Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3181/2023 in persona del Giudice Alex Kuno Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
AIMONE RAFFAELLA
PARTE RICORRENTE
(c.f. , con l'avv. COLOMBINI ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
(c.f. , con l'avv. SCALZOTTO CP_2 P.IVA_3 [...]
(c.f. , con l'avv. DI BERNARDO FRANCESCO e l'avv. CP_3 P.IVA_4
STURARO NICOLA
(c.f. , con l'avv. ORFEO ROBERTO e l'avv. FARDIN CP_4 P.IVA_5
BARBARA
PARTI CHIAMATE
Oggetto: appalto, vizi;
Conclusioni
Parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore,
pagina 1 di 17
NEL MERITO:
• Accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, la responsabilità della società appaltatrice per il grave inadempimento posto in essere dalla società
[...]
nell'esecuzione del Contratto stipulato con il CP_1 Parte_1
e per l'effetto, Parte_1
• Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 79.380,00, oltre accessori,
o ogni altra maggiore o minore somma risultante in corso di causa, stimata necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nei locali interni dell'edificio produttivo del , a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria.
Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche all'esito delle difese avversarie.
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]
IN OGNI CASO:
Condannare la convenuta al rimborso delle spese dell'espletata CTU e al pagamento delle spese di lite, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex art. 14 della tariffa.
Parte resistente Controparte_1
Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del
Tribunale di Bolzano nel merito, in via principale, respingere le domande svolte dal di Parte_1
[...]
nei confronti di perché non provate e, comunque, infondate CP_5 Controparte_1
in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate dal di , Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 17 dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare a tenere indenne CP_2 [...]
dal pagamento di qualsiasi somma essa fosse tenuta a corrispondere alla CP_1
ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva, con gli accessori di legge.
Parte chiamata CP_2
In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità della domanda per carenza della produzione dell'asserita
CTU formata in a.t.p., ora improducibile per tardività, e inammissibile per tardività la richiesta di acquisizione del fascicolo;
in via preliminare subordinata: dichiararsi l'estromissione della per carenza di interesse passivo nella CP_2
presente causa, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: rigettarsi le domande di controparti per l'infondatezza in fatto e in diritto.
Nella denegata ipotesi di condanna della dichiararsi la manleva della stessa CP_2
dalle garanti sulle forniture dei materiali e e ridursi la CP_3 CP_4
quantificazione del danno a quanto realmente non utilizzato dalla ricorrente.
In ogni caso, condannarsi le parti aliunde la costituenda, al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi compresi diritti, onorari, anticipazioni, spese generali ed accessori quali IVA e CPA sull'imponibile.
Istanze istruttorie: [omissis]
Parte chiamata CP_4
In via preliminare: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa,
-accertata la decadenza di dal proporre qualsivoglia domanda nei confronti di CP_2
Contr
in quanto prescritta e decaduta ai sensi dell'art. 1495 c.c., rigettare le domande nei confronti della resistente perché infondate;
pagina 3 di 17 - accertata la tardività della domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2
solo nelle note conclusive del 14.4.2025, dichiararla inammissibile con CP_4
Contr conseguente rigetto di ogni domanda formulata nei confronti di;
In via principale: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse non intervenuta Contr alcuna decadenza o prescritta l'azione della nei confronti di e non ritenesse CP_2
tardiva ed infondata la domanda di manleva propsta solo il 14.4.2025, per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, rigettare comunque le domande formulate da nei CP_2
confronti dell'odierna resistente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, ritenuta la colpa grave e/o la mala fede nella condotta processuale di CP_2
condannarla al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, inclusa la precedente fase di a.t.p., con
Contr integrale rimborso altresì delle spese sostenute da per l'attività del consulente tecnico di parte, come da fattura prodotta sub doc.
7. Si dimette all'uopo unitamente alla presente anche la nota spese.
Parte chiamata CP_3
voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di in CP_3
base al combinato disposto di cui agli artt. 163 nn.
3-4 e 164 comma 4 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibili tutte le domande formulate nei suoi confronti, con pronuncia di absolutio ab istantia.
- NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a CP_3
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti;
[...]
