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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3297/2019 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 5.2.2025
TRA
(C.F.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede in Nardò (LE), alla Via XX Settembre n° 69, , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall' avv. Vittoria Ciavarella (C.F.:
) con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._1
Seggio del Popolo, n° 22 presso lo studio dell'Avv. Luca Cirillo;
-RICORRENTE-
CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Bari, al Viale Japigia n. 184, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Napoli, alla Via Diaz n.
11; -RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.5.2019 all
[...]
Controparte_1
(d'ora in poi, ), il Parte_2 Parte_1
(d'ora in poi, “ ”), ha esposto:
[...] Parte_1
-di svolgere, in qualità di persona giuridica pubblica, una serie di funzioni istituzionali, tra cui la realizzazione di opere nel settore della bonifica integrale;
-nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche di irrigazione, in virtù di decreto del Ministero per le Politiche Agricole n° 6 del 18.09.1998, è titolare di concessione per la realizzazione della “Diga del Pappadai ”
- un serbatoio artificiale realizzato, per quanto concerne le opere principali, negli anni 1988-1993 – per il quale, a completamento dell'opera, si è prospettata la necessità di svolgere accertamenti tecnici atti a valutare l'effettiva funzionalità della diga attraverso lo svaso e il successivo riempimento dell'invaso a diverse quote, al fine di verificare la reazione dell'infrastruttura, all'esito dei quali seguirà il collaudo definitivo e la concreta messa in funzione della diga del Pappadai.
Con nota n° 5644 del 30.09.2010, il ha presentato al Parte_1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le
Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio Tecnico per le
Dighe di Napoli, la richiesta di incremento della quota di invaso, a seguito della quale, con provvedimento n. Prot. 136/2011 del
17.2.2011, l'Ufficio competente ha rilasciato la chiesta autorizzazione;
-dopo il rilascio dell'autorizzazione, il con sua nota del Parte_1
19.2.2013 n. 724 ha chiesto agli Enti competenti, tra cui la Regione
Basilicata, la , il Ministero delle Infrastrutture e dei CP_2
Trasporti e l' la concessione dell'erogazione della quantità Parte_2
d'acqua occorrente all'attuazione del completamento della 3^ fase sperimentale del programma d'invasamento approvato, per riportare l'invaso fino a quota 105,00 m. slm., rappresentando, altresì: “…
l'urgenza di dar seguito alla richiesta, atteso il pubblico interesse che l'opera riveste e per il cospicuo apporto che la stessa è destinata a fornire al settore agricolo ed alle necessità potabili del basso Salento.”
In particolare, con nota del del 05.04.2013, Prot. n° 1441, Parte_1 indirizzata all' il ricorrente ha sollecitato l'attivazione delle Parte_2 opportune misure per rendere efficiente il Sinni 3°, transito in gestione dell' attraverso il quale avrebbe dovuto essere garantita Parte_2
l'acquisizione della portata d'acqua necessaria al riempimento dell'invaso.
Con successiva nota n. prot. 1259 del 13.5.2013, l' comunicava Parte_2 che a causa del danneggiamento di un canale a cielo aperto - cioè, lo stesso che avrebbe dovuto addurre acqua al Sinni III°, da cui si sarebbe, poi, potuto far convogliare l'acqua nell'invaso del Pappadai - non era possibile procedere alla fornitura di acqua che era stata sollecitata dal . Parte_1
Vani erano stati i solleciti successivi trasmessi dal all' Parte_1 Parte_2 ed agli altri Enti competenti, per sollecitare gli interventi di manutenzione del canale cielo aperto, per cui, con sua nota del
9.3.2017 n. prot. 1253, il comunicava alla Regione ed Parte_1 CP_1 alla Direzione Generale per le Dighe quanto segue: “… attualmente l'invaso Pappadai contiene un volume d'acqua di circa mc.
6.553.000 ed il livello dell'acqua è situato a quota di 98,41 m.slm; - sulla diga del
Pappadai vengono effettuati, con frequenza trimestrale –mensile e giornaliera, i controlli previsti dall'art.
