Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/06/2025, n. 11570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11570 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05074/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5074 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Gentile, Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di irricevibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Marco Savi e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino tunisino, è entrato in Italia con regolare visto di ingresso nel 2004.
2. Una volta in Italia, ha chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato fino a quando non lo ha convertito, dopo essersi munito di partita IVA, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anch’esso ritualmente rinnovato.
3. In data 27.11.2018, in vista della scadenza del prefato titolo di soggiorno, ha inoltrato alla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, istanza di rinnovo, a seguito della quale non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione.
4. In data 6.2.2022 il ricorrente è stato, tuttavia, fermato presso l’Aeroporto di Roma – Fiumicino e condotto negli Uffici della Polizia di Frontiera, ove gli sono stati ritirati i documenti e gli è stato notificato il decreto di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Roma in data 12.12.2020. In conseguenza di ciò, il ricorrente è stato rimpatriato in Tunisia.
5. A fronte di ciò, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con il presente ricorso, articolando quattro ordini di censura.
6. Con il primo mezzo deduce “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 4, comma 2 e 5, commi 4, 5 e 8- bis del D.Lgs. nr. 286/1998 e s.m.i. Difetto di istruttoria; vizio di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta ”. Il provvedimento impugnato assumerebbe a fondamento una mera segnalazione da parte del Commissariato di P.S. “Colleferro” all’Autorità Giudiziaria relativa ad un’ipotesi di reato di cui agli articoli 480, 495 e 110 c.p., senza dare conto dell’attività istruttoria alla base della segnalazione e, dunque, dei precisi e rilevanti elementi probatori, anche indiziari, che avrebbero determinato l’Autorità di P.S. a ritenere non corrispondente al vero la documentazione prodotta dal ricorrente. La mera denuncia, tuttavia, nulla proverebbe riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. L’Amministrazione resistente, inoltre, avrebbe del tutto omesso di indicare gli elementi sulla scorta dei quali è stato ritenuto che tanto il certificato di residenza, quanto la documentazione lavorativa prodotti, non fossero corrispondenti al vero.
7. Il secondo motivo reca “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 4, comma 2 e 5, commi 4, 5 e 8- bis del D.Lgs. nr. 286/1998 e s.m.i. Contestuale violazione e/o mancata applicazione dell’art. 3 L. 241/90. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto ”. L’impugnato decreto, nei limiti in cui fonda l’irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno unicamente su una mera denuncia da parte del Commissariato di P.S. “Colleferro”, senza alcuna indicazione di atti istruttori e/o documentali, men che meno probatori, costituirebbe palese violazione dei principi di idonea e sufficiente istruttoria ed adeguata motivazione, non superabile neanche attraverso la c.d. motivazione per relationem di cui alla segnalazione del Commissariato di P.S. “Colleferro” all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 480, 495 e 110 c.p., della quale, peraltro, non verrebbero indicati gli estremi, né la data, né se abbia avuti sviluppi in sede penale.
8. Con il terzo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05. Contestuale violazione degli articoli 4, comma 2 e 5, commi 4, 5 e 8-bis del D.Lgs. nr. 286/1998 e s.m.i. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto ”. Il provvedimento impugnato sarebbe privo sia della comunicazione di inizio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90, sia del preavviso di provvedimento negativo di cui all’art. 6 della legge n. 15/05, che ha introdotto l’art. 10- bis della legge n. 241/90. Né potrebbe essere invocato nella fattispecie oggetto del presente giudizio, al fine di legittimare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, quanto statuito dall’art. 21- octies , comma 2, della Legge n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento non assumerebbe natura vincolata.
