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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/07/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N.1045/2025 R.G. promosso da:
AVV. ( C.F. ) Parte_1 C.F._1
in proprio
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Arenula n. 70
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso, come precisate nel verbale d'udienza del
14.5.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2025 l'avv.to proponeva opposizione, ex artt. 84 e 170 Parte_1
DPR n. 115/2002, avverso il decreto emesso in data 27.1.2025, comunicato in data 31.1.2025, con il quale il
Giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Padova, nel procedimento iscritto al n. 2391/2017
R.G. Mono, aveva rigettato l' istanza di liquidazione delle competenze quale difensore d'ufficio della sig.ra
, imputata nel predetto procedimento. Parte_2
Premesso che la ricorrente era stata nominata difensore d'ufficio della sig.ra nell'ambito di Parte_2 un'operazione di sequestro di beni;
che, notificatole il relativo decreto di convalida in data 7.4.2016, aveva provveduto a comunicarlo alla propria assistita, invitandola a contattarla per concordare la linea di difesa, all'indirizzo di residenza di ONlongo, via Roma n. 461/2, ove infatti la raccomandata era stata ricevuta;
che notificato sempre alla ricorrente avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e decreto di fissazione dell'udienza preliminare, il GIP all'esito dell'udienza preliminare aveva rinviato a giudizio la propria assistita e si era quindi incardinato il procedimento penale n. 2391/2017; che nel corso di tale procedimento l'avv.to aveva partecipato a cinque udienze;
che, all'esito dell'ultima udienza Pt_1 in data 1.4.2022, il giudice aveva pronunciato sentenza n. 841/2022 di condanna dell'imputata alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali;
che in data 6.4.2022 aveva quindi inviato, sempre all'indirizzo di ONlongo, via Roma n. 461/2 , raccomandata alla propria assistita con cui chiedeva il pagamento del proprio compenso per le prestazioni rese quantificato nella somma complessiva di € 3.420,00, oltre accessori;
che peraltro la predetta raccomandata le era stata restituita per irreperibilità del destinatario;
che pertanto successivamente la ricorrente aveva instaurato in data 14.9.2022 innanzi al
Giudice di Pace il procedimento per il recupero del proprio credito, notificando l'atto di citazione all'indirizzo di Saccolongo, via Perarolo n. 73, ove la sig.ra risultava residente;
che tuttavia anche tale notifica non Pt_2 andava a buon fine, sì che veniva successivamente disposta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; che ugualmente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. venivano notificati anche il titolo esecutivo e il precetto, nonché il precetto in rinnovazione, nonostante la residenza anagrafica risultasse essere sempre quella di Saccolongo;
che, avviato il pignoramento presso terzi, lo stesso aveva dato esito negativo;
che data l'infruttuosità dell'azione esecutiva in data 19.3.2024 l'avv.to aveva presentato istanza al giudice per la Pt_1 liquidazione del compenso per le prestazioni rese nel procedimento in oggetto;
che con provvedimento del
25.3.2024 il giudice aveva chiesto di integrare la documentazione producendo la diffida inviata il 6.4.2022; che, integrata la documentazione, con successivo provvedimento in data 2.4.2024 il giudice aveva chiesto che venissero effettuate le ricerche necessarie a dimostrare l'irreperibilità dell'imputata ai fini di un'eventuale richiesta ai sensi dell'art. 117 DPR 115/2002, anziché ai sensi dell'art. 116 DPR cit.; che, esperite le predette ricerche con esito negativo, la ricorrente insisteva per la liquidazione del proprio compenso;
che con successivo provvedimento in data 3.10.2024 il giudice aveva richiesto che venisse effettuata una ricerca anagrafica aggiornata per verificare un eventuale trasferimento di residenza;
che, dimostrato che la sig.ra non aveva cambiato la residenza, con provvedimento in data 14.10.2024 il giudice, rilevato che dal Pt_2 fascicolo del dibattimento emergeva che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a mani all'imputata all'indirizzo di ON AN LÒ, via IV novembre n. 4, aveva invitato la ricorrente a tentare il recupero del credito tramite invio di raccomandata al predetto indirizzo;
che peraltro anche questo tentativo non aveva dato alcun esito, risultando l'indirizzo sconosciuto;
che in data 27.1.2025 il giudice, ritenuto che il difensore non avesse usato l'ordinaria diligenza nel recupero del credito dal momento che aveva inviato la raccomandata all'indirizzo noto di ON AN LÒ, via IV Novembre n. 11, solo il 18.10.2024 su invito del giudice, aveva rigettato la richiesta di liquidazione;
tutto ciò premesso sosteneva l'erroneità del provvedimento opposto.