- condannare ai sensi e per l'effetto dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al CP_2
pagamento in favore di della somma che il Tribunale riterrà equa. CP_3
IN OGNI CASO
pagina 4 di 17 con vittoria di compensi professionali, oltre accessori di legge, del procedimento di ATP
n. 1953/2022 R.G. e del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Già prima dell'introduzione di questo giudizio, la committente Parte_1
aveva ha instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo
[...]
ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (Tribunale di Bolzano, R.G. 1953/2022) nei confronti di
[...]
la quale aveva chiamato in causa la propria subappaltatrice che, CP_1 CP_2
a sua volta, aveva chiamato le fornitrici del materiale e CP_3 CP_4
Essendo fallito il tentativo di conciliazione nella predetta sede, ha Parte_1
instaurato il presente giudizio di merito tramite ricorso ex art. 281 decies c.p.c. d.d.
16.10.2023, evocando in giudizio l'appaltatrice e chiedendo la Controparte_1
condanna della stessa al pagamento di € 79.380,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni per vizi dell'opera.
La ricorrente ha esposto di occuparsi della lavorazione artigianale del latte per la produzione di prodotti caseari e di aver affidato alla la realizzazione Controparte_1
delle opere esterne ed interne della nuova unità produttiva. A partire dal 2018 essa committente avrebbe segnalato “all'appaltatore i primissimi embrionali problemi alla struttura interna quali l'ingiallimento dei battiscopa, la formazione di bolle sui pannelli, la muffa sulle guarnizioni (sigillature) dei portoni Inox interni.” Nel mese di agosto
2021, poi, “urtando una parete interna con un carrello e rimovendone la copertura in pvc”, avrebbe notato “ampie zone di corrosione del pannello interno a causa della ruggine, soprattutto intorno ai battiscopa.” Da una più approfondita verifica sarebbe emerso “che molti dei pannelli interni presentavano evidenti tracce di ruggine in prossimità delle giunture e che la ruggine si espandeva in gran parte della struttura interna rivestita da pellicola in plastica” (ricorso, pp. 2-3).
Costituitasi con comparsa d.d. 04.01.2024, ha respinto ogni addebito Controparte_1
di responsabilità, chiamando in causa la propria subappaltatrice per essere CP_2
pagina 5 di 17 tenuta indenne in caso di condanna. si è costituita con comparsa d.d. 05.04.2024, anch'essa respingendo ogni CP_2
addebito di responsabilità e chiamando in causa e fornitrici dei CP_3 CP_4
materiali utilizzati.
Costituitasi con comparsa d.d. 02.08.2024, ha eccepito la decadenza e CP_4
prescrizione, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Ha inoltre chiesto la condanna di ex art. 96 c. 3 c.p.c.. CP_2
Costituitasi con comparsa d.d. 26.08.2024, ha eccepito la nullità dell'atto di CP_3
citazione per chiamata in causa nonché la decadenza e prescrizione, e ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti. Nelle note difensive d.d. 14.04.2025, ha chiesto la condanna di ex art. 96 c. 3 c.p.c.. CP_2
La causa è passata in decisione sulle produzioni documentali, tra cui il fascicolo dell'atp,
e all'esito di breve istruttoria orale.
2. Decisione
2.1 I vizi accertati
Nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU Dott. ing. ha accertato la sussistenza dei vizi fatti valere dalla ricorrente. Persona_1
Il CTU ha descritto le opere eseguite come segue: Durante le operazioni peritali in cantiere del 02.12.2022 si è svolta una accurata visita, in contradittorio con i CTP di parte, all'attività produttiva del . Le risultanze sono rinvenibili nella Parte_1
documentazione fotografica (All. 12), nello schizzo della planimetria del (All. Parte_1
26) e nella descrizione dei luoghi riportata al Capitolo 4.a. La produzione del Parte_1
è il trattamento del latte per la produzione e commercializzazione di prodotti
[...]
