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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/11/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 393/23 RGL promossa da cod. fisc. , residente a Parte_1 C.F._1
Castelnuovo Magra, rappresentato e difeso per procura depositata in via telematica col ricorso dagli avv.ti Roberto Valettini (PEC
ed Emanuele Buttini (PEC Email_1
ricorrente Email_2
contro
, c. f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio alla Spezia via Mazzini 63 presso l'Ufficio legale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Patrizia Sanguineti
(PEC t) convenuto Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Accertare e dichiarare nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, l'irripetibilità, in tutto o in parte, delle somme richieste con comunicazione del 30 agosto 2021 e del 29 ottobre 2021. Vinte le spese da distrarsi a favore dell'avv. Roberto Valettini e dell'avv. Emanuele Buttini”.
Per : “Respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dal sig. CP_1 Parte_1
in quanto infondate ed erronee in diritto e comunque sfornite di
[...] compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con vittoria di competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 24.4.2023 già titolare di assegno Parte_1 sociale, premesso che l gli aveva comunicato il 30.8.2021 che aveva CP_1
fra il gennaio 2019 e il settembre 2021 percepito un importo non dovuto pari a € 8.664,04 e successivamente, il 29.10.2021, che aveva percepito fra il
1.8.2017 e il 21.12.2018 un importo non dovuto pari a € 4.070,63 per elaborazione redditi familiari del 2017-18, dato atto che i suoi unici redditi erano la pensione di vecchiaia e il reddito della casa di abitazione mentre i redditi imprenditoriali della moglie erano stati inseriti nelle dichiarazioni dei redditi, ha richiamato l'art. 52 legge 88/89 come interpretato dall'art. 13 legge
412/91 e, dato atto che tutti i dati rilevanti erano conosciuti o conoscibili dall' , ha assunto le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
L' resiste e, premesso che il ricorrente non aveva mai compilato il CP_1 modello RED, ha evidenziato fra l'altro che il reddito della coniuge, indicato in sede di domanda amministrativa (17.7.2017) in € 2.000,00, ammontava invece per quell'anno a € 6.817,00 mentre il reddito della casa di abitazione
(indicato in € 7,00) era invece pari a € 1.268,00 e non era mai stato dichiarato né dal ricorrente né dalla moglie e ha eccepito che il ricorrente non si trovava in stato di bisogno e le somme erogate non avevano quindi natura assistenziale.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (così da ult. Cass.,
23.2.2023 n. 5606).
2 In particolare, la regolare presentazione di dichiarazioni dei redditi conformi al vero esclude che si possa configurare un dolo del pensionato (cfr. p.e.
Cass., 2.7.2021 n. 18820).
Sul punto si veda anche App. Genova, 1.6.2022 n. 133: “…deve ritenersi che il mancato invio all' , non solo dei modelli RED (non obbligatori), ma CP_1 anche delle dichiarazioni richieste dall' art. 13 comma 2 della L. n. 118/71, non assuma rilevanza ai fini [della] configurazione del dolo omissivo, in quanto – alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – l'importante è che
l'accipiens sia stato in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771); ciò in quanto, attraverso questo sistema di scambio di informazioni telematiche, l ha CP_1
la possibilità in qualsiasi momento di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali”.
3. Tuttavia, quando si discute di assegno sociale, la questione si interseca con un'altra.
L'art. 3 comma 6 II periodo L. 335/95 prevede: “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass, 7.2.2024 n. 3522), valorizzando questa disposizione, ha statuito che l'assegno sociale è prestazione connotata da intrinseca provvisorietà, poiché è correlata al non superamento, da parte dell'interessato, anno per anno, di una certa soglia di reddito.
Ne deriva, secondo la suprema Corte, che, durante l'anno, l'assegno sociale
è erogato in via provvisoria ed il suo diritto (meglio, il diritto al trattenimento di quanto erogato nell'anno) si consolida solo quando, con la presentazione della denunzia dei redditi, si conferma che l'interessato è rimasto entro la soglia reddituale per aver diritto all'assegno.
La Corte ritiene infatti che “è immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge” (Cass., 3522/24, cit.).
3 Se quindi, per ciascun anno, il recupero interviene nei termini previsti dalla legge non può configurarsi alcun affidamento tutelabile (in termini svariate pronunce di questo ufficio fra cui Trib. Spezia, 25.11.2024 n. 343, est.
Panico).
Alla stregua della disposizione sopra richiamata, il recupero deve avvenire entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. Ora, l'indebito riferito agli anni 2020 e 2021 risulta richiesto il 30.8.2021, e quindi entro il luglio dell'anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (e cioè luglio 2022 e luglio 2023 rispettivamente).