6.2.1. del Foglio di Condizioni per l'esercizio e la Manutenzione della diga e trasmessi mensilmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli;
si resta in attesa: - dell'erogazione del volume autorizzato nella seduta del 04.04.2013 di 5,5, milioni di mc per il completamento della 3^ fase degli invasi sperimentali del Pappadai;
- della concessione di circa 7,2 milioni di mc d'acqua per il completamento della 4^ ed ultima fase degli invasi sperimentali. Entrambe le azioni sono, comunque, subordinate all'intervento manutentivo di ripristino della continuità idraulica del collegamento tra le dighe di Monte
Cotugno e Pappadai, in carico al Pertanto, è sospesa Parte_2 l'ultima fase necessaria al collaudo dell'invaso Pappadai ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Dighe D.P.R. 01.11.1959 n° 1363, preliminare all'entrata in esercizio del sistema.”.
Ha precisato il ricorrente che “a causa della condotta inadempiente dell' dopo il completamento dei lavori per la sua realizzazione, Parte_2 la diga del Pappadai è ancora in attesa del collaudo tecnico definitivo, per cui la sua gestione provvisoria è affidata al , tenuto a Parte_1 vigilare su di essa, manutenerla e sopportarne i relativi costi quale concessionario”.
Il , quindi, ha chiesto la condanna dell' al Parte_1 Parte_2 risarcimento di tutti i danni economici prodotti, quantificati fino alla data di inizio del giudizio in € 1.832.283,85, a cui sono aggiungere i danni ancora a prodursi fino al ripristino della funzionalità del canale, previo accertamento della responsabilità dell convenuto per CP_1 omessa manutenzione del canale a cielo aperto, ravvisando nel caso di specie un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in alternativa, ex art. 2043 c.c.
***
Si è costituito l' in data 31.7.2019 ed ha eccepito la Parte_2 prescrizione quinquennale, contestando l'an ed il quantum.
Ha concluso per il rigetto della domanda, precisando di non avere alcuna responsabilità in relazione ai danni lamentati dal ricorrente e che le circostanze da cui è derivata l'impossibilità di procedere ai lavori di manutenzione sul canale a cielo aperto, che avrebbe dovuto apportare acqua al Sinni III, sarebbero riconducibili alle numerose difficoltà sorte nel procedere alla gara per l'assegnazione dell'appalto, da cui era scaturito anche un articolato contenzioso dinanzi al TAR Puglia e, in ultimo, l'attivazione di un procedimento per la risoluzione contrattuale nei confronti dell'ATI assegnataria della gara di appalto.
In aggiunta, l' ha eccepito che risultavano incomprensibili ed Parte_2 inattendibili i criteri seguiti dal per la quantificazione dei Parte_1 danni, anche tenuto conto che risultavano ricomprese le voci di costo che il , quale gestore dello stesso impianto, avrebbe dovuto Parte_1 sostenere in ogni caso, anche con la diga in esercizio e anche se vi fossero state altre problematiche afferenti allo stesso invaso.
*
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con successiva ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 2.2.2021 si invitava il ricorrente a fornire i chiarimenti in ordine alla gestione dell'invaso Pappadai nonché alla prova in merito ai controlli e rilievi periodici obbligatori.
Con successiva ordinanza del 24.9.2021, emessa a seguito di riserva, il
G.D. sollecitava il a dedurre con maggior specificità gli aspetti Parte_1 rilevanti circa l'an debeatur, anche con riferimento all'assunto comportamento antigiuridico extracontrattuale della controparte.
Successivamente, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il G.D. così provvedeva :”…ritenuta la opportunità di rimettere al Collegio la valutazione della eventuale necessità di procedere ad attività istruttoria relativamente al quantum debeatur, nell'ipotesi in cui il medesimo previamente ritenga la sussistenza a carico della parte resistente di sufficienti elementi di prova ex art. 2043 c.c. dell'an debeatur relativo alla domanda risarcitoria in esame”.
