Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola Presidente rel.
dott. Michele Prencipe Consigliere
Consiglieredott.ssa Alessandra Piliego ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 216/2023, la seguente:
SENTENZA
tra:
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.to Massimo DE FEUDIS, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Foggia
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia n.2096/2022, resa nel procedimento n.
1938/2014, pubblicata in data 29.07.2022
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv.to Grazia Nuccia CASALE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.to in San Severo.
APPELLATA
All'udienza collegiale del 17.09.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
"Accertare e dare atto che il Sig. Parte 1 da circa trent'anni possiede uti domini i fondi in
Parte 1 degli narrativa descritti e, per gli effetti, dichiarare l'usucapione in favore di esso stessi immobili in piena ed esclusiva proprietà.
Ordinando al competente Conservatore dei RR. II. di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva: di aver posseduto, per quasi trent'anni, un fondo agricolo sito in agro di San Severo alla
Contrada "Schiavetta", esteso ha. 8.40.00, con accesso dalla S.S. 16 che da San Severo '
conduce a Foggia, censito in catasto al foglio 74, p.lle 177,210,212,219,220,263,264 e 551; che tale possesso era stato esercitato ininterrottamente sulla scorta di un accordo intercorso Per con i sig.ri (proprietari dell'immobile), in virtù della quale lo stesso CP 2 e attore avrebbe utilizzato il fondo in questione per il pascolo del suo bestiame (capre e pecore) mentre i sig.ri CP_2 avrebbero utilizzato un fondo del ricorrente per il deposito di mezzi agricoli;
che i fratelli CP_2, circa vent'anni prima avevano ceduto il suolo al Comune di San Severo, il cui fondo era, tuttavia, sempre rimasto nella disponibilità esclusiva ed ininterrotta dell'attore che, oltre al pascolo del bestiame, coltivava anche il foraggio per animali;
che, successivamente all'acquisto, il Comune di San Severo, con convenzione del 04.04.91, aveva trasferito la proprietà del suddetto fondo al Controparte_1
che nonostante l'intervenuta intestazione del fondo in capo alla suddetta società, l'attore aveva continuato a disporre in modo indisturbato e pacifico del fondo, avendo sempre avuto in via esclusiva le chiavi del lucchetto del cancello di ingresso, senza che nessuno avesse mai avanzato pretese o vantato diritti sullo stesso bene;
che tutti i proprietari dei fondi adiacenti erano a conoscenza del fatto che l'attore fosse l'unico possessore dei suddetti terreni;
che la circostanza che le particelle risultavano catastalmente intestate alla Controparte_1 doveva ritenersi irrilevante dal momento che anche il Tribunale di San Severo,
[...] in sede di cautela possessoria, invocata dall'attore a seguito di uno spoglio patito ad opera di soggetti incaricati dalla Società proprietaria, aveva riconosciuto il possesso, pacifico ed indisturbato protratto nel tempo;
che era, pertanto, interesse dell'attore regolarizzare il titolo di proprietà e la conseguente intestazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.06.2014, si costituiva la […]
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., la quale, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto, deduceva che: il provvedimento di accoglimento reso dal Tribunale di San Severo era stato oggetto di reclamo dinanzi al Tribunale di Foggia e da questo accolto, con riforma del provvedimento del
Tribunale di San Severo, e rigetto del ricorso proposto da Pt 1 il fondo, da quando era stato acquistato, era sempre stato nel pieno ed esclusivo possesso dei soci proprietari;
in data 25.02.1994 la convenuta aveva commissionato alla ditta EDILDAUNIA srl la costruzione di un recinto perimetrale delimitante il suolo oggetto di causa, nonché l'apposizione di un cancello. Tale recinzione veniva realizzata con un recinto in cemento armato e CP 3 la realizzazione di tale recinzione e l'apposizione di cancelli chiusi a chiave con lucchetti, erano la inequivocabile prova che i proprietari avevano inteso eliminare eventuali poteri di fatto esercitati da terzi estranei;
nel corso degli anni il cancello ed i lucchetti erano stati manomessi e la Società proprietaria aveva provveduto alla sostituzione della serratura e del lucchetto ed al ripristino dello stato dei luoghi;
il terreno non era destinato al pascolo essendo un terreno edificabile destinato alla
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realizzazione di capannoni commerciali, il cui programma edilizio non era stato ancora realizzato per problemi burocratici;
l'eventuale attività, svolta dall'attore, di recarsi presso il terreno pressoché incolto, affinché il gregge si foraggiasse con quanto spontaneamente prodotto dalla terra, non implicava l'esercizio di fatto di poteri assimilabili a quelli propriamente dominicali, non essendovi sul fondo alloggi o ricoveri neanche per animali, non essendoci mai stata attività di sfruttamento del suolo o di coltivazioni;
il possesso delle chiavi, il lavoro di recinzione, il diserbo del campo, i rilievi dei tecnici, le riparazioni, i numerosi giudizi, il pagamento delle tasse e di tutti gli oneri fiscali, le azioni a tutela della proprietà, erano tutti elementi dai quali poteva evincersi la chiara intenzione della società convenuta di voler esercitare il proprio potere sulla cosa uti dominus;
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa veniva istruita con prova testimoniale e prove documentali prodotte dalle parti, e all'udienza del 04.04.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Con sentenza n.2096/2022 pubblicata in data 29.07.2022, Il Tribunale di Foggia così provvedeva:
"1) rigetta la domanda;
2) condanna Parte 1 al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese processuali, che si liquidano in euro 7.254,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge."
