Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
In tema di personale medico specialistico convenzionato, l'art. 6, comma 5, della l.r. Puglia n. 26 del 2006 (nel testo vigente "ratione temporis", come novellato dall'art. 24 della l.r. Puglia n. 10 del 2007), si interpreta nel senso che, per i dipendenti inquadrati nei ruoli del SSN ai sensi della l. n. 45 del 1999, il servizio prestato in regime convenzionale presso i SERT prima dell'inquadramento rileva, con efficacia retroattiva, limitatamente all'anzianità di servizio, quale base per la gestione del rapporto di lavoro, ma non anche ai fini retributivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2015, n. 22614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22614 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
I T IT IR D E T N E S E 22614/15 - I L L O B E T N AULA 'A' E S E 5 NOV 2015 - E N IO Z A R T IS G Oggetto E R REPUBBLICA ITALIANA E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI R.G.N. 12774/2012 SEZIONE LAVORO Cron. 22614 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente -Ud. 02/07/2015 Dott. PAOLO STILE Rel. Consigliere PU Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO ConsigliereDott. IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12774-2012 proposto da: ER LA C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo dell'avvocato MARCO SERRA, rappresentata e studio difesa dall'avvocato MARIA GABRIELLA SPATA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2015 contro 3024 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI N. 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO CARMELO ROLLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 1792/2011 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/07/2011 R.G. N. 2879/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l'Avvocato SERRA MARCO per delega verbale SPATA MARIA GABRIELLA;
udito l'Avvocato ROLLO SANDRO CARMELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con ricorso al giudice del lavoro di Lecce, CO AU esponeva di aver prestato servizio in regime di rapporto convenzionale dal 1°.06.91 al 15.01.02 presso il Servizio tossicodipendenze (SERT) dell'AUSL LE/1 e, a seguito dell'attuazione della 1. 18.02.99 n. 45, di essere stata inquadrata in ruolo dal 16.12.01, nel profilo di educatrice professionale cat. D (ccnl comparto sanità, ruolo sanitario). Ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio, chiedeva che, ai sensi della legislazione regionale, le fossero corrisposte le differenze retributive dovute per il periodo pregresso di anzianità di servizio e fosse regolarizzata la sua posizione contributiva.
2. Il Tribunale condannava la Azienda sanitaria a riconoscere ai soli fini previdenziali i periodi di servizio prestati in regime di convenzione prima dell'immissione in ruolo e rigettava i restanti capi della domanda inerenti il pagamento delle differenze retributive, atteso che il riconoscimento dell'attività convenzionata era previsto solo ai fini giuridici e non anche a quelli economici.
3. Proposto appello dalla CO, la Corte d'appello di Lecce con sentenza del 1°.07.11 rigettava l'impugnazione. La Corte prendeva atto delle fonti legislative regionali regolatrici del rapporto di lavoro e rilevava che l'art. 24, c. 1, della 1.r. Puglia 16.04.07 n. 10, quantunque avesse riconosciuto l'anzianità di servizio anche a fini economici "con effetti retroattivi", aveva lo scopo di garantire l'omogeneità del trattamento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 45 del 1999 con quello dei dipendenti già inquadrati per altra via procedimentale. Non avendo tale seconda tipologia di personale ricevuto arretrati stipendiali per differenze tra la retribuzione successiva all'inquadramento e quella antecedente, rilevava che l'omogeneità tra le due categorie di dipendenti non poteva che riguardare il futuro. ош 4. Propone ricorso per cassazione CO. Risponde con controricorso l'Azienda sanitaria locale di Lecce. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 5. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell'art. 6, c. 5, della l.r. Puglia 9.08.06 n. 26, come sostituito dall'art. 24 della 1.r. 16.04.07 n. 10, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Secondo parte ricorrente sia la legge 9.08.06 n. 26, che (a maggior ragione) la 16.04.07 n. 10 avevano lo scopo di assicurare al personale inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della legge 18.02.99 n. 45 un trattamento che, quanto all'assetto giuridico ed economico, non si discostasse da quello di cui aveva goduto il personale già precedentemente inquadrato negli stessi ruoli. Con l'art. 24, c. 1, il legislatore regionale ha statuito che a detto personale va riconosciuta “ai fini giuridici, economici e previdenziali" l'anzianità del servizio prestato in regime convenzionale con riferimento all'orario settimanale svolto, “secondo i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 (...) e con effetti retroattivi." Con la locuzione effetti retroattivi il legislatore regionale ha attribuito a detto riconoscimento efficacia retroattiva, a far data dal sorgere del -rapporto, intendendo così eliminare per il passato, il presente ed il futuro - la sperequazione esistente tra l'operatore di ruolo e quello convenzionato, riconoscendo a quest'ultimo quegli stessi emolumenti retributivi che gli sarebbero spettati se il rapporto fosse stato ab initio a tempo indeterminato.
