Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1180/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
IA Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2016 R.G. pendente tra:
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
( Parte_4 C.F._4
Tutti difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Caterina De Luca.
-parti opponenti-
E
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., e per
[...] P.IVA_1
essa la Controparte_2
(PIVA ) rappresentato e difeso dall'avv. Galati Concetta ed elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parti opposte-
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco, ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
- Parte intervenuta- ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale i Sig.ri e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio il Controparte_4
, chiedendo quanto segue:
[...]
a. Dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c e 50 TUB l'opposto decreto ingiuntivo num. 217/2016, e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente, iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della Banca opposta le relative spese;
b. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo num. 216/2017 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia- , in data 18 maggio 2016, Parte_5 per violazione egli artt. 1283, 1418, 1325 co 2 cc con ogni conseguenza sulla reperibilità delle somme già corrisposte a parziale rimborso dello stesso;
c. Revocare il decreto ingiuntivo n. 217/2016 reso dal Tribunale di Vibo Valentia-
Giudice dott. Giuseppe Cardone, in data 18 maggio 2016;
d. Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario e conseguentemente dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese e commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.
1139 e 1492 c.c. della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
e. Accertare e dichiarare la inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
f. Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di finanziamento e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, per violazione degli artt, 1283, 2697 e 1418 c.c. dell'illegittimo anatocismo praticato dalla convenuta banca con riferimento all'impugnato rapporto e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli interessi;
g. Dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
in via riconvenzionale condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore del correntista delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nella misura, salvo errori e/o omissioni, di euro 80.108,38, oltre interessi legali creditori e rivalutazione monetaria;
condannare la banca per abuso della sua posizione dominante e di utilizzo degli strumenti posti a garanzia del credito, per i motivi descritti in narrativa, da determinarsi in via equitativa;
condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi, da determinarsi in via equitativa;
condannare in via equitativa la convenuta banca al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
I. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva parte convenuta impugnando e contestando tutto quanto ex adverso sostenuto da parte attrice, più nel dettaglio, sostenendo che:
a. In via preliminare, ravvisata la totale infondatezza della spiegata opposizione, sussistendone i requisiti, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 217/2016, non avendo allegato gli opponenti, ragione impeditive, modificative o estintive del dovuto, né la sia pur minima prova scritta e/o di pronta ed immediata soluzione sull'infondatezza della pretesa bancaria;
Quindi:
b. Rigettare l'opposizione proposta, in quanto inammissibile, improponibile ed ogni caso, infondata in fatto e diritto;
c. Confermato il Decreto Ingiuntivo n. 217/2016 ed accertato e dichiarato il diritto di credito, condannare parte opponente al pagamento, in favore della banca opposta, in solido fra loro della somma di euro 10.726,15 oltre interessi convenzionali al tasso convenuto di 11,ooo% annuo dal 01.01.2014 al soddisfo, sul capitale residuo, nonché spese e competenze del giudizio monitorio, come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
d. Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto al pari di ogni altra domanda proposta dagli opponenti;
e. Disattendere le richieste istruttorie di parte opponente, siccome destituite di ogni fondamento giuridico e fattuale;
f. Condannare gli opponenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese e compensi di giudizio con rimborso forfettario ed iva e cpa come per legge;
Parte attrice a fondamento della richiesta depositava consulenza tecnica di parte a firma del Dott.
. In data 17 novembre 2016 veniva celebrata la prima udienza e, il Tribunale tenuto Persona_1 conto delle richieste formulate dalle parti si riservava.
Il Giudicante, a scioglimento della riserva assunta, dava atto che la materia oggetto di causa era tra quelle rientranti nel procedimento di mediazione obbligatoria e dava un termine di 15 giorni per l'espletamento della mediazione. All'udienza del 13 luglio 2017, il Tribunale preso atto del deposito del Verbale di mediazione obbligatoria, concedeva i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. Seguivano altre udienze atte all'istruttoria della causa. In data 16 Settembre 2019, il Tribunale rigettava la richiesta di CTU avanzata dagli opponenti. All'udienza del 12 giugno 2025 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c Le parti precisavano le conclusioni ex art. 127 ter e 281 Controparte_3 sexies c.p.c e la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, ritenendo di dover applicare il principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n.