caseari e dei suoi derivati. Queste attività devono avere standard igienici ben precisi
(Direttiva 92/46/CEE). In buona sostanza negli ambienti non devono essere rinvenibili sostanze non compatibili (ruggine, batteri, muffe ecc…). I materiali posti in opera non soddisfano appieno queste caratteristiche interagendo in maniera non appropriata con l'acqua di lavaggio, sale e agenti per la produzione, inoltre la produzione comporta un pagina 6 di 17 clima dell'aria con elevato grado di umidità e differenze di temperature importanti che non sono stati adeguatamente valutati in sede di progettazione e posa in opera. Per mantenere un discreto grado di pulizia devono essere eseguite frequenti lavaggi con igienizzanti. Il sottoscritto ritiene che una serie di lavori di risanamento siano necessari e che debbano essere eseguiti in tempi relativamente brevi.
Con riguardo alla natura e alla causa dei vizi, il CTU ha affermato: Facendo riferimento a quanto descritto al capitolo 4 si ritiene che i vizi riscontrati in sede di sopralluogo e dettagliatamente descritti nel capitolo citato, rendano a, lungo termine, potenzialmente inadatta la struttura, alla sua destinazione produttiva. Si è usata la parola
“potenzialmente” perché ad oggi l'attività produttiva del è proseguita (a Parte_1
prezzo di continue opere di piccola manutenzione) anche se con il passare del tempo vi è il rischio che l'attività possa essere fermata per motivi igienici.
Come descritto nel capitolo 4 è parere del sottoscritto perito che i pannelli divisori delle celle frigo costituenti le partizioni interne dell'edificio non siano adeguati, così come i battiscopa, al tipo di lavorazione ivi prodotta. Sempre a parere del sottoscritto anche la posa in opera dei pannelli in specie nel suo fissaggio a pavimento e la posa in opera del battiscopa non è stata eseguita a regola d'arte, sottoponendo i materiali ad un'azione ossidante che ne riduce la funzionalità.
Il CTU ha elaborato un dettagliato computo metrico estimativo (All. 19) in cui ha proposto una modalità di risanamento che possa essere compatibile con il proseguo dell'attività. La proposta presentata, in sintesi, prevede di rivestire i pannelli esistenti con una lamina di materiale plastico, atossico alimentare e naturalmente intervenire con la sostituzione del battiscopa esistente con uno nuovo in PVC o altro materiale plastico da fissarsi alla sottostante parete con viti autofilettanti in acciaio inox e/o mediante adesivi siliconici certificati antimuffa. Particolarmente importante dovrà essere la fase di messa in opera dei nuovi materiali che appoggiandosi alle vecchie strutture dovranno essere accuratamente abrase nei punti già ossidati e trattate con antiruggine Il costo previsto è, tenuto conto di un coefficiente di vetustà di 0,90 è risultato pari a € 79.380,00.
pagina 7 di 17 Secondo il CTU, detti vizi derivano dall'inadeguatezza del materiale utilizzato, nonché dalla posa in opera non eseguita a regola d'arte: “[È] parere del sottoscritto perito che i pannelli divisori delle celle frigo costituenti le partizioni interne dell'edificio non siano adeguati, così come i battiscopa, al tipo di lavorazione ivi prodotta. Sempre a parere del sottoscritto anche la posa in opera dei pannelli in specie nel suo fissaggio a pavimento e la posa in opera del battiscopa non è stata eseguita a regola d'arte, sottoponendo i materiali ad un'azione ossidante che ne riduce la funzionalità” (CTU d.d. 21.03.2023, pp. 33-34).
Le predette risultanze tecniche della CTU vengono interamente fatte proprie dal Giudice, in quanto sono supportate da un corretto e logico iter motivazionale.
In punto di responsabilità il CTU ha ritenuto di suddividerla come segue:
40% all'impresa principale in quanto appaltatore principale, Controparte_1
proponente/progettista e coordinatrice dei lavori;
40% all'impresa in quanto CP_2
esecutrice e ideatrice dei lavori in contestazione;
20% al Caseificio Garda Srl in quanto corresponsabile del mancato controllo dei lavori non avendo nominato una Direzione dei
Lavori e di quota parte della responsabilità nella scelta dei materiali. Si ritengono nulle le responsabilità delle ditte e in quanto semplici fornitrici del CP_3 CP_4
materiale e prive di responsabilità nella scelta e posa in opera dello stesso.
