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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 356/2025 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. del registro generale del procedimento 28247/2022, numero sezionale 1311/2025, numero di raccolta generale 12272/2025, data pubblicazione 09/05/2025, comunicata via pec in data 9.5.2025; avente ad oggetto: licenziamento per superamento periodo di comporto;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24/07/2025; promossa da
(C.F. rappresentato e difeso, con poteri Parte_1 C.F._1
e facoltà anche disgiunti, dal Prof. Avv. Carlo Zauli e dall'Avv. Cesare Menotto Zauli, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Forlì (FC), via Biondini n. 1; ricorrente in riassunzione;
contro (Partita IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli NZ GE, NO SS e VI OM ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Roma Via Crescenzio, n. 58; resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La complessa vicenda giudiziaria per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione per cui è rinvio, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) 1. Il Tribunale di Forlì dichiarò nullo, per violazione dell'art. 2110 c.c., il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a Parte_1 da contumace, in quanto “il datore di lavoro non avrebbe
[...] Controparte_1 dovuto computare i giorni di assenza dovuti ad isolamento disposto per positività al VI-19”, in violazione dell'art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, secondo cui “il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
2. Interposto gravame da parte della società contumace in primo grado, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha respinto la domanda proposta dal lavoratore, compensando le spese del doppio grado.
3. La Corte territoriale, in sintesi, ha innanzitutto ritenuto esaminabile l'allegazione difensiva, proposta dalla società con l'impugnazione, secondo la quale non era mai stata resa nota dal lavoratore, prima del deposito del ricorso giudiziale, la circostanza che talune delle assenze non erano computabili nel periodo di comporto in quanto determinate dall'isolamento per VI-19; ha considerato accertato che il lavoratore non avesse comunicato alla società “la patologia VI contratta”; ha ritenuto “evidente come la condotta del lavoratore non possa dirsi improntata al canone della buona fede”, argomentando: “in questa sede si richiede la valutazione della condotta datoriale non sulla base delle circostanze ad essa note al momento del licenziamento, ma sulla base di circostanze disvelate, per specifica volontà del lavoratore, solo al momento dell'impugnazione giudiziale del licenziamento attribuendo alla AFV la messa in atto di un recesso affetto da nullità che, anche ove ricorrente, discenderebbe dalla mancata conoscenza di circostanze fattuali essenziali, volutamente non comunicate da chi ora, sulla base d esse, reclama una condotta inadempiente a suo danno”.
3. Per la cassazione di tale sentenza, il soccombente ha proposto ricorso con otto motivi;
ha resistito l'intimata società con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale del 28 novembre 2024 entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all'esito della camera di consiglio il Collegio ha considerato che
“il terzo motivo di ricorso, da valutare in connessione con il quarto e quinto mezzo, pongono la questione, su cui non risultano precedenti, dell'interpretazione della disposizione speciale in premessa: se cioè il divieto di computo delle assenze per VI operi oggettivamente oppure se la ragione dell'assenza debba essere previamente portata a conoscenza del datore di lavoro per escluderne la computabilità, anche in relazione alla qualificazione processuale di tale fatto, atteso che la questione è stata posta solo in grado d'appello”; pertanto, ritenuto che dette censure investissero questioni di diritto di particolare rilevanza, con ordinanza interlocutoria n. 35113 del 2024 ha rinviato la causa per la trattazione in udienza pubblica. La Procura Generale ha comunicato memoria con cui ha illustrato la richiesta di accoglimento del ricorso. La società ha replicato con memoria ex art. 378 c.p.c. (…) 1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le sintesi offerte dalle rubriche articolate da parte ricorrente.
1.1. Il primo motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., con conseguente, error in procedendo rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte rilevato la presenza di un giudicato interno, in quanto una parte centrale della sentenza di prime cure non era stata gravata da controparte”.
1.2. Il secondo motivo, in subordine, denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. ed art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”.
1.3. Il terzo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 26, comma 1, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, in tema di assenze lavorative per VI”.
1.4. Il quarto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'Appello di Bologna ritenuto quale fatto costitutivo della pretesa del ricorrente un fatto impeditivo che non era stato sollevato da controparte in prime cure perché rimasta contumace”.
1.5. Il quinto motivo denuncia: “violazione dell'art. 416 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile in sede di appello una deduzione -fatto impeditivo o estintivo della fattispecie- ormai preclusa della controparte, siccome mai allegata in prime cure”.
1.6. Il sesto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere posto la Corte d'Appello alla base della decisione un fatto pacifico emerso dal verbale di prima udienza della controversia in grado di appello”, che non era stato oggetto di specifica contestazione.
1.7. Gli ultimi due motivi denunciano: “motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, avuto riguardo a circostanze dalle quali si evincerebbe la conoscenza da parte della datrice di lavoro della causale covid del periodo di assenza in contestazione. (…) >>. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza per cui è rinvio, ha respinto i primi due motivi di ricorso formulati dal lavoratore;
ha accolto il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, valutati in connessione, ritenendo assorbiti gli altri e, per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata di questa Corte di Merito in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato la causa a questo Ufficio, in diversa composizione, anche per le spese. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 28/05/2025, il sig. ha Parte_1 provveduto a riassumere la controversia innanzi a questo Ufficio, chiedendo che la Corte d'Appello di Bologna voglia accogliere le sue “domande primigenie”, già accolte dal Tribunale di Forlì con la sentenza n. 170/2022 del 26 luglio 2022, comunicata via PEC in data 27 luglio 2022. Nel proprio atto di riassunzione, il lavoratore ricorrente, ricostruita in maniera dettagliata la vicenda giudiziaria che ci occupa nei suoi vari snodi processuali, ha argomentato in merito alla fondatezza delle proprie pretese alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte Cassazione nella sentenza per cui è rinvio ed ha sviluppato analitici conteggi relativi al quantum debeatur.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'avverso ricorso in riassunzione, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) 1) In via principale 1.1) ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.26 comma 1 del D.L.n.18/2020, convertito nella L.27/2020, laddove ha stabilito che il divieto di computo, nel periodo di comporto, delle assenze per VI opera oggettivamente, anche nel caso in cui il lavoratore al quale il medico abbia certificato la ricorrenza di tale malattia non ne abbia dato comunicazione al datore di lavoro né questi abbia avuto/potuto avere in altro modo conoscenza di detta circostanza, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
