Ordinanza presidenziale 29 aprile 2016
Sentenza 19 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/05/2021, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2021
N. 00669/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2006, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Giraldo e Rodolfo Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS- ha disposto il trasferimento per servizio del ricorrente dal -OMISSIS- -OMISSIS- con il medesimo incarico, senza alloggio; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
e per la condanna al risarcimento del danno conseguente all’esecuzione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 202, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, come precisato dal difensore del ricorrente nelle note d’udienza depositate il -OMISSIS- l’intervenuto congedo per l’inidoneità al servizio dell’interessato “ priva di ogni utilità la richiesta pronuncia di annullamento del provvedimento ”;
Ritenuto che, quanto alla domanda caducatoria, deve essere quindi dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che deve essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno conseguente all’esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto palesemente generica e, in ogni caso, perché del tutto sfornita di adeguato sostegno probatorio, sia nell’ an che nel quantum ;
Ritenuto di poter prescindere dalle richieste e dai rilievi in rito formulati dal ricorrente e, in particolare, dall’istanza di riunione con il giudizio successivamente instaurato avverso il provvedimento disciplinare irrogato nei confronti del militare (R.G. n. 783 del 2012), anch’esso chiamato in questa udienza (riunione che determinerebbe un inutile aggravio procedurale), nonché dall’eccezione di inammissibilità della memoria prodotta dalla difesa erariale, pur in difetto di memoria avversaria, il 22 marzo 2021 (il cui contenuto, in ogni caso, sembrerebbe piuttosto da riferire al giudizio connesso sopra ricordato);
Rilevato che, in base al principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può prescindere dall’analisi delle diverse eccezioni di merito e in rito prospettate dalle parti, purché siano state preventivamente assodate, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (così T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2016, n. 455), nel caso di specie entrambe pienamente sussistenti;
Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, riguardo alla domanda caducatoria, e respinto, quanto alla richiesta risarcitoria;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite, avuto riguardo alla particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quanto all’azione di annullamento, e lo respinge relativamente alla domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.