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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ODINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. IALENTI FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di sede in Roma in persona del legale rappresentante p.t, difeso e rappresentato CP_1
da avv M.Cappiello per procura in atti e presso la sede di Cuneo elettivamente do- miciliato
OGGETTO: altre controversie previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n.
69.
Parte
con ricorso iscritto a ruolo il 27.9.22 adiva il giudice del lavoro di Parte_1
esponendo di aver lavorato alle dipendenze della Michelin Italiana s.p.a. nello
[...]
stabilimento di Fossano (CN), con le mansioni di operaio nel reparto RD dal
25.7.1972 al 31.5.1995; di aver svolto contestualmente alle mansioni indicate nel curri- culum professionale e, per l'intera durata del rapporto lavorativo, anche attività di manutenzione ordinaria;
di essere stato esposto per oltre dieci anni, a causa delle mansioni svolte, al rischio di inalazioni di polveri di amianto, come è stato appurato nell'ambito di consulenze tecniche svolte in altri giudizi aventi ad oggetto
1 l'accertamento dell'esposizione alle polveri di amianto di dipendenti Michelin Italia- na s.p.a., suoi colleghi di lavoro aventi le sue stesse mansioni ed operanti anch'essi presso lo stabilimento di Fossano, nei medesimi reparti, i quali hanno visto l'accoglimento delle proprie domande giudiziali;
di avere presentato domanda all' per ottenere la certificazione dell'esposizione al rischio amianto in data CP_2
3.11.21,respinta; di avere presentato in data 8.11.21 all' domanda di rivaluta- CP_1 zione contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto ex art. 13, comma 8,
Legge 257/1992, anch'essa rigettata. si costituiva in giudizio, in via preliminare eccependo l'intervenuta decaden- CP_1 za dalla possibilità di proporre ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639 e per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l.
n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la prescrizione del diritto e ha contesta- to, nel merito, il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Venivano assunti i testi e disposta ctu sul luogo di lavoro con il seguente quesito:
“Accerti il CTU, letti gli atti , la documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita agli atti, lette le dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio e quelle raccolte in altri procedimenti e prodotte in atti, acquisiti le informazioni e i documenti ritenuti opportuni, se il ricorrente - tenuto conto delle mansioni svolte, come risultanti dal curriculum prodotto e dalla descrizione emersa dalle prove testimoniali – sia stato esposto a valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dalla legge, ed in quali anni con riferimento al periodo lavorativo svolto ”
All'esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva
La domanda è fondata e come tale va accolta per le motivazioni che seguono.
Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
Orbene l'art. 47 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, -convertito, con modificazioni, in leg- ge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003)-, dispone che
“1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai la- voratori a cui sono state rilasciate dall' le certificazioni relative all'esposizione CP_2
2 all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferio- re a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non in- feriore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 4. La sussi- stenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e cer- tificate dall' .
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei bene- CP_2 fici di cui al comma 1, compresi quelli a cui é stata rilasciata certificazione dall' CP_2 prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede di residenza CP_2
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in- terministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Mini- stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i la- voratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla da- ta di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ov- vero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla do- manda di pensionamento”.
La nuova normativa ha pertanto introdotto una disciplina meno vantaggiosa della precedente per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili, e cioè sia perché ha ridotto da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché ha attribuito rilevanza alla rivaluta- zione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della matura- zione del diritto a pensione.
Tanto premesso, si devono esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal convenu-
3 to.
Quanto alla eccezione di decadenza ex art 47 D.P.R. n. 30 aprile 1970,n. 639 e per inosser- vanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n.269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003 si osserva in linea generale che per le controversie in materia di trattamenti pensio- nistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione (3 anni + 180 giorni), ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (3 anni + 180 giorni + 120 giorni) (cgfr Circolare 165/1993; Cass Sez. Un 12718/2009). CP_1
Considerato che la proposizione del ricorso amministrativo non è condizione di procedibilità
e non è obbligatoria, l'interessato ben può adire direttamente il giudice, essendo sufficiente, per la procedibilità dell'azione giudiziaria, che siano decorsi i termini fissati per il procedi- mento: trascorsi i 120 giorni dalla domanda amministrativa, si ha la formazione del silenzio rifiuto, quindi è sufficiente che decorrano ulteriori 180 giorni prima di adire il giudice (cfr
Legge 88/89 e Cass Sez. Lav 25670/2007).
Giova infine ricordare come si è espressa la giurisprudenza di legittimità con il consolidato orientamento ( Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn.
7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass.
30/06/2015; n. 17433 del 2017): “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del
d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazio- ne pensionistica oggetto di rivalutazione”; “In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessa- CP_ ria la previa presentazione della domanda amministrativa all' unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso , e non della data di CP_3 inoltro della domanda all' . CP_2
Nel caso risulta dalla prodotta documentazione che il ricorrente presentò domanda amministrativa all' avente ad oggetto l'accredito dei contributi figurativi deri- CP_1 vanti dal riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 in data 8.11.21 respinta il 26.11.21 e domanda all' di riconoscimento CP_2
4 dell'esposizione all'amianto in data 3.11.21 (doc. in atti fasc. ric.); le domande venne- ro respinte;
il termine triennale per proporre l'azione giudiziaria decorreva quindi dal 180° gg a quello di comunicazione del provvedimento di reiezione con scadenza quindi 25.5.22; il ricorso a giudice venne iscritto a ruolo il 27.9.22, quindi non si è verificata alcuna decadenza (vd Cass ord 30829/2018; Cass 29819/2017; Cass ord
8307/2016; Cass ord13398/2015; sul punto ancora di recente, tra le tante, le sentenze
CdA Torino n 206/2022 e CdA Torino n 209/2022) .
Va, poi, respinta l'eccezione di decadenza c.d. “speciale” per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003.
La citata disposizione prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconosci- mento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi quelli a cui era stata rilasciata certificazione dall' prima del 1°ottobre 2003, CP_2 devono presentare domanda alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data CP_2 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale con il quale sa- rebbero state fissate le regole di attuazione della norma, “a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Per l'attuazione è stato emanato il D.M. 27 ottobre 2004 che oltre a stabilire l'ambito di applicazione dei benefici da esposizione ad amianto (art. 1) ed i relativi criteri di accertamento (art. 2), ha dettagliatamente disciplinato la procedura per l'accesso (art. 3); inoltre è previsto che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto deb- bano essere accertate e certificate dall' (comma 1) e che, a tale scopo la doman- CP_2 da di certificazione dell'esposizione all'amianto vada presentata alla sede en- CP_2 tro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro il
15.6.2005), a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici (comma 2); il cit.
DM precisa inoltre che i lavoratori esposti ad amianto “che hanno già presentato do- manda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripre- sentare la domanda”.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato che la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgen- te di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992; ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato (v.
5 Cass. 14895/15). Il comma 6bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit., nello specifico, prevede che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già ma- turato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionisti- co anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
Nel caso in esame il ricorrente è titolare di pensione VR 30050394 con decorrenza dal mese di giugno 1995 (doc.fasc. ric.).
Pertanto, egli ha diritto all'applicazione della disciplina più favorevole stabilita dall'art. 13, co. 8, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L.
5 giugno 1993 n. 169, in vigore prima della novella del 2003.
Ne deriva che non trova applicazione il limite decadenziale del 15.6.2005 né la ridu- zione da 1,5 a 1,25 del coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto.
Quanto alla eccezione di prescrizione si osserva.