Il Tribunale si discosta parzialmente da questa valutazione, di natura giuridica, e procede ad un'autonoma valutazione della responsabilità in ordine alla posizione del committente.
2.1 Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente
In data 18.11.2015 hanno Parte_1 Controparte_6 Controparte_1 stipulato un contratto di appalto per “Pareti e soffitti celle frigo + 4°C FORNITURA E
POSA IN OPERA” (doc. 3 ricorrente).
è dunque tenuta, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., alla garanzia per Controparte_1 le difformità e i vizi dell'opera. Provata l'esistenza dei vizi, la colpa si presume: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che pagina 8 di 17 ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass., Sez.
2, Sentenza n. 7267/2023, Rv. 667289 - 01).
Orbene, non ha provato né di aver eseguito l'appalto con la diligenza Controparte_1
dovuta, né un fatto specifico, a lei non imputabile, che ha causato il vizio. L'appaltatore è responsabile nei confronti del committente anche per vizi ascrivibili al subappaltatore.
Eventuali negligenze da parte della subappaltatrice non escludono o limitano CP_2
dunque la responsabilità di nei confronti della committente. Controparte_1
Per quanto riguarda la scelta del materiale, cerca di addebitare detta Controparte_1
scelta anche alla committente. L'appaltatore, però, ha il dovere di segnalare eventuali carenze delle indicazioni del committente e soltanto se quest'ultimo, in seguito, insiste nella propria volontà, l'appaltatore opera come mero nudus minister ed è esente da responsabilità: “In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico”
pagina 9 di 17 (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1981/2016, Rv. 638792 - 01).
Il CTU dell'atp ricorda che “ e hanno in più occasioni fatto notare, CP_2 CP_1
nel corso del contradittorio, che la responsabilità della scelta dei materiali deve essere posta in capo al e che lo stesso avrebbe rifiutato l'utilizzo di Parte_1 Parte_1 materiali più performanti e cari”, per concludere che “Questa posizione appare contraddetta dai fatti così come sono stati rappresentati precedentemente. Della responsabilità del nella scelta dei materiali (e quindi nella Parte_1
progettazione), agli atti, non ho trovato traccia se non nella controfirma per accettazione del contratto, proposto da (All. 6). Agli atti, invece, si riscontra l'offerta n. 73.15 CP_1
del 05.08.2015 (All. 8). In questa offerta, per la sola zona salina (soffitto e pareti), il subappaltatore consiglia a l'utilizzo di un pannello con lamiera un CP_2 CP_1
lato INOX sp5/10 e un lato Top Class 5/10. La proposta migliorativa rimane confinata, quindi, ad una limitata zona del ed a una comunicazione interna tra Parte_1
Appaltatore e Subappaltatore, non risultano agli atti prese di posizione a questo riguardo del .” Parte_1
Il Giudice ricorda, inoltre, che secondo la Corte di cassazione l'appaltatore risponde persino se il materiale è fornito dal committente e l'appaltatore lo accetta senza riserve:
“L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità” (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
470/2010, Rv. 610881 - 01).
In ossequio a tali principi, risponde anche dei danni derivanti dalla Controparte_1
scelta del materiale inadeguato. L'appaltatrice, infatti, non ha né allegato né provato di aver reso edotto la committente dell'inadeguatezza del materiale scelto. Anzi, è stata proprio la subappaltatrice a proporre alla sig.ra tre diverse CP_2 Parte_1
soluzioni, tra cui anche il materiale inadeguato, poi scelto dalla committente
(interrogatorio formale del legale rappresentante di verbale del 28.01.2025, CP_2
pagina 10 di 17 p. 2).
È pacifico che era a conoscenza delle condizioni ambientali del Controparte_1
caseificio; il fatto di non avere “esperienza alcuna in materia di arredi e attrezzature per locali destinati alla produzione di alimenti” (comparsa di costituzione di CP_1
p. 3) di certo non ne esclude o limita la sua responsabilità come appaltatore.
[...]
