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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo PULVIRENTI PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra LEVANTI GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. FAVARA GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3519/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INCATASCIATO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. MULIERE GAUDENZIA C.F._3
RESISTENTI
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
) con il patrocinio dell'avv. SIPIONE MARIA C.F._5
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e nonni paterni delle figlie Controparte_1 CP_2 Controparte_5
(30.9.2019) e (18.1.2021), nate dalla relazione more uxorio tra la ricorrente Controparte_6
e il figlio dei resistenti, , chiedendo porsi a carico dei nonni un contributo Controparte_7 di mantenimento in favore delle nipoti, all'uopo deducendo: che, a far data dalla cessazione della relazione tra i genitori (2021) il padre non ha mai versato nulla per il mantenimento delle figlie, lasciando ogni relativo onere alla sola madre, né ha mai esercitato il diritto di visita;
che, con ordinanza del 6.7.2022, Questo Tribunale ha, tra le altre cose, posto a carico del padre il versamento di un contributo di mantenimento a favore delle figlie di € 400,00 complessivi (€
200,00 per ciascuna figlia); di essere disoccupata, mentre il padre delle figlie svolgerebbe attività lavorativa con un reddito di circa € 1.000,00 mensili;
di essersi avvalsa del sostegno della propria famiglia per il mantenimento delle minori;
di avere due ulteriori figli nati da altre relazioni;
che i nonni paterni sono dotati di redditi, essendo entrambi dipendenti comunali in pensione;
di aver tentato vanamente azione esecutiva mobiliare nei confronti del padre delle minori.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno domandato il rigetto della domanda di parte ricorrente, per insussistenza dei relativi presupposti, non essendo stata allegata l'impossibilità della madre di far fronte al mantenimento delle figlie. In subordine, in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento da parte dei nonni, hanno domandato la chiamata in causa dei nonni materni delle minori. In ogni caso, hanno dedotto di non essere nelle condizioni di provvedere al mantenimento delle minori, dovendo occuparsi del mantenimento del figlio CP_7 affetto da una grave patologia, e provvedendo al versamento del contributo di mantenimento anche nei confronti di altri figli dello stesso, oltre che alle proprie esigenze personali.
Costituitisi in giudizio, i terzi chiamati e hanno Controparte_3 Controparte_4 chiesto il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti, in subordine chiedendo porsi a loro carico un contributo determinato nei limiti dell'assegno alimentare, deducendo di avere peraltro da sempre contribuito a ogni necessità, morale e materiale, delle minori.
***
Ciò premesso, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per la chiesta emissione nei confronti dei resistenti e nonni paterni delle Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 5 minori e dell'ordine ex art. 316 - bis c.c. di pagamento di somme dirette al CP_5 CP_6 mantenimento di dette minori.
Sul punto, emerge dagli atti ed è incontestato che il padre delle due minori, affetto da una malattia cronica, non adempie all'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie che vivono con la madre, così come disposto con Decreto del Tribunale di Ragusa emesso in data 6 luglio 2022, con il versamento di un assegno mensile di € 400,00, nonostante l'atto di precetto notificatogli per ben
6.308,53 e il successivo pignoramento mobiliare con esito negativo.
Gli stessi resistenti hanno anzi dichiarato di far fronte agli oneri di mantenimento dello stesso onerato e di altri nipoti, anch'essi figli di , proprio in ragione del Controparte_7 perdurante inadempimento del proprio figlio, asseritamente riconducibile alle sue condizioni di salute.
In diritto, va osservato che l'obbligo di cui all'art. 316 bis c.c. sussiste indubbiamente in capo a tutti gli ascendenti dello stesso grado, in ordine di prossimità, sebbene non costituisca un'obbligazione unitaria ed inscindibile tale da integrare, sul piano processuale, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (in tema Corte appello L'Aquila, sez. I, 18 settembre 2018, n.1701;
Tribunale Avellino sez. I, 17 novembre 2017, n.1595). Va inoltre osservato che presupposto per la nascita dell'obbligo degli ascendenti di integrare le finanze dei genitori non è già il requisito dello
“stato di bisogno” previsto dall'art. 438 c.c., bensì il requisito della “insufficienza dei mezzi”, che va apprezzata con riferimento all'incapacità dei genitori di “mantenere” il figlio minore, cioè di garantire con il proprio patrimonio e con i propri redditi non solo il soddisfacimento delle sue esigenze primarie, ma anche quanto necessario al pieno sviluppo della sua personalità e dunque, per esempio, il gioco e lo svago.