La giurisprudenza di legittimità afferma che il lavoratore, acquisita consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pen- sionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, onde far va- lere il suo autonomo diritto;
ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il lavoratore/pensionato acquisisce la consapevolez- za dell'esposizione qualificata, ossia quella ultradecennale superiore alle 100 ff/l
(Cass sent 2856/2017) .
In mancanza di prove dirette, tale consapevolezza può essere desunta da indici indi- ziari, secondo le previsioni presuntive di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.. ; nel caso di specie, (in applicazione dei principi statuiti a seguito delle sentenze della S.C. n
29635/2018, n 27089/2020, n 27761/2020 ), deve ritenersi che la presentazione da par- te del ricorrente della domanda all' in data 3.11.2021 per l'accertamento dell'e- CP_2 sposizione qualificata all'amianto dimostra la consapevolezza della presenza di un rischio ambientale e della ragionevole presunzione di esservi stato esposto in modo qualificato.
Prima di tale data per contro non si rilevano elementi indiziari della consapevolezza.
6 Ed invero, per il costante e consolidata orientamento giurisprudenziale (cfr Cass
4283/2020 e Cass486/2021), ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo non alla cessazione dell'espo- sizione, ma alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto, di modo che, solo in tal caso, il lavoratore, a prescindere che sia tale o pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (cfr
Cass ord. 36146/2021).
Pertanto, non vi è ragionevole certezza che il ricorrente prima della suddetta data fosse consapevole della pregressa, e qualificata, esposizione a fibre di amianto.
Tanto precisato, occorre chiarire che la durata del termine di prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), posto che il beneficio della rivalutazione contribu- tiva è un diritto autonomo e non concerne i singoli ratei. E', poi, pacifico che il termi- ne di prescrizione si conteggia dal sorgere del diritto in avanti e può essere interrotto attraverso atti che valgono a costituire in mora il debitore - ovvero l' - secondo CP_1
l'ordinario regime civilistico (art. 2943 c.c.).
La domanda amministrativa all' costituisce senz'altro atto interruttivo della pre- CP_1 scrizione. Ne segue che, nella specie, dovendosi ritenere presuntivamente che la con- sapevolezza della esposizione qualificata da parte del ricorrente sia coincisa con il momento della presentazione della domanda all' (effettuata come detto il 3.11. CP_2
2021), non è maturata la prescrizione del diritto in questione, posto che la domanda all' volta ad ottenere la maggiorazione contributiva ex L. 257/92 è pervenuta in CP_1 data 8.11.21, ovvero entro il decennio (vd Cass ord 28610/2018; Cass ord 30143/2018;
Cass ord 30285/2018, Cass ord 1098/2019, Cass ord. 8872/2022)
Nel merito, va premesso che il beneficio della rivalutazione contributiva per esposi- zione lavorativa ad amianto è riconosciuto agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti da- gli artt. 24 e 31 d.lgs 15 agosto 1991 n. 277.
L'art. 13 comma VIII legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I
D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271, così testualmente dispone: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' CP_2
è moltiplicato, a fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
7 Nel caso di specie le deduzioni attoree sono state confermate dall'istruttoria orale svolta;
assumono poi rilevanza anche gli esiti di altra causa promossa da altro lavora- tore della Michelin spa di Fossano, versati in atti dalla difesa del ricorrente.
Invero, i testi e della cui attendibilità non si può dubitare sia perché Tes_1 Tes_2 la loro posizione è già stata considerata e valutata da sentenza ormai passata in giu- dicato, sia perchè le deposizioni, oltre ad essere in sé concordanti, sono anche riscon- trate da quelle degli altri testi nonché dagli esiti della perizia che per di più ha tenuto conto degli esiti istruttori nell'ambito della ricostruzione oggettiva della attività della parte, sicchè ne emerge una narrazione coerente-hanno integralmente confermato i capi di prova ammessi e che si trascrivono per completezza espositiva
27)Il ricorrente - come emerge dal curriculum professionale rilasciato dall'azienda che viene disconosciuto laddove non menziona l'attività di ordinaria manutenzione svolta quotidianamente (come, peraltro, già provato dalle testimonianze escusse in cause analoghe e dalle CTU ivi espletate, vd doc 2-6) - come emerge dal curriculum professionale rilasciato dall'azienda ha lavorato ininterrottamente nel sito produttivo Michelin di Fossano dal 1972 e sino al 1995, dapprima, con la mansione di addetto alla verifica dell'assemblage nel reparto TVR, quindi, come addetto alla conduzione di carrelli al reparto RD. CP_4
28)Al reparto TVR quale addetto alla verifica dell'assemblage il ricorrente lavorava sulle macchine 144 che servivano a verificare l'integrità del cavetto, correttamente assemblato, quindi, senza difetti, al fine di essere impiegato nella calandratura per la fabbricazione delle tele metalliche di sommità, utilizzate nella costruzione dei pneumatici. L'addetto doveva caricare le bobine (che pesavano all'incirca 20 Kg) del prodotto finito, assemblato, sulle macchine "svolgitrici", quindi, passare il cavo nei sensori di anomalie e, di seguito, sulle macchine "avvolgitrici". Sia gli "svolgitori" che gli "avvolgitori" erano macchine dotate di frizioni e freni rapidi con ferodi in amianto per effettuare il blocco della rotazione in caso di anomalia. L'intervento delle frizioni era praticamente costante per tutta durata della verifica con una usura permanente dei ferodi e conseguente dispersione nell'ambiente circostante di fibre di amianto. Durante il turno di lavoro si verificavano frequenti interruzioni dovute all'intervento dei blocchi che rilevavano l'anomalia sul cavetto assemblato con conseguente utilizzo del freno, da parte dell'operatore di macchina, ed importante logorio e dispersione di fibre di amianto nell'ambiente circostante. Le frizioni-freno delle macchine avvolgitrici e svolgitrici erano soggette ad una importante usura e quindi a sostituzioni molto frequenti. Le sostituzioni venivano effettuate dal personale di manutenzione del reparto VD coadiuvato dall'addetto macchina, che interveniva nello smontaggio e nel successivo rimontaggio manipolando così direttamente l'amianto contenuto nella frizione freno. In sostanza, in questo periodo, il ricorrente (come tutti gli addetti alla produzione) era prevalentemente un “bystander” quando coadiuvava la squadra manutentiva durante le attività di manutenzione ed un manutentore vero e proprio per le attività di piccola manutenzione che venivano svolte in prossimità delle apparecchiature e degli organi di regolazione.