In relazione a questi indebiti, dato che il ricorrente non ne contesta la sussistenza ma invoca soltanto il proprio affidamento, la domanda è quindi sicuramente infondata.
Per quanto riguarda gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, la richiesta è intervenuta oltre il termine sopra indicato.
Per gli anni 2018 e 2019 i redditi del ricorrente erano costituiti essenzialmente da pensioni erogate dal medesimo . CP_1
La coniuge risulta aver presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018 per il 2017 e 2019 per il 2018.
Per i redditi dell'anno 2019 è stata depositata la certificazione unica (si tratta, apparentemente, di redditi da lavoro dipendente).
Questo giudice, in altra controversia in cui si discuteva della tutela dell'affidamento del percettore di prestazioni assistenziali indebite, ha già osservato che le certificazioni uniche vengono comunicate alla Agenzia delle
Entrate e che l può quindi conoscere attraverso il medesimo scambio di CP_1
informazioni telematiche che gli consente di conoscere le dichiarazioni dei redditi e ha concluso: “Pur in assenza di precedenti al riguardo sul punto specifico, il giudice ritiene che la conoscibilità delle certificazioni uniche da parte dell' sia sufficiente per parificarle alle dichiarazioni dei redditi agli CP_1 odierni fini…” (Trib. Spezia, 21.11.2024 n. 418).
Il reddito della casa di abitazione è irrilevante per legge (art. 6 comma 2 III periodo legge 335/95: “Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le
4 competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”).
Secondo i principi sopra indicati, quindi, tutti i redditi rilevanti erano conoscibili dall' . CP_1
In linea di principio, quindi, si deve ravvisare la sussistenza di un affidamento tutelabile (tale dal momento in cui l non poteva più procedere al CP_1 conguaglio dell'assegno).
5. Per l'anno 2017, va però osservato che il ricorrente, nel presentare la domanda di assegno sociale in data 17.7.2017, aveva indicato i redditi da lavoro autonomo della moglie per quell'anno in € 2.000,00, mentre in realtà ammontarono a € 7.650,00 (a fronte di ricavi per € 75.899,00).
Tenuto conto del fatto che nell'anno precedente – primo di attività – i redditi della moglie ammontavano a € 4.429,00 (a fronte di ricavi per € 41.331,00), nell'assenza di elementi che possano indurre a ritenere che al momento della presentazione della domanda amministrativa fosse prevedibile una contrazione, anziché un aumento, si deve concludere che il ricorrente indicò consapevolmente un dato sottostimato.
Ciò è sufficiente a ravvisare un suo dolo che, con riferimento a quell'anno, esclude la possibilità di configurare un affidamento tutelabile.
L'indebito non è quindi dovuto limitatamente agli anni 2018 e 2019.
6. Ora, è vero che la dichiarazione dei redditi viene presentata nel corso dell'anno successivo, che non è subito conoscibile e che all' , anche in CP_1
considerazione della enorme quantità di posizioni gestite, è necessario un certo lasso di tempo per elaborare i dati e verificare la sussistenza di indebiti.
Queste considerazioni, che sono state effettivamente evidenziate da recente giurisprudenza di merito per escludere l'irripetibilità dell'indebito, si fondano su dati di fatto che sono sicuramente veri;
ma, ad avviso di questo giudice, non sono rilevanti.
Come si è visto, il diritto vivente stabilisce che la regola è l'irripetibilità dell'indebito assistenziale anteriore alla revoca, e l'eccezione è la ripetibilità.
La ripetibilità sussiste quando, in presenza di un dolo del pensionato, viene meno il suo affidamento tutelabile: a questa valutazione è completamente estranea la valutazione dell'operato dell' . CP_1
5 Il fondamento dell'irripetibilità, cioè, non è l'inerzia dell' , Controparte_2
e non gli giova evidenziare che non sarebbe stato possibile revocare la prestazione prima della data in cui l'ha revocata.
