Articolo 1 della Legge 11 maggio 1970, n. 290
Articolo 2
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7 giugno 1970
Art. 1.

Il termine stabilito dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e' prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare - Ministero della difesa -, istituita con la legge 28 marzo 1968, numero 341 .
Entrata in vigore il 7 giugno 1970