29)Il ricorrente, successivamente, ha lavorato anche nel reparto RD come 8 addetto alla conduzione di carrelli Tansini. Questa mansione consisteva nell'utilizzo di speciali carrelli trasportatori per approvvigionare le macchine di produzione ivi presenti. Le macchine di questo reparto erano circa un centinaio e si riferivano al tipo di "assemblage" da confezionare. C'erano le macchine “90” per le “anime”, le macchine “94” per il cavetto
“423”, le macchine “99” per il cavetto “923”, le macchine “129” per il cavetto “2723” e le macchine “110” per il frettage con filo diametro 0,2 mm circa per il contenimento del assemblato. Tutte queste macchine assemblatrici erano dotate di congegni di carico e scarico azionati da motori elettrici con frizioni a ferodo d'amianto, sempre inserite, per la regolazione della trazione e con freni con ferodo d' amianto azionati per il carico e lo scarico delle bobine di filo singolo e, soprattutto, per l' intervento rapido in caso di rottura del filo. Questi freni venivano sostituiti mediamente 2/3 volte la settimana da parte dei manutentori del reparto VD coadiuvati dall'operatore di reparto addetto alla macchina. Inoltre, essendo le macchine assemblatrici terribilmente rumorose erano dotate di opportune “capote” con pareti isolanti, in amianto, dello spessore di circa 2 cm, per ottenere una sufficiente silenziatura dell'ambiente circostante. Ogni macchina aveva un numero elevato di fili da lavorare: si andava dai 3 per le più piccole ai 27 per le più grandi;
ciò comportava un numero elevato di sostituzioni delle bobine e, soprattutto, di rotture di fili singoli. Le rotture precedentemente citate erano molto frequenti, si verificavano svariate volte per turno per ogni singola macchina. In caso di rottura il filo non più controllato sbatteva per un tempo importante sulle pareti della
“capote” (coibentata con un pannello di amianto) generando così all'interno di essa una notevole quantità di particelle di amianto;
l'operatore di turno doveva sollevare la capote per ripristinare il ciclo e durante questa operazione veniva investito dalle particelle di amianto causate dallo sbattere del filo sulle pareti della capote. In seguito a questi numerosissimi interventi, l'ambiente del reparto si presentava molto polveroso ed inquinato proprio da queste particelle di polvere di amianto. L'addetto in caso di rottura o usura dei freni, interveniva anche a Pt_1 supporto del sevizio di manutenzione per lo smontaggio ed il conseguente rimontaggio dei freni e delle frizioni, prendendo dagli appositi “armadi”, posti nel reparto, il materiale nuovo o rigenerato e riponendovi quello usurato. In sostanza, in questo periodo, il ricorrente (come tutti gli addetti alla produzione) era prevalentemente un “bystander” quando coadiuvava la squadra manutentiva durante le attività di manutenzione ed un manutentore vero e proprio per le attività di piccola manutenzione che venivano svolte in prossimità delle apparecchiature e degli organi di regolazione. Inoltre, durante il turno lavorativo il ricorrente doveva anche curare lo stoccaggio dei vari prodotti, provvedere al taglio dei manufatti contenenti amianto, alla movimentazione dei manufatti in amianto quali trecce, guarnizioni e coibetanzioni varie. Infatti, recuperava dal Reparto Magazzino i materiali/parti di ricambio destinandoli alle officine di manutenzione ed a quelle di reparto per l'esecuzione di ogni tipo di interventi manutentivi e/o di modifica/ampliamento su tutti gli impianti dello stabilimento. Quindi, il ricorrente curava e sovraintendeva personalmente allo stoccaggio di tutti i pezzi di ricambio delle apparecchiature presenti all'interno dello stabilimento Michlien S.p.a. oltre a tutti materiali utilizzati nei Reparti di produzione e manutenzione. Doveva quotidianamente sistemare lastre d'amianto, tubi, baderne, filotti e fili che allora erano completamente rivestiti in amianto. Il ricorrente inoltre nell'esercizio delle proprie mansioni si recava giornalmente nei
9 vari reparti dello stabilimento sia per controllare che vi fossero materiali in surplus da riversare nel magazzino- questo per evitare di dover integrare le scorte con degli acquisti- sia per portare i materiali che venivano invece richiesti dai reparti. Un'altra attività svolta dal ricorrente era quella di raccogliere in tutto lo stabilimento i cassoni e le pedane contenenti il materiale di scarto, soprattutto, gli scarti del materiale contenente amianto, come ferodi e freni, trecce, guarnizioni e premistoppa tutti coibentati con amianto. Bisogna considerare che il materiale sia ferroso che “amiantifero” veniva raccolto svuotando manualmente i contenitori di ogni reparto, dividendo i vari materiali, disponendoli nei diversi contenitori e trasportandoli nella zona di stoccaggio interna allo stabilimento, operazione che avveniva praticamente a ciclo continuo per tutto l'arco del turno di lavoro e senza l'adozione di alcuna dotazione di sicurezza. 30)Le uniche dotazioni di sicurezza obbligatorie erano gli occhiali, i tappi auricolari, le scarpe di sicurezza ed i guanti di pelle e di amianto. Non venivano usate mascherine antipolvere come accertato anche in sede di operazioni peritali ove si legge "Durante i suindicati interventi non venivano impiegate mascherine adeguate (non ve ne era obbligo all'epoca). Solo successivamente (dopo gli anni 90) sul tornio è stato installato un impianto di aspirazione delle polveri " (cfr pag 29 CTU
) e dalle testimonianze rese dai testi ascoltati in Testimone_3 aloghi: “che io ricordo non vi erano protezioni, avevano solo i guanti” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_4 Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “più o meno da un anno prima che andassi via, sono state introdotte mascherine;
più o meno dal 2014 ” (testimonianza resa dal sig. nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “le Tes_5 mascherine vi erano, a disposizione, ma non erano utilizzate, perchè davano fastidio e non erano imposte ” (testimonianza resa dal sig. Tes_6 nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INS) ed ancora “...per l'am c'era niente” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_6
), “le mascherine non sono mai state usate, non eravamo a Testimone_3 conoscenza della pericolosità dell'amianto ” (testimonianza resa dal sig. nel processo ) (cfr prove testimoniali procedimento Tes_7 Testimone_3 rg 633/2015 e Giubergia/INPS e rg 132/2018 doc 5- Tes_8 Testimone_3
6). 31)Nessuna informativa risulta essere stata data al personale Michelin relativamente alla pericolosità causata dalla presenza dell'amianto presente praticamente in tutti i reparti dello stabilimento di Fossano tant'è vero che non è mai stata interessata la affinchè stilasse un parere CP_5 sulla presenza e l'eventuale rischio amianto per tutti gli operatori del sito Michelin di Fossano.
33)La manutenzione straordinaria nei vari reparti del sito veniva effettuata dagli operatori solo durante il periodo delle ferie estive quando lo stabilimento era chiuso.
34)La manutenzione ordinaria su tutti i macchinari, e, dunque, anche su tutte le parti in amianto veniva, invece, effettuata necessariamente durante la lavorazione con lo stabilimento in marcia: il ricorrente, da solo, oppure insieme agli addetti alla manutenzione meccanica/elettrica/strumentale, effettuava le quotidiane operazioni di manutenzione/coibentazionescoibentazione delle parti in amianto. Era perciò normale per il ricorrente durante lo svolgimento delle quotidiane operazioni di manutenzione meccanica e/o elettrica e/o strumentale collaborare in modo continuo con gli operai addetti alla manutenzione nel momento in cui c'erano interventi
10 di disincaglio e depannage sull'impianto in cui lavorava. In particolare, i tubisti, gli elettricisti ed i manutentori meccanici/strumentali unitamente agli operai addetti alla produzione dovevano rimuovere la coibentazione con l'ausilio di mole, flessibili, martelli e quant'altro; poiché la produzione non veniva fermata, spesso la coibentazione non veniva immediatamente ripristinata;
il ripristino delle coibentazioni, il più delle volte, avveniva attraverso il loro riposizionamento, dopo essere state rifinite in misura adeguata sul posto, con l'aiuto delle mole e dei martelli. La manutenzione delle tubazioni comportava il riposizionamento, una volta eliminata quella vecchia, della treccia di amianto, che veniva poi fermata e coperta con una amalgama composta di polvere di amianto, contenuto in sacchetti e rovesciato in un secchio, diluita con acqua. La durata media di un intervento di manutenzione era di circa novanta minuti, mentre circa il 10% degli interventi manutentivi durava sino a due giorni. Anche le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti frenanti con ferodo in amianto era praticamente continua e giornaliera, questi impianti erano numerosissimi. Non solo: le macchine e gli impianti frenanti presenti erano in gran parte pneumatiche, vi erano inoltre carrelli in continuo movimento e tappeti meccanici per il trasporto pneumatici che favorivano la movimentazione e la contestuale dispersione di fibre d'amianto nell'aria proprio a causa delle continue operazioni di frenatura e manutentive.
