TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 473 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2021 e vertente
TRA
(p.iva ) con sede in Roma, via Guido Parte_1 P.IVA_1
d'Arezzo, 16, in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_2
elettivamente domiciliata in Avezzano, via Muzio Febonio, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Pietro Chichiarelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
E in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede CP_1
in Roma, 00173, Via Ludovico Mortara, 9, (P.I. ); P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri contratti d'opera
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio, dianzi a questo tribunale, l'impresa individuale , in persona CP_1
del suo titolare, al fine di sentir dichiarare risolto per inadempimento il contratto di subappalto, in data 7.8.2015, ripassato fra le parti e conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 31.973,81, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al risarcimento dei danni da essa esponente subiti, quantificati in euro 18.250,00, o, comunque per gli importi maggiori o minori che sarebbero risultati in corso di causa. Con vittoria di spese.
Deduceva a sostengo che in data 30.7.2015 aveva stipulato con la società
Immobiliare Dominici s.r.l. un contratto d'appalto, avente ad oggetto la realizzazione di due unità immobiliari nell'ambito di una palazzina bifamiliare in Cappelle dei
Marsi, frazione di Scurcola Marsicana;
che per l'esecuzione delle dette opere, aveva stipulato il contratto di subappalto del 7.8.2015 con l'impresa per il CP_1
complessivo importo di euro 79.000,00 e con obbligo di ultimazione dei lavori entro il 30.11.2015; che la subappaltatrice, che nel frattempo aveva ricevuto acconti per complessivi euro 22.301,00, ritardava in modo consistente l'esecuzione delle opere e, infine, abbandonava il cantiere nel settembre 2016; che, pertanto, una delle due unità immobiliari veniva completata dalla stessa impresa committente, per un costo di euro 10.000, mentre l'altra unità immobiliare (denominata palazzina B) era ancora da ultimarsi (con specifico riferimento alla tinteggiatura interna, alla posa dei sanitari e dei rivestimenti, alla posa dei termosifoni e all'ultimazione dell'impianto elettrico); che, nelle more, il convenuto odierno, aveva peraltro, stragiudizialmente, avanzato la pretesa del pagamento dell'intero importo dovuto;
che, tuttavia, come riscontrato dalla c.t. di parte redatta dall'ing. potevano rilevarsi consistenti Persona_1
vizi nella realizzazione delle opere subappaltate, consistenti in errata pendenza dei balconi, errato posizionamento della colonna di scarico del bagno;
errata
2 predisposizione degli attacchi dei bidet e scorretta realizzazione dell'impianto elettrico;
che il costo per la risoluzione di tali vizi ammontava secondo le stime del c.t. di parte in euro 3.287,00; che il costo per il completamento della palazzina B era da quantificarsi in euro 32.118,97; che, inoltre, essa esponente aveva sostenuto costi per euro 43.266,92, relativamente all'acquisto di materiale e la realizzazione di alcune opere di cui avrebbe dovuto farsi carico la subappaltatrice;
che sommando i detti importi relativi al completamento delle opere, alla risoluzione dei vizi, al rimborso dei costi sostenuti in luogo della subappaltatrice, la somma di euro 10.000 necessaria per il completamento della palazzina A e la somma complessivamente versata al
, titolo di acconti, e detraendone l'importo oggetto del contratto di CP_1
subappalto, sarebbe risultato un credito per essa esponente di euro 31.973,81; che infine ad essa attrice spettava altresì, a titolo di risarcimento, la somma di euro
18.250,00, richiesta come penale dalla committente per il ritardo annuale nella consegna dei lavori, a norma dell'art. 5 del contratto d'appalto.
Non si costituiva il , dichiarato contumace all'udienza del 13.9.2017. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il G.I. ammetteva le prove orali e documentali, rispettivamente richieste e prodotte dall'attrice, quindi, all'esito dell'espletamento della prova per testi, ammetteva CTU, nominando il geometra coi conferiva l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Previa Persona_2
ispezione dei luoghi oggetto di causa, descriva i lavori eseguiti in contratto, il loro valore, la presenza di vizi con indicazione di quanto necessario per la loro eliminazione nonché le somme ulteriori spese per dare compiuta esecuzione ai lavori che la convenuta non ha eseguito.”