1.2) all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale, nell'auspicata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità, respingere il ricorso. 16 c/ Ndiaye CP_1
2) In via subordinata 2.1) preliminarmente dichiarare la domanda di reintegrazione preclusa dall'avvenuto conseguimento della pensione di vecchiaia e, comunque, rinunciata;
2.2) ritenuto che il licenziamento non è addebitabile a colpa della Società, limitare la condanna al risarcimento del danno alla misura di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto;
2.3) in via subordinata rispetto al 2.2), ritenuta la nullità della domanda relativa al periodo successivo alla data del 28.10.2022, respingere la stessa;
2.4) in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria alla data del 01.07.2024, in cui il ha conseguito la pensione di vecchiaia, calcolandola sulla base dell'ultima Pt_1 retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto, con esclusione di quanto percepito nel periodo (dal 28.07.2022 al 28.10.2022) in cui lo stesso, a seguito della sentenza del Tribunale, è stato reintegrato in servizio, e nel periodo (dal 19.06.2023 al 31.12.2023) in cui ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
Controparte_2
3) Con compensazione in tutto o in parte delle spese di causa. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nelle precedenti fasi del giudizio, nonché mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dall'odierno ricorrente in riassunzione in data 03/07/2025, da ritenersi ammissibile in quanto di formazione successiva al giudizio di Cassazione e
“indispensabile” ai fini della decisione della controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 437 c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dall'odierno ricorrente in riassunzione. La difesa del lavoratore, infatti con istanza ex art. 87 disp att. e 196 quater disp. att. c.p.c., depositata in data 03/07/2025 ha allegato e documentato che il sig. il Parte_1 riassumente, è acceduto alla pensione di vecchiaia a far data dal 1° luglio 2024, data della liquidazione, con richiesta presentata in data 31 maggio 2024. Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia,
“l'effettivo pensionamento (di vecchiaia n.d.r.) del lavoratore rende impossibile la reintegra”, con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione a tale pretesa ove ancora sub iudice. In particolare, Cassazione sez. lav. 08.04.2025 n. 9284 ha avuto di precisare sul punto che:
“(…) 3. osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro (Cass n. 16136/2018); inoltre, la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore all'applicabilità del regime dell'art. 18 St. lav., è condizionata non alla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, ma al momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato (Cass. n. 13181/2018);
4. operano in materia i seguenti principi: a) la maturazione dei requisiti per la pensione (sia di anzianità che di vecchiaia) comporta che il rapporto di lavoro non è più assistito dal regime di stabilità e passa ad un regime di libera recedibilità; b) il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non comportano l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma occorre a tal fine un apposito atto di recesso;
c) la maturazione dei requisiti per la pensione non è, di per sé, situazione incompatibile con la reintegra;
5. nel quadro di tali principi, peraltro, l'effettivo pensionamento del lavoratore rende impossibile la reintegra;
occorre, pertanto, accertare l'effettivo accesso del lavoratore alla pensione, quale circostanza impeditiva regolarmente eccepita;
infatti (cfr. Cass. n. 1462/2012) solo l'effettivo pensionamento consente, ordinata la reintegrazione, di limitare il risarcimento al compimento dell'età di accesso effettivo alla pensione di vecchiaia, mentre non è rilevante a tali fini (salvi gli obblighi restitutori nei confronti dell'ente erogatore della pensione) il conseguimento della pensione di anzianità” (in senso conforme si veda, inter alia, Cassazione civile sez. lav. 17.04.2019 n. 10721). Ciò posto, sempre in via preliminare, va osservato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, appare doveroso evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza per cui è rinvio, nell'accogliere il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso formulati dal lavoratore, ha avuto modo di osservare quanto segue: <<(…) 3. Il terzo motivo può essere valutato in connessione col quarto e quinto mezzo. Il Collegio reputa le censure fondate - in coerenza con Cass. n. 17780 del 2005 e Cass. n. 15845 del 2024 - nel senso che il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, operi oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causale dell'assenza. Infatti, la disposizione sancisce testualmente che “il periodo trascorso” dal lavoratore nelle condizioni ivi previste “non è computabile ai fini del periodo di comporto”, senza condizionare l'operatività della norma alla previa conoscenza delle ragioni dell'assenza da parte datoriale. 6 L'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, con una indebita interpolazione ermeneutica del testo. Evidentemente il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi che certamente gli compete, di dare prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, considerando invece recessiva l'eventuale tutela dell'affidamento datoriale. Il Collegio ritiene che quindi, nella specie, non possa essere seguita la prospettiva percorsa nella diversa ipotesi disciplinata dall'art. 10 della l. n. 419 del 1975 sull'obbligo di conservazione del posto di lavoro per lavoratori affetti da tubercolosi, che ravvisa in detta normativa una “implicita […] previsione di un onere del lavoratore di dare notizia al datore della natura tubercolare della malattia” (Cass. n. 14475 del 2001; in conformità: Cass. SS.UU. n. 13535 del 2016; Cass. n. 19936 del 2023). La soluzione accolta appare più coerente, invece, con indirizzi, qui condivisi, affermati sul generale istituto regolato dall'art. 2110 c.c. Sin da Cass. n. 17780 del 2005 è stato sottolineato che “la legittimità del recesso a seguito della maturazione del comporto deve essere valutata in relazione al compiersi o no del relativo periodo, e non dalla percezione che di tale situazione abbia il datore di lavoro”. Ciò in quanto “nella disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore viene realizzato assegnando al dato della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettiva, con l'inevitabile conseguenza, già scontata nella soluzione legislativa, che, a seconda delle circostanze, il dato obiettivo possa determinare effetti pregiudizievoli per l'una o per l'altra parte”. In tale precedente, quindi, questa Corte ha disatteso “la tesi del ricorrente, centrata sulla situazione soggettiva del datore di lavoro e sulla necessità di tutelarne l'affidamento”. L'indirizzo ha trovato recentemente dichiarata conferma a proposito di una disciplina contrattuale collettiva, ribadendosi che per l'istituto del comporto si prescinde dalla conoscenza che delle ragioni dell'assenza possa avere la parte datoriale (cfr. Cass. n. 15845 del 2024). In definitiva, un elemento esterno alla fattispecie regolata, quale la conoscenza delle ragioni dell'assenza ex latere datoris, potrà eventualmente incidere su aspetti diversi, quali il risarcimento del danno o la liquidazione delle spese di giudizio, ma non potrà precludere lo scomputo delle assenze imposto dalla legge, ove sia dimostrata in giudizio la riconducibilità di esse alle ipotesi legislativamente previste.
4. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi precedenti già idonei a soddisfare l'interesse di parte ricorrente.