6. Il ricorso non è fondato. La legge nazionale 18.02.99 n. 45, recante disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze, prevede che "i posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'art. 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30.11.90, n. 444, sono attribuiti entro il 31.12.99 2 quy mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali” (art. 2, c. 3). A tale legge fu data attuazione nella Regione Puglia con la legge regionale 9.08.06 n. 26, recante interventi in materia sanitaria, la quale, tra l'altro statui che “per il conseguimento di omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali, al personale dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della 1. 18.02.99 n. 45, ai fini giuridici ed economici, viene riconosciuta l'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale con riferimento all'orario settimanale svolto" (art. 6, c. 5). Tale disposizione fu sostituita dalla legge regionale 16.04.07 n. 10 (legge di bilancio pluriennale 2007-2009) con la seguente nuova formulazione: "5. Per il conseguimento di omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali, al personale dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), ai fini giuridici, economici e previdenziali viene riconosciuta l'anzianità del servizio prestato in regime convenzionale con riferimento all'orario settimanale svolto, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale) e con effetti retroattivi." (art. 24, c. 1). Infine, della disposizione da ultimo indicata fu data interpretazione autentica con la l.r. 23.12.08 n. 45 (recante norme in materia sanitaria), nel senso che "ai soli fini previdenziali, deve intendersi nel senso che il servizio 3 qu prestato in regime convenzionale dal personale dipendente inquadrato nei ...ruoli del SSN ai sensi della 1. 18.02.99 n. 45 precedentemente all'immissione in ruolo venga coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente" (art. 17). In forza di tale interpretazione autentica i giudici di merito hanno riconosciuto i periodi di servizio prestati in regime di convenzione solo a fini previdenziali.
7. Il giudice di appello ha interpretato l'art. 5, c. 6, della legge n. 26 del 2006, come definitivamente introdotto dalla legge n. 10 del 2007, nel senso che la disposizione intende assicurare omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali e a tale scopo parifica i dipendenti inquadrati ai sensi della legge n. 45 del 1999 (tra cui rientra l'odierna ricorrente) ai colleghi già transitati in ruolo per altra via procedimentale. Per quanto riguarda il trattamento economico, il giudice rileva che non risultando che tali ultimi dipendenti abbiano percepito differenze retributive tra quanto percepito prima e dopo l'assunzione a tempo indeterminato, ritiene che detta omogeneità debba essere garantita solo per il futuro, mediante il riconoscimento dell'anzianità maturata nel rapporto convenzionale, da valere a fini non solo economici, ma anche giuridici e previdenziali.
8. Ad avviso del Collegio la norma contenuta in detto art. 5, c. 6, con l'obiettivo di rendere omogeneo il trattamento tra le varie categorie professionali della sanità regionale, consente che il servizio prestato dal personale prima dell'inquadramento nei ruoli ai sensi della legge n. 45 del 1999, materialmente quantificato nelle ore di servizio settimanale prestate in regime convenzionale, venga riconosciuto dopo l'ingresso nei ruoli del SSN ai fini dell'anzianità rilevante ai fini economici, giuridici e previdenziali. A tale scopo la disposizione prevede che l'equiparazione avvenga sulla base di quanto previsto dal d.p.c.m. 8.03.01, recante i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale da varie categorie mediche, il quale, tra l'altro, indica il parametro per consentire che 4 ди l'anzianità di natura convenzionale venga oggettivizzata in maniera da divenire "anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel Servizio sanitario nazionale” (v. capo b, nn. 1-2). La norma, quindi, mira a creare per i nuovi immessi in ruolo una anzianità di servizio che tenga conto del servizio convenzionale pregresso, giuridicamente omogenea a quella del personale già in servizio nei ruoli del Servizio sanitario, che costituisca la base per la gestione del rapporto di lavoro. La circostanza che il servizio convenzionale venga riconosciuto ai fini dell'anzianità anche “con effetti retroattivi", secondo la locuzione conclusiva della disposizione, sta a significare che l'anzianità così determinata deve essere considerata a fini economici, giuridici e retributivi non solo dal momento dell'assunzione a tempo indeterminato, ma dal momento dell'instaurazione del rapporto convenzionale, quale maturato entrato nel patrimonio del dipendente. Quindi, la rilevanza economica, giuridica e previdenziale riconosciuta all'anzianità così determinata non significa che la legge abbia voluto equiparare economicamente il servizio prestato dal personale convenzionato prima dell'inquadramento in ruolo a quello contemporaneamente prestato nello stesso periodo dal personale a tempoindeterminato. Ove si accedesse alla tesi oggi sostenuta dalla ricorrente, si darebbe credito ad un'interpretazione della norma che non trova spunto nel testo normativo ed è frutto di un indebito allargamento della ratio legis. Nella “omogeneità di trattamento" perseguita dalla legge si farebbe rientrare, infatti, una sorta di adeguamento retributivo "retroattivo" del tutto arbitrario in quanto andrebbe a parificare due prestazioni - quella offerta dal personale convenzionato e quella offerta dal personale con rapporto di lavoro subordinato disomogenee e basate su regime giuridico diverso. ди 5 9. Infondata la tesi di diritto sostenuta dalla ricorrente, essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate in ragione della novità della questione trattata.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 2 luglio 2015 Il Presidente Jabste Il Consigliere estensore El emmen Il Funzionario GiudiziariSchiene Depositato in Cancelleria A DICA M E oggi, 5 NOV 2015 R P Funzionario Giudiziario Adriana GRANATA F ionarie Giudiziario Aliene 6