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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R.G. 11188 dell'anno 2019
TRA
in persona dell'Amministratore p.t., legale rappresentante, Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Donatella De Martino e
Monica Sansone, e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Campagna, alla Via Castrullo
S.S. 19, III traversa, n.240, come da procura in atti,
-OPPONENTE
E
, e , quale eredi dell'avv. , Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Palmieri e Dario Palo, e presso gli stessi elettivamente domiciliati in Salerno, al Lungomare C. Colombo n.347, come da procura in atti,
-OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Discussa all'udienza del 20.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/9/2019, i sigg. , e Controparte_1 CP_2
, nella qualità di eredi del de cuius avv. hanno chiesto al CP_3 Persona_1
1 Tribunale di Salerno di voler ingiungere al sito in Eboli, alla Via Parte_2
Castello n.23, il pagamento della somma di Euro 14.037,25 a titolo di compenso per l'attività professionale prestata dall'avv. in favore del relativamente al giudizio Persona_1 Parte_1
definito con sentenza n.4691/2015 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 10/11/2015. A sostegno veniva detto che il giudizio si concludeva con esito parzialmente favorevole al ma con Parte_1 compensazione delle spese di lite. Che l'avv. aveva predisposto apposita parcella, con i valori Per_1 medi, risultante in totale l'importo di Euro 15.444.50. Che era stato versato in acconto il solo importo di Euro 1.500,00. Che essi eredi, in virtù di una propria proposta conciliativa del
24/7/2016, agivano per la minore somma di Euro 14.037,25. Che nonostante i numerosi solleciti non avevano ottenuto il saldo richiesto.
Veniva reso, da codesto Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 2754/2019, in data 20/9/2019, notificato in uno al ricorso a parte opponente in data 04/10/2019.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11/11/2019, il Parte_1
[...
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. In rito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva del essendo stato notificato il decreto ingiuntivo a Condominio Parte_1 diverso. Nel merito, impugnavano la quantificazione del credito come operata dagli eredi dell'avv.
in quanto calcolata sulla base dei “valori medi” del D.M. 55/2014, senza nessuna Persona_1 previa autorizzazione/opinamento, da parte del competente Consiglio dell'Ordine. Eccepivano che gli eredi dell'avvocato non potevano agire con il ricorso per ingiunzione nei confronti del non essendovi un previo accordo, né una parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine, Parte_1 né un contratto scritto o fattura. Per tali motivi ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio gli opposti che contestavano tutto l'avverso assunto.
Senza alcuna attività istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali.
1. In primo luogo, il ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_4
passiva.
Al riguardo, ha allegato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso indicando quale debitore il solo con il codice fiscale, ma senza indicare né l'ubicazione, né il Parte_2 nome dell'amministratore p.t. Tale assunto è errato.
Si legge, chiaramente, che nel ricorso viene indicato:” sito in Eboli, Parte_2 alla Via Castello n. 23, c.f. in persona dell'amministratore p. t.”. Nella relata di P.IVA_1 notifica del ricorso e pedissequo decreto, poi, viene riportato:” a domiciliato in Parte_3
2 Eboli in Viale Giovanni Amendola c/o Dbf Immobiliare Di Benedetto Fausto, nella qualità di
Amministratore-legale rapp.te p.t. del Condominio “ ” sito in Eboli (SA) in Via Parte_2
Castello n.23”. Quindi, con esatta individuazione dell'Ente condominiale ed indicazione dell'amministratore p.t. e del suo domicilio. E l'atto veniva notificato a mani del sig. Parte_3
, nella qualità.
[...]
Orbene, come noto, le attestazioni contenute in un atto pubblico fanno piena prova dei fatti accaduti in presenza del pubblico ufficiale. Sicché, la relata di notifica fa piena prova della circostanza che l'Ufficiale Giudiziario ha notificato l'atto (ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo) all'amministratore del Condominio ingiunto che è , a meno di prova contraria, Parte_3
qui non dimostrata.