Nella specie, fermo e incontestato l'inadempimento del padre, riguardo alla madre emerge che la ricorrente, allo stato, è priva di occupazione e anche ad assumere che possa svolgere lavori saltuari e in nero - essendo difficilmente ipotizzabile un'entrata qualificata nel mercato del lavoro
(donna quarantenne) - il percepimento di mezzi di sostegno del reddito e che benefici dell'ausilio dell'attuale marito (tuttavia pure onerato del mantenimento dell'ultimo nato della coppia, , Per_1 ella deve altresì far fronte, pro quota, al mantenimento di una quarta figlia nata da una precedente relazione e non appare pertanto in grado di poter provvedere comunque da sola all'integrale soddisfacimento di tutte le (pur essenziali) esigenze di vita delle due figlie e CP_5 CP_6 rispettivamente di 6 e 4 anni, stante che l'insufficienza dei mezzi, d'altronde, non deve essere intesa pagina 3 di 5 in senso assoluto come totale incapacità di mantenere i figli, atteso che, al contrario, nella maggioranza dei casi, i genitori sono solo parzialmente incapaci di provvedere alla prole, con la conseguenza che il loro contributo deve essere integrato e non sostituito da quello degli ascendenti, come nel caso che ci occupa.
Ne discende che, nel caso di specie, diviene operante ed esigibile l'obbligazione (sussidiaria e integrativa) a carico degli ascendenti dei minori e, pertanto, anche a carico dei nonni, di contribuire a fornire alla medesima ricorrente i mezzi necessari per l'adempimento del suo dovere di sostentamento delle due figlie.
Venendo alla quantificazione, sulla base degli elementi raccolti in giudizio è emerso che i coniugi , non sostengono oneri di locazione (e anzi dispongono di Parte_2 immobile di proprietà nel quale far vivere il figlio e percepiscono entrambi redditi da CP_7 pensione. Pertanto, considerando tutte le spese da sostenersi (dovendosi però osservare che gli stessi volontariamente si fanno carico, ad esempio, degli oneri di mantenimento di altri figli di ma non anche di e , anche in ragione delle loro condizioni di CP_7 CP_5 CP_6 salute, appaiono comunque poter disporre di una capacità reddituale per il versamento di una somma alla ricorrente, per la causale in questione, che può allora stabilirsi in euro 200,00 mensili, oltre agli aggiornamenti annuali secondo gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c., per le esigenze di vita dei nipoti, somma che non appare eccessivamente gravosa.
Con riguardo, ai nonni materni terzi chiamati in causa, certamente non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda a carico di la quale, per come Controparte_4
è rimasto incontestato, è priva di occupazione da oltre un decennio, avendo sospeso la propria attività a causa di una grave malattia.