E' quindi emerso che il ricorrente operava all'interno di un ambiente di lavoro nel quale erano presenti materiali contenenti amianto in notevole quantità, che rilascia- vano fibre d'amianto a seguito di sollecitazioni meccaniche, che inoltre il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, non poteva non manipolare mate- riali contenenti amianto, non utilizzando mascherine protettive né altri dispositivi di protezione individuale, usava per la protezione dal calore guanti composti anche da fibre di amianto;
non vi erano sistemi di aspirazione.
Sulla base dell'istruttoria svolta deve quindi ritenersi provata l'attività svolta dal ri- corrente e la sua esposizione ad amianto nell'ambito di questa.
Espletata specifica consulenza tecnica, il Consulente Tecnico ha poi concluso che il ricorrente è stato esposto ad amianto in misura superiore al valore limite esposto al rischio amianto.
Più nello specifico, il CTU ha accertato quanto segue: “Sulla base di quanto raccolto ri- sulta che la SIA (Società Italiana Amianto) abbia fornito numerosi manufatti in amianto in matrice friabile alla società Michelin, che provvedeva a smistarli ai diversi stabilimenti tra cui vi era quello di Cuneo-Fossano; tali materiali erano costituiti da guarnizioni, trecce, corde e coperte antincendio per isolamento termico e l'emergenza incendio. L'amianto inoltre era pre- sente in molti manufatti--Vi erano coperture in eternit (cemento amianto) ma l'effetto sulla presenza di tali manufatti non viene considerato ai fini della presente relazione.
In ambiente produttivo vi era materiale contenente amianto nelle guarnizioni dei forni e pres-
11 se di riscaldamento, nelle frizioni e materiali da attrito presenti in tutti i reparti (carriponte etc.). Fattore molto importante era la assodata presenza ed impiego, nell'ambito delle lavora- zioni produttive, del cosiddetto “talco industriale” composto da fibre di amianto. I talchi per uso industriale acquistati dagli stabilimenti Michelin erano talco e . Parte_3 Parte_4
Dunque risulta che durante tutto il lasso di tempo compreso tra il 1963 ed il 1992 in tutti i reparti dello stabilimento siano state utilizzate trecce, nastri, cartoni, reticelle di amianto, guarnizioni di amianto, fornetti per riscaldamento, attrezzi con camicia e resistenze di amian- to, coperte di amianto, ferodi in amianto dei freni dei vari carrelli utilizzati per il trasporto dei prodotti nei reparti, ferodi in amianto per i freni delle bobine di prodotto, talco anticollante
e con fibre amiantifere utilizzato sia in polvere che liquido. Parte_3 Pt_4
Tutte le tubature del vapore dello stabilimento avevano guarnizioni in amianto e tutte le ap- parecchiature e macchinari operanti ad elevate temperature avevano come coibente materiale contenente amianto.
E' quindi ben nota la presenza di amianto nello stabilimento indicato.” (cfr. relazione CTU ing. . Per_1
Ancora: “Dai dati raccolti risulta che gli addetti non fossero muniti di alcuna protezione alle polveri come adeguati DPI (quali mascherine respiratorie con filtro P3) né vi fossero impianti di aspirazione adeguati;
a questo proposito è opportuno ri-cordare che solo i filtri di tipo asso- luto sono in grado di pulire l'aria aspirata e quindi reimmetterla nell'ambiente garantendo la sanità dell'ambiente di la-voro. Come già detto, stando ai dati disponibili, non è possibile pro- cedere ad una suddivisione certa ed attendibile delle tempistiche con le quali ogni singolo ri- corrente potesse attendere a tali operazioni in prima persona o comunque presenziare negli ambienti ove venivano svolte tali operazioni e quindi essere esposto in maniera indiretta.
Secondo quanto sopra esposto è possibile ritenere pertanto che il ricorrente, operando nel corso dell'attività lavorativa presso lo stabilimento Michelin di Fossano con la mansione indicata sia stato esposto con buona probabilità a polveri contenenti fibre libere di amianto in ragione delle lavorazioni effettuate, in maniera sia di-retta - per impiego in prima persona - che indi- retta - per la presenza di inquinamento ambientale provocato da tale prodotto.” (cfr. relazio- ne CTU ing. . Per_1
Il CTU ha quindi così concluso: “Pertanto, secondo quanto raccolto, il ricorrente risulta esposto al rischio amianto nel periodo di competenza lavorativa dal 25.7.72 al 31.12.92 Per quanto riguarda il periodo successivo, non vi sono elementi sufficienti a confermare effet- tiva e reale esposizione con riferimento alla attività svolta dal ricorrente..
12 Per quanto concerne il livello di esposizione alle fibre libere, non essendo disponibili dati certi ma solo probabilistici, si può stimare in questo modo che il livello subìto sia stato superiore a quanto indicato dal D.L. 277/91 ovvero superiore a 0,1 fibre libere di amianto per centimetro cubo di aria.” (cfr. relazione CTU ing. . Per_1
Giova considerare che il CTU ha correttamente esaminato gli esiti dell'istruttoria contenuti nel fascicolo, come peraltro chiesto nel quesito,.
Ha in particolare ritenuto, condivisibilmente, in relazione al contesto ed alla modalità di lavoro per come emerse dall'istruttoria, che il rischio di inalazione di fibre di amianto riguardasse non solo l'attività di manutenzione, che comportava necessa- riamente di avere a che fare con tali materiali, per lo più peraltro danneggiati ed usu- rati, ma anche l'attività di tutti coloro che erano presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il C.T.U. ha poi indicato i valori, espressi in fibre/cm3, di esposizione ad amianto giungendo alla quantificazione della concentrazione di fibre di amianto alla quale il ricorrente è stato esposto.
Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale, cfr. Cass.
1°.
8.2005 n. 16119 e Cass. 20.9.2007 n. 19456, sulla prova dell'esposizione qualificata ad amianto in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge, e successive pronunce conformi)
l'esposizione ad amianto.
Essendo il ricorrente titolare di trattamento pensionistico da data antecedente il
2.10.2003 (ovvero dal mese di giugno 95) egli ha dunque diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art 13, co 8, L 257/1992, in vigore prima della no- vella del 2003, con esclusione del limite decadenziale del 15.6.2005 e con la maggio- razione contributiva secondo il coefficiente 1,5 del periodo di esposizione accertato dal CTU.
La domanda deve pertanto essere accolta e l' deve conseguentemente essere CP_1
condannato a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini della misura della pensione mediante applicazione del coefficiente 1,5, dal 25.7.1972 al 31.12.1992, mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovve- ro 8.11.2016 al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione moneta-
13 ria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrati- va, ai sensi dell'art 7 L 533/1973.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e, ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, con di- strazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU devono, infine, essere poste a carico della parte resistente soc- combente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità contribu- CP_1 tiva del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,5, per il periodo dal 25.7.1972 al 31.12.1992 mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991
e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di pre- sentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese proces- suali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se do- vuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistata- rio;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate in separato prov- CP_1 vedimento. IVA e Cassa come per legge.