5. In conclusione, accolti il terzo, il quarto e il quinto motivo, respinti i primi due e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure ritenute fondate, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che procederà a nuovo esame uniformandosi a quanto statuito e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. (…) >>. Rispetto al dictum della Suprema Corte, l'odierna società resistente ha eccepito che l'art. 26, comma 1, del D.L.n.18/2020, convertito nella L.27/2020, come interpretato nel provvedimento rescindente “deve ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art.3 Cost.”. Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, risulta manifestamente infondata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale nel valutare la legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto non possono essere prese in considerazione solo e soltanto quali fossero le circostanze conosciute e conoscibili dal datore di lavoro al momento dell'esercizio della facoltà di recesso. Al riguardo, appare opportuno richiamare Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n.12568. Nella parte motiva di tale autorevolissimo precedente, si osserva che: “(…) Ammettere come valido (sebbene momentaneamente inefficace) il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto significherebbe consentire un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra autonoma fattispecie legittimante. Si tratterebbe, quindi, d'un licenziamento sostanzialmente acausale (nell'accezione giuslavoristica del termine) disposto al di fuori delle ipotesi residue previste dall'ordinamento (lavoratori in prova, dipendenti domestici, dirigenti, lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia). Sarebbe
- questo - un modo per aggirare l'interpretazione (accolta dalla costante giurisprudenza di questa S.C.) dell'art. 2110 cod. civ., comma 2, e di ignorarne la ratio, che è quella di garantire al lavoratore un ragionevole arco temporale di assenza per malattia od infortunio senza per ciò solo perdere l'occupazione. Né si dica che il fatto giustificativo debba essere valutato non in concreto, bensì in astratto ed ex ante, secondo la prospettiva del datore di lavoro al momento di intimazione del licenziamento, fermo restando che il fatto medesimo dovrà poi essere accertato in sede giudiziaria: ove pure il datore di lavoro fosse convinto, nel momento in cui ha comunicato il licenziamento, dell'avvenuta consumazione del periodo di comporto, non per questo il licenziamento potrebbe considerarsi meramente inefficace sol in base all'erroneo calcolo effettuato dal dichiarante. Infatti, mentre l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale va calibrato in ragione del motivo di licenziamento enunciato, l'individuazione dell'eventuale sanzione applicabile (nullità, inefficacia, annullamento etc.) va pur sempre parametrata al fatto come in concreto emerso all'esito del giudizio, a prescindere dall'originaria prospettiva di parte datoriale. Ad esempio, un licenziamento nullo (v. L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, nel testo novellato ex L. n. 92 del 2012) perché discriminatorio o viziato da motivo illecito e determinante non si sottrarrà alla sanzione della nullità sol perché nella lettera di licenziamento sia stata enunciata un'inesistente infrazione disciplinare astrattamente integrante giusta causa di recesso. Neppure può distinguersi fra il caso in cui il datore di lavoro abbia erroneamente calcolato le assenze e/o i termini interno ed esterno del comporto e quello in cui egli, pur consapevole del mancato esaurirsi del comporto medesimo, nondimeno abbia ritenuto di poter licenziare il dipendente per il solo fatto d'una eccessiva morbilità: in entrambe le evenienze il licenziamento risulterà difforme dal modello legale delineato dall'art. 2110 cod. civ., comma 2 (come interpretato da costante giurisprudenza di questa S.C.). (…) 3.6 La tesi – qui confermata – della nullità del licenziamento intimato prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto non presenta le contraddizioni ipotizzate da talune voci di dottrina. Non si ravvisa quella secondo cui addosserebbe al datore di lavoro un onere eccessivo, vale a dire quello dell'esatto calcolo del comporto massimo applicabile al singolo caso: a parte il rilievo che in ogni ipotesi di recesso diverso da quello ad nutum il datore di lavoro sopporta il rischio d'un licenziamento viziato da un'erronea valutazione dello stato di fatto e/o di diritto che lo consenta (sicché non si comprende perché la soluzione dovrebbe qui essere difforme), basti osservare che eventuali incertezze al riguardo possono essere superate prudenzialmente attendendo una sicura verifica e, se del caso, posticipando la decisione al rientro del lavoratore”. Tale arresto giurisprudenziale, di natura eminentemente nomofilattica ed espressione della più autorevole composizione della Suprema Corte di Cassazione, i cui principi ispiratori sono stati ribaditi anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (si veda, in tal senso, tra le altre, Cass. 35747/2023), ad avviso di questa Corte, rappresenta un superamento dell'orientamento di legittimità secondo cui: “ (…) poiché il superamento del periodo di comporto non implica la risoluzione automatica del rapporto, occorrendo che il datore di lavoro eserciti il suo diritto di recesso nelle forme di legge, la sussistenza delle condizioni legittimanti il potere di recesso disciplinato dall'art. 2110 c.c. deve essere verificata all'atto del suo esercizio (cfr. ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 2072/1980, Cass. nn. 9869/1991; 12031/1999)” (cfr. Cass. 9.7.2015, n. 14351; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. 6.6.2024, n. 15845, che richiama, a sua volta, Cass. n. 2981/2011 e Cass. n. 16696/2004), con la necessaria conseguenza che si dovrebbero considerare solo e soltanto quali fossero le circostanze conosciute e conoscibili dal datore di lavoro al momento dell'esercizio della facoltà di recesso. Tale rigoroso approccio ermeneutico, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierna resistente, trova un solido fondamento costituzionale nella tutela della salute del lavoratore e il valore della tutela della salute è sicuramente prioritario all'interno dell'ordinamento – atteso che l'art. 32 Cost. lo definisce come “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” – così come lo è quello del lavoro (basti pensare, in estrema sintesi, agli artt. 1, comma 1, 4, 35 e ss. Cost.). In questa cornice di riferimento è agevole evidenziare come la salute non possa essere adeguatamente protetta se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il posto di lavoro. D'altro canto, il rischio di intimare un qualsivoglia licenziamento illegittimo deve farsi rientrare nel normale rischio d'impresa che ogni imprenditore decide deliberatamente di affrontare. Sotto altro profilo, va osservato che accedendo all'esegesi patrocinata dall'odierna resistente, si finirebbe per ammettere come valido il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto (da computarsi secondo i dettami della Suprema Corte), esclusivamente in ragione dell'erroneo convincimento del datore di lavoro (ancorché incolpevole) sul punto, consentendo così un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra autonoma fattispecie legittimante. Si tratterebbe, quindi, d'un licenziamento sostanzialmente acausale (nell'accezione giuslavoristica del termine) disposto al di fuori delle ipotesi residue previste dall'ordinamento (lavoratori in prova, dipendenti domestici, dirigenti, lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia). Sarebbe – questo - un modo per aggirare l'interpretazione (accolta dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione) dell'art. 2110, comma 2 c.c. e di ignorarne la ratio, che è quella di garantire al lavoratore un ragionevole arco temporale di assenza per malattia od infortunio senza per ciò solo perdere l'occupazione. Va, quindi, disattesa in quanto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'odierna resistente in riassunzione. Tenuto conto dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nel provvedimento rescindente, vincolanti in questa sede di rinvio, va indubbiamente respinto l'appello proposto da avverso la sentenza di prime cure (sentenza del Controparte_1
Tribunale di Forlì n. 170/2022 R.S. del 26 luglio 2022, comunicata via PEC in data 27 luglio 2022), che di tali principi, non ancora esplicitati nella materia in esame dalla Suprema Corte di Cassazione, aveva già fatto corretta applicazione. Ed invero, il Giudice di prime cure nell'accogliere le domande proposte dal sig. Parte_1 con il libello introduttivo del giudizio, per quanto d'interesse in questa sede, aveva
[...] avuto modo di osservare quanto segue: “(…) I doc. 4 e 5 del ricorrente, riproposti come doc. 18 e 19, danno evidenza dell'assenza dovuta ad isolamento domiciliare disposto dall'Autorità sanitaria almeno per il periodo compreso tra il 24.3.2021 ed il 14.4.2021. Il periodo di comporto non risulta raggiunto sottraendo questi giorni al numero di giorni di malattia complessivamente maturati, potendo farsi questione di 165 giorni soltanto.