Infatti, che vi sia uno scarto temporale fra il momento in cui il requisito reddituale viene perduto e il momento in cui l accerta questa perdita è CP_1
del tutto fisiologico: ma far leva su questo scarto temporale per affermare la ripetibilità dell'indebito significa in realtà sostituire al principio ormai individuato dal diritto vivente (e cioè: l'indebito assistenziale che si verifica prima della revoca è irripetibile, salvo che venga meno l'affidamento del pensionato) un principio del tutto diverso se non opposto (e cioè: l'indebito assistenziale che si verifica prima della revoca è ripetibile, salvo che emerga una colpevole inerzia dell' ). CP_1
7. L' ha poi richiamato il principio affermato dalla locale Corte CP_1
distrettuale (sent. 133/22, cit.), anche con richiamo di precedenti di legittimità, secondo cui la tutela dell'indebito assistenziale presuppone lo stato di bisogno del pensionato e la natura alimentare delle somme erogate, mentre, laddove il pensionato disponga di redditi di notevole rilevanza, questa natura viene meno e non vi è motivo di tutelare l'affidamento; sotto altro punto di vista, poi, l'affidamento non è comunque tutelabile, perché la percezione di redditi rilevanti consente di per sé al pensionato di rendersi conto che non ha più diritto alla prestazione.
Il principio, in sé, è totalmente condivisibile.
Nel caso di specie, però, i redditi come sopra evidenziati non sono tali da far ritenere venuta meno la natura assistenziale dell'erogazione e tanto meno si può ritenere che in forza di essi il ricorrente si raffigurasse senz'altro di non aver più diritto alla prestazione.
Va considerato al riguardo che la giurisprudenza di legittimità esclude l'irripetibilità in ipotesi in cui “l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile al beneficiario di non avere diritto alla prestazione assistenziale” (la frase si rinviene nella motivazione di Cass., 9.11.2018 n.
28771, ma viene ripresa da altre pronunce successive).
8. Il richiamo all'onere di parte ricorrente di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione sembra poi estrinseco alla fattispecie concreta, visto che il
6 ricorrente non contesta affatto che la prestazione non fosse dovuta (e non deve quindi provare fatti costitutivi di un diritto che ritiene insussistente), ma afferma di non essere ciò nonostante tenuta alla ripetizione.
9. Per soccombenza reciproca le spese si compensano.
La complessità in fatto e in diritto della controversia ha reso necessaria la stesura separata della motivazione dopo la pronuncia in udienza del dispositivo trascritto in calce.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l non ha diritto di ripetere da le somme CP_1 Parte_1 di cui alle note del 30.8.2021 e del 29.10.2021, limitatamente all'indebito maturato nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2019; rigetta il ricorso relativamente all'indebito maturato nei periodi 1.8.2017 –
31.12.2017 e 1.1.2020 – 30.9.2021; compensa le spese di lite.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 28/11/2024
Il giudice
Marco Viani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 393/23 RGL promossa da cod. fisc. , residente a Parte_1 C.F._1
Castelnuovo Magra, rappresentato e difeso per procura depositata in via telematica col ricorso dagli avv.ti Roberto Valettini (PEC
ed Emanuele Buttini (PEC Email_1
ricorrente Email_2
contro
, c. f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio alla Spezia via Mazzini 63 presso l'Ufficio legale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Patrizia Sanguineti
(PEC t) convenuto Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Accertare e dichiarare nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, l'irripetibilità, in tutto o in parte, delle somme richieste con comunicazione del 30 agosto 2021 e del 29 ottobre 2021. Vinte le spese da distrarsi a favore dell'avv. Roberto Valettini e dell'avv. Emanuele Buttini”.
Per : “Respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dal sig. CP_1 Parte_1
in quanto infondate ed erronee in diritto e comunque sfornite di
[...] compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con vittoria di competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 24.4.2023 già titolare di assegno Parte_1 sociale, premesso che l gli aveva comunicato il 30.8.2021 che aveva CP_1
fra il gennaio 2019 e il settembre 2021 percepito un importo non dovuto pari a € 8.664,04 e successivamente, il 29.10.2021, che aveva percepito fra il
1.8.2017 e il 21.12.2018 un importo non dovuto pari a € 4.070,63 per elaborazione redditi familiari del 2017-18, dato atto che i suoi unici redditi erano la pensione di vecchiaia e il reddito della casa di abitazione mentre i redditi imprenditoriali della moglie erano stati inseriti nelle dichiarazioni dei redditi, ha richiamato l'art. 52 legge 88/89 come interpretato dall'art. 13 legge
412/91 e, dato atto che tutti i dati rilevanti erano conosciuti o conoscibili dall' , ha assunto le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
L' resiste e, premesso che il ricorrente non aveva mai compilato il CP_1 modello RED, ha evidenziato fra l'altro che il reddito della coniuge, indicato in sede di domanda amministrativa (17.7.2017) in € 2.000,00, ammontava invece per quell'anno a € 6.817,00 mentre il reddito della casa di abitazione
(indicato in € 7,00) era invece pari a € 1.268,00 e non era mai stato dichiarato né dal ricorrente né dalla moglie e ha eccepito che il ricorrente non si trovava in stato di bisogno e le somme erogate non avevano quindi natura assistenziale.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (così da ult. Cass.,
23.2.2023 n. 5606).