Secondo il Primo Giudice non sussisteva l'acquisto della proprietà del suolo per usucapione da parte di Pt 1 in quanto il semplice pascolo del bestiame ed eventualmente la coltivazione di foraggio per animali sui fondi, rimasta peraltro indimostrata, non potevano ritenersi di per sé soli idonei al possesso ad usucapionem.
A giudizio del Tribunale, che sul punto condivideva l'ordinanza resa in sede di reclamo, mancavano, oltre alla prova di atti apprensivi della proprietà, anche indizi che consentissero di presumere che l'attività materiale dell'attore fosse svolta uti dominus, esistendo, invece, rilevanti prove in senso contrario.
Nello specifico, Pt 1 aveva iniziato ad utilizzare il fondo per il pascolo del bestiame a titolo di mera cortesia da parte dei fratelli CP 2, i quali acconsentivano al pascolo del bestiame per mera condiscendenza, in cambio del favore loro concesso dall'attore di depositare attrezzi agricoli presso un fondo limitrofo di sua proprietà. Anche le dichiarazioni testimoniali non fornivano la prova di atti apprensivi della proprietà. posti in essere dall'attore, né di attività materiali riconducibili propriamente a quelle dominicali, né all'esistenza di atti di mutamento del titolo o di atti di opposizione del detentore nei confronti del proprietario.
Di contro, dal comportamento posto in essere dalla Società proprietaria del fondo, era possibile evincersi come la stessa non fosse rimasta inerte, né si era astenuta dall'esercizio del suo diritto
(realizzazione della recinzione del fondo, apposizione di lucchetti corazzati e catene, diserbo dell'area recintata, pagamento degli oneri fiscali, ideazione di un progetto relativo alla costruzione di un centro commerciale non attuato a causa di problematiche amministrative). Parte 1Con atto di citazione notificato in data 21.02.2023, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, riproponendo le medesime conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.06.2023 si è costituito in giudizio la
Controparte_1 la quale ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, con vittoria di spese e compensi legali.
All'udienza del 17.09.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).
Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento delle censure.
A riguardo, ferma restando l'ammissibilità sul piano formale dell'appello, la Corte ritiene di esaminare e delibare i motivi di appello solo se rispondenti ai parametri sopra indicati, disattendendo i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustifichino la riforma. L'appello è pertanto ammissibile ma infondato. Parte 1 ha impugnato la sentenza di primo grado affermando che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda, ritenendo che l'attore non avrebbe dimostrato oltre né il corpus né l'animus possidendi.
L'appellante, in particolare, ha specificato che la detenzione si fosse tramutata in possesso quantomeno dal 1991, epoca in cui fratelli CP_2 avevano venduto il suolo al Comune di San Severo, in quanto da tale momento lo stesso non aveva più dovuto rendere conto ad alcuno dell'utilizzo dei fondi dal medesimo posseduti.