È altresì pacifico che la direzione lavori per l'intero cantiere è stata affidata all'Ing.
e che non è stato nominato una direzione lavori specifica per le opere interne. La CP_7
necessità di nomina di una direzione lavori specifica per le opere interne non è però prevista da alcuna norma e, pertanto, detta omissione non può essere valutata come concorso di colpa del committente ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c..
La resistente va dunque condannata a pagare alla ricorrente Controparte_1 [...]
l'importo di € 79.380,00 a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
oltre rivalutazione ed interessi compensativi. Posto che il danno può ritenersi verificato il
30/09/2021 (v. monitoria attorea doc.5), mentre il CTU ha stimato il danno a marzo del
2023, l'importo va devalutato al 30/09/21 e maggiorato di rivalutazione ed interessi (sulla somma via via rivalutata), fino ad oggi. Il risultato di questa operazione di calcolo ammonta a € 89.251,96 (di cui € 81.559,60 per capitale rivalutato ed € 7.692,36 per interessi), arrotondato a € 89.250,00.
2.2 La responsabilità del subappaltatore e la domanda di manleva di CP_2 [...]
CP_1
Con contratto di subappalto d.d. 10.06.2016 (doc. 7 resistente), ha Controparte_1
affidato ad la “fornitura e posa in opera di pareti e soffitti celle frigo”. CP_2
ha ricevuto la denuncia da parte del di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
in data 30.09.2021 (doc. 8 resistente) e l'ha comunicata in data 01.10.2021 a
[...]
(doc. 9 resistente). può dunque agire in regresso ex art. CP_2 Controparte_1
pagina 11 di 17 essere stata resa edotta delle condizioni di lavorazione del caseificio.
Il 03.09.2015, però, si è svolta una riunione presso la sede del caseificio, in cui erano presenti la sig.ra , il sig. legale rappresentante di Parte_1 Tes_1 CP_2
il sig. , consulente esterno di nonché – collegato da Tes_2 Controparte_1
remoto – il sig. Sia che Controparte_8 Controparte_1 Tes_2 CP_8
hanno riferito in sede di testimonianza che la sig.ra – all'inizio di detta riunione – Pt_1 ha informato i presenti dell'attività che il caseificio avrebbe svolto nelle struttura e delle condizioni ambientali che si sarebbero venute a creare nei locali e, in particolare, della necessità di utilizzare quotidianamente per il lavaggio di alcuni di essi prodotti chimici ad alte temperature (testimonianza di verbale del 28.01.2015, p. 4; CP_8
testimonianza di , verbale del 28.01.2015, p. 6). Tes_2
Si ritiene dunque provata la circostanza che era a conoscenza delle CP_2
condizioni di lavorazione del caseificio. Va evidenziato che l'utilizzo dell'ordinaria diligenza avrebbe comunque imposto alla subappaltatrice di informarsi sul punto.
Ex contractu, infatti, era obbligata ad “eseguire lavorazioni e fornire CP_2 materiali conformi alla normativa vigente e pienamente adeguati” (doc. 7 resistente, p.
1). Le varie offerte depositate da (docc. 7B-7D) non provano che la scelta del CP_2
materiale è stata imposta da Controparte_1
Come osservato correttamente dal CTU nell'atp (pag. 10) “ doveva essere a CP_2
conoscenza delle modalità tecniche e delle normative che sono alla base della realizzazione delle celle frigo per un caseificio.”
