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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/02/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 2749/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2749/2023, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ANGELO SINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, e (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti CLAUDIO MASTANDREA e IGNAZIA MARIA C.F._2
ANTONELLA SPANU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 17.01.2024, di seguito riportate:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) La casa familiare in Ploaghe Via XXV Aprile n. 37, di proprietà dei genitori del SI. e Controparte_1
concessa ai coniugi in comodato gratuito, rimarrà in uso e godimento a quest'ultimo; mentre la SI.ra Pt_1
stabilirà la sua residenza e quella dei due figli in Ploaghe Via Roma n. 182; parte degli arredi di proprietà
esclusiva della SInora sono stati già dalla stessa portati via, unitamente ai suoi effetti personali. Pt_1
pagina 1 di 4 c) Il fabbricato da destinare ad autorimessa, acquistato in regime di comunione legale, rimarrà in uso al SInor
che ne sta curando la ristrutturazione. Controparte_1
d) L'automobile Renault Clio Tg. EA068HM cointestata ai coniugi, ma in uso esclusivo alla SI.ra , della Pt_1
quale quest'ultima paga e continuerà a pagare le rate mensili per l'acquisto e riparazione, verrà trasferita in proprietà esclusiva alla SI.ra , con spese a carico di entrambe le parti. Pt_1
e) L'autovettura marca BMW Tg. DR108WX intestata al SInor , ma acquistata in regime di comunione CP_1
dei beni ed in uso esclusivo al SInor , verrà trasferita in proprietà esclusiva al SInor , e CP_1 CP_1
comunque da considerarsi di sua proprietà esclusiva.
f) Il SI. si farà carico di tutti gli altri debiti eventualmente esistenti e contratti nell'interesse familiare. CP_1
g) Il SI. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli , nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
09/07/2015 oggi di anni 8 e , nata a [...] il [...] oggi di anni 20, maggiorenne, ma Persona_2
non ancora economicamente indipendente, mediante corresponsione a mani della madre con essi convivente di un assegno mensile complessivo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), di cui euro 400,00 a favore del minore ed euro 100,00 a favore della figlia , oltre all'assegno unico familiare attualmente Persona_1 Persona_2
Org_ corrisposto in busta paga dall' al SI. nella misura di euro 300,00 circa mensili, o nella Controparte_1
diversa misura che verrà in futuro corrisposta;
l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli verrà
annualmente rivalutato secondo la variazione degli indici ISTAT.
- Il padre inoltre contribuirà in misura del 60% nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le eSIenze dei figli, da concordarsi previamente fra i genitori, e secondo le modalità e i termini di cui al protocollo CNF del 14/07/2017 al quale i coniugi fanno qui pieno ed integrale riferimento;
ad eccezione di quelle per l'attività sportiva, che rimarranno integralmente a carico del padre.
- I coniugi rinunziano per sé stessi reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e/o assegno divorzile.
h) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , a settimane alterne, dalle ore 16,00 di Persona_1
venerdì, quando si recherà presso il domicilio della madre per prelevarlo e fino alle ore 20,00 della domenica successiva, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 18,00
alle ore 21,00 almeno un giorno infrasettimanale preferibilmente il mercoledì, e ogni qual volta le eSIenze del pagina 2 di 4 minore lo richiedano. Il minore trascorrerà col padre due settimane durante le ferie estive, concordando con l'altro genitore il preciso periodo entro il mese di giugno di ciascun anno. I genitori trascorreranno con il bambino alternativamente le principali festività civili e religiose dell'anno. In particolare, ad anni alterni, se il bambino trascorrerà il 24 dicembre con il padre starà il giorno di Natale con la madre, il giorno di fine anno con il padre ed il Capodanno con la madre, il giorno di Pasqua con il padre e di Pasquetta con la madre, il giorno del compleanno e della festa del papà con il padre e del compleanno e della festa della mamma con la madre. Il bambino trascorrerà il giorno del suo compleanno se possibile con entrambi i genitori in caso contrario si seguirà il principio dell'alternanza. I genitori potranno concordare naturalmente di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle rispettive eSIenze lavorative.
- I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di recapito, anche telefonico, e gli eventuali spostamenti in località diverse da quelle di residenza, nonché a consentire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri quando ciascuno di loro avrà con sé il minore. I ricorrenti si impegnano a far mantenere al bambino rapporti regolari, continuativi e proficui con gli stessi oltre che con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questi ultimi potranno sostituire ciascuno dei genitori, in caso di impossibilità per comprovate ragioni lavorative degli stessi, nel ritiro del bambino da scuola o dall'abitazione.
i) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio per sé e per il figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2,
lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art.
pagina 3 di 4 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19,
2° comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ploaghe (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Ploaghe - Anno 2007 – Atto 20 – Parte II - Serie A – Ufficio.1).
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di trattazione scritta, come in epigrafe riportate, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
4) Spese di lite al definitivo.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa
Marta Guadalupi.