In ordine al riconoscimento dell'animus possidendi, richiesto per usucapire un bene, parte appellante ha così dedotto:
la sua attività era sempre stata improntata al sentirsi proprietario della cosa e non mero detentore non avendo mai perduto la disponibilità dei fondi in oggetto;
l'aver l'appellata recintato il fondo denotava la volontà della stessa di privare della possibilità di utilizzarlo, non l'appellante al quale erano state consegnate le chiavi ma diversi soggetti;
le denunce sporte dalla società appellata in riferimento a presunte manomissioni di cancello e lucchetti non avevano mai riguardato l'odierno appellante che, al contrario, aveva sempre liberamente e pubblicamente esercitato una signoria di fatto e di diritto sui terreni oggetto di causa;
le pratiche avviate per la realizzazione di un centro commerciale si rendevano irrilevanti
-
rispetto alla posizione dell'appellante al quale nessuno aveva mai inibito il libero godimento e l'apprensione dei frutti rinvenienti dai fondi;
le dichiarazioni testimoniali confermavano la presenza dell'appellante sui terreni.
Le doglianze non colgono nel segno.
È utile rammentare, brevemente in diritto, che l'usucapione, disciplinato dagli artt. 1158 c.c. e s.s., è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il periodo ordinario di vent'anni.
Pertanto, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabile incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.29594 del 22.10.2021).
Affinché il possesso sia utile per l'usucapione, va allora provato che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, in maniera tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di voler esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo necessario per usucapire senza interruzione, sia con riguardo all'animus, sia con riguardo al corpus e che non sia dovuta a mera tolleranza, da ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rilevare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza (cfr. tra le tante Cass.
n.26633/19, Cass. N.23848/18, Cass. n.3898/17). Nel caso di specie, appare opportuno evidenziare come la Suprema Corte ha affermato, in più occasioni, che l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentono di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.25498 del
02.12.2014).
La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios
(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.1796 del 20.01.2022).
Testimone 1 e Testimone 2 ascoltati all'udienza Orbene, quanto alla prova testimoniale, i testi
Testimone 3 ascoltato all'udienza del 30.09.2016, riferivano del 11.03.2016 e il teste
,
semplicemente di aver visto Parte 1 pascolare il proprio bestiame sul fondo oggetto di
Testimone 1 dichiarava ulteriormente che "socausa, e quanto alla realizzazione della recinzione, che il terreno era stato venduto dai CP 2 al Comune di San Severo e so che doveva venire un centro commerciale, ma il sig. Pt 1 è sempre rimasto nel terreno anche dopo la costruzione del recinto. Non so chi ha realizzato e/o commissionato la costruzione del recinto".
Conformemente, il teste Tes 2 dichiarava "posso riferire che anche nel momento in cui veniva realizzata la recinzione il sig. Pt 1 continuava a stare nei terreni con attrezzi ed animali. Non so chi ha fatto realizzare i lavori".
Testimone 4 (udienza dell'11.03.2016), Testimone_5 Al contrario gli ulteriori testi escussi,
(udienza del 30.09.2016) confermavano tutte le circostanze dedotte dalla e l'Ing. Testimone 6 convenuta, in particolare: che la realizzazione della recinzione era stata effettuata dalla società convenuta (teste
Testimone 4 socio: "Preciso che nell'anno 1994 con l'autorizzazione del Comune abbiamo '
realizzato la recinzione di detto terreno. È stata realizzata in un primo momento la recinzione in cemento e successivamente nel 1995 abbiamo chiuso il terreno con una recinzione in
CP 3 appoggiata sul muretto di cemento. Successivamente la proprietà è stata chiusa con cancelli di ferro. L'intero costo sopportato dal Controparte_1 per la realizzazione della recinzione è stato di circa 200.000.000 lire"; nonché dal teste Ing. Testimone 7 progettista e direttore dei lavori per la realizzazione della recinzione, il quale aggiungeva che:
"per più di 20 anni ho effettuato rilievi per conto del Controparte_1 su detto fondo e presentato varie progettazioni agli Uffici preposti al Comune di San Severo"); che le chiavi erano sempre state in possesso dei Presidenti della società convenuta (teste
Testimone 4 : "è vero che le chiavi del lucchetto sono sempre state in possesso dei