Se, dunque, la subappaltatrice non può esimersi da responsabilità, si deve CP_2
comunque concordare con il CTU, che il danno è stato con-causato da un importante comportamento colposo della subcommittente (pag. 10 seg.): “Appare del tutto CP_1 evidente, dall'esame della documentazione, che la fase così detta progettuale sia stata in capo alla che ha elaborato i documenti di contratto ed indicato le scelte Parte_2
tecniche dei materiali (con l'assistenza di e infine ha fatto firmare la CP_2
documentazione, per accettazione, al . In sostanza gli elaborati tecnici Parte_1
pagina 12 di 17 di questo appalto, hanno la paternità di con la collaborazione del subappaltatore). CP_1
Questo fatto incarna la prima contraddizione nel comportamento di da una parte CP_1
ritiene di non svolgere alcuna attività di progettazione (come si evince dai suoi prestampati contrattuali), e dall'altra accetta di predisporre una proposta tecnica al
. È chiaro che vale l'ultima scelta e le responsabilità ad esse connesse: Parte_1
la parte progettuale deve farsi risalire a (con l'assistenza di . …. La CP_1 CP_2 seconda contraddizione nel comportamento di assieme all'assunzione della CP_1
progettazione, si esplica nella insufficiente analisi delle modalità produttive e delle funzionalità che i materiali da installarsi devono assolvere. Il marcato delle costruzioni,
è un “mercato libero”, nessuno può costringere un operatore del settore a fare un lavoro. Se non riteneva di essere in grado di finalizzare positivamente il suo lavoro, CP_1 non doveva fare la proposta tecnica dettagliata nell' ordine nr. 150858 del 18.11.2015.
Queste contraddizioni portano ad una serie di fraintendimenti, che però rimangono sempre in capo al rapporto tra e e quindi tra impresa principale e CP_1 CP_2
subappaltatore. Già alla lettura della mail del 30.09.2016 (All. 16) tra geom. Tes_1
( e ( ) si rilevano delle incongruenze nella scelta dei CP_2 Tes_2 CP_1
materiali usati. L'allegata scheda tecnica dei pannelli Isopan Top Class 2, nel capitolo dedicato alla OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEI RIVESTIMENTI, al punto 1.1
Norme generali è scritto che “La pulizia deve essere eseguita utilizzando esclusivamente acqua e detergenti neutri” e questo per proteggere la pellicola in PVC “TOP CLASS” che riveste le due facce dei pannelli. In sostanza era noto, ancora prima della fornitura e posa in opera dei pannelli delle partizioni interne, che, per la loro pulizia non potevano essere utilizzati detergenti aggressivi come quelli in uso nei caseifici dove a causa del particolare grado di umidità, salinità, calore, la riduzione della carica batterica degli ambienti poteva essere usato solo un detergente per uso alimentare del tipo di quello effettivamente utilizzato dal . I detergenti a base di cloro sono infatti Parte_1
aggressivi ai metalli. Questa informazione molto importante non è stata adeguatamente valutata da chi ha proposto i pannelli e i battiscopa messi in opera.”
pagina 13 di 17 Il Giudice condivide pienamente le predette osservazioni del CTU come anche la sua valutazione circa la pari responsabilità dei due soggetti: “Sono le due imprese che, attraverso il muto rapporto tra di loro hanno presentato al committente la proposta tecnica ed economica (il progetto) che è stata formalizzata dal contratto n. 150858 del
18.11.2015 (All. 6). Dall'esame degli atti è stata che per prima ha avanzato le CP_2
proposte di realizzazione delle partizioni interne dell'attività produttiva in esame, ma emerge chiaramente che ha fatto proprie le indicazioni del subappaltatore, CP_1
ha posto le condizioni contrattuali al e ha aumentato il preventivo di Parte_1
(come è normale in questi casi) di un importo che, probabilmente, compensava CP_2
delle spese generali e dell'utile di impresa. Questo emerge chiaramente dal CP_1
contratto di subappalto del 16.06.2016 (All. 7). È l'appaltatore che, attraverso il contratto di appalto, sopporta il rischio del compimento di un'opera: ne deriva che su di lui grava una obbligazione di risultato, in quanto è tenuto non solo a predisporre i mezzi necessari per realizzare l'opera ma anche a raggiungere quel risultato. Se poi l'appaltatore ritiene di subappaltare in tutto o in parte una lavorazione e si fa garante del risultato presso il committente è chiaro che da questo si manifesta una responsabilità non evitabile. Il subappaltatore, poi, non agendo in veste di mero “nudus minister” ma in pienezza di conoscenza e mezzi nella realizzazione di un'opera assume per questo una quota parte delle responsabilità derivante dal suo lavoro. Le citate obbligazioni, poi, si amplificano valutando il fatto che le proposte tecniche alla base dei lavori sono state proposte in piena autonomia da con la collaborazione di CP_1 CP_2
Ulteriormente le responsabilità aumentano per valutando i difetti di posa in CP_2
opera elencati al punto 4b). Il mancato controllo delle lavorazioni da parte dell'appaltatore principale (attività dovuta in quanto percipiente somme in denaro per la sua attività) aumentano il grado di responsabilità di . CP_1
In conclusione, va condannata a rimborsare a la metà di CP_2 Controparte_1
quanto quest'ultima è tenuta a pagare alla ricorrente sub 2.1 e anche la metà delle spese di lite, dovute dalla resistente alla ricorrente.