All'udienza collegiale del 5.2.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, sulle note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda in esame che: “ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento manutentivo sul canale a cielo aperto, in gestione all' che dovrebbe Controparte_3 consentire il vettovagliamento della portata d'acqua indispensabile al completamento delle fasi sperimentali della Diga - ha imposto all'Ente
Consortile ricorrente e continua ad imporgli oggi di sostenere ingenti costi che, a decorrere dal 2013, devono dirsi ammontare ad €
1.832.283,85, ai quali dovranno aggiungersi quelli che si sosterranno sino al ripristino della funzionalità del canale. Costi sopportati appunto per garantire, sulla diga del Pappadai - tramite personale specializzato, a tanto esclusivamente impiegato - i controlli previsti dall'art.
6.2.1. del Foglio di Condizioni per l'esercizio e la Manutenzione della diga, controlli effettuati con frequenza trimestrale
– mensile e giornaliera, dei quali il è tenuto ad una puntuale Parte_1 rendicontazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli.
Nel corso del giudizio de quo, con ordinanza del 2.2.2021 il G.I. ha chiesto alla parte ricorrente alcuni chiarimenti del seguente tenore:
”…ritenuta la necessità che parte ricorrente precisi in modo circostanziato e documentato se, all'esito del previsto collaudo tecnico definitivo dell'invaso Pappadai, la gestione in esercizio dello stesso avrebbe dovuto necessariamente essere trasferita ad altro ente diverso dal ricorrente nonché evidenzi precisamente, al di là della Parte_1 tabella esplicativa dei costi asseritamene sostenuti, gli allegati documenti e/o gli elementi di prova da cui dovrebbe ricavarsi la prova della effettiva esecuzione degli ivi indicati controlli e rilievi periodici obbligatori..” .
La difesa del , con note scritte del 9.9.2021, facendo espresso Parte_1 richiamo al Decreto di Concessione n° 6 del 18.09.1998, in virtù del quale era divenuto concessionario per i lavori di completamento del collaudo della diga del Pappadai, ha espressamente confermato che:
“l'opera era in attesa di collaudo tecnico definitivo e, quindi, affidata per la gestione provvisoria al Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, con connessi oneri di vigilanza, manutenzione e di sostenerne i relativi costi. Opere quali la Diga del Pappadai, successivamente al loro collaudo, vengono trasferite ad un soggetto che ne diviene titolare. Il soggetto in questione dovrebbe essere il suo attuale gestore ma di tale dato non vi è certezza, in quanto la norma di riferimento nulla dice in merito”.
Ha precisato, altresì, il ricorrente che nel “Disciplinare di Concessione per i progetti ammessi al finanziamento con Delibera Cipe n° 74 del
23.4.1997” ove, all'art. 7, comma 5 , allegato al decreto di concessione in questione, è previsto quanto segue: “Ultimate le operazioni di Collaudo, l'Ente attuatore ne trasmetterà gli atti al Ministro per le
Politiche Agricole unitamente alla certificazione della spesa finale. Il
Ministero per le Politiche Agricole provvederà all'approvazione del collaudo e alla definizione del rapporto instaurato con l'ente attuatore.”
Con successiva ordinanza del 14-9-21, il G.D. chiedeva ulteriori chiarimenti alla parte ricorrente: “rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rivestire la qualità formale di Concessionario e Gestore provvisorio dell'opera di cui in ricorso;
rilevato che in quanto tale la parte ricorrente deve ritenersi formalmente e giuridicamente obbligata alla manutenzione della detta opera fino al collaudo finale;
rilevato che i costi di tale manutenzione saranno poi oggetto della certificazione della spesa finale da trasmettere al Ministro per le Politiche Agricole;
ritenuta, pertanto, la necessità che la parte ricorrente precisi più compitamente le deduzioni relative all'an debeatur con particolare riferimento alla ricorrenza nel caso di specie del comportamento antigiuridico extracontrattuale eventualmente tenuto dalla parte resistente, che abbia direttamente causato un danno ingiusto alla parte ricorrente e cioè la lesione ingiusta di un suo diritto soggettivo”.