2 In particolare, la regolare presentazione di dichiarazioni dei redditi conformi al vero esclude che si possa configurare un dolo del pensionato (cfr. p.e.
Cass., 2.7.2021 n. 18820).
Sul punto si veda anche App. Genova, 1.6.2022 n. 133: “…deve ritenersi che il mancato invio all' , non solo dei modelli RED (non obbligatori), ma CP_1 anche delle dichiarazioni richieste dall' art. 13 comma 2 della L. n. 118/71, non assuma rilevanza ai fini [della] configurazione del dolo omissivo, in quanto – alla luce della giurisprudenza sopra richiamata – l'importante è che
l'accipiens sia stato in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771); ciò in quanto, attraverso questo sistema di scambio di informazioni telematiche, l ha CP_1
la possibilità in qualsiasi momento di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali”.
3. Tuttavia, quando si discute di assegno sociale, la questione si interseca con un'altra.
L'art. 3 comma 6 II periodo L. 335/95 prevede: “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass, 7.2.2024 n. 3522), valorizzando questa disposizione, ha statuito che l'assegno sociale è prestazione connotata da intrinseca provvisorietà, poiché è correlata al non superamento, da parte dell'interessato, anno per anno, di una certa soglia di reddito.
Ne deriva, secondo la suprema Corte, che, durante l'anno, l'assegno sociale
è erogato in via provvisoria ed il suo diritto (meglio, il diritto al trattenimento di quanto erogato nell'anno) si consolida solo quando, con la presentazione della denunzia dei redditi, si conferma che l'interessato è rimasto entro la soglia reddituale per aver diritto all'assegno.
La Corte ritiene infatti che “è immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge” (Cass., 3522/24, cit.).
3 Se quindi, per ciascun anno, il recupero interviene nei termini previsti dalla legge non può configurarsi alcun affidamento tutelabile (in termini svariate pronunce di questo ufficio fra cui Trib. Spezia, 25.11.2024 n. 343, est.
Panico).
Alla stregua della disposizione sopra richiamata, il recupero deve avvenire entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. Ora, l'indebito riferito agli anni 2020 e 2021 risulta richiesto il 30.8.2021, e quindi entro il luglio dell'anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (e cioè luglio 2022 e luglio 2023 rispettivamente).
In relazione a questi indebiti, dato che il ricorrente non ne contesta la sussistenza ma invoca soltanto il proprio affidamento, la domanda è quindi sicuramente infondata.
Per quanto riguarda gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, la richiesta è intervenuta oltre il termine sopra indicato.
Per gli anni 2018 e 2019 i redditi del ricorrente erano costituiti essenzialmente da pensioni erogate dal medesimo . CP_1
La coniuge risulta aver presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018 per il 2017 e 2019 per il 2018.
Per i redditi dell'anno 2019 è stata depositata la certificazione unica (si tratta, apparentemente, di redditi da lavoro dipendente).
Questo giudice, in altra controversia in cui si discuteva della tutela dell'affidamento del percettore di prestazioni assistenziali indebite, ha già osservato che le certificazioni uniche vengono comunicate alla Agenzia delle
Entrate e che l può quindi conoscere attraverso il medesimo scambio di CP_1
informazioni telematiche che gli consente di conoscere le dichiarazioni dei redditi e ha concluso: “Pur in assenza di precedenti al riguardo sul punto specifico, il giudice ritiene che la conoscibilità delle certificazioni uniche da parte dell' sia sufficiente per parificarle alle dichiarazioni dei redditi agli CP_1 odierni fini…” (Trib. Spezia, 21.11.2024 n. 418).
Il reddito della casa di abitazione è irrilevante per legge (art. 6 comma 2 III periodo legge 335/95: “Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le
4 competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”).
Secondo i principi sopra indicati, quindi, tutti i redditi rilevanti erano conoscibili dall' . CP_1
In linea di principio, quindi, si deve ravvisare la sussistenza di un affidamento tutelabile (tale dal momento in cui l non poteva più procedere al CP_1 conguaglio dell'assegno).
5. Per l'anno 2017, va però osservato che il ricorrente, nel presentare la domanda di assegno sociale in data 17.7.2017, aveva indicato i redditi da lavoro autonomo della moglie per quell'anno in € 2.000,00, mentre in realtà ammontarono a € 7.650,00 (a fronte di ricavi per € 75.899,00).