7. Il licenziamento è quindi nullo per violazione dell'art. 2110 c.c. Come precisato da Cass., 17.11.2021, n. 35058, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi secondo equità è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., comma 2: il carattere della norma, letta in combinato disposto con l'art. 1418 c.c., impone tale soluzione (così ex plurimis, Cass. n. 24525 del 2014; Cass. 1404 del 2012 secondo l'interpretazione della natura dell'art. 2110 c.c.comma 2, offerta da SU n. 2072 del 1980). In applicazione della tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, che si riferisce al licenziamento nullo, occorrerà: a) dichiarare la nullità del licenziamento;
b) ordinare al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro che occupava al momento del licenziamento;
c) condannare il datore di lavoro a risarcirgli il danno che ha subito a causa del licenziamento, corrispondendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
d) escludere che da tale importo si debba detrarre l'aliunde perceptum, in difetto di alcuna deduzione avversaria che valga ad integrare gli estremi dell'eccezione in senso lato che a tal fine necessita;
e) condannare, infine, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal licenziamento e sino alla reintegra. V. Cass. n. 24349/2010 e n. 17606/2007. V. Cass., 17.6.2020, n. 11706: “4.3. resta fermo il principio, per il quale l'onere della prova relativo all'aliunde perceptum e all'aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 1636/2020); si richiama altresì Cass. n. 9616/2015, con cui è stato ribadito che il datore di lavoro, che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore, è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (conforme Cass. n. 23226/2010). (…) 5. I medesimi rilievi portano a ritenere infondata anche la censura svolta alla lettera b), rispetto alla quale risulta, tuttavia, assorbente il principio, secondo il quale le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali (Cass. n. 8150/2018; conforme, fra le molte, Cass. n. 3597/2011)” (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, pienamente conformi al dictum della sentenza della Suprema Corte di Cassazione per cui è rinvio, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della società appellante, odierna resistente in riassunzione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La società odierna resistente, peraltro, non ha offerto a questa Corte alcun dirimente spunto di riflessione per discostarsi dalla puntuali considerazioni svolte dal Giudice di prime cure, suffragate, lo si ripete, dalle statuizioni della sentenza della Suprema Corte per cui è rinvio. Va, peraltro, precisato che in ragione del sopravvenuto accesso del lavoratore riassumente alla pensione di vecchiaia a far tempo dal 01 luglio 2024, il risarcimento del danno a lui spettante per l'illegittimo licenziamento per cui è causa va circoscritto al periodo che va dal recesso datoriale alla data di conseguimento del trattamento pensionistico (si veda, in tal senso, la già menzionata Cassazione sez. lav. 08.04.2025 n. 9284). Tale domanda risarcitoria1, puntualizzata dall'odierno ricorrente in riassunzione nell'istanza depositata telematicamente in data 03/07/2025 a seguito del sopravvenuto pensionamento dell'interessato, non risulta affatto nulla “per indeterminatezza/contradditorietà”, come pretestuosamente eccepito dalla società resistente, trattandosi di semplice puntualizzazione/delimitazione delle originarie pretese alla luce del mutato contesto fattuale2. Ciò posto, occorre soffermarsi sull'eccezione di aliunde perceptum svolta per la prima volte in questa sede da Controparte_1
Al riguardo, si osserva che questa Corte è ben consapevole che secondo un consolidato orientamento di legittimità (si vendano in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav. 10.06.2021, n. 16380 e Cass. Civ. Sez. Lav. 29.11.2013, n. 26828) l'aliunde perceptum, come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze siano state ritualmente acquisite al processo, tuttavia, nel caso di specie, si osserva che il Tribunale di Forlì nella sentenza di prime cure aveva già espressamente affrontato la problematica dell'aliunde perceptum, escludendone la configurabilità nella fattispecie in esame, con statuizione non oggetto di impugnazione da parte della ex datrice di lavoro, con conseguente formazione del c.d. giudicato interno sul punto. Ed invero, aveva fondato il proprio atto di gravame su di un unico Controparte_1 complesso motivo intitolato “sulla carenza dell'elemento costitutivo del diritto”, con il quale aveva introdotto solo in grado d'appello la questione della mancata comunicazione al datore di lavoro del certificato di malattia evidenziante l'isolamento del lavoratore dovuto alla contrazione del virus Sars 19, non prendendo in alcun modo posizione in merito a quanto statuito dal Tribunale di Forlì con riferimento alla questione dell'aliunde perceptum. Non vi è dubbio, del resto, che la statuizione del Giudice a quo sulla questione dell'aliunde perceptum integri una "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" (in questi termini si esprime la sentenza della Suprema Corte per cui è rinvio). Tale locuzione individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (tra le altre: Cass. n. 16853 del 2018). Nel caso di specie, l'appello proposto da avverso la sentenza di prime Controparte_1 cure non ha toccato alcuno degli elementi sopra riportati con riferimento alla questione dell'aliunde perceptum. Ciò posto, occorre rammentare che una volta formatosi il c.d. giudicato interno, di cui si evidenzia la rilevabilità d'ufficio come nel caso di specie (Cass. 07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25/05/2001, n. 226), né le parti né il giudice possono più rimettere in discussione quel punto specifico nella prosecuzione dello stesso giudizio (Cass. Civ., Sez. 1, N. 30521 del 27-11-2024; Cass. Civ., Sez. 2, N. 8208 del 26-03-2024). Pertanto, e concludendo sul punto, l'eccezione di aliunde perceputum svolta in questa sede dalla società resistente è inammissibile per contrasto con statuizione del Giudice di prime cure passata in giudicato. Da ultimo, appare doveroso prendere posizione su un obiter dictum della sentenza di legittimità per cui è rinvio, nello specifico, la Suprema Corte pare sostenere che l'illegittimità del licenziamento non toglie che, in certi casi possa avere rilevanza, ai fini delle spese e/o del risarcimento del danno, il fatto che il lavoratore non abbia comunicato all'impresa di avere contratto il VI. Ebbene, sul punto, si deve evidenziare che in questo giudizio siffatta circostanza, avente natura di eccezione in senso stretto, è stata sollevata da soltanto in sede di CP_1 appello e, pertanto, ad avviso di questo Collegio, in maniera tardiva ed inammissibile, stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c. Peraltro, trattasi di eccezione infondata in quanto il lavoratore, odierno ricorrente in riassunzione, ha documentato in sede di costituzione in appello che aveva inviato degli screenshot a capo della piattaforma informativa Persona_1 CP_1 contenenti documenti sanitari, tra cui il certificato medico di isolamento del sig. Per_2
(doc. 7/c fasc. di appello del lavoratore). Tale circostanza, peraltro, non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della difesa di nel corso della prima udienza di appello (con gli effetti CP_1 di cui all'art. 115 c.p.c.), così come emerge da una piana lettura del relativo verbale (cfr. doc. 7/d ricorrente in riassunzione).
quindi, ben sapeva i motivi dell'assenza dell'odierno ricorrente e, nello CP_1 specifico, del suo forzato isolamento causa VI.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto dedotto in causa, va respinto l'appello proposto da avverso la sentenza di prime cure (sentenza del Controparte_1
Tribunale di Forlì n. 170/2022 R.S. del 26 luglio 2022) che, per l'effetto, va confermata integralmente (anche quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado). Le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e di questo giudizio di rinvio vanno poste a carico della società odierna resistente, in quanto parte soccombente ex art. 91 c.p.c. (anche virtualmente per quanto attiene alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, oggetto di cessata materia del contendere) e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria e di trattazione nei gradi de quibus ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore, odierno ricorrente in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dall'odierno ricorrente in riassunzione, stante il suo pensionamento per vecchiaia;
- rigetta, quanto al resto, l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Forlì n. 170/2022 R.S. del 26 luglio 2022, precisando, tuttavia, che il risarcimento del danno spettante all'odierno ricorrente per l'illegittimo licenziamento per cui è causa va circoscritto al periodo che va dal recesso datoriale alla data di conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia (01 luglio 2024);
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 4.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e di questo giudizio di rinvio, che si liquidano in € 4.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore degli Avv.ti Carlo Zauli e Cesare Menotto Zauli, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “2. determinare l'indennità risarcitoria anche ai sensi dell'art. 18, comma 7, L. 300/1970 (o altra norma utilmente invocabile), con riferimento al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella del pensionamento effettivo (1 luglio 2024), se non il periodo ulteriore (vedi sentenza Cassazione sopra evidenziata) condannando la controparte al pagamento della stessa;
” 2 Il lavoratore, infatti, nel libello introduttivo del giudizio aveva chiesto al Giudice adito di: (..) -DICHIARARE l'illegittimità, la nullità, e/o l'invalidità del licenziamento intimato per insussistenza dei presupposti di legge;
- ORDINARE alla società resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 18 co. 4 Legge 300/70 o da quell'altra norma utilmente invocabile dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima prevista dalla legge, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 356/2025 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. del registro generale del procedimento 28247/2022, numero sezionale 1311/2025, numero di raccolta generale 12272/2025, data pubblicazione 09/05/2025, comunicata via pec in data 9.5.2025; avente ad oggetto: licenziamento per superamento periodo di comporto;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24/07/2025; promossa da
(C.F. rappresentato e difeso, con poteri Parte_1 C.F._1
e facoltà anche disgiunti, dal Prof. Avv. Carlo Zauli e dall'Avv. Cesare Menotto Zauli, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Forlì (FC), via Biondini n. 1; ricorrente in riassunzione;
contro (Partita IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli NZ GE, NO SS e VI OM ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Roma Via Crescenzio, n. 58; resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La complessa vicenda giudiziaria per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione per cui è rinvio, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) 1. Il Tribunale di Forlì dichiarò nullo, per violazione dell'art. 2110 c.c., il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a Parte_1 da contumace, in quanto “il datore di lavoro non avrebbe
[...] Controparte_1 dovuto computare i giorni di assenza dovuti ad isolamento disposto per positività al VI-19”, in violazione dell'art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, secondo cui “il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
2. Interposto gravame da parte della società contumace in primo grado, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha respinto la domanda proposta dal lavoratore, compensando le spese del doppio grado.