Depositata la CTU, la causa, avviata a decisione, era trattenuta dal giudice, sulle conclusioni precisate dall'attore, all'udienza di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. L'attrice, tuttavia, non depositava scritti conclusionali.
La domanda è fondata.
3 Risulta riscontrato il grave inadempimento dell'impresa convenuta, sulla base delle allegazioni attoree, della documentazione depositata in atti e delle prove orali raccolte.
Si rammenti, peraltro, che in caso di responsabilità contrattuale, la parte che deduce l'inadempimento è tenuta esclusivamente a dar prova della sussistenza del titolo e ad allegare l'inadempimento, spettando alla parte asseritamente inadempiente dar prova dell'esatta esecuzione della prestazione, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.
Dall'istruttoria, in ogni caso, è emerso che entrambe le unità immobiliari in corso di realizzazione non erano state completate e che nei lavori eseguiti erano riscontrabili numerosi vizi;
che, inoltre, non era stata rispettata la data di ultimazione delle opere e che l'odierna attrice aveva dovuto far fronte a sue spese all'ultimazione dei lavori di una delle due unità immobiliari e all'acquisto di materiali e all'esecuzione di interventi che avrebbero dovuto far carico alla convenuta (risultano tali ultime circostanze dalle prove orali espletate, nel corso delle quali hanno trovato unanime e piena conferma le circostanze descritte nei capitoli nn.1, 2, 3, 4 della memoria istruttoria di cui al secondo termine previsto dall'art. 183, comma 6, c.p.c., depositata dall'attrice, nonché dalle fatture e dai ddt depositati in allegato alla seconda memoria istruttoria).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'attrice.
Con riferimento alla domanda restitutoria, relativa gli esborsi derivanti dalla condotta inadempiente della convenuta, da detrarsi, come da domanda, rispetto all'importo del contratto di subappalto, si osserva quanto segue.
I costi per la mancata ultimazione dei lavori e per la risoluzione dei vizi, devono sostanzialmente riconoscersi nei termini indicati dalla CTU, per un importo
4 complessivo, euro 33.060,88, leggermente inferiore a quello indicato in domanda
(euro 3.287,00 per la risoluzione dei vizi ed euro 32.118,97 per la seconda voce di costo).
A tale proposito, la CTU, che, peraltro, conferma in linea di massima le prospettazioni della c.t. della parte attrice, va, invero, condivisa, fondandosi su valutazioni adeguatamente motivate e prive di incongruenze.
Risultano poi riscontrati, al medesimo fine, l'importo sborsato per l'acquisto dei materiali e per l'esecuzione di opere il cui costo avrebbe dovuto gravare sulla convenuta, pari ad euro 43.266,92, la somma di euro 10.000, versata quale caparra e trattenuta dalla committente Immobiliare Dominici per il ritardo nell'ultimazione delle opere di cui alla palazzina A (cfr. doc. 14 allegato alla memoria istruttoria), gli acconti versati per euro 22.301,00 in favore di CP_1
Tali importi, pertanto, detratti come da domanda dal compenso previsto per i lavori di subappalto, evidenziano, un credito in favore dell'attrice pari ad euro 29.627,88.
Quanto alla domanda risarcitoria, risulta in atti che la committente ha applicato alla una penale di euro 18.000 (cfr. doc. 14 allegato alla memoria istruttoria), per Pt_1
il ritardo nell'ultimazione dei lavori, in applicazione dell'art. 5 del contratto di appalto
(euro 50 di penale per ogni giorno di ritardo).
Tale esborso è, evidentemente conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente della parte convenuta ed integra dunque danno risarcibile in termini di lucro cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
5 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
• DICHIARA risolto per inadempimento della parte convenuta il contratto di subappalto ripassato fra le parti in data 7.8.2015;
• CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore della della somma di euro 29.627,88, oltre interessi al Parte_1
saggio legale dalla domanda al saldo;
• CONDANNA la convenuta al risarcimento in favore della
[...]
dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento, che si Parte_1
liquidano in euro 18.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
2) CONDANNA, infine, alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore della liquidandole in euro 545,00 per esborsi, ed in Parte_1
euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Avezzano il 10.11.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
6