Affermava infatti che nella fattispecie, come emergeva dal certificato storico di residenza, la sig.ra era Pt_2 stata residente in [...] all'indirizzo indicato dal giudice dall'8.3.2017 al 7.6.2021 e pertanto legittimamente lì le era stato notificato il decreto di citazione a giudizio;
successivamente peraltro si era trasferita a Saccolongo, ove risultava risiedere tuttora. Pertanto dal momento che l'attività di recupero del proprio credito era iniziata dopo il 7.6.2021 e precisamente con la notifica dell'atto di citazione avanti il Giudice di Pace, avvenuta il 10.10.2022, correttamente la ricorrente aveva notificato gli atti presso la residenza anagrafica in quanto non vi era alcun motivo per notificarli presso il vecchio indirizzo, ove del resto l'invio della raccomandata nell'ottobre 2024, su ordine del giudice, non aveva avuto alcun esito.
Concludeva pertanto chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, previa revoca/annullamento del decreto opposto, venisse riconosciuto il proprio diritto alla liquidazione del compenso per l'opera prestata nel predetto procedimento penale per complessivi € 1.140,00, oltre alle spese sostenute per il recupero del credito in sede civile per complessivi € 1.587,09, con conseguente condanna del convenuto al CP_1 relativo pagamento, oltre alle spese processuali.
Nonostante la regolarità della notifica in data 5.3.2025, il non si costituiva in giudizio Controparte_1
e rimaneva contumace.
All'udienza del 14.5.2025 compariva solo la ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 terdecies e sexies, ultimo comma, c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. Ed invero dalla documentazione in atti e dallo stesso certificato storico di residenza prodotto dalla ricorrente sub documento 23 risulta che è stata residente fino al 12.4.2016 in ONlongo, via Roma 461, Parte_2
a ON AN LÒ dal 12.4.2016 al 7.6.2021 ( in particolare dall'8.3.2017 al 7.6.2021 in via IV Novembre n.
11) e dal 7.6.2021 in poi a Saccolongo, via Perarolo n. 73.
Orbene la richiesta di pagamento delle proprie competenze all'esito del procedimento penale è stata inviata in data 11.4.2022 dall'avv.to alla propria assistita in ONlongo, via Roma 461 ( doc. 7), cioè ad un Pt_1 indirizzo diverso dalla residenza anagrafica – Saccolongo, via Perarolo 73- e dove la sig.ra non risiedeva Pt_2 più dal 12.4.2016, essendosi trasferita da tale data a ON AN LÒ.
Pacifico è che in data 1.2.2021 la sig.ra risiedeva effettivamente a ON AN LÒ, Via quattro Pt_2 novembre n. 11, ove infatti le è stato notificato a mani il decreto di citazione a giudizio dalla Polizia Giudiziaria in seguito a quanto disposto dal giudice all'udienza del 15.1.2021 in mancanza di prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputata.
La notifica dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Padova per il recupero del credito della ricorrente in oggetto in sede civile è stata tentata presso la residenza di Saccolongo e nella relata di notifica del
23.9.2022 l'Ufficiale giudiziario dà atto di aver trovato l'immobile disabitato in quanto in ristrutturazione e di non essere riuscito ad avere delle informazioni (doc. 9).