Presidenti del Centro Ingrosso di Capanata, presidenti che si sono succeduti nel corso degli anni e che sin dall'inizio dell'atto di acquisto e a tutt'oggi hanno esercitato il possesso su detti immobili"; teste Tes 6 "ogni volta che mi dovevo recare sul luogo per effettuare misurazioni, rilievi ed altro al fine della redazione dei progetti, dovevo chiedere al Presidente di turno le chiavi del cancello e venivo accompagnato da qualcuno"); che la convenuta aveva sopportato i costi per la sostituzione delle serrature e dei lucchetti in conseguenza di diversi atti vandalici (circostanza confermata dal teste Tes 6 il quale dichiarava: "preciso che dopo aver provveduto a sostituire più volte i lucchetti nel corso degli anni successivamente abbiamo deciso di saldare il cancello posteriore per evitare di continuare a spendere soldi con i lucchetti"; diversi tributi, spese che la convenuta aveva supportato nel corso degli anni il pagamento dei
Tes 6 riferiva: "io ed oneri relativi al fondo oggetto di causa (in particolare il teste e ho rilasciato personalmente sono stato pagato varie volte dal Controparte 1 varie fatture e dagli atti ho potuto personalmente verificare che tutti i pagamenti, anche delle altre ditte e degli oneri per la realizzazione della recinzione sono sempre stati effettuati dal
, preciso che i pagamenti della recinzione avvenivano attraversoControparte 1 il rilascio dei miei stati di avanzamento dei lavori").
Pertanto, in disparte l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità per cui "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto ". -(cfr. per tutte, Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640 - 01) - è evidente che, dall'esame dei testi e dalla produzione documentale, prodotta in giudizio, non emergono elementi fattuali tali che possano far presumere che l'attività di pascolo e di coltivazione sia stata esercitata dall'odierno appellane attraverso un comportamento in grado di rivelare all'esterno la piena ed indiscussa signoria di fatto sui terreni oggetto di causa a fronte dell'inerzia dei titolari della società convenuta.
Inerzia, non certamente ravvisabile nel comportamento tenuto dalla convenuta, la quale, al contrario, ha svolto sul detto suolo attività di custodia, conservazione e manutenzione tipici e caratterizzanti di chi riveste la qualità di proprietario.
Difatti, il Controparte_1 ha provato che sin dall'acquisto, ha sempre esercitato il possesso sul fondo, anzitutto commissionando alla ditta Edildaunia nel 1994 la costruzione di un recinto perimetrale delimitante la proprietà, pagandone il prezzo dei lavori, nonché nell'aver commissionato e pagato nel 1997 la ditta Controparte_4 per lavori di diserbo dell'area recintata nonché per l'apposizione di lucchetti corazzati e catene da apporti al cancello;
che sin dal suo acquisto, ha portato avanti il progetto di realizzazione di un centro commerciale sul fondo, non ancora ultimato a causa delle numerose problematiche burocratiche e giudiziarie insorte;
la circostanza, non contestata e provata documentalmente del pagamento dei tributi, tasse e oneri fiscali relativi al fondo;
nonché nell'aver affittato il fondo in oggetto dapprima a Parte 2 e
'come da documentazione prodotta. successivamente a Parte 3
Infine, in relazione alla circostanza dedotta dall'appellante circa il possesso delle chiavi ricevute dall'allora Presidente della società, tale Persona 2 , la stessa risulta priva di pregio in quanto non provata.
Al contrario, e concordemente a quanto evidenziato dal primo giudice, anche in riferimento agli accertamenti istruttori svolti nel procedimento di reintegrazione ex art. 1168 c.c., tale circostanza non è sintomatica dell'esercizio del possesso sulla cosa ma tutt'al più di mera tolleranza da parte dei proprietari stessi.
In considerazione di quanto sin qui esposto, questa Corte, condividendo le ragioni esposte dal
Tribunale, ritiene che dall'istruttoria svolta non sia emersa la prova, con riferimento all'odierno appellante, dell'esercizio del possesso del suolo, oggetto di causa, in termini di esclusività, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus o, di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
L'appello è, pertanto, infondato e va respinto con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione
- valori medi) nella misura di € 14.317,00= oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1 - quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1Parte 1 avverso la sentenza n.2096/2022 pubblicata in data 29.07.2022 del Tribunale di Foggia, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore di Controparte 1 delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 14.317,00,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1 - quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° 1.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.01.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola