TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 29 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1189 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GERONIMO Michele ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Direttore Generale, avv. rappresentata e CP_1 CP_2 difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in al lungomare CP_1
Starita, n. 6
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2025, in qualità di dipendente Parte_1 dell' con qualifica di ausiliario specializzato presso l'U.O.C. di Rianimazione CP_3 del P.O. “Di Venere” di (cat. A2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica), esponeva CP_1 di aver prestato in maniera esclusiva attività di assistenza e di essere stata a stretto contatto con pazienti affetti da Covid per un totale di 39 turni di servizio nel periodo dal
15.03.2020 al 15.05.2020 (nel dettaglio, 21 turni dal 15.03.2020 al 15.04.2020, che vanno rimodulati in 20, in ragione di quanto disposto dall'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, che ha previsto lo svolgimento di un massimo di 20 turni mensili;
18 turni dal 16.04.2020 al 15.05.2020).
L'istante aggiungeva che l'unità operativa, presso cui è allocata, rientrava tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, concernente le modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 e modificato dal D.L. n. 34 del 2020, ma che le veniva liquidata una somma pari ad € 1.468,65, a titolo di incentivo Covid, inferiore a quella definita dalla fascia di appartenenza.
Conseguentemente, la adiva il presente Tribunale al fine di vedersi riconoscere Pt_1 la differenza fra quanto percepito (€ 1.468,65) e quanto spettante (€ 63,00 a turno per 38 turni di servizio = € 2.394,00), pari ad € 925,35.
L si costituiva in giudizio, rilevando di aver versato la somma pari ad € CP_1
1.757,88 (€ 46,26 a turno per 38 turni), a titolo di incentivo Covid, in quanto, ai sensi dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, della delibera della Giunta Regionale
n. 1817 del 2022 e della delibera del Direttore Generale dell n. 2438 del CP_1
2022, le risorse erano state stanziate al lordo di oneri ed IRAP.
Non risultando necessario disporre l'espletamento della fase istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 dispone che “per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. pag. 2/6 Per l'attuazione, ai sensi del comma 2, è autorizzata “la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma
6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In materia, la in base all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2020, ha CP_4 promosso “presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, finalizzato a compensare con una indennità il maggior rischio di esposizione al Covid-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
Secondo quanto previsto dall'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, “nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co. 1 del D.L. n. Parte_2
18/2020”, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza di due (cumulativi) criteri, ossia il “lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio” ed il “coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19”.
Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a “tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla
Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, pag. 3/6 è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato, dunque, previsto un premio, in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestato e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica, secondo quattro fasce.
Nel dettaglio, “FASCIA A) (euro 63 per ogni turno)” per il personale impiegato presso
“Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive,
Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei
Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID,
Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office
(Triage)”; “FASCIA B) (euro 37 per ogni turno)” per “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; “FASCIA C) (20 euro per ogni turno)” per “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID”; “FASCIA D) (10 euro per ogni turno)” per “altri Operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Sempre ai sensi dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, a ciascun lavoratore dipendente “non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio” e, dunque, “pari a 1260 euro lordi per pag. 4/6 mese in Fascia A), 740 euro lordi per mese in Fascia B), 400 euro lordi per mese in
Fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D)”.
Ciò posto, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, è disposto “per la uno stanziamento di euro 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP”; CP_4 allo stesso fine, l'art. 2, comma 10 del D.L. n. 34 del 2020 ha stanziato “ulteriori risorse pari ad euro 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP”.
Pertanto, gli importi, previsti “al lordo di oneri ed IRAP”, come stabilito anche dalla delibera della Giunta Regionale n. 1817 del 2022 e dalla delibera del Direttore Generale dell n. 2438 del 2022, devono essere “conteggiati e decurtati da ciascuna CP_1 azienda” in fase di liquidazione a ciascun beneficiario.
Nel caso di specie, è documentato, e non contestato fra le parti, che la ricorrente abbia prestato 38 turni di servizio nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020 e sia stata coinvolta nella gestione dell'emergenza Covid.
Tenuto conto che l'istante svolge le mansioni di ausiliario specializzato presso l'U.O.C. di Rianimazione del P.O. “Di Venere” di è corretto inquadrarla nel personale CP_1 appartenente alla Fascia A) della suddetta tabella, che ha diritto a percepire la somma pari ad € 63,00, “al lordo di oneri ed IRAP” (€ 46,26 al netto), per ogni turno di servizio.
Di talché, la domanda è parzialmente fondata, in quanto la ha diritto a vedersi Pt_1 riconoscere dall' la somma pari ad € 289,23, a titolo di incentivo Covid, CP_1 corrispondente alla differenza fra quanto spettante (€ 46,26 al netto per 38 turni di servizio = € 1.757,88) e quanto effettivamente erogato dall'azienda (€ 1.468,65, come da buste paga, versate in atti, dei mesi di agosto 2020, settembre 2021 e dicembre
2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo la somma effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23.01.2025, nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_3
pag. 5/6 1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al CP_3 pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 289,23 a titolo di incentivo
Covid, di cui all'accordo sindacale regionale del 28.05.2020;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00 per CP_3 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 21,50 per esborsi.
