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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/05/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 44 2025 Rg. avviato su domanda di
[...]
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 07.05.2025 e hanno presentato ricorso Parte_1 Parte_1 con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata cd familiare.
Ciò posto, rilevato che:
(-) i ricorrenti, coniugi conviventi, risiedono a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 è lavoratore dipendente e non risulta aver svolto attività di impresa, Parte_1 mentre la moglie oggi dipendente, è stata titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale cancellata dal registro delle imprese nel 2014 sicché trattasi di persone non assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 420 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 11/12 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) i ricorrenti, come detto, sono coniugi conviventi e, peraltro, parte rilevante dell'indebitamento ha origine comune, ciò che configura l'operatività dell'art. 66 cod. crisi;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso, nonché la presenza di (ancorché modesto) attivo distribuibile;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) quanto alla domanda di disporre il divieto di prosecuzione dell'azione esecutiva mobiliare (Rge n. 107/25) – e in generale di avvio di altre iniziative sul patrimonio dei ricorrenti – essa è superflua se intenda alludere ad un momento successivo all'apertura del procedimento (stante l'operatività dell'art. 150 cod. crisi richiamato dall'art. 270 cod. crisi) ed invece inammissibile ove intenda riferirsi alla concessione di misure protettive anteriori sia perché esse, ex art. 2 co. 1 lett. p) cod. crisi, sono funzionali a consentire il buon esito delle trattative nel caso di ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (tra cui non rientra la liquidazione controllata – vd. art. 2 co. 1 lett. m-bis) cod. crisi), sia perché dirette a contrastare azioni esecutive non in grado di ledere irrimediabilmente il patrimonio del debitore (il liquidatore può attivarsi ex art. 274 cod. crisi);
(-) possono essere escluse dalla liquidazione le due autovetture indispensabili per l'attività lavorativa dei ricorrenti e stante l'esiguità del loro valore attesa la rilevante vetustà;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
2
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_1
RE NU (Na) il 29.05,1978 entrambi residenti in [...];
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore l'avv. Serrani, già OCC;
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(se tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (laddove non già in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti;
Pesaro, il 08.05.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 44 2025 Rg. avviato su domanda di
[...]
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 07.05.2025 e hanno presentato ricorso Parte_1 Parte_1 con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata cd familiare.
Ciò posto, rilevato che:
(-) i ricorrenti, coniugi conviventi, risiedono a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 è lavoratore dipendente e non risulta aver svolto attività di impresa, Parte_1 mentre la moglie oggi dipendente, è stata titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale cancellata dal registro delle imprese nel 2014 sicché trattasi di persone non assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 420 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 11/12 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) i ricorrenti, come detto, sono coniugi conviventi e, peraltro, parte rilevante dell'indebitamento ha origine comune, ciò che configura l'operatività dell'art. 66 cod. crisi;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso, nonché la presenza di (ancorché modesto) attivo distribuibile;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) quanto alla domanda di disporre il divieto di prosecuzione dell'azione esecutiva mobiliare (Rge n. 107/25) – e in generale di avvio di altre iniziative sul patrimonio dei ricorrenti – essa è superflua se intenda alludere ad un momento successivo all'apertura del procedimento (stante l'operatività dell'art. 150 cod. crisi richiamato dall'art. 270 cod. crisi) ed invece inammissibile ove intenda riferirsi alla concessione di misure protettive anteriori sia perché esse, ex art. 2 co. 1 lett. p) cod. crisi, sono funzionali a consentire il buon esito delle trattative nel caso di ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (tra cui non rientra la liquidazione controllata – vd. art. 2 co. 1 lett. m-bis) cod. crisi), sia perché dirette a contrastare azioni esecutive non in grado di ledere irrimediabilmente il patrimonio del debitore (il liquidatore può attivarsi ex art. 274 cod. crisi);
(-) possono essere escluse dalla liquidazione le due autovetture indispensabili per l'attività lavorativa dei ricorrenti e stante l'esiguità del loro valore attesa la rilevante vetustà;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
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p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_1
RE NU (Na) il 29.05,1978 entrambi residenti in [...];
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore l'avv. Serrani, già OCC;
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(se tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (laddove non già in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti;
Pesaro, il 08.05.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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