E' quindi di tutta evidenza che la ricorrente non abbia usato la dovuta diligenza – qualificata – nel tentare il recupero del proprio credito in sede civile, dal momento che nell'immediatezza della definizione del processo penale ha inviato la propria richiesta di pagamento, tramite raccomandata, alla propria assistita presso un indirizzo ove la stessa non risiedeva più dal 12.4.2016.
La ricorrente in altri termini prima di inviare la richiesta non ha neppure controllato se la residenza anagrafica fosse nel frattempo mutata.
Non solo ma dalle dichiarazioni dei terzi ex art. 547 c.p.c. rese nel procedimento di pignoramento presso terzi ( doc. 13) emerge come in realtà la sig.ra avesse alla dara del 13.2.2024 in essere due contratti Pt_2
a termine di somministrazione con scadenza a marzo 2024, ma che avrebbero potuto essere prorogati come affermato dalla datrice di lavoro che, in seguito alla notifica in data 6.2.2024 dell'atto di CP_2 pignoramento, aveva provveduto a trattenere dalla busta paga un importo pari ad un quinto della retribuzione ( € 48,79).
Non è dato quindi comprendere perché la ricorrente non abbia coltivato il procedimento esecutivo chiedendo l'assegnazione della predetta somma fino al termine del rapporto e delle conseguenti eventuali ulteriori spettanze.
Tra l'altro dalla dichiarazione allegata all'istanza di liquidazione del 19.3.2024 ,resa da datata Parte_3
28.3.2023, risulta che la sig.ra era già stata assunta a tempo determinato con contratto di Pt_2 somministrazione part time verticale dal 3.11.2022 al 17.9.2023 da Controparte_3
Si ritiene pertanto applicabile alla fattispecie il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (
Cass. sent. 8492/ 2021; Cass. sent. n. 13132/2015; Cass. sent. n. 8359/2020; Cass. sent. n. 5463/2022), secondo cui non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato il difensore d'ufficio che, incorso in colpevole inerzia e così venendo meno al dovere di diligenza qualificata ( homo eiusdem condicionis ac professionis), abbia fatto trascorrere , prima di attivarsi, un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, tale da rendere vano il tentativo.
In tali sentenze è stato sottolineato come il diritto al compenso da porre a carico dello stato richiede che il difensore non sia incorso in colpevole inerzia, mostrando così di non aver rispettato la diligenza minima esigibile, diligenza non dell'uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attività legali e che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede ( regola questa che non investe solo le attività negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato – cfr. S.U. n. 8236/2020 per un'applicazione speculare ai danni della P.A. -)che il difensore d'ufficio si attivi in modo tempestivo per il rintraccio in caso di irreperibilità e per il recupero del proprio credito nei confronti dell'assistito, senza far trascorrere un lasso di tempo irragionevole. Si è altresì precisato che salvo il caso di determinazioni palesemente irragionevoli, cioè tali da minare in radice la qualità di giustificazione motivazionale della decisione, non può, in sede di legittimità, censurarsi il giudizio di merito in ordine all'entità dell'inerzia e alla mancanza della diligenza esigibile dall'avvocato.
Orbene nel caso di specie la colpevole “inerzia” è data da un lato dal fatto che la ricorrente non ha nell'immediatezza della definizione del giudizio penale cercato l'assistita presso il luogo di residenza, bensì ad un indirizzo dal quale si era trasferita ben sei anni prima, a nulla rilevando che nel mese di settembre
2022 presso l'indirizzo di residenza sia risultata irreperibile perché ciò non fa presumere che lo fosse anche cinque/sei mesi prima, tanto più che si trattava di immobile disabitato per lavori di ristrutturazione;
dall'altro la ricorrente non ha dato prova di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero quanto meno parziale del credito, posto che non ha coltivato il procedimento di pignoramento presso terzi pur a fronte di una dichiarazione positiva da parte di circa l'esistenza di un rapporto di lavoro in essere passibile di CP_2 proroga.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Nulla per le spese in mancanza di costituzione del . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Nulla sulle spese
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Padova, 7.7.2025
Il Presidente
Caterina ANtinello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N.1045/2025 R.G. promosso da:
AVV. ( C.F. ) Parte_1 C.F._1
in proprio
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Arenula n. 70
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso, come precisate nel verbale d'udienza del
14.5.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2025 l'avv.to proponeva opposizione, ex artt. 84 e 170 Parte_1
DPR n. 115/2002, avverso il decreto emesso in data 27.1.2025, comunicato in data 31.1.2025, con il quale il
Giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Padova, nel procedimento iscritto al n. 2391/2017
R.G. Mono, aveva rigettato l' istanza di liquidazione delle competenze quale difensore d'ufficio della sig.ra
, imputata nel predetto procedimento. Parte_2
Premesso che la ricorrente era stata nominata difensore d'ufficio della sig.ra nell'ambito di Parte_2 un'operazione di sequestro di beni;
che, notificatole il relativo decreto di convalida in data 7.4.2016, aveva provveduto a comunicarlo alla propria assistita, invitandola a contattarla per concordare la linea di difesa, all'indirizzo di residenza di ONlongo, via Roma n. 461/2, ove infatti la raccomandata era stata ricevuta;
che notificato sempre alla ricorrente avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e decreto di fissazione dell'udienza preliminare, il GIP all'esito dell'udienza preliminare aveva rinviato a giudizio la propria assistita e si era quindi incardinato il procedimento penale n. 2391/2017; che nel corso di tale procedimento l'avv.to aveva partecipato a cinque udienze;
che, all'esito dell'ultima udienza Pt_1 in data 1.4.2022, il giudice aveva pronunciato sentenza n. 841/2022 di condanna dell'imputata alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali;
che in data 6.4.2022 aveva quindi inviato, sempre all'indirizzo di ONlongo, via Roma n. 461/2 , raccomandata alla propria assistita con cui chiedeva il pagamento del proprio compenso per le prestazioni rese quantificato nella somma complessiva di € 3.420,00, oltre accessori;
che peraltro la predetta raccomandata le era stata restituita per irreperibilità del destinatario;
che pertanto successivamente la ricorrente aveva instaurato in data 14.9.2022 innanzi al
Giudice di Pace il procedimento per il recupero del proprio credito, notificando l'atto di citazione all'indirizzo di Saccolongo, via Perarolo n. 73, ove la sig.ra risultava residente;
che tuttavia anche tale notifica non Pt_2 andava a buon fine, sì che veniva successivamente disposta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; che ugualmente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. venivano notificati anche il titolo esecutivo e il precetto, nonché il precetto in rinnovazione, nonostante la residenza anagrafica risultasse essere sempre quella di Saccolongo;
che, avviato il pignoramento presso terzi, lo stesso aveva dato esito negativo;
che data l'infruttuosità dell'azione esecutiva in data 19.3.2024 l'avv.to aveva presentato istanza al giudice per la Pt_1 liquidazione del compenso per le prestazioni rese nel procedimento in oggetto;
che con provvedimento del
25.3.2024 il giudice aveva chiesto di integrare la documentazione producendo la diffida inviata il 6.4.2022; che, integrata la documentazione, con successivo provvedimento in data 2.4.2024 il giudice aveva chiesto che venissero effettuate le ricerche necessarie a dimostrare l'irreperibilità dell'imputata ai fini di un'eventuale richiesta ai sensi dell'art. 117 DPR 115/2002, anziché ai sensi dell'art. 116 DPR cit.; che, esperite le predette ricerche con esito negativo, la ricorrente insisteva per la liquidazione del proprio compenso;
che con successivo provvedimento in data 3.10.2024 il giudice aveva richiesto che venisse effettuata una ricerca anagrafica aggiornata per verificare un eventuale trasferimento di residenza;
che, dimostrato che la sig.ra non aveva cambiato la residenza, con provvedimento in data 14.10.2024 il giudice, rilevato che dal Pt_2 fascicolo del dibattimento emergeva che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a mani all'imputata all'indirizzo di ON AN LÒ, via IV novembre n. 4, aveva invitato la ricorrente a tentare il recupero del credito tramite invio di raccomandata al predetto indirizzo;
che peraltro anche questo tentativo non aveva dato alcun esito, risultando l'indirizzo sconosciuto;
che in data 27.1.2025 il giudice, ritenuto che il difensore non avesse usato l'ordinaria diligenza nel recupero del credito dal momento che aveva inviato la raccomandata all'indirizzo noto di ON AN LÒ, via IV Novembre n. 11, solo il 18.10.2024 su invito del giudice, aveva rigettato la richiesta di liquidazione;
tutto ciò premesso sosteneva l'erroneità del provvedimento opposto.
Affermava infatti che nella fattispecie, come emergeva dal certificato storico di residenza, la sig.ra era Pt_2 stata residente in [...] all'indirizzo indicato dal giudice dall'8.3.2017 al 7.6.2021 e pertanto legittimamente lì le era stato notificato il decreto di citazione a giudizio;
successivamente peraltro si era trasferita a Saccolongo, ove risultava risiedere tuttora. Pertanto dal momento che l'attività di recupero del proprio credito era iniziata dopo il 7.6.2021 e precisamente con la notifica dell'atto di citazione avanti il Giudice di Pace, avvenuta il 10.10.2022, correttamente la ricorrente aveva notificato gli atti presso la residenza anagrafica in quanto non vi era alcun motivo per notificarli presso il vecchio indirizzo, ove del resto l'invio della raccomandata nell'ottobre 2024, su ordine del giudice, non aveva avuto alcun esito.
Concludeva pertanto chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, previa revoca/annullamento del decreto opposto, venisse riconosciuto il proprio diritto alla liquidazione del compenso per l'opera prestata nel predetto procedimento penale per complessivi € 1.140,00, oltre alle spese sostenute per il recupero del credito in sede civile per complessivi € 1.587,09, con conseguente condanna del convenuto al CP_1 relativo pagamento, oltre alle spese processuali.
Nonostante la regolarità della notifica in data 5.3.2025, il non si costituiva in giudizio Controparte_1
e rimaneva contumace.
All'udienza del 14.5.2025 compariva solo la ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 terdecies e sexies, ultimo comma, c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. Ed invero dalla documentazione in atti e dallo stesso certificato storico di residenza prodotto dalla ricorrente sub documento 23 risulta che è stata residente fino al 12.4.2016 in ONlongo, via Roma 461, Parte_2
a ON AN LÒ dal 12.4.2016 al 7.6.2021 ( in particolare dall'8.3.2017 al 7.6.2021 in via IV Novembre n.
11) e dal 7.6.2021 in poi a Saccolongo, via Perarolo n. 73.
Orbene la richiesta di pagamento delle proprie competenze all'esito del procedimento penale è stata inviata in data 11.4.2022 dall'avv.to alla propria assistita in ONlongo, via Roma 461 ( doc. 7), cioè ad un Pt_1 indirizzo diverso dalla residenza anagrafica – Saccolongo, via Perarolo 73- e dove la sig.ra non risiedeva Pt_2 più dal 12.4.2016, essendosi trasferita da tale data a ON AN LÒ.
Pacifico è che in data 1.2.2021 la sig.ra risiedeva effettivamente a ON AN LÒ, Via quattro Pt_2 novembre n. 11, ove infatti le è stato notificato a mani il decreto di citazione a giudizio dalla Polizia Giudiziaria in seguito a quanto disposto dal giudice all'udienza del 15.1.2021 in mancanza di prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputata.
La notifica dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Padova per il recupero del credito della ricorrente in oggetto in sede civile è stata tentata presso la residenza di Saccolongo e nella relata di notifica del
23.9.2022 l'Ufficiale giudiziario dà atto di aver trovato l'immobile disabitato in quanto in ristrutturazione e di non essere riuscito ad avere delle informazioni (doc. 9).
E' quindi di tutta evidenza che la ricorrente non abbia usato la dovuta diligenza – qualificata – nel tentare il recupero del proprio credito in sede civile, dal momento che nell'immediatezza della definizione del processo penale ha inviato la propria richiesta di pagamento, tramite raccomandata, alla propria assistita presso un indirizzo ove la stessa non risiedeva più dal 12.4.2016.
La ricorrente in altri termini prima di inviare la richiesta non ha neppure controllato se la residenza anagrafica fosse nel frattempo mutata.
Non solo ma dalle dichiarazioni dei terzi ex art. 547 c.p.c. rese nel procedimento di pignoramento presso terzi ( doc. 13) emerge come in realtà la sig.ra avesse alla dara del 13.2.2024 in essere due contratti Pt_2
a termine di somministrazione con scadenza a marzo 2024, ma che avrebbero potuto essere prorogati come affermato dalla datrice di lavoro che, in seguito alla notifica in data 6.2.2024 dell'atto di CP_2 pignoramento, aveva provveduto a trattenere dalla busta paga un importo pari ad un quinto della retribuzione ( € 48,79).
Non è dato quindi comprendere perché la ricorrente non abbia coltivato il procedimento esecutivo chiedendo l'assegnazione della predetta somma fino al termine del rapporto e delle conseguenti eventuali ulteriori spettanze.
Tra l'altro dalla dichiarazione allegata all'istanza di liquidazione del 19.3.2024 ,resa da datata Parte_3
28.3.2023, risulta che la sig.ra era già stata assunta a tempo determinato con contratto di Pt_2 somministrazione part time verticale dal 3.11.2022 al 17.9.2023 da Controparte_3
Si ritiene pertanto applicabile alla fattispecie il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (
Cass. sent. 8492/ 2021; Cass. sent. n. 13132/2015; Cass. sent. n. 8359/2020; Cass. sent. n. 5463/2022), secondo cui non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato il difensore d'ufficio che, incorso in colpevole inerzia e così venendo meno al dovere di diligenza qualificata ( homo eiusdem condicionis ac professionis), abbia fatto trascorrere , prima di attivarsi, un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, tale da rendere vano il tentativo.
In tali sentenze è stato sottolineato come il diritto al compenso da porre a carico dello stato richiede che il difensore non sia incorso in colpevole inerzia, mostrando così di non aver rispettato la diligenza minima esigibile, diligenza non dell'uomo qualunque, ma di quella qualificata che ci si attende da un professionista che svolge attività legali e che avrebbe imposto, nel rispetto della regola generale della buona fede ( regola questa che non investe solo le attività negoziali, ma anche gli affidamenti da contatto sociale qualificato – cfr. S.U. n. 8236/2020 per un'applicazione speculare ai danni della P.A. -)che il difensore d'ufficio si attivi in modo tempestivo per il rintraccio in caso di irreperibilità e per il recupero del proprio credito nei confronti dell'assistito, senza far trascorrere un lasso di tempo irragionevole. Si è altresì precisato che salvo il caso di determinazioni palesemente irragionevoli, cioè tali da minare in radice la qualità di giustificazione motivazionale della decisione, non può, in sede di legittimità, censurarsi il giudizio di merito in ordine all'entità dell'inerzia e alla mancanza della diligenza esigibile dall'avvocato.
Orbene nel caso di specie la colpevole “inerzia” è data da un lato dal fatto che la ricorrente non ha nell'immediatezza della definizione del giudizio penale cercato l'assistita presso il luogo di residenza, bensì ad un indirizzo dal quale si era trasferita ben sei anni prima, a nulla rilevando che nel mese di settembre
2022 presso l'indirizzo di residenza sia risultata irreperibile perché ciò non fa presumere che lo fosse anche cinque/sei mesi prima, tanto più che si trattava di immobile disabitato per lavori di ristrutturazione;
dall'altro la ricorrente non ha dato prova di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero quanto meno parziale del credito, posto che non ha coltivato il procedimento di pignoramento presso terzi pur a fronte di una dichiarazione positiva da parte di circa l'esistenza di un rapporto di lavoro in essere passibile di CP_2 proroga.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Nulla per le spese in mancanza di costituzione del . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Nulla sulle spese
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Padova, 7.7.2025
Il Presidente
Caterina ANtinello