Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2834/2023 RG Lavoro vertente
TRA
ON LIDIA, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Francesco Cerlone n.11, C.F.: [...], nella qualità di unica erede legittima di ON IN (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 08/08/2022, C.F.: [...]), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Ciccarelli (C.F. [...], PEC raffaeleciccarelli4@legpec.it) e dall'avv. Alessandro Di Genova (C.F.: [...], Fax 0813030020, posta elettronica certificataalessandrodigenova@avvocatinapoli.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1
- Appellante
E
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro n. 3319/2023 pubbl. il 18/05/2023 con la quale, in accoglimento del ricorso per
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con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio. Notificato l'atto, l'Inps non si è costituito.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di parte appellante, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate per metà.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa 2 compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame, il Giudice ha operato il riconoscimento del diritto del de cuius alla prestazione, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei sino al decesso, atteso che dopo la notifica del decreto di omologa il debitore non aveva provveduto all'adempimento. Tuttavia, con riguardo alle spese, il Tribunale le ha regolate secondo soccombenza nella misura della metà, compensando il residuo per non aver la parte ricorrente collaborato con il creditore al fine di rendere possibile l'adempimento della prestazione. Secondo quanto previsto dall'art. 445 bis c.p.c. “Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. L'adempimento risulta pacificamente eseguito dal de cuius con PEC del 19.3.2022, con allegazione anche del modello AP70 e, fino al decesso dello stesso (8.8.2022) nessun pagamento era stato eseguito dall'INPS.
3 Di qui la conseguente necessità del giudizio instaurato dall'erede. In ogni caso sarebbe irrilevante il mancato invio da parte dell'assistito del modello AP70/ AP23 al fine di giustificare il ritardo nel pagamento: come risulta dalle circolari INPS, tale adempimento non è richiesto in via preventiva, ma solo successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto. Invero nel messaggio INPS n. 20715 del 17.12.2013 si evidenzia che la verifica dei requisiti socio-economici
“non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l'INPS, una volta ricevuto il decreto di omologa, per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale, ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell'Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Le verifiche quindi devono essere svolte d'ufficio grazie all'interconnessione tra le banche dati, sollecitandosi da parte dell'Istituto – ove ritenuta necessaria – l'eventuale collaborazione della parte privata che, in tale caso, diventa doverosa. Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla verifica del requisito reddituale (come l'indennità di accompagnamento) saranno liquidate in via provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla notifica del decreto. L'operatore chiederà all'utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali (v. messaggio 4818 del 2015) per l'eventuale ripetizione di indebito”.
Sulla base di tali premesse, il collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (INPS che non aveva sollecitato alcuna integrazione documentale nè aveva adempiuto, all'esito della notifica del decreto di omologa e dell'AP70 eseguita dall'interessato prima del decesso) e le ipotesi tipizzate dal legislatore. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte non ha allegato una nota spese, chiedendo la liquidazione dell'intero sulla base dell'importo dimidiato dal primo Giudice. Non ha contestato dunque il parametro applicato in sentenza.
In ogni caso la tariffa cui far riferimento ratione temporis è quella del DM 55/2014
- 147/2022, per lo scaglione da euro 5.200,00 a 26.000,00 in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta e corrisposta al ricorrente. Risulta essere coerente con tale parametro la quantificazione eseguita dal GIUDICE, che poi ha compensato per metà l'importo.
Deve porsi a carico dell'INPS il pagamento delle spese del primo grado per l'intero, secondo i parametri già applicati dal TRIBUNALE e condannarsi l'Istituto al pagamento della residua metà pari ad ulteriori 1.350,00 euro, oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese) 4 e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell'INPS, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone a carico dell'INPS le spese relative al giudizio di primo grado per l'intero; condanna l'INPS al pagamento della residua metà per ulteriori € 1.350,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari avv. Raffaele Ciccarelli e avv. Alessandro Di Genova;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei suddetti procuratori.
Così deciso in Napoli il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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