Il ricorrente deduce al riguardo che: “solo dopo il collaudo Parte_1 che si potrà avviare la complessa procedura per il rilascio della
Concessione, procedura che vedrà l'emanazione di un provvedimento di Concessione della derivazione delle acque in favore di un soggetto che potrebbe anche essere il ; il Consorzio Parte_1
Speciale per la Bonifica dell'Arneo pur avendo avuto in concessione la realizzazione della Diga del Pappadai “quale opera pubblica di bonifica di competenza statale” non è detto che divenga concessionario della derivazione della acque provenienti dalla Diga.
Inoltre, il medesimo precisa che i costi di cui chiede nella Parte_1 presente sede il risarcimento sono: “costi che resteranno a carico del
, poiché, non rientranti nelle spese finanziate dal Ministero Parte_1 delle Politiche Agricole, che garantirà esclusivamente la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera, così come previsto all'art.3 del “Disciplinare di Concessione per i progetti ammessi al finanziamento con Delibera Cipe n° 74 del 23.4.1997” dove si legge quanto segue: “ L'importo forfettario del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 1
è fisso, invariabile ed omnicomprensivo…”. E' aggiunto poi, all'ultimo comma dell'art. 3 che: “Resta espressamente convenuto, invece, che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo del finanziamento, per qualsiasi motivo determinato, farà carico all'Ente attuatore, che provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura, con propri mezzi finanziari.”
Aggiunge, poi, il ricorrente che: “quanto appena evidenziato è ulteriormente rimarcato nell'art. 9 del Disciplinare ove è precisato che: “
Si intendono compresi nelle spese generali, riconosciute forfettariamente, i costi amministrativi e tecnici, rimborsi spese inclusi, relativi a : “ … procedure di esproprio, progettazione, direzione lavori, ingegnere capo, contabilità, sicurezza nei cantieri, collaudi, spese di gara, e spese connesse alle precedenti”, per cui secondo il ricorrente resterebbero escluse le spese di manutenzione, vigilanza e controllo sulla struttura”.
Orbene, da tutto quanto sopra rilevato emerge chiaramente una incertezza, peraltro espressa dalla stessa parte ricorrente, in ordine al se la medesima sarà in futuro individuata o meno (a seguito del collaudo finale dell'opera de qua) quale Concessionaria della Diga del
Pappadai.
Inoltre, emerge anche una incertezza in ordine al se i costi di cui in ricorso, la cui eventuale “eccedenza” rispetto all'importo del finanziamento non risulta specificamente dedotta e dimostrata, potranno o meno rientrare fra quelli da rendicontare al Ministero da parte della odierna parte ricorrente quale soggetto attuatore ma anche formale Gestore provvisorio dell'opera, anche in considerazione del fatto che nell'ambito dell'importo forfettariamente finanziato dal Ministero per la realizzazione della detta opera sono ricomprese anche spese impreviste per 1.100.000,00 nonché quali spese generali quelle connesse ai costi tecnici relativi alla sicurezza nei cantieri. Pertanto, all'attualità non è ancora possibile ancora accertare se i costi di cui il ricorso sono costi che il avrebbe dovuto o meno Parte_1 sostenere in ogni caso e a proprio carico quale eventuale (futuro)
Concessionario e gestore dell'opera, nell'ipotesi in cui fosse stato formalizzato senza ritardo il collaudo definitivo dell'opera nonché costi che il Ministero eventualmente non riconoscerà allo stesso fra quelli da rendicontare allo stesso come rientranti nell'importo l'oggetto del finanziamento.
Dunque, deve ritenersi che allo stato degli atti non può ritenersi che sussista un interesse attuale e concreto della parte ricorrente ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni corrispondenti ai suddetti costi, a prescindere in ogni caso dalla verifica del nesso di causalità fra gli stessi e il comportamento omissivo della resistente nonché dalla prova concreta dei danni medesimi e cioè dell'effettivo esborso economico relativo ai suddetti costi.
In conclusione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa fino ad euro 520 mila euro, stante la non complessità delle questioni trattate e con esclusione degli incrementi percentuali di cui all'art. 22 del Dm sui parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta dal Parte_1 nei confronti dell'
[...]
Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
[...] provvede:
- dichiarata inammissibile la domanda;
- condanna il in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in €
7.120,00, oltre rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3297/2019 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 5.2.2025
TRA
(C.F.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede in Nardò (LE), alla Via XX Settembre n° 69, , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall' avv. Vittoria Ciavarella (C.F.:
) con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._1
Seggio del Popolo, n° 22 presso lo studio dell'Avv. Luca Cirillo;
-RICORRENTE-
CONTRO
[...]
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Bari, al Viale Japigia n. 184, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Napoli, alla Via Diaz n.
11; -RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.5.2019 all
[...]
Controparte_1
(d'ora in poi, ), il Parte_2 Parte_1
(d'ora in poi, “ ”), ha esposto:
[...] Parte_1
-di svolgere, in qualità di persona giuridica pubblica, una serie di funzioni istituzionali, tra cui la realizzazione di opere nel settore della bonifica integrale;
-nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche di irrigazione, in virtù di decreto del Ministero per le Politiche Agricole n° 6 del 18.09.1998, è titolare di concessione per la realizzazione della “Diga del Pappadai ”
- un serbatoio artificiale realizzato, per quanto concerne le opere principali, negli anni 1988-1993 – per il quale, a completamento dell'opera, si è prospettata la necessità di svolgere accertamenti tecnici atti a valutare l'effettiva funzionalità della diga attraverso lo svaso e il successivo riempimento dell'invaso a diverse quote, al fine di verificare la reazione dell'infrastruttura, all'esito dei quali seguirà il collaudo definitivo e la concreta messa in funzione della diga del Pappadai.
Con nota n° 5644 del 30.09.2010, il ha presentato al Parte_1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le
Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche – Ufficio Tecnico per le
Dighe di Napoli, la richiesta di incremento della quota di invaso, a seguito della quale, con provvedimento n. Prot. 136/2011 del
17.2.2011, l'Ufficio competente ha rilasciato la chiesta autorizzazione;
-dopo il rilascio dell'autorizzazione, il con sua nota del Parte_1
19.2.2013 n. 724 ha chiesto agli Enti competenti, tra cui la Regione
Basilicata, la , il Ministero delle Infrastrutture e dei CP_2
Trasporti e l' la concessione dell'erogazione della quantità Parte_2
d'acqua occorrente all'attuazione del completamento della 3^ fase sperimentale del programma d'invasamento approvato, per riportare l'invaso fino a quota 105,00 m. slm., rappresentando, altresì: “…
l'urgenza di dar seguito alla richiesta, atteso il pubblico interesse che l'opera riveste e per il cospicuo apporto che la stessa è destinata a fornire al settore agricolo ed alle necessità potabili del basso Salento.”
In particolare, con nota del del 05.04.2013, Prot. n° 1441, Parte_1 indirizzata all' il ricorrente ha sollecitato l'attivazione delle Parte_2 opportune misure per rendere efficiente il Sinni 3°, transito in gestione dell' attraverso il quale avrebbe dovuto essere garantita Parte_2
l'acquisizione della portata d'acqua necessaria al riempimento dell'invaso.
Con successiva nota n. prot. 1259 del 13.5.2013, l' comunicava Parte_2 che a causa del danneggiamento di un canale a cielo aperto - cioè, lo stesso che avrebbe dovuto addurre acqua al Sinni III°, da cui si sarebbe, poi, potuto far convogliare l'acqua nell'invaso del Pappadai - non era possibile procedere alla fornitura di acqua che era stata sollecitata dal . Parte_1
Vani erano stati i solleciti successivi trasmessi dal all' Parte_1 Parte_2 ed agli altri Enti competenti, per sollecitare gli interventi di manutenzione del canale cielo aperto, per cui, con sua nota del
9.3.2017 n. prot. 1253, il comunicava alla Regione ed Parte_1 CP_1 alla Direzione Generale per le Dighe quanto segue: “… attualmente l'invaso Pappadai contiene un volume d'acqua di circa mc.
6.553.000 ed il livello dell'acqua è situato a quota di 98,41 m.slm; - sulla diga del
Pappadai vengono effettuati, con frequenza trimestrale –mensile e giornaliera, i controlli previsti dall'art.
