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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1191/2025
Il Giudice AN CO OR, all'udienza del 03/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GUARISO Parte_1 C.F._1
LB e dell'avv. GUENCI MASSIMO.
ricorrente contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO.
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi del D.Lgs. 80/92, al pagamento, a carico del DO di RA , dei crediti di lavoro maturati alle dipendenze di CP_1
e risultanti dalle buste paga di agosto e settembre 2023, in Parte_2 particolare per quanto riguarda le voci “ferie godute”, “festività abolite godute”, “r.o.l. ore godute” e “13ma mensilità”, per tutte le ragioni esposte in ricorso;
b) condannare l' a CP_1 corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 3.762,60, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) condannare l' al pagamento delle spese di lite, comprese le CP_1 competenze e gli onorari (oltre spese generali, CPA e IVA), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. A tal fine la ricorrente dichiara che il valore della causa è pari a € 3.762,60 e che il suo reddito è inferiore a € 23.056,82 ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. In via istruttoria, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto esposte in narrativa nei punti 3 e 12, da intendersi qui trascritti preceduti dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno eventualmente dedotte da controparte. Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
e , con riserva di indicarne
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 altri. Si chiede inoltre, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, ordinare all' CP_1
l'esibizione in giudizio della documentazione relativa alle domande di intervento del DO di
RA per i crediti ulteriori ai sensi del D.Lgs. 80/92 presentate dai signori Testimone_1
, , Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi tra gli stessi e
[...] Testimone_8
. Parte_2
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, Nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi contenute e mandando quest'ultimo assolto da ogni onere e/o obbligo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: Si chiede ove ritenuto necessario, di sentire a chiarimenti il responsabile dell'U.O. di Pavia e/o del funzionario amministrativo all'uopo delegato CP_1
Ove occorra, si fa riserva di produrre tutta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni dianzi Testimone_9 evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato alle dipendenze del dal 28.12.15 al 30.9.23, Parte_2 allorché è stata licenziata per cessazione dell'attività;
- di essere rimasta creditrice delle spettanze relative ai mesi di agosto e settembre 2023 e delle competenze di fine rapporto, compreso il TFR;
- che nei mesi di agosto e settembre 2023 ha usufruito di una parte delle ferie e dei permessi retribuiti maturati nel corso del rapporto, come si evince dalle corrispondenti buste paga;
- che con sentenza dell'8 maggio 2024 il Tribunale di Pavia ha dichiarato la liquidazione giudiziale della datrice di lavoro;
- di aver presentato domanda di ammissione al passivo per gli importi lordi di € 13.947,93 a titolo di TFR e di € 6.049,72 a titolo di retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre
2023;
- di essere stata ammessa allo stato passivo che è, successivamente, stato dichiarato esecutivo;
Pag. 2 di 5 CP_
- di aver presentato domanda all' in data 5 luglio 2024 per l'intervento del DO di garanzia ma di aver ricevuto solo il tfr mentre in relazione alle ulteriori spettanze l'ente ha rigettato la domanda con la seguente motivazione “non risulta essere prestata attività lavorativa nel periodo oggetto di copertura del fondo”;
- che con provvedimento datato 27.1.25 l' ha rigettato il ricorso con la seguente CP_1 motivazione: “- il par. 9 della circolare n. 70/2023 ha previsto che, al fine di stabilire un collegamento tra i crediti vantati dai lavoratori e l'insolvenza del datore di lavoro, il DO di garanzia debba corrispondere i crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. È necessario, tuttavia, che nel corso degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro siano sorti diritti retributivi;
nel caso di specie, come chiarito anche nel ricorso, la ricorrente nei mesi di agosto e settembre 2023 ha usufruito delle ferie, dei permessi e delle ex festività maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
anche dalle buste paga allegate e dai flussi Uni-Emens trasmessi dall'ex datore di lavoro si evince l'assenza di giornate effettivamente lavorate nell'arco delle mensilità richieste nella domanda di intervento del
DO di RA. Pertanto, non essendo stata prestata in concreto attività lavorativa nel periodo oggetto di copertura del fondo, la ricorrente non ha maturato neppure il diritto alla retribuzione accessoria e assimilata alla copertura del medesimo”. CP_
1.1. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso richiamando le stesse motivazioni rese nella fase stragiudiziale.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Il D.lgs. n. 80 del 1992 all'art. 1 stabilisce che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del DO di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.
L'art. 2 prevede, quindi, che “Il pagamento effettuato dal DO di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano
Pag. 3 di 5 continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal DO ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Sussiste, pertanto, il diritto del lavoratore ad ottenere i crediti da lavoro, diversi dal tfr, relativi agli ultimi tre mesi di lavoro compresi nell'anno antecedente uno dei provvedimenti elencati. CP_
Orbene, non può sostenersi, come invece fatto dall' che la fruizione di giorni di ferie, ovvero di recupero per festività e di giorni di permesso retribuito in quanto non coincidenti con giorni di lavoro effettivo, impediscano l'accesso della ricorrente al fondo di garanzia.
