i danni subiti dagli odierni convenuti consistevano sia in danni patrimoniali, in relazione ai costi sopportati dai convenuti per la vicenda ma, altresì, in danni non patrimoniali, in quanto i citati episodi avevano minato la serenità e la tranquillità della famiglia , che avrebbero, invece, Persona_3 dovuto caratterizzare proprio le vacanze estive;
− che le espressioni minacciose ricevute, nonché le lesioni subite, dettate da futili motivi e in assenza di giusta causa, esternate in maniera gratuita, erano conseguenza diretta di un comportamento doloso ed offensivo nei confronti degli odierni convenuti, oltreché un atto contrario alle regole del vivere civile, che avevano prodotto malesseri, avevano turbato e continuavano a turbare la vita quotidiana e la libertà psichica dei convenuti, ingenerando paura e timore;
− i convenuti, e , in occasione dell'episodio del 13.07.2011, subivano CP_1 Controparte_2 non solo minacce ma anche una reale aggressione fisica sorretta dalla sussistenza dell'elemento psicologico, consistente nell'intenzione di infliggere all'altrui persona una violenza fisica tale da comportare un pregiudizio all'integrità fisica;
− il danno arrecato dalla controparte veniva quantificato in euro 40.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Tanto premesso, i convenuti, e hanno chiesto a questo Tribunale di: “in Controparte_2 CP_1 via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via riconvenzionale, nel merito, accertati/riconosciuti tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dai sigg.ri e in conseguenza della vicenda in atti, e CP_1 Controparte_2 per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore dei sigg.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro
[...]
40.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino
pagina 4 di 14 al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto”. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti in atti e l'assunzione della prova orale ammessa. Esperita l'istruttoria, all'udienza del 12.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito Va rilevata, in primo luogo, la tempestività e ritualità dell'atto di citazione in riassunzione.
3. I rapporti tra il giudizio civile e quello penale nel caso in esame 3.1. Giova premettere che, come osservato dalla Suprema corte, il giudice civile, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applicherà i criteri di accertamento della responsabilità civile essendo il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, quella atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter incidentalmente accertare la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale. La natura autonoma del giudizio civile, dunque, comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco dei due sistemi di responsabilità. In particolare, quando la Corte di Cassazione penale, annullando i capi civilistici della sentenza impugnata, rinvia per un nuovo esame al giudice civile competente in grado d'appello si instaura un procedimento autonomo nel quale il giudice del rinvio deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile, inclusa quella che impone la ricostruzione del nesso eziologico tra condotta ed evento di danno in termini di “più probabile che non”, ovvero con un minor grado di certezza rispetto al canone penalistico (Cass. n. 25541 del 2022; Cass. pen. Sez. Un. n. 22065 del 2021). L'autonomia e la separatezza del giudizio civile rispetto al giudizio penale sono state rimarcate dalle Sezioni Unite (sent. 4/07/2021, n. 22065) che hanno posto l'accento sull'esclusione della perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, essendo coerente con l'assetto normativo interdisciplinare che, esaurita la fase penale per essere intervenuto un giudicato agli effetti penali e conseguentemente venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano. Detta soluzione risulta in continuità con la regola del favor separationis ed ispirata al principio generale dell'ordinamento della parità e della originarietà dei diversi ordini giurisdizionali, al contenimento delle ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti cui corrisponde la propensione a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al favor separationis. In sostanza, il giudizio che si svolge dinanzi al giudice civile a cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene (Cass. 19/11/2024, n. 29829), perché il giudizio di rinvio è solo impropriamente tale, trattandosi di rinvio cosiddetto improprio e comportando la translatio iudicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (a soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale (Cass. 12/12/2023 n. 34621). pagina 5 di 14 Il giudizio di responsabilità civile, di fatto, deve impingere unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza dover riguardare, neppure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per il reato già contestatogli, il cui accertamento è ormai definito ed immodificabile (arg. da Corte cost., n. 182 del 30 luglio 2021; Cass., Sez. 3, n. 8997 del 21 marzo 2022 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30496 del 18/10/2022 e Cass. Sez.1, Ordinanza n. 23739 del 3 agosto 2023). Pertanto, il rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, ex art. 622 c.p.p., determina la netta separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non produce effetti il giudicato penale (parziale o totale che sia). Dalla natura autonoma, rispetto al giudizio penale, del giudizio civile conseguente all'annullamento dei capi civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p. discende, da un canto, la possibilità che le parti possano allegare fatti tali da consentire l'“emendatio” della domanda, ovvero la possibilità di “ricalibrare” la domanda originariamente proposta in sede di costituzione di parte civile, dall'altro, l'applicabilità della disciplina probatoria tipica del processo civile sia in tema di nesso causale, sia in tema di valutazione delle prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale. 3.2. Va anche rammentato che il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo qualora contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza di sufficienti elementi di prova con riguardo alla commissione del fatto o all'attribuibilità di esso all'imputato. Tale effetto preclusivo, dettato dal disposto normativo dell'art. 652 c.p.p., non può, invece, essere riconosciuto nel caso in cui l'assoluzione sia stata pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero qualora l'assoluzione avvenga con formula dubitativa (Cass. civ. n. 6593 del 2022; Cass. n. 17145 del 2016). A differenza del giudicato penale di condanna, il cui accertamento è vincolante per il giudice civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p., il giudicato di assoluzione non preclude sempre al giudice civile la cognizione degli stessi fatti posti a fondamento dell'imputazione. Invero, può verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rilevati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano conservare una loro rilevanza ai fini del rapporto dedotto dinanzi al giudice civile. Nelle ipotesi in cui al giudicato penale di assoluzione non viene attribuito l'effetto preclusivo ex art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. civ. n. 27326 del 2018). 3.3. Per completezza, poi, va ricordato che il mutamento delle regole probatorie a seguito dell'annullamento ex art. 622 c.p.c. non pone problemi sotto il profilo delle esigenze difensive delle parti, danneggiato e danneggiante, che fino a quel momento hanno scelto e commisurato la loro attività difensiva secondo regole probatorie diverse;
difatti, la giurisprudenza civile di legittimità riconosce al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, la facoltà dell'autonomo riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pur conclusosi con sentenza assolutoria (cfr. di recente, Cass. Sez. 3, 13/03/2025 n. 6644). Il giudice civile, in particolare, nel rivalutare il fatto in contestazione interamente ed autonomamente, nel rispetto del contraddittorio, può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale quanto alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato. Non vi è dubbio che nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie. pagina 6 di 14 D'altronde, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v., tra le altre, Cass. civ. n. 2947/2023).