4) MOTIVAZIONE IN GG 60
Cuneo 19.3.25
Il giudice
Dr.ssa Natalia Fiorello
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ODINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. IALENTI FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di sede in Roma in persona del legale rappresentante p.t, difeso e rappresentato CP_1
da avv M.Cappiello per procura in atti e presso la sede di Cuneo elettivamente do- miciliato
OGGETTO: altre controversie previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n.
69.
Parte
con ricorso iscritto a ruolo il 27.9.22 adiva il giudice del lavoro di Parte_1
esponendo di aver lavorato alle dipendenze della Michelin Italiana s.p.a. nello
[...]
stabilimento di Fossano (CN), con le mansioni di operaio nel reparto RD dal
25.7.1972 al 31.5.1995; di aver svolto contestualmente alle mansioni indicate nel curri- culum professionale e, per l'intera durata del rapporto lavorativo, anche attività di manutenzione ordinaria;
di essere stato esposto per oltre dieci anni, a causa delle mansioni svolte, al rischio di inalazioni di polveri di amianto, come è stato appurato nell'ambito di consulenze tecniche svolte in altri giudizi aventi ad oggetto
1 l'accertamento dell'esposizione alle polveri di amianto di dipendenti Michelin Italia- na s.p.a., suoi colleghi di lavoro aventi le sue stesse mansioni ed operanti anch'essi presso lo stabilimento di Fossano, nei medesimi reparti, i quali hanno visto l'accoglimento delle proprie domande giudiziali;
di avere presentato domanda all' per ottenere la certificazione dell'esposizione al rischio amianto in data CP_2
3.11.21,respinta; di avere presentato in data 8.11.21 all' domanda di rivaluta- CP_1 zione contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto ex art. 13, comma 8,
Legge 257/1992, anch'essa rigettata. si costituiva in giudizio, in via preliminare eccependo l'intervenuta decaden- CP_1 za dalla possibilità di proporre ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639 e per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l.
n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la prescrizione del diritto e ha contesta- to, nel merito, il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Venivano assunti i testi e disposta ctu sul luogo di lavoro con il seguente quesito:
“Accerti il CTU, letti gli atti , la documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita agli atti, lette le dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio e quelle raccolte in altri procedimenti e prodotte in atti, acquisiti le informazioni e i documenti ritenuti opportuni, se il ricorrente - tenuto conto delle mansioni svolte, come risultanti dal curriculum prodotto e dalla descrizione emersa dalle prove testimoniali – sia stato esposto a valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dalla legge, ed in quali anni con riferimento al periodo lavorativo svolto ”
All'esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva
La domanda è fondata e come tale va accolta per le motivazioni che seguono.
Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
Orbene l'art. 47 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, -convertito, con modificazioni, in leg- ge 24 novembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003)-, dispone che
“1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai la- voratori a cui sono state rilasciate dall' le certificazioni relative all'esposizione CP_2
2 all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferio- re a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non in- feriore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 4. La sussi- stenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e cer- tificate dall' .
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei bene- CP_2 fici di cui al comma 1, compresi quelli a cui é stata rilasciata certificazione dall' CP_2 prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede di residenza CP_2
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in- terministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Mini- stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i la- voratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla da- ta di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ov- vero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla do- manda di pensionamento”.
La nuova normativa ha pertanto introdotto una disciplina meno vantaggiosa della precedente per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili, e cioè sia perché ha ridotto da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché ha attribuito rilevanza alla rivaluta- zione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della matura- zione del diritto a pensione.
Tanto premesso, si devono esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal convenu-
3 to.
Quanto alla eccezione di decadenza ex art 47 D.P.R. n. 30 aprile 1970,n. 639 e per inosser- vanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n.269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003 si osserva in linea generale che per le controversie in materia di trattamenti pensio- nistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione (3 anni + 180 giorni), ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (3 anni + 180 giorni + 120 giorni) (cgfr Circolare 165/1993; Cass Sez. Un 12718/2009). CP_1
Considerato che la proposizione del ricorso amministrativo non è condizione di procedibilità
e non è obbligatoria, l'interessato ben può adire direttamente il giudice, essendo sufficiente, per la procedibilità dell'azione giudiziaria, che siano decorsi i termini fissati per il procedi- mento: trascorsi i 120 giorni dalla domanda amministrativa, si ha la formazione del silenzio rifiuto, quindi è sufficiente che decorrano ulteriori 180 giorni prima di adire il giudice (cfr
Legge 88/89 e Cass Sez. Lav 25670/2007).
Giova infine ricordare come si è espressa la giurisprudenza di legittimità con il consolidato orientamento ( Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn.
7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass.
30/06/2015; n. 17433 del 2017): “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del
d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazio- ne pensionistica oggetto di rivalutazione”; “In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessa- CP_ ria la previa presentazione della domanda amministrativa all' unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso , e non della data di CP_3 inoltro della domanda all' . CP_2
Nel caso risulta dalla prodotta documentazione che il ricorrente presentò domanda amministrativa all' avente ad oggetto l'accredito dei contributi figurativi deri- CP_1 vanti dal riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 in data 8.11.21 respinta il 26.11.21 e domanda all' di riconoscimento CP_2
4 dell'esposizione all'amianto in data 3.11.21 (doc. in atti fasc. ric.); le domande venne- ro respinte;
il termine triennale per proporre l'azione giudiziaria decorreva quindi dal 180° gg a quello di comunicazione del provvedimento di reiezione con scadenza quindi 25.5.22; il ricorso a giudice venne iscritto a ruolo il 27.9.22, quindi non si è verificata alcuna decadenza (vd Cass ord 30829/2018; Cass 29819/2017; Cass ord
8307/2016; Cass ord13398/2015; sul punto ancora di recente, tra le tante, le sentenze
CdA Torino n 206/2022 e CdA Torino n 209/2022) .
Va, poi, respinta l'eccezione di decadenza c.d. “speciale” per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003.
La citata disposizione prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconosci- mento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi quelli a cui era stata rilasciata certificazione dall' prima del 1°ottobre 2003, CP_2 devono presentare domanda alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data CP_2 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale con il quale sa- rebbero state fissate le regole di attuazione della norma, “a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Per l'attuazione è stato emanato il D.M. 27 ottobre 2004 che oltre a stabilire l'ambito di applicazione dei benefici da esposizione ad amianto (art. 1) ed i relativi criteri di accertamento (art. 2), ha dettagliatamente disciplinato la procedura per l'accesso (art. 3); inoltre è previsto che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto deb- bano essere accertate e certificate dall' (comma 1) e che, a tale scopo la doman- CP_2 da di certificazione dell'esposizione all'amianto vada presentata alla sede en- CP_2 tro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro il
15.6.2005), a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici (comma 2); il cit.
DM precisa inoltre che i lavoratori esposti ad amianto “che hanno già presentato do- manda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripre- sentare la domanda”.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato che la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgen- te di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992; ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato (v.
5 Cass. 14895/15). Il comma 6bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit., nello specifico, prevede che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già ma- turato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionisti- co anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
Nel caso in esame il ricorrente è titolare di pensione VR 30050394 con decorrenza dal mese di giugno 1995 (doc.fasc. ric.).
Pertanto, egli ha diritto all'applicazione della disciplina più favorevole stabilita dall'art. 13, co. 8, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L.
5 giugno 1993 n. 169, in vigore prima della novella del 2003.
Ne deriva che non trova applicazione il limite decadenziale del 15.6.2005 né la ridu- zione da 1,5 a 1,25 del coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto.
Quanto alla eccezione di prescrizione si osserva.
