Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/03/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02212/2025REG.PROV.COLL.
N. 02378/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via delle Medaglie d’Oro, n. 266;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, del-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino e udito, per la parte appellante, l’avv. Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, Sottufficiale in congedo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il suo ricorso avverso il decreto del Ministero della difesa, n. 2754/S del 2 luglio 2015, nella parte in cui, provvedendo sulle domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio con richiesta contestuale di equo indennizzo dallo stesso presentate dal 9 gennaio 1998 al 31 marzo 2010 per numerose patologie, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio e ha negato la concessione dell’equo indennizzo per le infermità « sufficiente compenso del disturbo somatiforme indifferenziato (osteo-cardiologico) in esito a pregresso disturbo post-traumatico da stress in remissione », « esiti di brachialgia dx post traumatica con interessamento periartritico e muscolo tendineo con presenza di calcificazioni sinoviali e coccigodinia in politrauma della strada con fratture multiple dei polsi bilaterale, della 3^, 4^ e 5^ costa destra, ferita lacero contusa coscia destra e diastasi sinifisi pubica », « ipertensione arteriosa in sufficiente controllo farmacologico (in soggetto con lislipidemia) », « pregressa sindrome disventilatoria con spirometria nella norma » e « artrosi iniziale delle articolazioni interfalangee delle mani », che, secondo il ricorrente, sarebbero state da ascrivere, le prime due, ai traumi a carico del torace e delle articolazioni che aveva subìto a seguito dell’incidente stradale occorsogli il 20 febbraio 2008 nel ritornare a casa al termine del turno di servizio e, le restanti tre, allo stato di tensione emotiva dovuto alla constatazione di non poter più attendere adeguatamente alle proprie mansioni professionali e di non poter più proseguire normalmente negli atti della vita quotidiana.
2. – Il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio e hanno depositato memorie per chiederne il rigetto.
3. – Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il decreto impugnato in primo grado è stato adottato su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo il quale le prime due infermità (« sufficiente compenso del disturbo somatiforme indifferenziato (osteo-cardiologico) in esito a pregresso disturbo post-traumatico da stress in remissione » ed « esiti di brachialgia dx post traumatica con interessamento periartritico e muscolo tendineo con presenza di calcificazioni sinoviali e coccigodinia in politrauma della strada con fratture multiple dei polsi bilaterale, della 3^, 4^ e 5^ costa destra, ferita lacero contusa coscia destra e diastasi sinifisi pubica ») non sono imputabili a fatti di servizio « in quanto, le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione [cioè il sinistro stradale] configurano l’ipotesi della colpa grave, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio », mentre le altre infermità sono dovute a fattori endogeni (l’ipertensione arteriosa e l’iniziale delle articolazioni interfalangee delle mani) ovvero al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da predisposizione peculiare del soggetto su base costituzionale (la sindrome disventilatoria).
5. – Il T.a.r. ha respinto le censure di eccesso di potere proposte contro il decreto e gli atti presupposti asserendo, in senso ad esse contrario, che il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza di particolari condizioni gravose esorbitanti dall’ordinario e idonee a incidere sul piano causale, in maniera diretta o indiretta, sulla determinazione delle infermità e che « [p]er quanto riguarda il sinistro stradale che ha dato luogo all’insorgenza delle infermità lamentate, sia dal verbale del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 68/220/20/71/845 del 20/02/2008 e sia dal rapporto amministrativo redatto Sottosezione della Polizia Stradale - Ufficio Infortunistica di Eboli n. 68/220/20/71/845 del 05/04/2008 si evince una esposizione dei fatti dalla quale si ricava la sussistenza di una condotta del ricorrente integrante l’ipotesi della colpa grave »; nel medesimo senso, richiamati i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche del VC, ha affermato anche che il giudizio espresso, nel caso di specie, dal Comitato « è stato fondato su dati scientifici ed evidenze empiriche che si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo per il loro carattere tecnico e che risultano coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento ».
Infine, ha escluso che il decreto impugnato potesse dirsi illegittimo per violazione dell’art.10-bis della legge n. 241 del 1990, essendo atto vincolato rispetto al parere del VC e, quindi, soggetto alla « regola di insensibilità » posta dall’articolo 21- octies , comma 2, della legge n. 241/90.
6. – Avverso la sentenza di primo grado l’appellante ha proposto un unico articolato motivo, suddiviso in due parti.
Nella prima parte, egli sostiene che le conclusioni del T.a.r. sono frutto di un’erronea valutazione degli atti di causa, con specifico riferimento alle fonti del convincimento che, nella causazione del sinistro, la condotta del ricorrente integrava l’ipotesi della colpa grave (pagg. 15-18 dell’appello), e si duole della manchevolezza della sentenza quanto all’esame della censura relativa all’illogicità e lacunosità del parere del VC che non ha rilevato il nesso di interdipendenza tra le infermità conseguenti ai traumi fisici cagionati dall’incidente e le altre infermità frutto del conseguente stato di tensione emotiva, senza fornire indicazione alcuna sul perché l’evento traumatico non possa aver inciso, anche in via concausale, sull’insorgenza delle medesime (pagg. 18-19), esprimendosi in difetto di contraddittorio con il militare istante (pag. 20).
Nella seconda parte (pagg. 21-31) ripropone le censure sviluppate in primo grado con il ricorso introduttivo.
7. – L’appello è fondato, nei termini appresso precisati.
8. – L’asserto della sussistenza di una condotta del militare integrante l’ipotesi della colpa grave nella produzione del sinistro in itinere occorsogli il 20 febbraio 2008 non trova riscontro nella documentazione richiamata dal primo giudice, né in altro atto o documento prodotto in giudizio; in particolare, non emerge attestata né dal verbale del 20 febbraio 2008, né dal rapporto del 5 aprile 2008, ai quali fa richiamo il T.a.r. ( supra , § 5), che non contengono rilievo o apprezzamento alcuno in tale specifico senso da parte degli organi accertatori a ciò deputati, né la sentenza appellata espone il percorso logico-giuridico che ha condotto il giudice di prime cure a concludere, in autonomia, che da quei documenti « si evince una esposizione dei fatti dalla quale si ricava la sussistenza di una condotta del ricorrente integrante l’ipotesi della colpa grave ».
A tanto si somma il fatto che, a sua volta, il parere del VC è afflitto, ancor prima che da travisamento, da carenza di motivazione, che si ripercuote in vizio del decreto ministeriale, poiché non indica la fonte del suo convincimento sulla colpa grave del militare, motivato con generico riferimento alle « circostanze di tempo, di modo e di luogo » del sinistro.
Escluso, perciò, che su quell’indimostrato presupposto il VC potesse escludere la dipendenza da fatti di servizio delle prime due infermità, senza procedere ad alcuna valutazione medico-legale, si deve, altresì, concludere che avrebbe dovuto procedere anche al vaglio della prospettata ipotetica riconducibilità, in termini quanto meno di concausa, delle altre tre infermità a quegli eventi, anche soltanto per escluderla.
9. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere accolto, stante la carenza motivazionale dell’azione amministrativa spiegata.
Di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, devono essere annullati in parte qua gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, alla quale spetta di provvedere nuovamente sulle istanze illegittimamente respinte, alla luce dei principi statuiti nella presente sentenza e in esecuzione della medesima.
10. – Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla in parte qua gli atti impugnati.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore della parte appellante, che liquida nella somma complessiva di € 5000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.