pagina 14 di 17 2.3 La fornitura del materiale
Poiché le ditte e si sono limitate a fornire i pannelli CP_3 CP_4
rispettivamente battiscopa prescelti da va esclusa ogni loro responsabilità. CP_2
A tale conclusione è pervenuto anche il CTU: “Si ritengono nulle le responsabilità delle e in quanto semplici fornitrici del materiale e prive di Controparte_9 CP_4
responsabilità nella scelta e posa in opera dello stesso” (CTU d.d. 21.03.2023, p. 35).
Ciò posto, le domande di proposte nei confronti di e CP_2 CP_3 CP_4
vanno rigettate, senza esaminare – in virtù del principio della ragione più liquida – le
[...]
varie eccezioni sollevate al riguardo.
Poiché ha chiamato le due società fornitrici in causa, senza svolgere CP_2
argomentazioni volte a confutare le conclusioni del CTU, si ritiene sussistente la responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 c.p.c.. va dunque condannata a pagare CP_2
a e l'importo di € 250,00 ciascuna, nonché l'importo di € CP_3 CP_4
500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.
3. Spese
Le spese di lite del presente giudizio di merito e del procedimento di accertamento tecnico preventivo sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c..
La resistente va dunque condannata a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite. La resistente ha diritto alla Parte_1
refusione della metà delle predette spese da parte di in ragione della quota di CP_2
responsabilità per i vizi. Per la stessa ragione, va, poi, condannata a CP_2
rimborsare la metà delle spese di lite a nonché la quota intera alle Controparte_1
chiamate nonché a CP_3 CP_4
La liquidazione del compenso di avvocato per il giudizio di merito avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 52.000,01-260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione.
La liquidazione del compenso di avvocato per il procedimento di accertamento tecnico pagina 15 di 17 preventivo avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 9, scaglione
52.000,01-260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione ed istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna la resistente a pagare alla ricorrente Controparte_1 [...]
l'importo di € 89.250,00, oltre interessi legali da oggi al saldo Parte_1
effettivo;
2. condanna a rimborsare a rispettivamente la metà di CP_2 Controparte_1
quanto quest'ultima è tenuta a pagare ai sensi dei capi 1 e 6 del presente dispositivo;
3. rigetta le domande proposte da nei confronti di e CP_2 CP_3 CP_4
[...]
4. condanna a pagare a e rispettivamente CP_2 CP_3 CP_4
l'importo di € 250,00;
5. condanna a pagare in favore della cassa delle ammende ex art. 96 c. 4 CP_2
c.p.c. l'importo di € 500,00;
6. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1
a titolo di spese di lite, € 17.930,00 per compenso Parte_1
di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge,
€ 6.054,71 per anticipazioni, e successive necessarie;
7. condanna a rimborsare a la metà delle spese di lite, CP_2 Controparte_1
quantificate al 100% in € 17.930,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 5.952,00 per anticipazioni,
e successive necessarie;
8. condanna a rimborsare a a titolo di spese di lite, € 17.930,00 CP_2 CP_3
per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive necessarie;
9. condanna a rimborsare a a titolo di spese di lite, € 17.930,00 CP_2 CP_4
pagina 16 di 17 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 1.042,20 per anticipazioni, e successive necessarie.
26/06/2025
Il Giudice
Alex Kuno Tarneller
(firma digitale)
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1670 c.c. nei confronti della subappaltatrice.
Tanto stabilito, certamente risponde della posa in opera eseguita non a regola CP_2
d'arte. Per quanto riguarda invece la scelta del materiale, afferma di non CP_2