La giurisprudenza di legittimità afferma che il lavoratore, acquisita consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pen- sionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, onde far va- lere il suo autonomo diritto;
ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il lavoratore/pensionato acquisisce la consapevolez- za dell'esposizione qualificata, ossia quella ultradecennale superiore alle 100 ff/l
(Cass sent 2856/2017) .
In mancanza di prove dirette, tale consapevolezza può essere desunta da indici indi- ziari, secondo le previsioni presuntive di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.. ; nel caso di specie, (in applicazione dei principi statuiti a seguito delle sentenze della S.C. n
29635/2018, n 27089/2020, n 27761/2020 ), deve ritenersi che la presentazione da par- te del ricorrente della domanda all' in data 3.11.2021 per l'accertamento dell'e- CP_2 sposizione qualificata all'amianto dimostra la consapevolezza della presenza di un rischio ambientale e della ragionevole presunzione di esservi stato esposto in modo qualificato.
Prima di tale data per contro non si rilevano elementi indiziari della consapevolezza.
6 Ed invero, per il costante e consolidata orientamento giurisprudenziale (cfr Cass
4283/2020 e Cass486/2021), ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo non alla cessazione dell'espo- sizione, ma alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto, di modo che, solo in tal caso, il lavoratore, a prescindere che sia tale o pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (cfr
Cass ord. 36146/2021).
Pertanto, non vi è ragionevole certezza che il ricorrente prima della suddetta data fosse consapevole della pregressa, e qualificata, esposizione a fibre di amianto.
Tanto precisato, occorre chiarire che la durata del termine di prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), posto che il beneficio della rivalutazione contribu- tiva è un diritto autonomo e non concerne i singoli ratei. E', poi, pacifico che il termi- ne di prescrizione si conteggia dal sorgere del diritto in avanti e può essere interrotto attraverso atti che valgono a costituire in mora il debitore - ovvero l' - secondo CP_1
l'ordinario regime civilistico (art. 2943 c.c.).
La domanda amministrativa all' costituisce senz'altro atto interruttivo della pre- CP_1 scrizione. Ne segue che, nella specie, dovendosi ritenere presuntivamente che la con- sapevolezza della esposizione qualificata da parte del ricorrente sia coincisa con il momento della presentazione della domanda all' (effettuata come detto il 3.11. CP_2
2021), non è maturata la prescrizione del diritto in questione, posto che la domanda all' volta ad ottenere la maggiorazione contributiva ex L. 257/92 è pervenuta in CP_1 data 8.11.21, ovvero entro il decennio (vd Cass ord 28610/2018; Cass ord 30143/2018;
Cass ord 30285/2018, Cass ord 1098/2019, Cass ord. 8872/2022)
Nel merito, va premesso che il beneficio della rivalutazione contributiva per esposi- zione lavorativa ad amianto è riconosciuto agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti da- gli artt. 24 e 31 d.lgs 15 agosto 1991 n. 277.
L'art. 13 comma VIII legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I
D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271, così testualmente dispone: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' CP_2
è moltiplicato, a fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
7 Nel caso di specie le deduzioni attoree sono state confermate dall'istruttoria orale svolta;
assumono poi rilevanza anche gli esiti di altra causa promossa da altro lavora- tore della Michelin spa di Fossano, versati in atti dalla difesa del ricorrente.
Invero, i testi e della cui attendibilità non si può dubitare sia perché Tes_1 Tes_2 la loro posizione è già stata considerata e valutata da sentenza ormai passata in giu- dicato, sia perchè le deposizioni, oltre ad essere in sé concordanti, sono anche riscon- trate da quelle degli altri testi nonché dagli esiti della perizia che per di più ha tenuto conto degli esiti istruttori nell'ambito della ricostruzione oggettiva della attività della parte, sicchè ne emerge una narrazione coerente-hanno integralmente confermato i capi di prova ammessi e che si trascrivono per completezza espositiva
27)Il ricorrente - come emerge dal curriculum professionale rilasciato dall'azienda che viene disconosciuto laddove non menziona l'attività di ordinaria manutenzione svolta quotidianamente (come, peraltro, già provato dalle testimonianze escusse in cause analoghe e dalle CTU ivi espletate, vd doc 2-6) - come emerge dal curriculum professionale rilasciato dall'azienda ha lavorato ininterrottamente nel sito produttivo Michelin di Fossano dal 1972 e sino al 1995, dapprima, con la mansione di addetto alla verifica dell'assemblage nel reparto TVR, quindi, come addetto alla conduzione di carrelli al reparto RD. CP_4
28)Al reparto TVR quale addetto alla verifica dell'assemblage il ricorrente lavorava sulle macchine 144 che servivano a verificare l'integrità del cavetto, correttamente assemblato, quindi, senza difetti, al fine di essere impiegato nella calandratura per la fabbricazione delle tele metalliche di sommità, utilizzate nella costruzione dei pneumatici. L'addetto doveva caricare le bobine (che pesavano all'incirca 20 Kg) del prodotto finito, assemblato, sulle macchine "svolgitrici", quindi, passare il cavo nei sensori di anomalie e, di seguito, sulle macchine "avvolgitrici". Sia gli "svolgitori" che gli "avvolgitori" erano macchine dotate di frizioni e freni rapidi con ferodi in amianto per effettuare il blocco della rotazione in caso di anomalia. L'intervento delle frizioni era praticamente costante per tutta durata della verifica con una usura permanente dei ferodi e conseguente dispersione nell'ambiente circostante di fibre di amianto. Durante il turno di lavoro si verificavano frequenti interruzioni dovute all'intervento dei blocchi che rilevavano l'anomalia sul cavetto assemblato con conseguente utilizzo del freno, da parte dell'operatore di macchina, ed importante logorio e dispersione di fibre di amianto nell'ambiente circostante. Le frizioni-freno delle macchine avvolgitrici e svolgitrici erano soggette ad una importante usura e quindi a sostituzioni molto frequenti. Le sostituzioni venivano effettuate dal personale di manutenzione del reparto VD coadiuvato dall'addetto macchina, che interveniva nello smontaggio e nel successivo rimontaggio manipolando così direttamente l'amianto contenuto nella frizione freno. In sostanza, in questo periodo, il ricorrente (come tutti gli addetti alla produzione) era prevalentemente un “bystander” quando coadiuvava la squadra manutentiva durante le attività di manutenzione ed un manutentore vero e proprio per le attività di piccola manutenzione che venivano svolte in prossimità delle apparecchiature e degli organi di regolazione.