3. La Corte territoriale, in sintesi, ha innanzitutto ritenuto esaminabile l'allegazione difensiva, proposta dalla società con l'impugnazione, secondo la quale non era mai stata resa nota dal lavoratore, prima del deposito del ricorso giudiziale, la circostanza che talune delle assenze non erano computabili nel periodo di comporto in quanto determinate dall'isolamento per VI-19; ha considerato accertato che il lavoratore non avesse comunicato alla società “la patologia VI contratta”; ha ritenuto “evidente come la condotta del lavoratore non possa dirsi improntata al canone della buona fede”, argomentando: “in questa sede si richiede la valutazione della condotta datoriale non sulla base delle circostanze ad essa note al momento del licenziamento, ma sulla base di circostanze disvelate, per specifica volontà del lavoratore, solo al momento dell'impugnazione giudiziale del licenziamento attribuendo alla AFV la messa in atto di un recesso affetto da nullità che, anche ove ricorrente, discenderebbe dalla mancata conoscenza di circostanze fattuali essenziali, volutamente non comunicate da chi ora, sulla base d esse, reclama una condotta inadempiente a suo danno”.
3. Per la cassazione di tale sentenza, il soccombente ha proposto ricorso con otto motivi;
ha resistito l'intimata società con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale del 28 novembre 2024 entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all'esito della camera di consiglio il Collegio ha considerato che
“il terzo motivo di ricorso, da valutare in connessione con il quarto e quinto mezzo, pongono la questione, su cui non risultano precedenti, dell'interpretazione della disposizione speciale in premessa: se cioè il divieto di computo delle assenze per VI operi oggettivamente oppure se la ragione dell'assenza debba essere previamente portata a conoscenza del datore di lavoro per escluderne la computabilità, anche in relazione alla qualificazione processuale di tale fatto, atteso che la questione è stata posta solo in grado d'appello”; pertanto, ritenuto che dette censure investissero questioni di diritto di particolare rilevanza, con ordinanza interlocutoria n. 35113 del 2024 ha rinviato la causa per la trattazione in udienza pubblica. La Procura Generale ha comunicato memoria con cui ha illustrato la richiesta di accoglimento del ricorso. La società ha replicato con memoria ex art. 378 c.p.c. (…) 1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le sintesi offerte dalle rubriche articolate da parte ricorrente.
1.1. Il primo motivo denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., con conseguente, error in procedendo rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte rilevato la presenza di un giudicato interno, in quanto una parte centrale della sentenza di prime cure non era stata gravata da controparte”.
1.2. Il secondo motivo, in subordine, denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. ed art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”.
1.3. Il terzo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 26, comma 1, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, in tema di assenze lavorative per VI”.
1.4. Il quarto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'Appello di Bologna ritenuto quale fatto costitutivo della pretesa del ricorrente un fatto impeditivo che non era stato sollevato da controparte in prime cure perché rimasta contumace”.
1.5. Il quinto motivo denuncia: “violazione dell'art. 416 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile in sede di appello una deduzione -fatto impeditivo o estintivo della fattispecie- ormai preclusa della controparte, siccome mai allegata in prime cure”.
1.6. Il sesto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere posto la Corte d'Appello alla base della decisione un fatto pacifico emerso dal verbale di prima udienza della controversia in grado di appello”, che non era stato oggetto di specifica contestazione.
1.7. Gli ultimi due motivi denunciano: “motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.”, avuto riguardo a circostanze dalle quali si evincerebbe la conoscenza da parte della datrice di lavoro della causale covid del periodo di assenza in contestazione. (…) >>. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza per cui è rinvio, ha respinto i primi due motivi di ricorso formulati dal lavoratore;
ha accolto il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, valutati in connessione, ritenendo assorbiti gli altri e, per l'effetto, ha cassato la sentenza impugnata di questa Corte di Merito in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato la causa a questo Ufficio, in diversa composizione, anche per le spese. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 28/05/2025, il sig. ha Parte_1 provveduto a riassumere la controversia innanzi a questo Ufficio, chiedendo che la Corte d'Appello di Bologna voglia accogliere le sue “domande primigenie”, già accolte dal Tribunale di Forlì con la sentenza n. 170/2022 del 26 luglio 2022, comunicata via PEC in data 27 luglio 2022. Nel proprio atto di riassunzione, il lavoratore ricorrente, ricostruita in maniera dettagliata la vicenda giudiziaria che ci occupa nei suoi vari snodi processuali, ha argomentato in merito alla fondatezza delle proprie pretese alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte Cassazione nella sentenza per cui è rinvio ed ha sviluppato analitici conteggi relativi al quantum debeatur.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'avverso ricorso in riassunzione, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) 1) In via principale 1.1) ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.26 comma 1 del D.L.n.18/2020, convertito nella L.27/2020, laddove ha stabilito che il divieto di computo, nel periodo di comporto, delle assenze per VI opera oggettivamente, anche nel caso in cui il lavoratore al quale il medico abbia certificato la ricorrenza di tale malattia non ne abbia dato comunicazione al datore di lavoro né questi abbia avuto/potuto avere in altro modo conoscenza di detta circostanza, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
1.2) all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale, nell'auspicata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità, respingere il ricorso. 16 c/ Ndiaye CP_1
2) In via subordinata 2.1) preliminarmente dichiarare la domanda di reintegrazione preclusa dall'avvenuto conseguimento della pensione di vecchiaia e, comunque, rinunciata;
2.2) ritenuto che il licenziamento non è addebitabile a colpa della Società, limitare la condanna al risarcimento del danno alla misura di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto;
2.3) in via subordinata rispetto al 2.2), ritenuta la nullità della domanda relativa al periodo successivo alla data del 28.10.2022, respingere la stessa;