Invero, la stessa norma prevede che il presupposto di accesso sia l'esistenza di un credito di lavoro e non lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa;
è palese che la fruizione di giorni di ferie e/o di permessi retribuiti non costituisca un motivo di cessazione del diritto del lavoratore ad ottenere la retribuzione.
Peraltro, argomenti a favore della conclusione, ove mai ve ne fosse il bisogno, sono rinvenibili anche nella Circolare dell' n. 70 del 26.7.23 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte CP_1 ricorrente), che nell'ambito della definizione dei “crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione”, ha precisato al punto 9, a titolo esemplificativo, che tra i crediti in questione sono comprese “le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità”, ossia somme spettanti nonostante la sospensione della prestazione lavorativa.
Ciò posto, si osserva che il credito da lavoro della ricorrente inerisce alle mensilità di agosto e settembre 2023 e che la società datrice di lavoro è stata messa in liquidazione giudiziale in data 11 gennaio 2024 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), pertanto, lo stesso attiene a mensilità di lavoro intervenute nell'anno antecedente il provvedimento medesimo.
L'ammontare delle retribuzioni rivendicate è pari ad euro 3.762,60 – non oggetto di contestazione specifica da parte della resistente - mentre il limite previsto dall'art. 2 del D.lgs.
n. 80 del 1992, pari a tre volte l'importo massimo mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale è determinabile, allo stato attuale, mediante lettura della Circolare CP_1
n. 25 del 29.1.25 che ha fissato il trattamento di integrazione nella somma lorda di euro
1.404,03, il cui triplo è pari ad euro 4.212,09 (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente).
In definitiva, la domanda merita l'accoglimento integrale.
Pag. 4 di 5 3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente, ai sensi del
D.Lgs. 80/92, al pagamento, a carico del DO di RA , dei crediti di lavoro CP_1 maturati alle dipendenze di e risultanti dalle buste paga di agosto e Parte_2 settembre 2023;
2. condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 3.762,60; CP_1
CP_
3. condanna, altresì, l' al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.701 oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 04/11/2025
Il Giudice
AN CO OR
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1191/2025
Il Giudice AN CO OR, all'udienza del 03/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GUARISO Parte_1 C.F._1
LB e dell'avv. GUENCI MASSIMO.
ricorrente contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO.
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi del D.Lgs. 80/92, al pagamento, a carico del DO di RA , dei crediti di lavoro maturati alle dipendenze di CP_1
e risultanti dalle buste paga di agosto e settembre 2023, in Parte_2 particolare per quanto riguarda le voci “ferie godute”, “festività abolite godute”, “r.o.l. ore godute” e “13ma mensilità”, per tutte le ragioni esposte in ricorso;
b) condannare l' a CP_1 corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 3.762,60, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) condannare l' al pagamento delle spese di lite, comprese le CP_1 competenze e gli onorari (oltre spese generali, CPA e IVA), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. A tal fine la ricorrente dichiara che il valore della causa è pari a € 3.762,60 e che il suo reddito è inferiore a € 23.056,82 ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. In via istruttoria, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto esposte in narrativa nei punti 3 e 12, da intendersi qui trascritti preceduti dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno eventualmente dedotte da controparte. Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
e , con riserva di indicarne
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 altri. Si chiede inoltre, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, ordinare all' CP_1
l'esibizione in giudizio della documentazione relativa alle domande di intervento del DO di
RA per i crediti ulteriori ai sensi del D.Lgs. 80/92 presentate dai signori Testimone_1
, , Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
e in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi tra gli stessi e
[...] Testimone_8
. Parte_2
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, Nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi contenute e mandando quest'ultimo assolto da ogni onere e/o obbligo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: Si chiede ove ritenuto necessario, di sentire a chiarimenti il responsabile dell'U.O. di Pavia e/o del funzionario amministrativo all'uopo delegato CP_1
Ove occorra, si fa riserva di produrre tutta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni dianzi Testimone_9 evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di aver lavorato alle dipendenze del dal 28.12.15 al 30.9.23, Parte_2 allorché è stata licenziata per cessazione dell'attività;
- di essere rimasta creditrice delle spettanze relative ai mesi di agosto e settembre 2023 e delle competenze di fine rapporto, compreso il TFR;
- che nei mesi di agosto e settembre 2023 ha usufruito di una parte delle ferie e dei permessi retribuiti maturati nel corso del rapporto, come si evince dalle corrispondenti buste paga;