29)Il ricorrente, successivamente, ha lavorato anche nel reparto RD come 8 addetto alla conduzione di carrelli Tansini. Questa mansione consisteva nell'utilizzo di speciali carrelli trasportatori per approvvigionare le macchine di produzione ivi presenti. Le macchine di questo reparto erano circa un centinaio e si riferivano al tipo di "assemblage" da confezionare. C'erano le macchine “90” per le “anime”, le macchine “94” per il cavetto
“423”, le macchine “99” per il cavetto “923”, le macchine “129” per il cavetto “2723” e le macchine “110” per il frettage con filo diametro 0,2 mm circa per il contenimento del assemblato. Tutte queste macchine assemblatrici erano dotate di congegni di carico e scarico azionati da motori elettrici con frizioni a ferodo d'amianto, sempre inserite, per la regolazione della trazione e con freni con ferodo d' amianto azionati per il carico e lo scarico delle bobine di filo singolo e, soprattutto, per l' intervento rapido in caso di rottura del filo. Questi freni venivano sostituiti mediamente 2/3 volte la settimana da parte dei manutentori del reparto VD coadiuvati dall'operatore di reparto addetto alla macchina. Inoltre, essendo le macchine assemblatrici terribilmente rumorose erano dotate di opportune “capote” con pareti isolanti, in amianto, dello spessore di circa 2 cm, per ottenere una sufficiente silenziatura dell'ambiente circostante. Ogni macchina aveva un numero elevato di fili da lavorare: si andava dai 3 per le più piccole ai 27 per le più grandi;
ciò comportava un numero elevato di sostituzioni delle bobine e, soprattutto, di rotture di fili singoli. Le rotture precedentemente citate erano molto frequenti, si verificavano svariate volte per turno per ogni singola macchina. In caso di rottura il filo non più controllato sbatteva per un tempo importante sulle pareti della
“capote” (coibentata con un pannello di amianto) generando così all'interno di essa una notevole quantità di particelle di amianto;
l'operatore di turno doveva sollevare la capote per ripristinare il ciclo e durante questa operazione veniva investito dalle particelle di amianto causate dallo sbattere del filo sulle pareti della capote. In seguito a questi numerosissimi interventi, l'ambiente del reparto si presentava molto polveroso ed inquinato proprio da queste particelle di polvere di amianto. L'addetto in caso di rottura o usura dei freni, interveniva anche a Pt_1 supporto del sevizio di manutenzione per lo smontaggio ed il conseguente rimontaggio dei freni e delle frizioni, prendendo dagli appositi “armadi”, posti nel reparto, il materiale nuovo o rigenerato e riponendovi quello usurato. In sostanza, in questo periodo, il ricorrente (come tutti gli addetti alla produzione) era prevalentemente un “bystander” quando coadiuvava la squadra manutentiva durante le attività di manutenzione ed un manutentore vero e proprio per le attività di piccola manutenzione che venivano svolte in prossimità delle apparecchiature e degli organi di regolazione. Inoltre, durante il turno lavorativo il ricorrente doveva anche curare lo stoccaggio dei vari prodotti, provvedere al taglio dei manufatti contenenti amianto, alla movimentazione dei manufatti in amianto quali trecce, guarnizioni e coibetanzioni varie. Infatti, recuperava dal Reparto Magazzino i materiali/parti di ricambio destinandoli alle officine di manutenzione ed a quelle di reparto per l'esecuzione di ogni tipo di interventi manutentivi e/o di modifica/ampliamento su tutti gli impianti dello stabilimento. Quindi, il ricorrente curava e sovraintendeva personalmente allo stoccaggio di tutti i pezzi di ricambio delle apparecchiature presenti all'interno dello stabilimento Michlien S.p.a. oltre a tutti materiali utilizzati nei Reparti di produzione e manutenzione. Doveva quotidianamente sistemare lastre d'amianto, tubi, baderne, filotti e fili che allora erano completamente rivestiti in amianto. Il ricorrente inoltre nell'esercizio delle proprie mansioni si recava giornalmente nei
9 vari reparti dello stabilimento sia per controllare che vi fossero materiali in surplus da riversare nel magazzino- questo per evitare di dover integrare le scorte con degli acquisti- sia per portare i materiali che venivano invece richiesti dai reparti. Un'altra attività svolta dal ricorrente era quella di raccogliere in tutto lo stabilimento i cassoni e le pedane contenenti il materiale di scarto, soprattutto, gli scarti del materiale contenente amianto, come ferodi e freni, trecce, guarnizioni e premistoppa tutti coibentati con amianto. Bisogna considerare che il materiale sia ferroso che “amiantifero” veniva raccolto svuotando manualmente i contenitori di ogni reparto, dividendo i vari materiali, disponendoli nei diversi contenitori e trasportandoli nella zona di stoccaggio interna allo stabilimento, operazione che avveniva praticamente a ciclo continuo per tutto l'arco del turno di lavoro e senza l'adozione di alcuna dotazione di sicurezza. 30)Le uniche dotazioni di sicurezza obbligatorie erano gli occhiali, i tappi auricolari, le scarpe di sicurezza ed i guanti di pelle e di amianto. Non venivano usate mascherine antipolvere come accertato anche in sede di operazioni peritali ove si legge "Durante i suindicati interventi non venivano impiegate mascherine adeguate (non ve ne era obbligo all'epoca). Solo successivamente (dopo gli anni 90) sul tornio è stato installato un impianto di aspirazione delle polveri " (cfr pag 29 CTU
) e dalle testimonianze rese dai testi ascoltati in Testimone_3 aloghi: “che io ricordo non vi erano protezioni, avevano solo i guanti” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_4 Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “più o meno da un anno prima che andassi via, sono state introdotte mascherine;
più o meno dal 2014 ” (testimonianza resa dal sig. nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “le Tes_5 mascherine vi erano, a disposizione, ma non erano utilizzate, perchè davano fastidio e non erano imposte ” (testimonianza resa dal sig. Tes_6 nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INS) ed ancora “...per l'am c'era niente” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_6
), “le mascherine non sono mai state usate, non eravamo a Testimone_3 conoscenza della pericolosità dell'amianto ” (testimonianza resa dal sig. nel processo ) (cfr prove testimoniali procedimento Tes_7 Testimone_3 rg 633/2015 e Giubergia/INPS e rg 132/2018 doc 5- Tes_8 Testimone_3
6). 31)Nessuna informativa risulta essere stata data al personale Michelin relativamente alla pericolosità causata dalla presenza dell'amianto presente praticamente in tutti i reparti dello stabilimento di Fossano tant'è vero che non è mai stata interessata la affinchè stilasse un parere CP_5 sulla presenza e l'eventuale rischio amianto per tutti gli operatori del sito Michelin di Fossano.
33)La manutenzione straordinaria nei vari reparti del sito veniva effettuata dagli operatori solo durante il periodo delle ferie estive quando lo stabilimento era chiuso.
34)La manutenzione ordinaria su tutti i macchinari, e, dunque, anche su tutte le parti in amianto veniva, invece, effettuata necessariamente durante la lavorazione con lo stabilimento in marcia: il ricorrente, da solo, oppure insieme agli addetti alla manutenzione meccanica/elettrica/strumentale, effettuava le quotidiane operazioni di manutenzione/coibentazionescoibentazione delle parti in amianto. Era perciò normale per il ricorrente durante lo svolgimento delle quotidiane operazioni di manutenzione meccanica e/o elettrica e/o strumentale collaborare in modo continuo con gli operai addetti alla manutenzione nel momento in cui c'erano interventi
10 di disincaglio e depannage sull'impianto in cui lavorava. In particolare, i tubisti, gli elettricisti ed i manutentori meccanici/strumentali unitamente agli operai addetti alla produzione dovevano rimuovere la coibentazione con l'ausilio di mole, flessibili, martelli e quant'altro; poiché la produzione non veniva fermata, spesso la coibentazione non veniva immediatamente ripristinata;
il ripristino delle coibentazioni, il più delle volte, avveniva attraverso il loro riposizionamento, dopo essere state rifinite in misura adeguata sul posto, con l'aiuto delle mole e dei martelli. La manutenzione delle tubazioni comportava il riposizionamento, una volta eliminata quella vecchia, della treccia di amianto, che veniva poi fermata e coperta con una amalgama composta di polvere di amianto, contenuto in sacchetti e rovesciato in un secchio, diluita con acqua. La durata media di un intervento di manutenzione era di circa novanta minuti, mentre circa il 10% degli interventi manutentivi durava sino a due giorni. Anche le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti frenanti con ferodo in amianto era praticamente continua e giornaliera, questi impianti erano numerosissimi. Non solo: le macchine e gli impianti frenanti presenti erano in gran parte pneumatiche, vi erano inoltre carrelli in continuo movimento e tappeti meccanici per il trasporto pneumatici che favorivano la movimentazione e la contestuale dispersione di fibre d'amianto nell'aria proprio a causa delle continue operazioni di frenatura e manutentive.