Così deciso in Sassari oggi, 25.01.2024 nella Camera di ConSIlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2749/2023, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, promossa da (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ANGELO SINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, e (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti CLAUDIO MASTANDREA e IGNAZIA MARIA C.F._2
ANTONELLA SPANU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 17.01.2024, di seguito riportate:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) La casa familiare in Ploaghe Via XXV Aprile n. 37, di proprietà dei genitori del SI. e Controparte_1
concessa ai coniugi in comodato gratuito, rimarrà in uso e godimento a quest'ultimo; mentre la SI.ra Pt_1
stabilirà la sua residenza e quella dei due figli in Ploaghe Via Roma n. 182; parte degli arredi di proprietà
esclusiva della SInora sono stati già dalla stessa portati via, unitamente ai suoi effetti personali. Pt_1
pagina 1 di 4 c) Il fabbricato da destinare ad autorimessa, acquistato in regime di comunione legale, rimarrà in uso al SInor
che ne sta curando la ristrutturazione. Controparte_1
d) L'automobile Renault Clio Tg. EA068HM cointestata ai coniugi, ma in uso esclusivo alla SI.ra , della Pt_1
quale quest'ultima paga e continuerà a pagare le rate mensili per l'acquisto e riparazione, verrà trasferita in proprietà esclusiva alla SI.ra , con spese a carico di entrambe le parti. Pt_1
e) L'autovettura marca BMW Tg. DR108WX intestata al SInor , ma acquistata in regime di comunione CP_1
dei beni ed in uso esclusivo al SInor , verrà trasferita in proprietà esclusiva al SInor , e CP_1 CP_1
comunque da considerarsi di sua proprietà esclusiva.
f) Il SI. si farà carico di tutti gli altri debiti eventualmente esistenti e contratti nell'interesse familiare. CP_1
g) Il SI. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli , nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
09/07/2015 oggi di anni 8 e , nata a [...] il [...] oggi di anni 20, maggiorenne, ma Persona_2
non ancora economicamente indipendente, mediante corresponsione a mani della madre con essi convivente di un assegno mensile complessivo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), di cui euro 400,00 a favore del minore ed euro 100,00 a favore della figlia , oltre all'assegno unico familiare attualmente Persona_1 Persona_2
Org_ corrisposto in busta paga dall' al SI. nella misura di euro 300,00 circa mensili, o nella Controparte_1
diversa misura che verrà in futuro corrisposta;
l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli verrà
annualmente rivalutato secondo la variazione degli indici ISTAT.
- Il padre inoltre contribuirà in misura del 60% nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le eSIenze dei figli, da concordarsi previamente fra i genitori, e secondo le modalità e i termini di cui al protocollo CNF del 14/07/2017 al quale i coniugi fanno qui pieno ed integrale riferimento;
ad eccezione di quelle per l'attività sportiva, che rimarranno integralmente a carico del padre.
- I coniugi rinunziano per sé stessi reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e/o assegno divorzile.
h) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , a settimane alterne, dalle ore 16,00 di Persona_1
venerdì, quando si recherà presso il domicilio della madre per prelevarlo e fino alle ore 20,00 della domenica successiva, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 18,00
alle ore 21,00 almeno un giorno infrasettimanale preferibilmente il mercoledì, e ogni qual volta le eSIenze del pagina 2 di 4 minore lo richiedano. Il minore trascorrerà col padre due settimane durante le ferie estive, concordando con l'altro genitore il preciso periodo entro il mese di giugno di ciascun anno. I genitori trascorreranno con il bambino alternativamente le principali festività civili e religiose dell'anno. In particolare, ad anni alterni, se il bambino trascorrerà il 24 dicembre con il padre starà il giorno di Natale con la madre, il giorno di fine anno con il padre ed il Capodanno con la madre, il giorno di Pasqua con il padre e di Pasquetta con la madre, il giorno del compleanno e della festa del papà con il padre e del compleanno e della festa della mamma con la madre. Il bambino trascorrerà il giorno del suo compleanno se possibile con entrambi i genitori in caso contrario si seguirà il principio dell'alternanza. I genitori potranno concordare naturalmente di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle rispettive eSIenze lavorative.
- I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni variazione di recapito, anche telefonico, e gli eventuali spostamenti in località diverse da quelle di residenza, nonché a consentire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri quando ciascuno di loro avrà con sé il minore. I ricorrenti si impegnano a far mantenere al bambino rapporti regolari, continuativi e proficui con gli stessi oltre che con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questi ultimi potranno sostituire ciascuno dei genitori, in caso di impossibilità per comprovate ragioni lavorative degli stessi, nel ritiro del bambino da scuola o dall'abitazione.
i) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio per sé e per il figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2,
lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art.
pagina 3 di 4 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19,
2° comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ploaghe (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Ploaghe - Anno 2007 – Atto 20 – Parte II - Serie A – Ufficio.1).
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di trattazione scritta, come in epigrafe riportate, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
4) Spese di lite al definitivo.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa
Marta Guadalupi.
Così deciso in Sassari oggi, 25.01.2024 nella Camera di ConSIlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
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