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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2662/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Parte_2
CONVENUTO/
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 13 innanzi al dott. Donata Romano, sono comparsi:
Per l'avv. PERNICE PAOLO il quale si riporta integralmente alla propria nota Parte_1 autorizzata del 20/1/2025 da cui emerge come sussistesse la morosità al momento dell'intimazione di sfratto e precisa che a oggi la morosità ammonta a € 5.600. Pertanto precisa le conclusioni come in atti e insusite per la condanna per il rilascio e la condanna al pagamento della somma di € 5.600
Per l'avv. MAGNANI SIMONA la quale si riporta integralmente ai propri atti Parte_2 difensivi e ai documenti allegati. Dichiara che nelle more il convenuto dovrebbe aver pagato ulteriori €
2.000 . Precisa le conclusioni come in atti in nota autorizzata del 3/3/2025.
Il Giudice si ritira in camera di Consiglio
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio dando atto che nessuno è presente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale da farne parte integrante
Il Giudice
Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERNICE PAOLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PERNICE PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MAGNANI Parte_2 C.F._2
SIMONA ( ) LARGO CO RR 9 42100 REGGIO EMILIA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, cita avanti al Tribunale Parte_1
di RE LI , nella sua qualità di conduttore dell'immobile sito in Parte_2
Montecavolo di Quattro castella via IV Novembre 23 NCEU foglio 29 map. 262 subb. 2
e 20 concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 14/1/2022 regolarmente registrato, canone pattuito di € 580,00 mensili, deducendo che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di canoni dall'Aprile 2022.
Parte convenuta si costituiva opponendosi alla convalida, contestando integralmente la morosità, producendo copia di bonifici effettuati a favore del locatore e copia di assegnazioni di somme a favore del condominio creditore del locatore a seguito di pignoramento presso terzi.
Il rito veniva quindi convertito.
A fronte delle risultanze documentali la causa quindi veniva mandata in decisione. pagina 2 di 4 Per quanto riguarda il merito, dopo una attenda analisi dei documenti prodotti da entrambe le parti si può ritenere che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento in quanto alla data dell'instaurazione del giudizio risultano non pagati i canoni di novembre per la residua somma di € 120,00 e dicembre 2023, gennaio, febbraio, giugno e luglio 2024. Successivamente ulteriori mensilità non vengono versate nelle more del giudizio da parte del conduttore, residuando a oggi i canoni di gennaio
2024 in parte residua, febbraio 2024 e da giugno 2024 a marzo 2025, per un totale attuale di € 5.600,00.
L'onere della prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione al pagamento dei canoni ricade sul conduttore che non ha provato nel caso di specie il pagamento di tutto quanto richiesto dalla locataria, ma solo in parte.
Pertanto, si può ritenere che la parte convenuta intimata non ha assolto alla prova a suo carico di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione come richiesta nelle conclusioni dall'attrice opposta.
Pertanto la domanda del Sig. va accolta per quanto riguarda la condanna Parte_1
al pagamento della somma come sopra richiesta e la domanda di risoluzione e rilascio che pare congruo fissare entro il giorno 16 maggio 2025.
Quanto alla durata del contratto di locazione abitativa risulta illegittimamente fissata in un anno da rinnovarsi automaticamente in spregio alla normativa imperativa in materia di locazione art. 2 comma 1 L. 431/1998 che stabilisce la durata ordinaria di quattro anni prorogabili di altri quattro. Il contratto dovrà quindi preliminarmente essere dichiarato nullo limitatamente alla clausola di durata e statuita la sua naturale durata in 4+4 anni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
DICHIARA la nullità del contratto di locazione dedotto limitatamente alla durata e dichiara l'applicazione automatica della durata ordinaria del contratto ex art. 2 comma 1
L. 431/1998 di quattro anni con proroga di anni quattro
DICHIARA la risoluzione del contratto dedotto per inadempimento del conduttore e
CONDANNA a rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in Parte_2
Montecavolo di Quattro Castella via IV Novembre 23 NCEU foglio 29 map. 262 subb. 2
e 20 entro e non oltre la data del 16 Maggio 2025
pagina 3 di 4 CONDANNA al pagamento a favore di della somma Parte_2 Parte_1 complessiva di € 5.600,00 oltre le mensilità a scadere fino al rilascio oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo
CONDANNA al pagamento a favore di delle spese di lite Parte_2 Parte_1
per i procedimenti di convalida e merito che si liquidano complessivamente in € 3.500 per compensi, € 160,88 per anticipazioni oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
RE LI, 13 Marzo 2025
Il Giudice
Donata Romano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2662/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Parte_2
CONVENUTO/
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 13 innanzi al dott. Donata Romano, sono comparsi:
Per l'avv. PERNICE PAOLO il quale si riporta integralmente alla propria nota Parte_1 autorizzata del 20/1/2025 da cui emerge come sussistesse la morosità al momento dell'intimazione di sfratto e precisa che a oggi la morosità ammonta a € 5.600. Pertanto precisa le conclusioni come in atti e insusite per la condanna per il rilascio e la condanna al pagamento della somma di € 5.600
Per l'avv. MAGNANI SIMONA la quale si riporta integralmente ai propri atti Parte_2 difensivi e ai documenti allegati. Dichiara che nelle more il convenuto dovrebbe aver pagato ulteriori €
2.000 . Precisa le conclusioni come in atti in nota autorizzata del 3/3/2025.