2.4) in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria alla data del 01.07.2024, in cui il ha conseguito la pensione di vecchiaia, calcolandola sulla base dell'ultima Pt_1 retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto, con esclusione di quanto percepito nel periodo (dal 28.07.2022 al 28.10.2022) in cui lo stesso, a seguito della sentenza del Tribunale, è stato reintegrato in servizio, e nel periodo (dal 19.06.2023 al 31.12.2023) in cui ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
Controparte_2
3) Con compensazione in tutto o in parte delle spese di causa. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nelle precedenti fasi del giudizio, nonché mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dall'odierno ricorrente in riassunzione in data 03/07/2025, da ritenersi ammissibile in quanto di formazione successiva al giudizio di Cassazione e
“indispensabile” ai fini della decisione della controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 437 c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dall'odierno ricorrente in riassunzione. La difesa del lavoratore, infatti con istanza ex art. 87 disp att. e 196 quater disp. att. c.p.c., depositata in data 03/07/2025 ha allegato e documentato che il sig. il Parte_1 riassumente, è acceduto alla pensione di vecchiaia a far data dal 1° luglio 2024, data della liquidazione, con richiesta presentata in data 31 maggio 2024. Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia,
“l'effettivo pensionamento (di vecchiaia n.d.r.) del lavoratore rende impossibile la reintegra”, con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione a tale pretesa ove ancora sub iudice. In particolare, Cassazione sez. lav. 08.04.2025 n. 9284 ha avuto di precisare sul punto che:
“(…) 3. osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro (Cass n. 16136/2018); inoltre, la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore all'applicabilità del regime dell'art. 18 St. lav., è condizionata non alla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, ma al momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato (Cass. n. 13181/2018);
4. operano in materia i seguenti principi: a) la maturazione dei requisiti per la pensione (sia di anzianità che di vecchiaia) comporta che il rapporto di lavoro non è più assistito dal regime di stabilità e passa ad un regime di libera recedibilità; b) il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non comportano l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma occorre a tal fine un apposito atto di recesso;
c) la maturazione dei requisiti per la pensione non è, di per sé, situazione incompatibile con la reintegra;
5. nel quadro di tali principi, peraltro, l'effettivo pensionamento del lavoratore rende impossibile la reintegra;
occorre, pertanto, accertare l'effettivo accesso del lavoratore alla pensione, quale circostanza impeditiva regolarmente eccepita;
infatti (cfr. Cass. n. 1462/2012) solo l'effettivo pensionamento consente, ordinata la reintegrazione, di limitare il risarcimento al compimento dell'età di accesso effettivo alla pensione di vecchiaia, mentre non è rilevante a tali fini (salvi gli obblighi restitutori nei confronti dell'ente erogatore della pensione) il conseguimento della pensione di anzianità” (in senso conforme si veda, inter alia, Cassazione civile sez. lav. 17.04.2019 n. 10721). Ciò posto, sempre in via preliminare, va osservato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, appare doveroso evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza per cui è rinvio, nell'accogliere il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso formulati dal lavoratore, ha avuto modo di osservare quanto segue: <<(…) 3. Il terzo motivo può essere valutato in connessione col quarto e quinto mezzo. Il Collegio reputa le censure fondate - in coerenza con Cass. n. 17780 del 2005 e Cass. n. 15845 del 2024 - nel senso che il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, operi oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causale dell'assenza. Infatti, la disposizione sancisce testualmente che “il periodo trascorso” dal lavoratore nelle condizioni ivi previste “non è computabile ai fini del periodo di comporto”, senza condizionare l'operatività della norma alla previa conoscenza delle ragioni dell'assenza da parte datoriale. 6 L'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, con una indebita interpolazione ermeneutica del testo. Evidentemente il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi che certamente gli compete, di dare prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, considerando invece recessiva l'eventuale tutela dell'affidamento datoriale. Il Collegio ritiene che quindi, nella specie, non possa essere seguita la prospettiva percorsa nella diversa ipotesi disciplinata dall'art. 10 della l. n. 419 del 1975 sull'obbligo di conservazione del posto di lavoro per lavoratori affetti da tubercolosi, che ravvisa in detta normativa una “implicita […] previsione di un onere del lavoratore di dare notizia al datore della natura tubercolare della malattia” (Cass. n. 14475 del 2001; in conformità: Cass. SS.UU. n. 13535 del 2016; Cass. n. 19936 del 2023). La soluzione accolta appare più coerente, invece, con indirizzi, qui condivisi, affermati sul generale istituto regolato dall'art. 2110 c.c. Sin da Cass. n. 17780 del 2005 è stato sottolineato che “la legittimità del recesso a seguito della maturazione del comporto deve essere valutata in relazione al compiersi o no del relativo periodo, e non dalla percezione che di tale situazione abbia il datore di lavoro”. Ciò in quanto “nella disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore viene realizzato assegnando al dato della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettiva, con l'inevitabile conseguenza, già scontata nella soluzione legislativa, che, a seconda delle circostanze, il dato obiettivo possa determinare effetti pregiudizievoli per l'una o per l'altra parte”. In tale precedente, quindi, questa Corte ha disatteso “la tesi del ricorrente, centrata sulla situazione soggettiva del datore di lavoro e sulla necessità di tutelarne l'affidamento”. L'indirizzo ha trovato recentemente dichiarata conferma a proposito di una disciplina contrattuale collettiva, ribadendosi che per l'istituto del comporto si prescinde dalla conoscenza che delle ragioni dell'assenza possa avere la parte datoriale (cfr. Cass. n. 15845 del 2024). In definitiva, un elemento esterno alla fattispecie regolata, quale la conoscenza delle ragioni dell'assenza ex latere datoris, potrà eventualmente incidere su aspetti diversi, quali il risarcimento del danno o la liquidazione delle spese di giudizio, ma non potrà precludere lo scomputo delle assenze imposto dalla legge, ove sia dimostrata in giudizio la riconducibilità di esse alle ipotesi legislativamente previste.
4. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi precedenti già idonei a soddisfare l'interesse di parte ricorrente.