9. Con il quarto motivo si deduce “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, comma 5-bis, 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, nonché della Legge n. 241 del 1990: carenza di motivazione. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, erronea valutazione e/o travisamento dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta ”. L’Amministrazione resistente, contravvenendo ad ogni dovere istruttorio ed obbligo motivazionale, avrebbe del tutto omesso ogni indagine finalizzata ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla legge, se non per il rinnovo del chiesto permesso di soggiorno per lavoro autonomo, quantomeno per il rilascio di altro titolo di soggiorno, in quanto l’articolo 5, comma 9, del D.Lgs n. 286/1998 e s.m.i., ha previsto che “ Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico ”. Rileverebbe, inoltre, la previsione di cui all’art. 19, commi 1.1 e 1.2 T.U.I., secondo cui: “ 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale ”.
10. L’Amministrazione si è costituita in resistenza.
11. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Il ricorso è infondato.
13. Va anzitutto rigettato il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento e del mancato invio del preavviso di rigetto. Escluso che possa assumere rilevanza la mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di procedimento a istanza di parte (cfr. Cons. St., III, 30.4.2025, n. 3693), neppure la parte ricorrente può dolersi del mancato invio del preavviso di rigetto.
14. Al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/98, “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ”. Il richiamo ivi operato ai requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno è anche all’art. 4, co. 2, del decreto, ove è stabilito che “ La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda ”.
15. Consegue da quanto sopra che, tale essendo la motivazione addotta dal Ministero a fondamento del provvedimento impugnato, il relativo contenuto dispositivo era assolutamente vincolato, con ciò non rilevando la previsione dell’art. 21- octies , co. 2, ultimo periodo, che ha invece riguardo alla diversa fattispecie di cui al secondo periodo del medesimo art. 21- octies (cfr. TAR Lazio – Roma, III, 26.5.2025, n. 10095).
16. Per le medesime ragioni va rigettato anche il quarto motivo, atteso che l’arresto della valutazione amministrativa alla fase di ricevibilità della domanda, imposta dalla legge, ostava all’eventuale considerazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio di altro permesso di soggiorno, tenuto conto, peraltro, che la parte ricorrente non ha dimostrato l’esistenza del rischio che potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che potesse rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, mentre la produzione di documentazione falsa ai fini della richiesta del permesso di soggiorno integra senz’altro i profili di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica di cui all’invocato art. 19 TUI.
17. Infondate sono anche le censure dedotte nel contesto del primo e secondo motivo.
18. Al riguardo, occorre rilevare che il provvedimento impugnato non si fonda sulla mera circostanza della denuncia all’Autorità penale, quanto piuttosto sugli accadimenti sottostanti valutati in via amministrativa.
19. Sotto tale profilo, risulta dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione che il ricorrente, escusso a sommarie informazioni il giorno 16.1.2019, ha dichiarato di non risiedere in Italia, ma di venire appositamente per rinnovare il permesso di soggiorno e trattenersi il tempo strettamente necessario per ottenere il titolo richiesto. Risulta altresì che il ricorrente ha dichiarato di non avere nessuna ditta individuale e che la documentazione fiscale da lui presentata gli era stata fornita appositamente onde essere presentata ai fini del rinnovo. Inoltre, egli ha provveduto, in occasione di ogni rinnovo, a iscriversi all’anagrafe per poi esserne cancellato subito dopo.
20. Nessuna smentita tali circostanze hanno ricevuto da parte ricorrente, che neppure ha prodotto alcuna documentazione idonea a porre in dubbio quanto accertato dall’Autorità di polizia.
21. Consegue da quanto sopra, da un lato, che il provvedimento è congruamente motivato con il riferimento alla ritenuta falsità della documentazione relativa al lavoro e alla residenza e, dall’altro lato, che neppure è configurabile alcun difetto d’istruttoria, in quanto gli elementi attestanti la falsità sono stati acquisiti per mezzo della stessa audizione di parte ricorrente da parte delle Autorità di polizia che, occorre ribadire, non sono in nessun modo risultano scalfiti nella loro realtà fattuale dalle deduzioni di parte.
22. In ragione di quanto sopra, il ricorso va rigettato.
23. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta dalla difesa erariale, limitatasi al deposito di documenti e della relazione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.