Ad ogni modo, le eccezioni preliminari legate al difetto di titolarità passiva e/o difetto di legittimazione sollevate dal facenti leva sulla circostanza della Parte_1 difformità tra gli elementi identificativi dell'ente condominiale contenuti nel ricorso monitorio e quelli desumibili dall'ingiunzione di pagamento opposta, non risultano fondate, in quanto giova evidenziare come a seguito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. si sia correttamente instaurato tra il sito in Eboli alla Via Castello n.23, e gli opposti un rapporto Parte_1
processuale suscettibile di accertamento giudiziale, atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. Cass.
6 - L,
Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019).
Peraltro, il opponente, oltre a difendersi in rito, si è anche difeso nel merito, Parte_1
contestando il quantum richiesto ed ha, altresì, chiesto di determinare le somme effettivamente dovute, corroborando, dunque, con la propria condotta processuale l'esistenza del rapporto professionale con il de cuius avv. Persona_1
2. Passando al merito, è provato come l'avv. abbia fornito la propria prestazione Persona_1
professionale in favore del Condominio opponente nel giudizio segnato al RGN 20000683/2003 del
Tribunale di Salerno, definito con sentenza n. 4691/2015, del 10/11/2015. Tale prova è stata fornita
3 dagli opposti con l'allegazione della citata sentenza, ed è sostanzialmente fatto pacifico in quanto ammesso dallo stesso opponente (v. pag.3 atto di opposizione). Non vi è altrettanta prova che il professionista sia stato pagato per detta prestazione professionale resa.
Occorre, altresì, ricordare, a fronte delle eccezioni sollevate dall'opponente, come in tema di compensi di avvocato, mentre, a norma dell'art.633 c.p.c. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni possa essere data utilmente con la produzione di apposita parcella vidimata dall'Ordine di appartenenza, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione ed impone al professionista (in qualità di attore sostanziale) di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice non può assumere a base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni della parcella (v. Trib. Firenze Sez III, 21/02/2023).
Pertanto, deve ritenersi che la domanda proposta, tendente all'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso, possa trovare accoglimento, per quanto sopra evidenziato, con il solo limite derivante dalla applicazione delle tariffe vigenti all'epoca della conclusione della prestazione.
In vero, la Suprema Corte ha precisato che la liquidazione va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, “i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale” (CASS. S.U. n.
17505/2012).
In applicazione dei principi sopra enunciati, considerato che la sentenza che definiva quel procedimento è stata resa in data 10/11/2015, l'onorario debba quantificarsi applicando la tariffa vigente al momento in cui l'attività professionale è stata conclusa, e cioè il D.M. n. 55 del 2014.
In particolare, poi, osserva questo Giudicante, quanto agli onorari richiesti, che, tenuto conto del valore della causa patrocinata dall'avv. (Euro 71.279,46) debba farsi applicazione Persona_1
dello scaglione relativo alle controversie da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00, con applicazione del livello medio, in mancanza di prova circa la maggiore o minore difficoltà dell'opera prestata.
E, quindi, Euro 2.430,00 per la fase di studio;
Euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
Euro 5.400,00 per la fase istruttoria (comprensiva anche della presentazione ed allegazione documentale); Euro
4.050,00 per la fase della decisione. In totale Euro 13.430,00. Da detta somma va detratto l'acconto ricevuto, e non contestato, di Euro 1.500,00. Resta per differenza a versarsi l'importo di Euro
11.930,00.
4 Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al Parte_1
pagamento in favore degli opposti, nella qualità, della somma complessiva di euro 11.930,00, oltre
IVA e CPA come per legge. Il tutto oltre interessi legali dal 04/10/2019 (data della notifica del decreto ingiuntivo) al saldo.
Le spese del giudizio di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2754/2019, reso in data 20/9/2019, dal Tribunale di Salerno;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore dei sigg. , Parte_1 Controparte_1
e , della somma complessiva di euro 11.930,00, oltre interessi CP_2 CP_3
legali dal 04/10/2019, ed oltre IVA e CPA come per legge;
-condanna il al rimborso, in favore dei sigg. , Parte_1 Controparte_1
e , delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in CP_2 CP_3
euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, ed oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte opposta avv. Giuseppe Palmieri e Dario
Palo anticipatari.
Così deciso in Salerno, lì 09/01/2025.
Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R.G. 11188 dell'anno 2019
TRA
in persona dell'Amministratore p.t., legale rappresentante, Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Donatella De Martino e
Monica Sansone, e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Campagna, alla Via Castrullo
S.S. 19, III traversa, n.240, come da procura in atti,
-OPPONENTE
E
, e , quale eredi dell'avv. , Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Palmieri e Dario Palo, e presso gli stessi elettivamente domiciliati in Salerno, al Lungomare C. Colombo n.347, come da procura in atti,
-OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Discussa all'udienza del 20.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/9/2019, i sigg. , e Controparte_1 CP_2
, nella qualità di eredi del de cuius avv. hanno chiesto al CP_3 Persona_1
1 Tribunale di Salerno di voler ingiungere al sito in Eboli, alla Via Parte_2
Castello n.23, il pagamento della somma di Euro 14.037,25 a titolo di compenso per l'attività professionale prestata dall'avv. in favore del relativamente al giudizio Persona_1 Parte_1
definito con sentenza n.4691/2015 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 10/11/2015. A sostegno veniva detto che il giudizio si concludeva con esito parzialmente favorevole al ma con Parte_1 compensazione delle spese di lite. Che l'avv. aveva predisposto apposita parcella, con i valori Per_1 medi, risultante in totale l'importo di Euro 15.444.50. Che era stato versato in acconto il solo importo di Euro 1.500,00. Che essi eredi, in virtù di una propria proposta conciliativa del
24/7/2016, agivano per la minore somma di Euro 14.037,25. Che nonostante i numerosi solleciti non avevano ottenuto il saldo richiesto.
Veniva reso, da codesto Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 2754/2019, in data 20/9/2019, notificato in uno al ricorso a parte opponente in data 04/10/2019.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 11/11/2019, il Parte_1
[...
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. In rito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva del essendo stato notificato il decreto ingiuntivo a Condominio Parte_1 diverso. Nel merito, impugnavano la quantificazione del credito come operata dagli eredi dell'avv.
in quanto calcolata sulla base dei “valori medi” del D.M. 55/2014, senza nessuna Persona_1 previa autorizzazione/opinamento, da parte del competente Consiglio dell'Ordine. Eccepivano che gli eredi dell'avvocato non potevano agire con il ricorso per ingiunzione nei confronti del non essendovi un previo accordo, né una parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine, Parte_1 né un contratto scritto o fattura. Per tali motivi ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio gli opposti che contestavano tutto l'avverso assunto.
Senza alcuna attività istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali.
1. In primo luogo, il ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_4
passiva.
Al riguardo, ha allegato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso indicando quale debitore il solo con il codice fiscale, ma senza indicare né l'ubicazione, né il Parte_2 nome dell'amministratore p.t. Tale assunto è errato.
Si legge, chiaramente, che nel ricorso viene indicato:” sito in Eboli, Parte_2 alla Via Castello n. 23, c.f. in persona dell'amministratore p. t.”. Nella relata di P.IVA_1 notifica del ricorso e pedissequo decreto, poi, viene riportato:” a domiciliato in Parte_3
2 Eboli in Viale Giovanni Amendola c/o Dbf Immobiliare Di Benedetto Fausto, nella qualità di
Amministratore-legale rapp.te p.t. del Condominio “ ” sito in Eboli (SA) in Via Parte_2
Castello n.23”. Quindi, con esatta individuazione dell'Ente condominiale ed indicazione dell'amministratore p.t. e del suo domicilio. E l'atto veniva notificato a mani del sig. Parte_3
, nella qualità.
[...]
Orbene, come noto, le attestazioni contenute in un atto pubblico fanno piena prova dei fatti accaduti in presenza del pubblico ufficiale. Sicché, la relata di notifica fa piena prova della circostanza che l'Ufficiale Giudiziario ha notificato l'atto (ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo) all'amministratore del Condominio ingiunto che è , a meno di prova contraria, Parte_3
qui non dimostrata.