Il Giudice si ritira in camera di Consiglio
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio dando atto che nessuno è presente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale da farne parte integrante
Il Giudice
Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERNICE PAOLO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PERNICE PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MAGNANI Parte_2 C.F._2
SIMONA ( ) LARGO CO RR 9 42100 REGGIO EMILIA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, cita avanti al Tribunale Parte_1
di RE LI , nella sua qualità di conduttore dell'immobile sito in Parte_2
Montecavolo di Quattro castella via IV Novembre 23 NCEU foglio 29 map. 262 subb. 2
e 20 concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 14/1/2022 regolarmente registrato, canone pattuito di € 580,00 mensili, deducendo che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di canoni dall'Aprile 2022.
Parte convenuta si costituiva opponendosi alla convalida, contestando integralmente la morosità, producendo copia di bonifici effettuati a favore del locatore e copia di assegnazioni di somme a favore del condominio creditore del locatore a seguito di pignoramento presso terzi.
Il rito veniva quindi convertito.
A fronte delle risultanze documentali la causa quindi veniva mandata in decisione. pagina 2 di 4 Per quanto riguarda il merito, dopo una attenda analisi dei documenti prodotti da entrambe le parti si può ritenere che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento in quanto alla data dell'instaurazione del giudizio risultano non pagati i canoni di novembre per la residua somma di € 120,00 e dicembre 2023, gennaio, febbraio, giugno e luglio 2024. Successivamente ulteriori mensilità non vengono versate nelle more del giudizio da parte del conduttore, residuando a oggi i canoni di gennaio
2024 in parte residua, febbraio 2024 e da giugno 2024 a marzo 2025, per un totale attuale di € 5.600,00.
L'onere della prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione al pagamento dei canoni ricade sul conduttore che non ha provato nel caso di specie il pagamento di tutto quanto richiesto dalla locataria, ma solo in parte.
Pertanto, si può ritenere che la parte convenuta intimata non ha assolto alla prova a suo carico di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione come richiesta nelle conclusioni dall'attrice opposta.
Pertanto la domanda del Sig. va accolta per quanto riguarda la condanna Parte_1
al pagamento della somma come sopra richiesta e la domanda di risoluzione e rilascio che pare congruo fissare entro il giorno 16 maggio 2025.
Quanto alla durata del contratto di locazione abitativa risulta illegittimamente fissata in un anno da rinnovarsi automaticamente in spregio alla normativa imperativa in materia di locazione art. 2 comma 1 L. 431/1998 che stabilisce la durata ordinaria di quattro anni prorogabili di altri quattro. Il contratto dovrà quindi preliminarmente essere dichiarato nullo limitatamente alla clausola di durata e statuita la sua naturale durata in 4+4 anni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
DICHIARA la nullità del contratto di locazione dedotto limitatamente alla durata e dichiara l'applicazione automatica della durata ordinaria del contratto ex art. 2 comma 1
L. 431/1998 di quattro anni con proroga di anni quattro
DICHIARA la risoluzione del contratto dedotto per inadempimento del conduttore e
CONDANNA a rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in Parte_2
Montecavolo di Quattro Castella via IV Novembre 23 NCEU foglio 29 map. 262 subb. 2
e 20 entro e non oltre la data del 16 Maggio 2025
pagina 3 di 4 CONDANNA al pagamento a favore di della somma Parte_2 Parte_1 complessiva di € 5.600,00 oltre le mensilità a scadere fino al rilascio oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo
CONDANNA al pagamento a favore di delle spese di lite Parte_2 Parte_1
per i procedimenti di convalida e merito che si liquidano complessivamente in € 3.500 per compensi, € 160,88 per anticipazioni oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
RE LI, 13 Marzo 2025
Il Giudice
Donata Romano
pagina 4 di 4