Articolo 37 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 36 noviesArticolo 60
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
Art. 37-bis. ( Riserve tecniche del lavoro indiretto ) (( 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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