Tenuto conto del fatto che nell'anno precedente – primo di attività – i redditi della moglie ammontavano a € 4.429,00 (a fronte di ricavi per € 41.331,00), nell'assenza di elementi che possano indurre a ritenere che al momento della presentazione della domanda amministrativa fosse prevedibile una contrazione, anziché un aumento, si deve concludere che il ricorrente indicò consapevolmente un dato sottostimato.
Ciò è sufficiente a ravvisare un suo dolo che, con riferimento a quell'anno, esclude la possibilità di configurare un affidamento tutelabile.
L'indebito non è quindi dovuto limitatamente agli anni 2018 e 2019.
6. Ora, è vero che la dichiarazione dei redditi viene presentata nel corso dell'anno successivo, che non è subito conoscibile e che all' , anche in CP_1
considerazione della enorme quantità di posizioni gestite, è necessario un certo lasso di tempo per elaborare i dati e verificare la sussistenza di indebiti.
Queste considerazioni, che sono state effettivamente evidenziate da recente giurisprudenza di merito per escludere l'irripetibilità dell'indebito, si fondano su dati di fatto che sono sicuramente veri;
ma, ad avviso di questo giudice, non sono rilevanti.
Come si è visto, il diritto vivente stabilisce che la regola è l'irripetibilità dell'indebito assistenziale anteriore alla revoca, e l'eccezione è la ripetibilità.
La ripetibilità sussiste quando, in presenza di un dolo del pensionato, viene meno il suo affidamento tutelabile: a questa valutazione è completamente estranea la valutazione dell'operato dell' . CP_1
5 Il fondamento dell'irripetibilità, cioè, non è l'inerzia dell' , Controparte_2
e non gli giova evidenziare che non sarebbe stato possibile revocare la prestazione prima della data in cui l'ha revocata.
Infatti, che vi sia uno scarto temporale fra il momento in cui il requisito reddituale viene perduto e il momento in cui l accerta questa perdita è CP_1
del tutto fisiologico: ma far leva su questo scarto temporale per affermare la ripetibilità dell'indebito significa in realtà sostituire al principio ormai individuato dal diritto vivente (e cioè: l'indebito assistenziale che si verifica prima della revoca è irripetibile, salvo che venga meno l'affidamento del pensionato) un principio del tutto diverso se non opposto (e cioè: l'indebito assistenziale che si verifica prima della revoca è ripetibile, salvo che emerga una colpevole inerzia dell' ). CP_1
7. L' ha poi richiamato il principio affermato dalla locale Corte CP_1
distrettuale (sent. 133/22, cit.), anche con richiamo di precedenti di legittimità, secondo cui la tutela dell'indebito assistenziale presuppone lo stato di bisogno del pensionato e la natura alimentare delle somme erogate, mentre, laddove il pensionato disponga di redditi di notevole rilevanza, questa natura viene meno e non vi è motivo di tutelare l'affidamento; sotto altro punto di vista, poi, l'affidamento non è comunque tutelabile, perché la percezione di redditi rilevanti consente di per sé al pensionato di rendersi conto che non ha più diritto alla prestazione.
Il principio, in sé, è totalmente condivisibile.
Nel caso di specie, però, i redditi come sopra evidenziati non sono tali da far ritenere venuta meno la natura assistenziale dell'erogazione e tanto meno si può ritenere che in forza di essi il ricorrente si raffigurasse senz'altro di non aver più diritto alla prestazione.
Va considerato al riguardo che la giurisprudenza di legittimità esclude l'irripetibilità in ipotesi in cui “l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile al beneficiario di non avere diritto alla prestazione assistenziale” (la frase si rinviene nella motivazione di Cass., 9.11.2018 n.
28771, ma viene ripresa da altre pronunce successive).
8. Il richiamo all'onere di parte ricorrente di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione sembra poi estrinseco alla fattispecie concreta, visto che il
6 ricorrente non contesta affatto che la prestazione non fosse dovuta (e non deve quindi provare fatti costitutivi di un diritto che ritiene insussistente), ma afferma di non essere ciò nonostante tenuta alla ripetizione.
9. Per soccombenza reciproca le spese si compensano.
La complessità in fatto e in diritto della controversia ha reso necessaria la stesura separata della motivazione dopo la pronuncia in udienza del dispositivo trascritto in calce.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l non ha diritto di ripetere da le somme CP_1 Parte_1 di cui alle note del 30.8.2021 e del 29.10.2021, limitatamente all'indebito maturato nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2019; rigetta il ricorso relativamente all'indebito maturato nei periodi 1.8.2017 –
31.12.2017 e 1.1.2020 – 30.9.2021; compensa le spese di lite.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 28/11/2024
Il giudice
Marco Viani
7