5. In conclusione, accolti il terzo, il quarto e il quinto motivo, respinti i primi due e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure ritenute fondate, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che procederà a nuovo esame uniformandosi a quanto statuito e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. (…) >>. Rispetto al dictum della Suprema Corte, l'odierna società resistente ha eccepito che l'art. 26, comma 1, del D.L.n.18/2020, convertito nella L.27/2020, come interpretato nel provvedimento rescindente “deve ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art.3 Cost.”. Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, risulta manifestamente infondata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale nel valutare la legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto non possono essere prese in considerazione solo e soltanto quali fossero le circostanze conosciute e conoscibili dal datore di lavoro al momento dell'esercizio della facoltà di recesso. Al riguardo, appare opportuno richiamare Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n.12568. Nella parte motiva di tale autorevolissimo precedente, si osserva che: “(…) Ammettere come valido (sebbene momentaneamente inefficace) il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto significherebbe consentire un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra autonoma fattispecie legittimante. Si tratterebbe, quindi, d'un licenziamento sostanzialmente acausale (nell'accezione giuslavoristica del termine) disposto al di fuori delle ipotesi residue previste dall'ordinamento (lavoratori in prova, dipendenti domestici, dirigenti, lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia). Sarebbe
- questo - un modo per aggirare l'interpretazione (accolta dalla costante giurisprudenza di questa S.C.) dell'art. 2110 cod. civ., comma 2, e di ignorarne la ratio, che è quella di garantire al lavoratore un ragionevole arco temporale di assenza per malattia od infortunio senza per ciò solo perdere l'occupazione. Né si dica che il fatto giustificativo debba essere valutato non in concreto, bensì in astratto ed ex ante, secondo la prospettiva del datore di lavoro al momento di intimazione del licenziamento, fermo restando che il fatto medesimo dovrà poi essere accertato in sede giudiziaria: ove pure il datore di lavoro fosse convinto, nel momento in cui ha comunicato il licenziamento, dell'avvenuta consumazione del periodo di comporto, non per questo il licenziamento potrebbe considerarsi meramente inefficace sol in base all'erroneo calcolo effettuato dal dichiarante. Infatti, mentre l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale va calibrato in ragione del motivo di licenziamento enunciato, l'individuazione dell'eventuale sanzione applicabile (nullità, inefficacia, annullamento etc.) va pur sempre parametrata al fatto come in concreto emerso all'esito del giudizio, a prescindere dall'originaria prospettiva di parte datoriale. Ad esempio, un licenziamento nullo (v. L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, nel testo novellato ex L. n. 92 del 2012) perché discriminatorio o viziato da motivo illecito e determinante non si sottrarrà alla sanzione della nullità sol perché nella lettera di licenziamento sia stata enunciata un'inesistente infrazione disciplinare astrattamente integrante giusta causa di recesso. Neppure può distinguersi fra il caso in cui il datore di lavoro abbia erroneamente calcolato le assenze e/o i termini interno ed esterno del comporto e quello in cui egli, pur consapevole del mancato esaurirsi del comporto medesimo, nondimeno abbia ritenuto di poter licenziare il dipendente per il solo fatto d'una eccessiva morbilità: in entrambe le evenienze il licenziamento risulterà difforme dal modello legale delineato dall'art. 2110 cod. civ., comma 2 (come interpretato da costante giurisprudenza di questa S.C.). (…) 3.6 La tesi – qui confermata – della nullità del licenziamento intimato prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto non presenta le contraddizioni ipotizzate da talune voci di dottrina. Non si ravvisa quella secondo cui addosserebbe al datore di lavoro un onere eccessivo, vale a dire quello dell'esatto calcolo del comporto massimo applicabile al singolo caso: a parte il rilievo che in ogni ipotesi di recesso diverso da quello ad nutum il datore di lavoro sopporta il rischio d'un licenziamento viziato da un'erronea valutazione dello stato di fatto e/o di diritto che lo consenta (sicché non si comprende perché la soluzione dovrebbe qui essere difforme), basti osservare che eventuali incertezze al riguardo possono essere superate prudenzialmente attendendo una sicura verifica e, se del caso, posticipando la decisione al rientro del lavoratore”. Tale arresto giurisprudenziale, di natura eminentemente nomofilattica ed espressione della più autorevole composizione della Suprema Corte di Cassazione, i cui principi ispiratori sono stati ribaditi anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (si veda, in tal senso, tra le altre, Cass. 35747/2023), ad avviso di questa Corte, rappresenta un superamento dell'orientamento di legittimità secondo cui: “ (…) poiché il superamento del periodo di comporto non implica la risoluzione automatica del rapporto, occorrendo che il datore di lavoro eserciti il suo diritto di recesso nelle forme di legge, la sussistenza delle condizioni legittimanti il potere di recesso disciplinato dall'art. 2110 c.c. deve essere verificata all'atto del suo esercizio (cfr. ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 2072/1980, Cass. nn. 9869/1991; 12031/1999)” (cfr. Cass. 9.7.2015, n. 14351; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. 6.6.2024, n. 15845, che richiama, a sua volta, Cass. n. 2981/2011 e Cass. n. 16696/2004), con la necessaria conseguenza che si dovrebbero considerare solo e soltanto quali fossero le circostanze conosciute e conoscibili dal datore di lavoro al momento dell'esercizio della facoltà di recesso. Tale rigoroso approccio ermeneutico, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierna resistente, trova un solido fondamento costituzionale nella tutela della salute del lavoratore e il valore della tutela della salute è sicuramente prioritario all'interno dell'ordinamento – atteso che l'art. 32 Cost. lo definisce come “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” – così come lo è quello del lavoro (basti pensare, in estrema sintesi, agli artt. 1, comma 1, 4, 35 e ss. Cost.). In questa cornice di riferimento è agevole evidenziare come la salute non possa essere adeguatamente protetta se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il posto di lavoro. D'altro canto, il rischio di intimare un qualsivoglia licenziamento illegittimo deve farsi rientrare nel normale rischio d'impresa che ogni imprenditore decide deliberatamente di affrontare. Sotto altro profilo, va osservato che accedendo all'esegesi patrocinata dall'odierna resistente, si finirebbe per ammettere come valido il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto (da computarsi secondo i dettami della Suprema Corte), esclusivamente in ragione dell'erroneo convincimento del datore di lavoro (ancorché incolpevole) sul punto, consentendo così un licenziamento che, all'atto della sua intimazione, è sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra autonoma fattispecie legittimante. Si tratterebbe, quindi, d'un licenziamento sostanzialmente acausale (nell'accezione giuslavoristica del termine) disposto al di fuori delle ipotesi residue previste dall'ordinamento (lavoratori in prova, dipendenti domestici, dirigenti, lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia). Sarebbe – questo - un modo per aggirare l'interpretazione (accolta dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione) dell'art. 2110, comma 2 c.c. e di ignorarne la ratio, che è quella di garantire al lavoratore un ragionevole arco temporale di assenza per malattia od infortunio senza per ciò solo perdere l'occupazione. Va, quindi, disattesa in quanto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'odierna resistente in riassunzione. Tenuto conto dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nel provvedimento rescindente, vincolanti in questa sede di rinvio, va indubbiamente respinto l'appello proposto da avverso la sentenza di prime cure (sentenza del Controparte_1
Tribunale di Forlì n. 170/2022 R.S. del 26 luglio 2022, comunicata via PEC in data 27 luglio 2022), che di tali principi, non ancora esplicitati nella materia in esame dalla Suprema Corte di Cassazione, aveva già fatto corretta applicazione. Ed invero, il Giudice di prime cure nell'accogliere le domande proposte dal sig. Parte_1 con il libello introduttivo del giudizio, per quanto d'interesse in questa sede, aveva
[...] avuto modo di osservare quanto segue: “(…) I doc. 4 e 5 del ricorrente, riproposti come doc. 18 e 19, danno evidenza dell'assenza dovuta ad isolamento domiciliare disposto dall'Autorità sanitaria almeno per il periodo compreso tra il 24.3.2021 ed il 14.4.2021. Il periodo di comporto non risulta raggiunto sottraendo questi giorni al numero di giorni di malattia complessivamente maturati, potendo farsi questione di 165 giorni soltanto.
