TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
CO DI IC
RE AR IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16712/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. PELLOTTIERI MASSIMO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. PICCINALI LUCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi Sig.ri e (matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
Brescia il 22.01.2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Brescia al n. 3, parte 2, serie
A, anno 2011);
1 3. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il minore avrà residenza abituale in Borgosatollo (BS), Via G. Verdi n. 8, sc. A, int. S Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra Le decisioni di maggiore interesse per Parte_2 la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio secondo il seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico:
- per due giorni settimanali (sabato e domenica) il padre trascorrerà con il figlio tutto il giorno e lo riporterà poi a casa della madre entro e non oltre le ore 21.00;
b) Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di n. 7 giorni, anche non consecutivi;
c) Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il figlio trascorrerà con il criterio dell'alternanza l'intero periodo delle festività pasquali, salvo diversi accordi che verranno concordati di volta in volta tra i genitori;
d) Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il figlio trascorrerà un periodo di vacanza, della durata di una settimana, con ciascuno dei genitori, che se ne assumeranno i relativi costi, presso località d'interesse storico e/o turistico.
Laddove ciascuno dei genitori desiderasse, previo consenso dell'altro, trascorrere degli ulteriori periodi di vacanza in compagnia del figlio, i ricorrenti concordano che le spese relative saranno sopportate dal genitore richiedente;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico il figlio trascorrerà con il criterio dell'alternanza l'intero periodo, salvo diversi accordi che verranno concordati di volta in volta tra i genitori;
5. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Parte_1 versamento alla Sig.ra di € 150,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata Parte_2 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con adeguamento annuale, purché
l'indice sia positivo.
2 6. I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente indipendente e Parte_1 Parte_2 autosufficienti e di rinunciare con il presente atto a percepire l'uno dall'altra qualunque assegno economico,
a qualsivoglia titolo, anche di risarcimento, che sia collegato al loro rapporto matrimoniale;
7. Disporre che il Sig. provveda, secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa del Parte_1
14.07.2016 sottoscritto tra Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia, al pagamento del 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole.
8. 1 coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Brescia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a BRESCIA (BS) in data 22.1.2011, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n.3, parte II, serie A, anno 2011, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nato il figlio il 21.11.2012. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
3 La Presidente estensora
IA ER
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
CO DI IC
RE AR IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16712/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. PELLOTTIERI MASSIMO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. PICCINALI LUCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi Sig.ri e (matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
Brescia il 22.01.2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Brescia al n. 3, parte 2, serie
A, anno 2011);
1 3. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il minore avrà residenza abituale in Borgosatollo (BS), Via G. Verdi n. 8, sc. A, int. S Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra Le decisioni di maggiore interesse per Parte_2 la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio secondo il seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico:
- per due giorni settimanali (sabato e domenica) il padre trascorrerà con il figlio tutto il giorno e lo riporterà poi a casa della madre entro e non oltre le ore 21.00;
b) Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di n. 7 giorni, anche non consecutivi;
c) Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il figlio trascorrerà con il criterio dell'alternanza l'intero periodo delle festività pasquali, salvo diversi accordi che verranno concordati di volta in volta tra i genitori;
d) Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il figlio trascorrerà un periodo di vacanza, della durata di una settimana, con ciascuno dei genitori, che se ne assumeranno i relativi costi, presso località d'interesse storico e/o turistico.
Laddove ciascuno dei genitori desiderasse, previo consenso dell'altro, trascorrere degli ulteriori periodi di vacanza in compagnia del figlio, i ricorrenti concordano che le spese relative saranno sopportate dal genitore richiedente;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico il figlio trascorrerà con il criterio dell'alternanza l'intero periodo, salvo diversi accordi che verranno concordati di volta in volta tra i genitori;
5. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante Parte_1 versamento alla Sig.ra di € 150,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata Parte_2 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con adeguamento annuale, purché
l'indice sia positivo.
2 6. I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente indipendente e Parte_1 Parte_2 autosufficienti e di rinunciare con il presente atto a percepire l'uno dall'altra qualunque assegno economico,
a qualsivoglia titolo, anche di risarcimento, che sia collegato al loro rapporto matrimoniale;
7. Disporre che il Sig. provveda, secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa del Parte_1
14.07.2016 sottoscritto tra Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia, al pagamento del 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole.
8. 1 coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Brescia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a BRESCIA (BS) in data 22.1.2011, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n.3, parte II, serie A, anno 2011, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nato il figlio il 21.11.2012. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
3 La Presidente estensora
IA ER
4