24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
Con riferimento al primo motivo posto a fondamento dell'opposizione spiegata deve evidenziarsi come gli odierni attori si siano limitati a contestare la non dovutezza delle somme ingiunte, senza tuttavia soffermarsi sulla specifica indicazione dei vizi cui sarebbero affetti i documenti offerti nella fase monitoria per l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 217/20169.
Parte opponente, infatti, si è limitata unicamente a qualificare i documenti offerti nella fase monitoria come inidonei a sostenere le pretese in quella sede formulate dall'odierna opposta, senza tuttavia soffermarsi sulla specifica indicazione dei documenti affetti dal vizio paventato, né tantomeno indicando le ragioni per le quali tali documenti sarebbero stati inidonei nella precedente sede processuale - e in quella odierna- a provare la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo ad oggi opposto. Sicchè, l'assoluta genericità del motivo proposto non può che indurre ad un giudizio di infondatezza del medesimo, non consentendo la doglianza proposta di procedere ad una valutazione concreta di quanto solo genericamente denunciato.
In tema di riparto dell'onere probatorio, nel caso di domanda di accertamento negativo, grava ex art. 2697 c.c. sul correntista la prova dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta ovvero del successivo venir meno di questa. Tale lacuna non può neppure ritenersi sopperita dalla CTU, non trattandosi di mezzo istruttorio in senso stretto, potendo essere disposta dal Giudice, ove ritenuta opportuna, solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione, essendo preclusa una funzione esplorativa, nel senso che essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti alla base delle pretese azionate.
Ne consegue che gli attori non hanno fornito alcuna adeguata prova del fatto impeditivo o estintivo della pretesa altrui, essendo le eccezioni e le deduzioni difensive sollevate rimaste mere asserzioni prive di riscontro.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento al motivo relativo all'anatocismo. A tal riguardo è bene evidenziare che, quando il correntista contesti il calcolo di interessi anatocistici, necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Nessun valore può assumere una contestazione che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riguardo analitico ai periodi in cui sono state applicate, fornendo un ricalcolo dei rapporti con l'applicazione delle voci e degli interessi ritenuti corretti. Il debitore non può limitarsi ad obiezioni generiche su presunte clausole vessatorie ma deve muovere censure mirate e circostanziate sulle dinamiche regolatorie del rapporto, individuando le singole parti lesive dei vincoli. Nello specifico, la presenza di interessi anatocistici riportata nella consulenza tecnica di parte allegata in atti non assume valore decisivo nella definizione della controversia, poiché la consulenza di parte, anche nei casi in cui sia confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr.
Cass. Civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto, quando ponga alla base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili. Del resto, la relazione tecnica di parte non elucida in modo analitico la metodologia di calcolo utilizzata e non opera contestazione specifiche in merito alle singole voci del rapporto negoziale oggetto di censura.
Anche con riferimento al motivo relativo alla modifica arbitraria delle condizioni del contratto, si deve evidenziare come le argomentazioni richiamate dall'odierno opponente a sostegno della paventata illegittima modifica siano state allegate in modo significativamente generico, limitandosi ad affermare che “la banca opposta, pur in assenza di sottoscrizione di apposita clausola da parte della cliente ha, illegittimamente, modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, rimodulando il fido di cassa già variato al 31.12.2011 (all.6), e aggravando la posizione individuale della mutuataria opponente”.
Orbene, non può non rilevarsi come l'atto introduttivo risulti assolutamente carente dei presupposti fondanti una concreta doglianza relativa all'illegittima modifica unilaterale del contratto. Ciò risulta in contrasto con il principio per cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Dall'onere della prova in capo al correntista deriva, tra l'altro, il seguente corollario. L'attore ha l'onere di allegare e provare
- in modo specifico - le contestazioni sollevate. Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche
(quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe
"con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Per i motivi sopra esposti, l'opposizione non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-RIGETTTA l'opposizione proposta, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 217/2016, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 18 maggio 2016;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.838,55 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Vibo Valentia, li 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice estensore
Dott.ssa IA Macrì