Ad ogni modo, le eccezioni preliminari legate al difetto di titolarità passiva e/o difetto di legittimazione sollevate dal facenti leva sulla circostanza della Parte_1 difformità tra gli elementi identificativi dell'ente condominiale contenuti nel ricorso monitorio e quelli desumibili dall'ingiunzione di pagamento opposta, non risultano fondate, in quanto giova evidenziare come a seguito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. si sia correttamente instaurato tra il sito in Eboli alla Via Castello n.23, e gli opposti un rapporto Parte_1
processuale suscettibile di accertamento giudiziale, atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. Cass.
6 - L,
Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019).
Peraltro, il opponente, oltre a difendersi in rito, si è anche difeso nel merito, Parte_1
contestando il quantum richiesto ed ha, altresì, chiesto di determinare le somme effettivamente dovute, corroborando, dunque, con la propria condotta processuale l'esistenza del rapporto professionale con il de cuius avv. Persona_1
2. Passando al merito, è provato come l'avv. abbia fornito la propria prestazione Persona_1
professionale in favore del Condominio opponente nel giudizio segnato al RGN 20000683/2003 del
Tribunale di Salerno, definito con sentenza n. 4691/2015, del 10/11/2015. Tale prova è stata fornita
3 dagli opposti con l'allegazione della citata sentenza, ed è sostanzialmente fatto pacifico in quanto ammesso dallo stesso opponente (v. pag.3 atto di opposizione). Non vi è altrettanta prova che il professionista sia stato pagato per detta prestazione professionale resa.
Occorre, altresì, ricordare, a fronte delle eccezioni sollevate dall'opponente, come in tema di compensi di avvocato, mentre, a norma dell'art.633 c.p.c. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni possa essere data utilmente con la produzione di apposita parcella vidimata dall'Ordine di appartenenza, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione ed impone al professionista (in qualità di attore sostanziale) di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice non può assumere a base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni della parcella (v. Trib. Firenze Sez III, 21/02/2023).
Pertanto, deve ritenersi che la domanda proposta, tendente all'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso, possa trovare accoglimento, per quanto sopra evidenziato, con il solo limite derivante dalla applicazione delle tariffe vigenti all'epoca della conclusione della prestazione.
In vero, la Suprema Corte ha precisato che la liquidazione va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, “i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale” (CASS. S.U. n.
17505/2012).
In applicazione dei principi sopra enunciati, considerato che la sentenza che definiva quel procedimento è stata resa in data 10/11/2015, l'onorario debba quantificarsi applicando la tariffa vigente al momento in cui l'attività professionale è stata conclusa, e cioè il D.M. n. 55 del 2014.
In particolare, poi, osserva questo Giudicante, quanto agli onorari richiesti, che, tenuto conto del valore della causa patrocinata dall'avv. (Euro 71.279,46) debba farsi applicazione Persona_1
dello scaglione relativo alle controversie da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00, con applicazione del livello medio, in mancanza di prova circa la maggiore o minore difficoltà dell'opera prestata.
E, quindi, Euro 2.430,00 per la fase di studio;
Euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
Euro 5.400,00 per la fase istruttoria (comprensiva anche della presentazione ed allegazione documentale); Euro
4.050,00 per la fase della decisione. In totale Euro 13.430,00. Da detta somma va detratto l'acconto ricevuto, e non contestato, di Euro 1.500,00. Resta per differenza a versarsi l'importo di Euro
11.930,00.
4 Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al Parte_1
pagamento in favore degli opposti, nella qualità, della somma complessiva di euro 11.930,00, oltre
IVA e CPA come per legge. Il tutto oltre interessi legali dal 04/10/2019 (data della notifica del decreto ingiuntivo) al saldo.
Le spese del giudizio di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2754/2019, reso in data 20/9/2019, dal Tribunale di Salerno;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore dei sigg. , Parte_1 Controparte_1
e , della somma complessiva di euro 11.930,00, oltre interessi CP_2 CP_3
legali dal 04/10/2019, ed oltre IVA e CPA come per legge;
-condanna il al rimborso, in favore dei sigg. , Parte_1 Controparte_1
e , delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in CP_2 CP_3
euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, ed oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte opposta avv. Giuseppe Palmieri e Dario
Palo anticipatari.
Così deciso in Salerno, lì 09/01/2025.
Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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