4. Ragione più liquida In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
5. Nel merito 5.1. La domanda proposta da parte attrice e quella proposta dalle parti convenute in via riconvenzionale vanno qualificate come azioni di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con le relative conseguenze in termini di onere della prova. In particolare, nel giudizio civile di risarcimento del danno extracontrattuale il danneggiato ha l'onere di provare la condotta dannosa, il verificarsi del danno e il nesso causale tra la prima e il secondo. 5.2. Passando ad esaminare la domanda attorea, si rileva come la stessa è volta al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dalle condotte tenute dagli odierni convenuti ed oggetto di denuncia. In sede penale tali condotte hanno determinato l'instaurazione a carico di e , CP_1 Controparte_2 odierni convenuti, di un procedimento penale davanti al giudice di pace di SA (giudizio n. 453/2011 R.G.N.R. - n. 44/2012 R.G.), conclusosi con una sentenza di assoluzione (Sent. n. 321/2016) dal reato di ingiuria ex art. 594 c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e di assoluzione a norma dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. dai reati di manaccia e lesioni reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p. per non pagina 7 di 14 aver commesso il fatto;
sentenza che sulla base di quanto innanzi detto, non assume in ambito civile quell'effetto preclusivo di cui art. 652 c.p.p.. Neppure, invero, è rimesso al giudice civile l'accertamento incidenter tantum del fatto punito dalla norma incriminatrice. Ed ancora, la pronuncia di primo grado è stata anche oggetto di gravame promosso dalla parte civile costituitasi in primo grado, , odierna attrice (giudizio n. 453/2011 R.G.N.R. - n. 40/2017 R.G App.) - Parte_1 conclusosi con una sentenza di condanna (Sent. n. 76/2017) alla pena di tre mesi di reclusione degli odierni convenuti, e , ritenuti colpevoli dei reati ex artt. 582 e 612 c.p. e di condanna generica ex CP_1 CP_2 art. 538 c.p.p. a favore della parte civile al risarcimento danni da determinarsi in sede civile;
sentenza a Pt_1 sua volta cassata dalla Suprema Corte che, a seguito del ricorso per Cassazione presentato dagli odierni convenuti, e , con pronuncia n. 5506/2019 ha annullato la sentenza CP_1 Controparte_2 impugnata (n. 76/2017 resa dal Tribunale di Castrovillari) senza rinvio agli effetti penali e con rinvio, ai soli effetti civili, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello. 5.3. Ciò posto, la parte attrice ha descritto la condotta causativa del danno con rinvio ai fatti narrati nella querela sporta in data 15.7.2011. Nella stessa, in particolare, la parte attrice così ricostruiva il fatto storico:
pagina 8 di 14 Entro i limiti delle preclusioni assertive il fatto non risulta ulteriormente specificato. Ciò precisato, l'esito complessivo dell'istruttoria condotta non consente l'accoglimento della domanda risarcitoria. 5.4. In primo luogo, difetta la prova circa la condotta dei convenuti che si sarebbero introdotti con “modi bruschi e violenti” nell'abitazione dell'attrice e, nello specifico, nella zona del terrazzo che collega l'abitazione con la via pubblica. Alcuno dei testi escussi nel presente procedimento ha riferito con quali modalità le parti venivano a contatto il giorno 13.7.2011. Ed infatti, il teste ha assistito alla lite solo dopo che la stessa era già iniziata, limitandosi Tes_1
a confermare solo la presenza delle parti in causa sotto la tettoia dell'abitazione della Pt_1
Anche dall'istruttoria condotta nel processo penale che ha visto imputati gli odierni convenuti e nel processo penale che ha visto la parte attrice come imputata, invero, nulla è emerso sulle modalità di accesso da parte dei convenuti nella zona della terrazza dell'abitazione della Pt_1
Allo stesso modo, alcuna prova è stata raggiunta circa le espressioni offensive e minacciosa contemporaneamente pronunciate - “all'unisono” - dai convenuti all'indirizzo della alla quale sarebbe stata rivolta la seguente Pt_1 frase: “ci avete rotto il cazzo, sei una troia ed una puttana, siamo venuti qui per affogarti” (cfr. querela). La circostanza, invero, non è stata neppure oggetto di richiesta di prova da parte dell'attrice e, comunque, non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni assunte dai testi escussi nell'ambito del presente procedimento. Anche dall'istruttoria condotta nel processo penale che ha visto imputati gli odierni convenuti e nel processo penale che ha visto la parte attrice come imputata, invero, alcuno dei testimoni escussi ha riferito che il si sia CP_2 rivolto alla pronunciando le frasi indicate nella querela. Pt_1
In effetti, solo (escussa come testimone anche nell'ambito del presente procedimento) nel Testimone_2 procedimento davanti al Giudice di Pace di SA n. 4/2012 R.G. GDP – n. 527/2011 R.G.N.R., che vedeva imputata, tra gli altri, , in qualità di testimone dichiarava che “ , madre del , ossia la Parte_1 CP_1 CP_2
, si rivolgeva alla dicendole “troia” e “puttana” (cfr. documentazione in atti). CP_1 Pt_1
Le dichiarazioni della , tuttavia, come si dirà anche in seguito, sono del tutto inattendibili in quanto in totale Tes_1 contrasto con quanto dalla stessa riferito, sui medesimi fatti, nel procedimento davanti al Giudice di Pace di SA n. 44/2012 R.G. GDP - n. 453/2011 R.G.N.R., che vedeva imputati gli odierni convenuti. In particolare, in tale procedimento la non solo affermava di non conoscere “ ”, ma soprattutto che “quel giorno”, Tes_1 CP_1 ossia il giorno della presunta aggressione da parte della e del , quest'ultimo “era solo”. CP_1 CP_2
Le evidenti contraddizioni fornite dalla , la quale nell'ambito del presente procedimento ha nuovamente Tes_1 collocato la nell'accaduto, rendono non credibile le dichiarazioni dalla stessa rese, consentendo di escludere CP_1 la rilevanza, ai fini della presenta causa, di quanto dalla stessa narrato dinanzi al GdP nel giudizio che vedeva imputata la Pt_1
5.5. L'ultimo aspetto che resta da considerare è l'aggressione che assume di aver subito per mano del Parte_1
e della , i quali, a dire della le “saltavano addosso” colpendola con “schiaffi e pugni”, CP_2 CP_1 Pt_1 nonché per mano del solo . Secondo la in particolare, il l'avrebbe presa “per il collo” CP_2 Pt_1 CP_2
e cercato di strozzarla, venendo fermato dalla madre della che impediva che tale gesto fosse portato “ad Pt_1 estreme conseguenze”, riuscendo ad aprire le braccia del , il quale, inoltre, allorquando la i trovava CP_2 Pt_1 al suolo a seguito di un mancamento “per assenza di respiro”, avrebbe colpito l'attrice con un calcio alle gambe. Orbene, appare opportuno rammentare che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati, tale è la domanda di risarcimento del danno, l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di pagina 9 di 14 specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Ciò posto, il fatto materiale descritto in citazione non trova alcun riscontro nell'istruttoria compiuta nel presente giudizio, nè, invero, lo stesso emerge negli atti dei giudizi penali. In effetti, alcuno dei testi escussi nell'ambito del presente procedimento ha confermato l'avvenuta aggressione con schiaffi e pugni da parte della e del alla nè la circostanza è stata oggetto dei capitoli di CP_1 CP_2 Pt_1 prova. Neppure negli atti del giudizio penale vi è alcuna prova di tale condotta lesiva. Quanto alle condotte del solo e, in particolare, la presa per il collo con tentativo di soffocamento ed il CP_2 calcio alle gambe quando la si trovava al suolo, invero, gli esiti complessivi dell'istruttoria non consentono Pt_1 di affermare che i fatti occorsi il 13.7.2011 abbiano avuto lo svolgimento sopra indicato e, dunque, manca la prova tanto della condotta tenuta dal quanto del nesso causale tra la stessa ed il danno lamentato. CP_2
Alcuno dei testi escussi ha riferito di un tentativo di soffocamento da parte del ai danni della CP_2 Pt_1
Analogamente, alcuno dei testimoni escussi nei due processi penali ha riferito di tale accadimento. Le uniche dichiarazioni testimoniali che riguardano un contatto fisico tra le parti, comunque del tutto diverso dalla dinamica riferita dall'attrice, sono quelle di , di e di . Testimone_2 Testimone_3 Controparte_7
Tali dichiarazioni, oltre ad essere apertamente contrastanti tra loro circa lo svolgimento dei fatti, sono intrinsecamente inattendibili. Nello specifico, in ciascuna occasione in cui la ha reso dichiarazioni testimoniali sui fatti occorsi il 13.7.2011 Tes_1 ha fornito una rappresentazione degli accadimenti diversa rendendo quindi dichiarazioni contraddittorie. In particolare, la testimone nel presente procedimento ha dichiarato: “Alle ore 10.00/10.30 del 13/07/2011, Tes_1 era un mercoledì, ho sentito delle urla che provenivano dall'abitazione della e io mi sono affacciata per Pt_1 vedere cosa era successo. Ho visto il sig. e la madre che trascinavano la fuori dalla sua Controparte_4 Pt_1 abitazione”. A questo punto, il Giudice dà atto del fatto che il teste specifica con gesti la dinamica dell'accaduto. In particolare, mette la mano al collo e sugli abiti per descrivere il trascinamento. Sempre sul cap. 1, il teste risponde “Preciso che al momento del fatto il e la madre si trovavano davanti alla porta di casa della CP_4
Dopo averla trascinata nel cortile ho sentito la madre della che chiedeva aiuto al marito. Al momento Pt_1 Pt_1 del fatto ricordo solo che la sig.ra (ndr. gridava gridava “lasciatemi stare”. Pt_1 Pt_1
Nel procedimento davanti al Giudice di Pace di SA n. 4/2012 R.G. GDP – n. 527/2011 R.G.N.R., che vedeva imputata, tra gli altri, , la dichiarava: “(..) Ho visto litigare e Parte_1 Tes_1 CP_2 Pt_1 CP_2
e dentro il cancello della Ho visto che trascinava la fuori dal cancello
[...] Parte_1 Pt_1 CP_2 Pt_1
e la figlia di questa piangeva. Era presente anche la madre del . Si chiama . Non so il cognome. CP_2 Pt_2
La mamma del proferiva le seguenti espressioni nei confronti della “troia, puttana”. Dopo un po' CP_2 Pt_1
è uscita la mamma della che diceva “avete visto tutti è venuto in casa a picchiarmi” (..) Non ho visto se ha Pt_1 riportato lesioni ma si toccava il collo e gli venivano portati bicchieri d'acqua (..)”. Altra ed ulteriore versione veniva fornita nel procedimento davanti al Giudice di Pace di SA n. 44/2012 R.G. GDP - n. 453/2011 R.G.N.R., con imputati gli odierni convenuti, ove la dichiarava di trovarsi all'interno Tes_1 della sua abitazione quando sentiva “urla e pianti” provenire dall'abitazione della e, una volta affacciata sul Pt_1 balcone della sua abitazione, poteva “sentire la che gridando diceva “lasciami stare”(..)” e vedeva “il Signor Pt_1
che la stringeva al collo” trascinando la per il collo attraverso il cancelletto fuori dalla Controparte_2 Pt_1 abitazione. La dichiarante, inoltre, precisava che quando “il è andato via” è sopraggiunta la CP_2 Per_2 madre della che diceva “avete visto quello che ha fatto”. Infine, la dichiarante precisava altresì di non Pt_1
pagina 10 di 14 conoscere la , e che quel giorno il era solo (“Non conosco la IG . Quel CP_1 CP_2 CP_8 giorno il era solo”). CP_2
Come emerge con evidenza dal narrato della , le ricostruzioni fattuali rappresentate non forniscono alcun Tes_1 riscontro circa il gesto di strangolamento della interrotto dalla ed attribuibile al , compreso Pt_1 Per_2 CP_2 il calcio alla gamba della Pt_1
La ricostruzione della , come anticipato, è del tutto contraddittoria. Tes_1
Di fatto, la , nell'ambito del presente procedimento, ha dichiarato che la ed il trascinavano Tes_1 CP_1 CP_2 insieme la prendendola per il collo e per gli abiti;
circostanza, invero, del tutto avulsa dalla dinamica fattuale Pt_1 riferita dalla Pt_1
Nel procedimento che vedeva imputati i convenuti, invece, ha dichiarato che la non era presente, e che il CP_1
trascinava per il “collo” la portandola fuori dal cancelletto dell'abitazione, quindi, andava via e CP_2 Pt_1 sopraggiungeva la madre della Pt_1
Nel procedimento che vedeva imputata, tra gli altri, , la invece ha riferito che solo il , Parte_1 Tes_1 CP_2 alla presenza anche della madre trascinava la fuori dal cancello, senza specificare alcuna CP_1 Pt_1 presa al collo, affermando solo che la dopo l'accaduto, si toccava il collo. Pt_1
L'insanabile contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla , dunque, portano ad una valutazione di Tes_1 inattendibilità del narrato della stessa, le cui dichiarazioni, peraltro, anche nelle diverse versioni fornite non consegnano alcun riscontro circa la dinamica fattuale narrata dall'attrice. 5.6. In assenza di riscontro, poi, alcun rilievo può essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dalla in qualità Pt_1 di testimone nel processo penale. Sul punto è necessario precisare che nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., comunque, non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovando applicazione il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie, potendo, in tal caso, costituire fonte di convincimento ai fini della decisione (arg. da Cass.16916 /2019). È evidente, peraltro, che per le medesime considerazioni, sono inidonee a fondare la prova dei fatti addebitati ai convenuti le dichiarazioni de relato actoris fornite dai testi e in quanto non suffragate da alcun CP_5 Tes_4 riscontro, sicché, in definitiva, non hanno alcun valore probatorio (cfr. Cass., sez. II, 28/06/2022, n.20793: “La deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (in tal senso dovendosi intendere la sostanziale nullità a cui si riferisce la giurisprudenza), potendo, tuttavia, anch'essa assurgere a valido elemento di prova ma solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità”). 5.7. Per completezza, si osserva che non vi è neppure prova del nesso causale esistente tra i danni patrimoniali da spese mediche per le cure delle escoriazioni al braccio e l'edema al collo. Tali spese, peraltro, non sono in alcun modo documentate. Sempre in tema di danni patrimoniali, poi, si deve rilevare che non vi è prova delle spese sostenute per le cure della figlia della la quale, nella prospettazione della parte attrice avrebbe sofferto un attacco Pt_1 Persona_1 epilettico, pavor nocturnus ed insonnia per un protratto periodo di tempo a seguito degli eventi di cui alla querela.
pagina 11 di 14 È evidente, poi, che la parte attrice ha agito in proprio e non nella qualità di genitore della figlia, peraltro maggiorenne, sicchè in capo alla stessa non vi è alcuna legittimazione a far valere la pretesa al ristoro di danni non patrimoniali patiti dalla figlia ed – in ipotesi - conseguenti agli eventi del 13.7.20211. 5.8. Sempre per completezza, non è superfluo rammentare che perfino quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno, ivi compreso quello non patrimoniale, non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019). Infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008; Cass. civ. n. 11269 del 2018). Il principio di causalità, infatti, impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito e che l'obbligo del risarcimento deve conformarsi al danno realmente subito dal danneggiato, che non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito. Ne deriva che sotto il profilo processuale, la prova del danno incombe sul danneggiato, che deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia con riguardo agli eventi lesivi, sia con riferimento agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento. È il danneggiato, dunque, che deve dare la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante, ovvero del nesso di causalità tra evento lesivo e danno, elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio rimane a carico del danneggiato che agisce in giudizio. Con specifico riguardo al danno non patrimoniale, invero, la lamenta un asserito stato di ansia, di stress, di Pt_1 timore per una potenziale nuova aggressione sia verbale che fisica, derivante dalle non provate condotte minacciose ed offensive degli odierni convenuti e causativi di una presunta alterazione comportamentale dell'attrice e dalla di lei figlia. Ciò precisato, alcuna prova è stata fornita sul punto. Di fatto, in relazione ai fatti occorsi il 13.7.2011, i testi si sono limitati ad indicare genericamente che la “La ha sempre il panico di venire all'abitazione al mare, ove è Pt_1 accaduto l'episodio. La addirittura vorrebbe vendere l'appartamento perché non riesce a stare bene. La Pt_1 Pt_1 vuole cambiare zona perché non si sente più a suo agio da quando è successo questo episodio” (teste ), Testimone_2
e che “la parla dell'episodio relativo all'aggressione, dicendomi che non si sente tranquilla” (teste Pt_1 Tes_5
), sena che emerga alcuna effettiva prova delle alterazioni comportamentali dedotte dall'attrice.
[...]
6. La domanda riconvenzionale Del pari infondata è la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, e , volta ad ottenere il CP_1 CP_2 risarcimento dei danni patiti per i medesimi fatti di causa per i quali era stato instaurato altro giudizio penale presso il giudice di pace di SA (proc. n. 527/2011 R.G.N.R. - n. 4/2012 R.G.), conclusosi con sentenza n. 48/2019 che aveva dichiarato (ai sensi degli artt. 129, primo comma, c.p.p. e 157, primo comma, c.p.) nei confronti dell'imputata, , odierna attrice, di non doversi procedere per il reato di lesioni ex art 582 c.p. e per il Parte_1 reato di minaccia ex art. 612 c.p. per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione. Ribadito quanto innanzi evidenziato sui rapporti tra giudizio civile e giudizio penale e sui poteri del giudice civile, chiamato, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, a rivalutare autonomamente ed interamente il fatto in contestazione, si rileva come la domanda riconvenzionale, è del tutto generica e non supportata da adeguato riscontro probatorio. In particolare, alcun riscontro probatorio può trarsi dalle dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_3
. Controparte_7
pagina 12 di 14 La teste infatti, nell'ambito del presente procedimento ha dichiarato di aver assistito ad una lite tra le Tes_3 parti quando il e la madre “si trovavano già sotto la tettoia” senza conoscerne il motivo. Secondo la CP_2 teste, in particolare, il marito della prima di entrare in auto inveiva contro il
Pt_1 Controparte_5 CP_2 dicendogli “brutto ricchione ora ti brucio la macchina”, poi si allontanava. A quel punto, la si avvicinava CP_1 all'abitazione della he si trovava in veranda unitamente alla madre, precisando che la “non è andata
Pt_1 CP_1 sulla veranda”, fermandosi in corrispondenza del primo scalino davanti all'abitazione della In quel momento,
Pt_1 quindi, “La ha messo le mani al collo alla . A quel punto, ha cercato di separarle;
nel mentre,
Pt_1 CP_1 CP_2 la (ndr. madre gli tirava dei pugni sulla schiena”. Per_2 Pt_1
Nell'ambito del procedimento penale che ha visto imputati gli odierni convenuti, invece, la dichiarava Tes_3 che tra le “20:00/21:00” la sopraggiungeva allorquando la si trovava “nel cortile”, quindi, non era Pt_1 CP_1 sotto la tettoia in compagnia della madre La dunque, ha dichiarato che la una volta uscita, Per_2 Tes_3 Pt_1 spingeva la facendola cadere per terra, e che il venivo colpito alla schiena dalla mentre CP_1 CP_2 Per_2 cercava di aiutare la madre ad alzarsi. Nell'ambito del procedimento penale che ha visto imputata, tra gli altri, la parte attrice, invece, la Tes_3 dichiarava che la e la madre (“la IG più anziana”) si trovavano sotto il terrazzo e quando la si Pt_1 CP_1 avvicinava a chiedere spiegazioni per gli insulti rivolti al figlio dal marito della quest'ultima, scaraventava a Pt_1 terra la , mentre la madre della gridava contro il “percuotendolo sulle spalle”. CP_1 Pt_1 CP_2
Anche in tal caso, come per le dichiarazioni della , trattasi di dinamica dei fatti del tutto eccentrica rispetto Tes_1 alle allegazioni delle parti convenute (e dell'attrice) circa lo svolgimento della lite. Di fatto, nelle alterne ricostruzioni fattuali fornite dalla non vi è traccia di alcuna aggressione Tes_3 contemporanea da parte della e della nei confronti della . Pt_1 Per_2 CP_1
Nella querela del 14.7.2011, invece, la ha riferito genericamente di aver subito dalla e dalla CP_1 Pt_1 Per_2
“aggressioni verbali e fisiche”, senza specificare alcunché sugli eventi, ma solo di aver riportato escoriazioni sulle
“braccia”, senza alcun riferimento a lesioni al collo. Va aggiunto, poi, che le dichiarazioni rese nei processi penali da parte della sono in totale contrasto con Tes_3 la dinamica dalla stessa narrata nell'ambito del presente giudizio, nonché tra loro contraddittorie circa il momento di comparsa della e le modalità di aggressione fisica ricevuta dal da parte della madre della Pt_1 CP_2 Pt_1
In definitiva, anche le dichiarazioni della teste non possono fondare una ricostruzione della vicenda Tes_3 fattuale e l'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti. Del tutto generiche, poi, sono le dichiarazioni di , il quale si è limitato a confermare il capitolo Controparte_7 di prova così articolato: “Vero che la sera del 13.07.2011 i sigg.ri e venivano Controparte_2 CP_1 dapprima aggrediti verbalmente dai sigg.ri , e che tenevano un Parte_1 Persona_2 Persona_4 comportamento minaccioso subendo poi dagli stessi aggressioni fisiche”. Anche tali dichiarazioni, poi, sono inattendibili nel confronto con le stesse circostanze riferite dalla , la CP_1 quale non ha mai indicato in querela o aliunde di aver subito una aggressione da parte di “ . Persona_4
Peraltro, il nel processo penale che ha visto imputati gli odierni convenuti non ha riferito di alcuna CP_7 aggressione da parte dell'attrice nei confronti della o del riferendosi ad un episodio accaduto CP_1 CP_2 alle “18:30/19:30”. In definitiva, rammentato che le dichiarazioni testimoniali nel processo penale da parte dei convenuti, al pari di quanto visto per la non rappresentano prova testimoniale, va rilevato che anche i convenuti non hanno fornito Pt_1 prova della dinamica dei fatti che avrebbe prodotto i danni lamentati. Su tale ultimo aspetto, peraltro, è necessario sottolineare che non vi è alcuna specifica allegazione e prova dei danni subiti, atteso che i convenuti si sono limitati a lamentare la sussistenza di una compromissione della pace e della pagina 13 di 14 quiete familiare durante le ferie estive, l'esistenza di disagi e alterazioni della vita quotidiana, di paura e timore, derivanti dalle condotte tenute dall'attrice (espressioni minacciose, lesioni), senza tuttavia fornire alcuna prova dei pregiudizi sofferti, posti a fondamento della pretesa risarcitoria rimasta, tra l'altro, anche nella quantificazione priva di riscontro probatorio. Pertanto, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
7. Le spese del giudizio. Il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. ha il compito di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, inclusi i gradi di merito del giudizio penale precedenti a quello di legittimità. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, se l'azione civile inizialmente esercitata davanti al giudice penale prosegue davanti al giudice civile ed è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta, in base all'esito globale del giudizio (arg. da Cass. civ. n. 22507/2025, tra le altre). Nella specie, valutato l'esito globale della lite, l'inverosimiglianza delle ricostruzioni fattuali fornite da tutte le parti in contesa, anche contrastanti con le dichiarazioni testimoniali già assunte in fase penale, nonchè la reciproca soccombenza, deve disporsi la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: così provvede:
- RIGETTA la domanda formulata da;
Parte_1
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di e;
Controparte_8 Controparte_2
- COMPENSA le spese di lite. Così deciso il giorno 8.11.2025 Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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