Bari, 29 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 29 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1189 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GERONIMO Michele ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Direttore Generale, avv. rappresentata e CP_1 CP_2 difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in al lungomare CP_1
Starita, n. 6
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2025, in qualità di dipendente Parte_1 dell' con qualifica di ausiliario specializzato presso l'U.O.C. di Rianimazione CP_3 del P.O. “Di Venere” di (cat. A2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica), esponeva CP_1 di aver prestato in maniera esclusiva attività di assistenza e di essere stata a stretto contatto con pazienti affetti da Covid per un totale di 39 turni di servizio nel periodo dal
15.03.2020 al 15.05.2020 (nel dettaglio, 21 turni dal 15.03.2020 al 15.04.2020, che vanno rimodulati in 20, in ragione di quanto disposto dall'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, che ha previsto lo svolgimento di un massimo di 20 turni mensili;
18 turni dal 16.04.2020 al 15.05.2020).
L'istante aggiungeva che l'unità operativa, presso cui è allocata, rientrava tra quelle indicate nella fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, concernente le modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 e modificato dal D.L. n. 34 del 2020, ma che le veniva liquidata una somma pari ad € 1.468,65, a titolo di incentivo Covid, inferiore a quella definita dalla fascia di appartenenza.
Conseguentemente, la adiva il presente Tribunale al fine di vedersi riconoscere Pt_1 la differenza fra quanto percepito (€ 1.468,65) e quanto spettante (€ 63,00 a turno per 38 turni di servizio = € 2.394,00), pari ad € 925,35.
L si costituiva in giudizio, rilevando di aver versato la somma pari ad € CP_1
1.757,88 (€ 46,26 a turno per 38 turni), a titolo di incentivo Covid, in quanto, ai sensi dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, della delibera della Giunta Regionale
n. 1817 del 2022 e della delibera del Direttore Generale dell n. 2438 del CP_1
2022, le risorse erano state stanziate al lordo di oneri ed IRAP.
Non risultando necessario disporre l'espletamento della fase istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 dispone che “per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. pag. 2/6 Per l'attuazione, ai sensi del comma 2, è autorizzata “la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma
6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In materia, la in base all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2020, ha CP_4 promosso “presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, finalizzato a compensare con una indennità il maggior rischio di esposizione al Covid-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
Secondo quanto previsto dall'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, “nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co. 1 del D.L. n. Parte_2
18/2020”, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza di due (cumulativi) criteri, ossia il “lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio” ed il “coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19”.
Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a “tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla
Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, pag. 3/6 è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato, dunque, previsto un premio, in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestato e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica, secondo quattro fasce.
Nel dettaglio, “FASCIA A) (euro 63 per ogni turno)” per il personale impiegato presso
“Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive,
Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei
Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID,
Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office
(Triage)”; “FASCIA B) (euro 37 per ogni turno)” per “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; “FASCIA C) (20 euro per ogni turno)” per “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID”; “FASCIA D) (10 euro per ogni turno)” per “altri Operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Sempre ai sensi dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020, a ciascun lavoratore dipendente “non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio” e, dunque, “pari a 1260 euro lordi per pag. 4/6 mese in Fascia A), 740 euro lordi per mese in Fascia B), 400 euro lordi per mese in
Fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D)”.
Ciò posto, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, è disposto “per la uno stanziamento di euro 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP”; CP_4 allo stesso fine, l'art. 2, comma 10 del D.L. n. 34 del 2020 ha stanziato “ulteriori risorse pari ad euro 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP”.
Pertanto, gli importi, previsti “al lordo di oneri ed IRAP”, come stabilito anche dalla delibera della Giunta Regionale n. 1817 del 2022 e dalla delibera del Direttore Generale dell n. 2438 del 2022, devono essere “conteggiati e decurtati da ciascuna CP_1 azienda” in fase di liquidazione a ciascun beneficiario.
Nel caso di specie, è documentato, e non contestato fra le parti, che la ricorrente abbia prestato 38 turni di servizio nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020 e sia stata coinvolta nella gestione dell'emergenza Covid.
Tenuto conto che l'istante svolge le mansioni di ausiliario specializzato presso l'U.O.C. di Rianimazione del P.O. “Di Venere” di è corretto inquadrarla nel personale CP_1 appartenente alla Fascia A) della suddetta tabella, che ha diritto a percepire la somma pari ad € 63,00, “al lordo di oneri ed IRAP” (€ 46,26 al netto), per ogni turno di servizio.
Di talché, la domanda è parzialmente fondata, in quanto la ha diritto a vedersi Pt_1 riconoscere dall' la somma pari ad € 289,23, a titolo di incentivo Covid, CP_1 corrispondente alla differenza fra quanto spettante (€ 46,26 al netto per 38 turni di servizio = € 1.757,88) e quanto effettivamente erogato dall'azienda (€ 1.468,65, come da buste paga, versate in atti, dei mesi di agosto 2020, settembre 2021 e dicembre
2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo la somma effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 23.01.2025, nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_3
pag. 5/6 1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al CP_3 pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 289,23 a titolo di incentivo
Covid, di cui all'accordo sindacale regionale del 28.05.2020;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00 per CP_3 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 21,50 per esborsi.
Bari, 29 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 6/6