7. Il licenziamento è quindi nullo per violazione dell'art. 2110 c.c. Come precisato da Cass., 17.11.2021, n. 35058, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi secondo equità è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., comma 2: il carattere della norma, letta in combinato disposto con l'art. 1418 c.c., impone tale soluzione (così ex plurimis, Cass. n. 24525 del 2014; Cass. 1404 del 2012 secondo l'interpretazione della natura dell'art. 2110 c.c.comma 2, offerta da SU n. 2072 del 1980). In applicazione della tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, che si riferisce al licenziamento nullo, occorrerà: a) dichiarare la nullità del licenziamento;
b) ordinare al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro che occupava al momento del licenziamento;
c) condannare il datore di lavoro a risarcirgli il danno che ha subito a causa del licenziamento, corrispondendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
d) escludere che da tale importo si debba detrarre l'aliunde perceptum, in difetto di alcuna deduzione avversaria che valga ad integrare gli estremi dell'eccezione in senso lato che a tal fine necessita;
e) condannare, infine, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal licenziamento e sino alla reintegra. V. Cass. n. 24349/2010 e n. 17606/2007. V. Cass., 17.6.2020, n. 11706: “4.3. resta fermo il principio, per il quale l'onere della prova relativo all'aliunde perceptum e all'aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 1636/2020); si richiama altresì Cass. n. 9616/2015, con cui è stato ribadito che il datore di lavoro, che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore, è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (conforme Cass. n. 23226/2010). (…) 5. I medesimi rilievi portano a ritenere infondata anche la censura svolta alla lettera b), rispetto alla quale risulta, tuttavia, assorbente il principio, secondo il quale le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali (Cass. n. 8150/2018; conforme, fra le molte, Cass. n. 3597/2011)” (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, pienamente conformi al dictum della sentenza della Suprema Corte di Cassazione per cui è rinvio, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni della società appellante, odierna resistente in riassunzione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La società odierna resistente, peraltro, non ha offerto a questa Corte alcun dirimente spunto di riflessione per discostarsi dalla puntuali considerazioni svolte dal Giudice di prime cure, suffragate, lo si ripete, dalle statuizioni della sentenza della Suprema Corte per cui è rinvio. Va, peraltro, precisato che in ragione del sopravvenuto accesso del lavoratore riassumente alla pensione di vecchiaia a far tempo dal 01 luglio 2024, il risarcimento del danno a lui spettante per l'illegittimo licenziamento per cui è causa va circoscritto al periodo che va dal recesso datoriale alla data di conseguimento del trattamento pensionistico (si veda, in tal senso, la già menzionata Cassazione sez. lav. 08.04.2025 n. 9284). Tale domanda risarcitoria1, puntualizzata dall'odierno ricorrente in riassunzione nell'istanza depositata telematicamente in data 03/07/2025 a seguito del sopravvenuto pensionamento dell'interessato, non risulta affatto nulla “per indeterminatezza/contradditorietà”, come pretestuosamente eccepito dalla società resistente, trattandosi di semplice puntualizzazione/delimitazione delle originarie pretese alla luce del mutato contesto fattuale2. Ciò posto, occorre soffermarsi sull'eccezione di aliunde perceptum svolta per la prima volte in questa sede da Controparte_1
Al riguardo, si osserva che questa Corte è ben consapevole che secondo un consolidato orientamento di legittimità (si vendano in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav. 10.06.2021, n. 16380 e Cass. Civ. Sez. Lav. 29.11.2013, n. 26828) l'aliunde perceptum, come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze siano state ritualmente acquisite al processo, tuttavia, nel caso di specie, si osserva che il Tribunale di Forlì nella sentenza di prime cure aveva già espressamente affrontato la problematica dell'aliunde perceptum, escludendone la configurabilità nella fattispecie in esame, con statuizione non oggetto di impugnazione da parte della ex datrice di lavoro, con conseguente formazione del c.d. giudicato interno sul punto. Ed invero, aveva fondato il proprio atto di gravame su di un unico Controparte_1 complesso motivo intitolato “sulla carenza dell'elemento costitutivo del diritto”, con il quale aveva introdotto solo in grado d'appello la questione della mancata comunicazione al datore di lavoro del certificato di malattia evidenziante l'isolamento del lavoratore dovuto alla contrazione del virus Sars 19, non prendendo in alcun modo posizione in merito a quanto statuito dal Tribunale di Forlì con riferimento alla questione dell'aliunde perceptum. Non vi è dubbio, del resto, che la statuizione del Giudice a quo sulla questione dell'aliunde perceptum integri una "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" (in questi termini si esprime la sentenza della Suprema Corte per cui è rinvio). Tale locuzione individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (tra le altre: Cass. n. 16853 del 2018). Nel caso di specie, l'appello proposto da avverso la sentenza di prime Controparte_1 cure non ha toccato alcuno degli elementi sopra riportati con riferimento alla questione dell'aliunde perceptum. Ciò posto, occorre rammentare che una volta formatosi il c.d. giudicato interno, di cui si evidenzia la rilevabilità d'ufficio come nel caso di specie (Cass. 07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25/05/2001, n. 226), né le parti né il giudice possono più rimettere in discussione quel punto specifico nella prosecuzione dello stesso giudizio (Cass. Civ., Sez. 1, N. 30521 del 27-11-2024; Cass. Civ., Sez. 2, N. 8208 del 26-03-2024). Pertanto, e concludendo sul punto, l'eccezione di aliunde perceputum svolta in questa sede dalla società resistente è inammissibile per contrasto con statuizione del Giudice di prime cure passata in giudicato. Da ultimo, appare doveroso prendere posizione su un obiter dictum della sentenza di legittimità per cui è rinvio, nello specifico, la Suprema Corte pare sostenere che l'illegittimità del licenziamento non toglie che, in certi casi possa avere rilevanza, ai fini delle spese e/o del risarcimento del danno, il fatto che il lavoratore non abbia comunicato all'impresa di avere contratto il VI. Ebbene, sul punto, si deve evidenziare che in questo giudizio siffatta circostanza, avente natura di eccezione in senso stretto, è stata sollevata da soltanto in sede di CP_1 appello e, pertanto, ad avviso di questo Collegio, in maniera tardiva ed inammissibile, stante il divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c. Peraltro, trattasi di eccezione infondata in quanto il lavoratore, odierno ricorrente in riassunzione, ha documentato in sede di costituzione in appello che aveva inviato degli screenshot a capo della piattaforma informativa Persona_1 CP_1 contenenti documenti sanitari, tra cui il certificato medico di isolamento del sig. Per_2
(doc. 7/c fasc. di appello del lavoratore). Tale circostanza, peraltro, non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della difesa di nel corso della prima udienza di appello (con gli effetti CP_1 di cui all'art. 115 c.p.c.), così come emerge da una piana lettura del relativo verbale (cfr. doc. 7/d ricorrente in riassunzione).
quindi, ben sapeva i motivi dell'assenza dell'odierno ricorrente e, nello CP_1 specifico, del suo forzato isolamento causa VI.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto dedotto in causa, va respinto l'appello proposto da avverso la sentenza di prime cure (sentenza del Controparte_1
Tribunale di Forlì n. 170/2022 R.S. del 26 luglio 2022) che, per l'effetto, va confermata integralmente (anche quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado). Le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e di questo giudizio di rinvio vanno poste a carico della società odierna resistente, in quanto parte soccombente ex art. 91 c.p.c. (anche virtualmente per quanto attiene alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, oggetto di cessata materia del contendere) e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria e di trattazione nei gradi de quibus ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore, odierno ricorrente in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dall'odierno ricorrente in riassunzione, stante il suo pensionamento per vecchiaia;
- rigetta, quanto al resto, l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Forlì n. 170/2022 R.S. del 26 luglio 2022, precisando, tuttavia, che il risarcimento del danno spettante all'odierno ricorrente per l'illegittimo licenziamento per cui è causa va circoscritto al periodo che va dal recesso datoriale alla data di conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia (01 luglio 2024);
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 4.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;
delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e di questo giudizio di rinvio, che si liquidano in € 4.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore degli Avv.ti Carlo Zauli e Cesare Menotto Zauli, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “2. determinare l'indennità risarcitoria anche ai sensi dell'art. 18, comma 7, L. 300/1970 (o altra norma utilmente invocabile), con riferimento al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella del pensionamento effettivo (1 luglio 2024), se non il periodo ulteriore (vedi sentenza Cassazione sopra evidenziata) condannando la controparte al pagamento della stessa;
” 2 Il lavoratore, infatti, nel libello introduttivo del giudizio aveva chiesto al Giudice adito di: (..) -DICHIARARE l'illegittimità, la nullità, e/o l'invalidità del licenziamento intimato per insussistenza dei presupposti di legge;
- ORDINARE alla società resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 18 co. 4 Legge 300/70 o da quell'altra norma utilmente invocabile dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima prevista dalla legge, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.