E' quindi emerso che il ricorrente operava all'interno di un ambiente di lavoro nel quale erano presenti materiali contenenti amianto in notevole quantità, che rilascia- vano fibre d'amianto a seguito di sollecitazioni meccaniche, che inoltre il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, non poteva non manipolare mate- riali contenenti amianto, non utilizzando mascherine protettive né altri dispositivi di protezione individuale, usava per la protezione dal calore guanti composti anche da fibre di amianto;
non vi erano sistemi di aspirazione.
Sulla base dell'istruttoria svolta deve quindi ritenersi provata l'attività svolta dal ri- corrente e la sua esposizione ad amianto nell'ambito di questa.
Espletata specifica consulenza tecnica, il Consulente Tecnico ha poi concluso che il ricorrente è stato esposto ad amianto in misura superiore al valore limite esposto al rischio amianto.
Più nello specifico, il CTU ha accertato quanto segue: “Sulla base di quanto raccolto ri- sulta che la SIA (Società Italiana Amianto) abbia fornito numerosi manufatti in amianto in matrice friabile alla società Michelin, che provvedeva a smistarli ai diversi stabilimenti tra cui vi era quello di Cuneo-Fossano; tali materiali erano costituiti da guarnizioni, trecce, corde e coperte antincendio per isolamento termico e l'emergenza incendio. L'amianto inoltre era pre- sente in molti manufatti--Vi erano coperture in eternit (cemento amianto) ma l'effetto sulla presenza di tali manufatti non viene considerato ai fini della presente relazione.
In ambiente produttivo vi era materiale contenente amianto nelle guarnizioni dei forni e pres-
11 se di riscaldamento, nelle frizioni e materiali da attrito presenti in tutti i reparti (carriponte etc.). Fattore molto importante era la assodata presenza ed impiego, nell'ambito delle lavora- zioni produttive, del cosiddetto “talco industriale” composto da fibre di amianto. I talchi per uso industriale acquistati dagli stabilimenti Michelin erano talco e . Parte_3 Parte_4
Dunque risulta che durante tutto il lasso di tempo compreso tra il 1963 ed il 1992 in tutti i reparti dello stabilimento siano state utilizzate trecce, nastri, cartoni, reticelle di amianto, guarnizioni di amianto, fornetti per riscaldamento, attrezzi con camicia e resistenze di amian- to, coperte di amianto, ferodi in amianto dei freni dei vari carrelli utilizzati per il trasporto dei prodotti nei reparti, ferodi in amianto per i freni delle bobine di prodotto, talco anticollante
e con fibre amiantifere utilizzato sia in polvere che liquido. Parte_3 Pt_4
Tutte le tubature del vapore dello stabilimento avevano guarnizioni in amianto e tutte le ap- parecchiature e macchinari operanti ad elevate temperature avevano come coibente materiale contenente amianto.
E' quindi ben nota la presenza di amianto nello stabilimento indicato.” (cfr. relazione CTU ing. . Per_1
Ancora: “Dai dati raccolti risulta che gli addetti non fossero muniti di alcuna protezione alle polveri come adeguati DPI (quali mascherine respiratorie con filtro P3) né vi fossero impianti di aspirazione adeguati;
a questo proposito è opportuno ri-cordare che solo i filtri di tipo asso- luto sono in grado di pulire l'aria aspirata e quindi reimmetterla nell'ambiente garantendo la sanità dell'ambiente di la-voro. Come già detto, stando ai dati disponibili, non è possibile pro- cedere ad una suddivisione certa ed attendibile delle tempistiche con le quali ogni singolo ri- corrente potesse attendere a tali operazioni in prima persona o comunque presenziare negli ambienti ove venivano svolte tali operazioni e quindi essere esposto in maniera indiretta.
Secondo quanto sopra esposto è possibile ritenere pertanto che il ricorrente, operando nel corso dell'attività lavorativa presso lo stabilimento Michelin di Fossano con la mansione indicata sia stato esposto con buona probabilità a polveri contenenti fibre libere di amianto in ragione delle lavorazioni effettuate, in maniera sia di-retta - per impiego in prima persona - che indi- retta - per la presenza di inquinamento ambientale provocato da tale prodotto.” (cfr. relazio- ne CTU ing. . Per_1
Il CTU ha quindi così concluso: “Pertanto, secondo quanto raccolto, il ricorrente risulta esposto al rischio amianto nel periodo di competenza lavorativa dal 25.7.72 al 31.12.92 Per quanto riguarda il periodo successivo, non vi sono elementi sufficienti a confermare effet- tiva e reale esposizione con riferimento alla attività svolta dal ricorrente..
12 Per quanto concerne il livello di esposizione alle fibre libere, non essendo disponibili dati certi ma solo probabilistici, si può stimare in questo modo che il livello subìto sia stato superiore a quanto indicato dal D.L. 277/91 ovvero superiore a 0,1 fibre libere di amianto per centimetro cubo di aria.” (cfr. relazione CTU ing. . Per_1
Giova considerare che il CTU ha correttamente esaminato gli esiti dell'istruttoria contenuti nel fascicolo, come peraltro chiesto nel quesito,.
Ha in particolare ritenuto, condivisibilmente, in relazione al contesto ed alla modalità di lavoro per come emerse dall'istruttoria, che il rischio di inalazione di fibre di amianto riguardasse non solo l'attività di manutenzione, che comportava necessa- riamente di avere a che fare con tali materiali, per lo più peraltro danneggiati ed usu- rati, ma anche l'attività di tutti coloro che erano presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il C.T.U. ha poi indicato i valori, espressi in fibre/cm3, di esposizione ad amianto giungendo alla quantificazione della concentrazione di fibre di amianto alla quale il ricorrente è stato esposto.
Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di ritenere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale, cfr. Cass.
1°.
8.2005 n. 16119 e Cass. 20.9.2007 n. 19456, sulla prova dell'esposizione qualificata ad amianto in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge, e successive pronunce conformi)
l'esposizione ad amianto.
Essendo il ricorrente titolare di trattamento pensionistico da data antecedente il
2.10.2003 (ovvero dal mese di giugno 95) egli ha dunque diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art 13, co 8, L 257/1992, in vigore prima della no- vella del 2003, con esclusione del limite decadenziale del 15.6.2005 e con la maggio- razione contributiva secondo il coefficiente 1,5 del periodo di esposizione accertato dal CTU.
La domanda deve pertanto essere accolta e l' deve conseguentemente essere CP_1
condannato a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini della misura della pensione mediante applicazione del coefficiente 1,5, dal 25.7.1972 al 31.12.1992, mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovve- ro 8.11.2016 al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione moneta-
13 ria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrati- va, ai sensi dell'art 7 L 533/1973.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e, ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, con di- strazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU devono, infine, essere poste a carico della parte resistente soc- combente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità contribu- CP_1 tiva del ricorrente, ai soli fini della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,5, per il periodo dal 25.7.1972 al 31.12.1992 mediante corresponsione dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991
e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di pre- sentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese proces- suali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se do- vuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistata- rio;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate in separato prov- CP_1 vedimento. IVA e Cassa come per legge.
4) MOTIVAZIONE IN GG 60
Cuneo 19.3.25
Il giudice
Dr.ssa Natalia Fiorello
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