Quanto a va considerato che l'art. 316 bis c.c. al primo comma dispone che gli Controparte_3 ascendenti “sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”, derivandone che, pertanto, gli ascendenti vi possono provvedere anche in maniera indiretta e nella specie, è rimasto incontestato l'ausilio, morale ed economico, da sempre fornito dai nonni materni per il sostentamento delle nipoti, avendo gli stessi sostenuto e continuando a sostenere spese, anche scolastiche, nel loro interesse e occupandosi, tra l'altro, di accompagnarle a scuola quotidianamente, ciò integrando l'adempimento dell'obbligazione contributiva in capo al predetto , senza necessità di porre a suo carico ulteriori oneri. CP_3
pagina 4 di 5 Le spese processuali, attese la natura del giudizio e le ragioni della decisione possono compensarsi tra tutte le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 316 - bis c.c.,
ordina ai convenuti e di versare a Controparte_1 CP_2
con decorrenza dalla domanda, a titolo di mezzi necessari per il mantenimento Parte_1 delle due figlie minori, la somma mensile di euro 200,00, oltre agli aggiornamenti annuali secondo gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c.;
ogni altra domanda assorbita e/o rigettata;
spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo PULVIRENTI PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra LEVANTI GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. FAVARA GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3519/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INCATASCIATO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. MULIERE GAUDENZIA C.F._3
RESISTENTI
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
) con il patrocinio dell'avv. SIPIONE MARIA C.F._5
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e nonni paterni delle figlie Controparte_1 CP_2 Controparte_5
(30.9.2019) e (18.1.2021), nate dalla relazione more uxorio tra la ricorrente Controparte_6
e il figlio dei resistenti, , chiedendo porsi a carico dei nonni un contributo Controparte_7 di mantenimento in favore delle nipoti, all'uopo deducendo: che, a far data dalla cessazione della relazione tra i genitori (2021) il padre non ha mai versato nulla per il mantenimento delle figlie, lasciando ogni relativo onere alla sola madre, né ha mai esercitato il diritto di visita;
che, con ordinanza del 6.7.2022, Questo Tribunale ha, tra le altre cose, posto a carico del padre il versamento di un contributo di mantenimento a favore delle figlie di € 400,00 complessivi (€
200,00 per ciascuna figlia); di essere disoccupata, mentre il padre delle figlie svolgerebbe attività lavorativa con un reddito di circa € 1.000,00 mensili;
di essersi avvalsa del sostegno della propria famiglia per il mantenimento delle minori;
di avere due ulteriori figli nati da altre relazioni;
che i nonni paterni sono dotati di redditi, essendo entrambi dipendenti comunali in pensione;
di aver tentato vanamente azione esecutiva mobiliare nei confronti del padre delle minori.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno domandato il rigetto della domanda di parte ricorrente, per insussistenza dei relativi presupposti, non essendo stata allegata l'impossibilità della madre di far fronte al mantenimento delle figlie. In subordine, in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento da parte dei nonni, hanno domandato la chiamata in causa dei nonni materni delle minori. In ogni caso, hanno dedotto di non essere nelle condizioni di provvedere al mantenimento delle minori, dovendo occuparsi del mantenimento del figlio CP_7 affetto da una grave patologia, e provvedendo al versamento del contributo di mantenimento anche nei confronti di altri figli dello stesso, oltre che alle proprie esigenze personali.
Costituitisi in giudizio, i terzi chiamati e hanno Controparte_3 Controparte_4 chiesto il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti, in subordine chiedendo porsi a loro carico un contributo determinato nei limiti dell'assegno alimentare, deducendo di avere peraltro da sempre contribuito a ogni necessità, morale e materiale, delle minori.
***
Ciò premesso, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per la chiesta emissione nei confronti dei resistenti e nonni paterni delle Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 5 minori e dell'ordine ex art. 316 - bis c.c. di pagamento di somme dirette al CP_5 CP_6 mantenimento di dette minori.
Sul punto, emerge dagli atti ed è incontestato che il padre delle due minori, affetto da una malattia cronica, non adempie all'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie che vivono con la madre, così come disposto con Decreto del Tribunale di Ragusa emesso in data 6 luglio 2022, con il versamento di un assegno mensile di € 400,00, nonostante l'atto di precetto notificatogli per ben
6.308,53 e il successivo pignoramento mobiliare con esito negativo.
Gli stessi resistenti hanno anzi dichiarato di far fronte agli oneri di mantenimento dello stesso onerato e di altri nipoti, anch'essi figli di , proprio in ragione del Controparte_7 perdurante inadempimento del proprio figlio, asseritamente riconducibile alle sue condizioni di salute.
In diritto, va osservato che l'obbligo di cui all'art. 316 bis c.c. sussiste indubbiamente in capo a tutti gli ascendenti dello stesso grado, in ordine di prossimità, sebbene non costituisca un'obbligazione unitaria ed inscindibile tale da integrare, sul piano processuale, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (in tema Corte appello L'Aquila, sez. I, 18 settembre 2018, n.1701;
Tribunale Avellino sez. I, 17 novembre 2017, n.1595). Va inoltre osservato che presupposto per la nascita dell'obbligo degli ascendenti di integrare le finanze dei genitori non è già il requisito dello
“stato di bisogno” previsto dall'art. 438 c.c., bensì il requisito della “insufficienza dei mezzi”, che va apprezzata con riferimento all'incapacità dei genitori di “mantenere” il figlio minore, cioè di garantire con il proprio patrimonio e con i propri redditi non solo il soddisfacimento delle sue esigenze primarie, ma anche quanto necessario al pieno sviluppo della sua personalità e dunque, per esempio, il gioco e lo svago.