6.2.1. del Foglio di Condizioni per l'esercizio e la Manutenzione della diga e trasmessi mensilmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli;
si resta in attesa: - dell'erogazione del volume autorizzato nella seduta del 04.04.2013 di 5,5, milioni di mc per il completamento della 3^ fase degli invasi sperimentali del Pappadai;
- della concessione di circa 7,2 milioni di mc d'acqua per il completamento della 4^ ed ultima fase degli invasi sperimentali. Entrambe le azioni sono, comunque, subordinate all'intervento manutentivo di ripristino della continuità idraulica del collegamento tra le dighe di Monte
Cotugno e Pappadai, in carico al Pertanto, è sospesa Parte_2 l'ultima fase necessaria al collaudo dell'invaso Pappadai ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Dighe D.P.R. 01.11.1959 n° 1363, preliminare all'entrata in esercizio del sistema.”.
Ha precisato il ricorrente che “a causa della condotta inadempiente dell' dopo il completamento dei lavori per la sua realizzazione, Parte_2 la diga del Pappadai è ancora in attesa del collaudo tecnico definitivo, per cui la sua gestione provvisoria è affidata al , tenuto a Parte_1 vigilare su di essa, manutenerla e sopportarne i relativi costi quale concessionario”.
Il , quindi, ha chiesto la condanna dell' al Parte_1 Parte_2 risarcimento di tutti i danni economici prodotti, quantificati fino alla data di inizio del giudizio in € 1.832.283,85, a cui sono aggiungere i danni ancora a prodursi fino al ripristino della funzionalità del canale, previo accertamento della responsabilità dell convenuto per CP_1 omessa manutenzione del canale a cielo aperto, ravvisando nel caso di specie un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in alternativa, ex art. 2043 c.c.
***
Si è costituito l' in data 31.7.2019 ed ha eccepito la Parte_2 prescrizione quinquennale, contestando l'an ed il quantum.
Ha concluso per il rigetto della domanda, precisando di non avere alcuna responsabilità in relazione ai danni lamentati dal ricorrente e che le circostanze da cui è derivata l'impossibilità di procedere ai lavori di manutenzione sul canale a cielo aperto, che avrebbe dovuto apportare acqua al Sinni III, sarebbero riconducibili alle numerose difficoltà sorte nel procedere alla gara per l'assegnazione dell'appalto, da cui era scaturito anche un articolato contenzioso dinanzi al TAR Puglia e, in ultimo, l'attivazione di un procedimento per la risoluzione contrattuale nei confronti dell'ATI assegnataria della gara di appalto.
In aggiunta, l' ha eccepito che risultavano incomprensibili ed Parte_2 inattendibili i criteri seguiti dal per la quantificazione dei Parte_1 danni, anche tenuto conto che risultavano ricomprese le voci di costo che il , quale gestore dello stesso impianto, avrebbe dovuto Parte_1 sostenere in ogni caso, anche con la diga in esercizio e anche se vi fossero state altre problematiche afferenti allo stesso invaso.
*
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con successiva ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 2.2.2021 si invitava il ricorrente a fornire i chiarimenti in ordine alla gestione dell'invaso Pappadai nonché alla prova in merito ai controlli e rilievi periodici obbligatori.
Con successiva ordinanza del 24.9.2021, emessa a seguito di riserva, il
G.D. sollecitava il a dedurre con maggior specificità gli aspetti Parte_1 rilevanti circa l'an debeatur, anche con riferimento all'assunto comportamento antigiuridico extracontrattuale della controparte.
Successivamente, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il G.D. così provvedeva :”…ritenuta la opportunità di rimettere al Collegio la valutazione della eventuale necessità di procedere ad attività istruttoria relativamente al quantum debeatur, nell'ipotesi in cui il medesimo previamente ritenga la sussistenza a carico della parte resistente di sufficienti elementi di prova ex art. 2043 c.c. dell'an debeatur relativo alla domanda risarcitoria in esame”.