- che con sentenza dell'8 maggio 2024 il Tribunale di Pavia ha dichiarato la liquidazione giudiziale della datrice di lavoro;
- di aver presentato domanda di ammissione al passivo per gli importi lordi di € 13.947,93 a titolo di TFR e di € 6.049,72 a titolo di retribuzioni relative ai mesi di agosto e settembre
2023;
- di essere stata ammessa allo stato passivo che è, successivamente, stato dichiarato esecutivo;
Pag. 2 di 5 CP_
- di aver presentato domanda all' in data 5 luglio 2024 per l'intervento del DO di garanzia ma di aver ricevuto solo il tfr mentre in relazione alle ulteriori spettanze l'ente ha rigettato la domanda con la seguente motivazione “non risulta essere prestata attività lavorativa nel periodo oggetto di copertura del fondo”;
- che con provvedimento datato 27.1.25 l' ha rigettato il ricorso con la seguente CP_1 motivazione: “- il par. 9 della circolare n. 70/2023 ha previsto che, al fine di stabilire un collegamento tra i crediti vantati dai lavoratori e l'insolvenza del datore di lavoro, il DO di garanzia debba corrispondere i crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. È necessario, tuttavia, che nel corso degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro siano sorti diritti retributivi;
nel caso di specie, come chiarito anche nel ricorso, la ricorrente nei mesi di agosto e settembre 2023 ha usufruito delle ferie, dei permessi e delle ex festività maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
anche dalle buste paga allegate e dai flussi Uni-Emens trasmessi dall'ex datore di lavoro si evince l'assenza di giornate effettivamente lavorate nell'arco delle mensilità richieste nella domanda di intervento del
DO di RA. Pertanto, non essendo stata prestata in concreto attività lavorativa nel periodo oggetto di copertura del fondo, la ricorrente non ha maturato neppure il diritto alla retribuzione accessoria e assimilata alla copertura del medesimo”. CP_
1.1. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso richiamando le stesse motivazioni rese nella fase stragiudiziale.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Il D.lgs. n. 80 del 1992 all'art. 1 stabilisce che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del DO di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”.
L'art. 2 prevede, quindi, che “Il pagamento effettuato dal DO di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano
Pag. 3 di 5 continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal DO ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Sussiste, pertanto, il diritto del lavoratore ad ottenere i crediti da lavoro, diversi dal tfr, relativi agli ultimi tre mesi di lavoro compresi nell'anno antecedente uno dei provvedimenti elencati. CP_
Orbene, non può sostenersi, come invece fatto dall' che la fruizione di giorni di ferie, ovvero di recupero per festività e di giorni di permesso retribuito in quanto non coincidenti con giorni di lavoro effettivo, impediscano l'accesso della ricorrente al fondo di garanzia.
Invero, la stessa norma prevede che il presupposto di accesso sia l'esistenza di un credito di lavoro e non lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa;
è palese che la fruizione di giorni di ferie e/o di permessi retribuiti non costituisca un motivo di cessazione del diritto del lavoratore ad ottenere la retribuzione.
Peraltro, argomenti a favore della conclusione, ove mai ve ne fosse il bisogno, sono rinvenibili anche nella Circolare dell' n. 70 del 26.7.23 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte CP_1 ricorrente), che nell'ambito della definizione dei “crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione”, ha precisato al punto 9, a titolo esemplificativo, che tra i crediti in questione sono comprese “le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità”, ossia somme spettanti nonostante la sospensione della prestazione lavorativa.
Ciò posto, si osserva che il credito da lavoro della ricorrente inerisce alle mensilità di agosto e settembre 2023 e che la società datrice di lavoro è stata messa in liquidazione giudiziale in data 11 gennaio 2024 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), pertanto, lo stesso attiene a mensilità di lavoro intervenute nell'anno antecedente il provvedimento medesimo.
L'ammontare delle retribuzioni rivendicate è pari ad euro 3.762,60 – non oggetto di contestazione specifica da parte della resistente - mentre il limite previsto dall'art. 2 del D.lgs.
n. 80 del 1992, pari a tre volte l'importo massimo mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale è determinabile, allo stato attuale, mediante lettura della Circolare CP_1
n. 25 del 29.1.25 che ha fissato il trattamento di integrazione nella somma lorda di euro
1.404,03, il cui triplo è pari ad euro 4.212,09 (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente).
In definitiva, la domanda merita l'accoglimento integrale.
Pag. 4 di 5 3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente, ai sensi del
D.Lgs. 80/92, al pagamento, a carico del DO di RA , dei crediti di lavoro CP_1 maturati alle dipendenze di e risultanti dalle buste paga di agosto e Parte_2 settembre 2023;
2. condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 3.762,60; CP_1
CP_
3. condanna, altresì, l' al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.701 oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 04/11/2025
Il Giudice
AN CO OR
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