Nella specie, fermo e incontestato l'inadempimento del padre, riguardo alla madre emerge che la ricorrente, allo stato, è priva di occupazione e anche ad assumere che possa svolgere lavori saltuari e in nero - essendo difficilmente ipotizzabile un'entrata qualificata nel mercato del lavoro
(donna quarantenne) - il percepimento di mezzi di sostegno del reddito e che benefici dell'ausilio dell'attuale marito (tuttavia pure onerato del mantenimento dell'ultimo nato della coppia, , Per_1 ella deve altresì far fronte, pro quota, al mantenimento di una quarta figlia nata da una precedente relazione e non appare pertanto in grado di poter provvedere comunque da sola all'integrale soddisfacimento di tutte le (pur essenziali) esigenze di vita delle due figlie e CP_5 CP_6 rispettivamente di 6 e 4 anni, stante che l'insufficienza dei mezzi, d'altronde, non deve essere intesa pagina 3 di 5 in senso assoluto come totale incapacità di mantenere i figli, atteso che, al contrario, nella maggioranza dei casi, i genitori sono solo parzialmente incapaci di provvedere alla prole, con la conseguenza che il loro contributo deve essere integrato e non sostituito da quello degli ascendenti, come nel caso che ci occupa.
Ne discende che, nel caso di specie, diviene operante ed esigibile l'obbligazione (sussidiaria e integrativa) a carico degli ascendenti dei minori e, pertanto, anche a carico dei nonni, di contribuire a fornire alla medesima ricorrente i mezzi necessari per l'adempimento del suo dovere di sostentamento delle due figlie.
Venendo alla quantificazione, sulla base degli elementi raccolti in giudizio è emerso che i coniugi , non sostengono oneri di locazione (e anzi dispongono di Parte_2 immobile di proprietà nel quale far vivere il figlio e percepiscono entrambi redditi da CP_7 pensione. Pertanto, considerando tutte le spese da sostenersi (dovendosi però osservare che gli stessi volontariamente si fanno carico, ad esempio, degli oneri di mantenimento di altri figli di ma non anche di e , anche in ragione delle loro condizioni di CP_7 CP_5 CP_6 salute, appaiono comunque poter disporre di una capacità reddituale per il versamento di una somma alla ricorrente, per la causale in questione, che può allora stabilirsi in euro 200,00 mensili, oltre agli aggiornamenti annuali secondo gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c., per le esigenze di vita dei nipoti, somma che non appare eccessivamente gravosa.
Con riguardo, ai nonni materni terzi chiamati in causa, certamente non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda a carico di la quale, per come Controparte_4
è rimasto incontestato, è priva di occupazione da oltre un decennio, avendo sospeso la propria attività a causa di una grave malattia.
Quanto a va considerato che l'art. 316 bis c.c. al primo comma dispone che gli Controparte_3 ascendenti “sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”, derivandone che, pertanto, gli ascendenti vi possono provvedere anche in maniera indiretta e nella specie, è rimasto incontestato l'ausilio, morale ed economico, da sempre fornito dai nonni materni per il sostentamento delle nipoti, avendo gli stessi sostenuto e continuando a sostenere spese, anche scolastiche, nel loro interesse e occupandosi, tra l'altro, di accompagnarle a scuola quotidianamente, ciò integrando l'adempimento dell'obbligazione contributiva in capo al predetto , senza necessità di porre a suo carico ulteriori oneri. CP_3
pagina 4 di 5 Le spese processuali, attese la natura del giudizio e le ragioni della decisione possono compensarsi tra tutte le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 316 - bis c.c.,
ordina ai convenuti e di versare a Controparte_1 CP_2
con decorrenza dalla domanda, a titolo di mezzi necessari per il mantenimento Parte_1 delle due figlie minori, la somma mensile di euro 200,00, oltre agli aggiornamenti annuali secondo gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c.;
ogni altra domanda assorbita e/o rigettata;
spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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