All'udienza collegiale del 5.2.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, sulle note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda in esame che: “ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento manutentivo sul canale a cielo aperto, in gestione all' che dovrebbe Controparte_3 consentire il vettovagliamento della portata d'acqua indispensabile al completamento delle fasi sperimentali della Diga - ha imposto all'Ente
Consortile ricorrente e continua ad imporgli oggi di sostenere ingenti costi che, a decorrere dal 2013, devono dirsi ammontare ad €
1.832.283,85, ai quali dovranno aggiungersi quelli che si sosterranno sino al ripristino della funzionalità del canale. Costi sopportati appunto per garantire, sulla diga del Pappadai - tramite personale specializzato, a tanto esclusivamente impiegato - i controlli previsti dall'art.
6.2.1. del Foglio di Condizioni per l'esercizio e la Manutenzione della diga, controlli effettuati con frequenza trimestrale
– mensile e giornaliera, dei quali il è tenuto ad una puntuale Parte_1 rendicontazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli.
Nel corso del giudizio de quo, con ordinanza del 2.2.2021 il G.I. ha chiesto alla parte ricorrente alcuni chiarimenti del seguente tenore:
”…ritenuta la necessità che parte ricorrente precisi in modo circostanziato e documentato se, all'esito del previsto collaudo tecnico definitivo dell'invaso Pappadai, la gestione in esercizio dello stesso avrebbe dovuto necessariamente essere trasferita ad altro ente diverso dal ricorrente nonché evidenzi precisamente, al di là della Parte_1 tabella esplicativa dei costi asseritamene sostenuti, gli allegati documenti e/o gli elementi di prova da cui dovrebbe ricavarsi la prova della effettiva esecuzione degli ivi indicati controlli e rilievi periodici obbligatori..” .
La difesa del , con note scritte del 9.9.2021, facendo espresso Parte_1 richiamo al Decreto di Concessione n° 6 del 18.09.1998, in virtù del quale era divenuto concessionario per i lavori di completamento del collaudo della diga del Pappadai, ha espressamente confermato che:
“l'opera era in attesa di collaudo tecnico definitivo e, quindi, affidata per la gestione provvisoria al Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, con connessi oneri di vigilanza, manutenzione e di sostenerne i relativi costi. Opere quali la Diga del Pappadai, successivamente al loro collaudo, vengono trasferite ad un soggetto che ne diviene titolare. Il soggetto in questione dovrebbe essere il suo attuale gestore ma di tale dato non vi è certezza, in quanto la norma di riferimento nulla dice in merito”.
Ha precisato, altresì, il ricorrente che nel “Disciplinare di Concessione per i progetti ammessi al finanziamento con Delibera Cipe n° 74 del
23.4.1997” ove, all'art. 7, comma 5 , allegato al decreto di concessione in questione, è previsto quanto segue: “Ultimate le operazioni di Collaudo, l'Ente attuatore ne trasmetterà gli atti al Ministro per le
Politiche Agricole unitamente alla certificazione della spesa finale. Il
Ministero per le Politiche Agricole provvederà all'approvazione del collaudo e alla definizione del rapporto instaurato con l'ente attuatore.”
Con successiva ordinanza del 14-9-21, il G.D. chiedeva ulteriori chiarimenti alla parte ricorrente: “rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rivestire la qualità formale di Concessionario e Gestore provvisorio dell'opera di cui in ricorso;
rilevato che in quanto tale la parte ricorrente deve ritenersi formalmente e giuridicamente obbligata alla manutenzione della detta opera fino al collaudo finale;
rilevato che i costi di tale manutenzione saranno poi oggetto della certificazione della spesa finale da trasmettere al Ministro per le Politiche Agricole;
ritenuta, pertanto, la necessità che la parte ricorrente precisi più compitamente le deduzioni relative all'an debeatur con particolare riferimento alla ricorrenza nel caso di specie del comportamento antigiuridico extracontrattuale eventualmente tenuto dalla parte resistente, che abbia direttamente causato un danno ingiusto alla parte ricorrente e cioè la lesione ingiusta di un suo diritto soggettivo”.
Il ricorrente deduce al riguardo che: “solo dopo il collaudo Parte_1 che si potrà avviare la complessa procedura per il rilascio della
Concessione, procedura che vedrà l'emanazione di un provvedimento di Concessione della derivazione delle acque in favore di un soggetto che potrebbe anche essere il ; il Consorzio Parte_1
Speciale per la Bonifica dell'Arneo pur avendo avuto in concessione la realizzazione della Diga del Pappadai “quale opera pubblica di bonifica di competenza statale” non è detto che divenga concessionario della derivazione della acque provenienti dalla Diga.
Inoltre, il medesimo precisa che i costi di cui chiede nella Parte_1 presente sede il risarcimento sono: “costi che resteranno a carico del
, poiché, non rientranti nelle spese finanziate dal Ministero Parte_1 delle Politiche Agricole, che garantirà esclusivamente la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera, così come previsto all'art.3 del “Disciplinare di Concessione per i progetti ammessi al finanziamento con Delibera Cipe n° 74 del 23.4.1997” dove si legge quanto segue: “ L'importo forfettario del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 1
è fisso, invariabile ed omnicomprensivo…”. E' aggiunto poi, all'ultimo comma dell'art. 3 che: “Resta espressamente convenuto, invece, che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo del finanziamento, per qualsiasi motivo determinato, farà carico all'Ente attuatore, che provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura, con propri mezzi finanziari.”
Aggiunge, poi, il ricorrente che: “quanto appena evidenziato è ulteriormente rimarcato nell'art. 9 del Disciplinare ove è precisato che: “
Si intendono compresi nelle spese generali, riconosciute forfettariamente, i costi amministrativi e tecnici, rimborsi spese inclusi, relativi a : “ … procedure di esproprio, progettazione, direzione lavori, ingegnere capo, contabilità, sicurezza nei cantieri, collaudi, spese di gara, e spese connesse alle precedenti”, per cui secondo il ricorrente resterebbero escluse le spese di manutenzione, vigilanza e controllo sulla struttura”.
Orbene, da tutto quanto sopra rilevato emerge chiaramente una incertezza, peraltro espressa dalla stessa parte ricorrente, in ordine al se la medesima sarà in futuro individuata o meno (a seguito del collaudo finale dell'opera de qua) quale Concessionaria della Diga del
Pappadai.
Inoltre, emerge anche una incertezza in ordine al se i costi di cui in ricorso, la cui eventuale “eccedenza” rispetto all'importo del finanziamento non risulta specificamente dedotta e dimostrata, potranno o meno rientrare fra quelli da rendicontare al Ministero da parte della odierna parte ricorrente quale soggetto attuatore ma anche formale Gestore provvisorio dell'opera, anche in considerazione del fatto che nell'ambito dell'importo forfettariamente finanziato dal Ministero per la realizzazione della detta opera sono ricomprese anche spese impreviste per 1.100.000,00 nonché quali spese generali quelle connesse ai costi tecnici relativi alla sicurezza nei cantieri. Pertanto, all'attualità non è ancora possibile ancora accertare se i costi di cui il ricorso sono costi che il avrebbe dovuto o meno Parte_1 sostenere in ogni caso e a proprio carico quale eventuale (futuro)
Concessionario e gestore dell'opera, nell'ipotesi in cui fosse stato formalizzato senza ritardo il collaudo definitivo dell'opera nonché costi che il Ministero eventualmente non riconoscerà allo stesso fra quelli da rendicontare allo stesso come rientranti nell'importo l'oggetto del finanziamento.
Dunque, deve ritenersi che allo stato degli atti non può ritenersi che sussista un interesse attuale e concreto della parte ricorrente ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni corrispondenti ai suddetti costi, a prescindere in ogni caso dalla verifica del nesso di causalità fra gli stessi e il comportamento omissivo della resistente nonché dalla prova concreta dei danni medesimi e cioè dell'effettivo esborso economico relativo ai suddetti costi.
In conclusione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa fino ad euro 520 mila euro, stante la non complessità delle questioni trattate e con esclusione degli incrementi percentuali di cui all'art. 22 del Dm sui parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta dal Parte_1 nei confronti dell'
[...]
Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
[...] provvede:
- dichiarata inammissibile la domanda;
- condanna il in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore dell
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in €
7.120,00, oltre rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)