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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova Terza sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4032 /2023 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 presso l' Avvocato CACCHIONE ADRIANO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende;
Attore contro
, c.f. , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata presso l'Avvocato CASSANELLI ANGELO che la rappresenta e difende;
Convenuta
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“- in via principale: disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore dell'attore con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore della convenuta;
- in subordine, laddove non si ritenesse comunque possibile l'attribuzione del bene indiviso in favore dell'attore con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore della convenuta, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote ( 2/3 al Sig. e 1/3 alla Sig.ra Parte_1 CP_1
);
[...] Controparte_1
- in ogni caso, condannare la parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento dei compensi e delle spese di lite”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Alla luce dell'impossibilità di procedere alla divisione attesa la perdurante irregolarità dell'immobile non si può che rimettere al signor Giudice la causa per essere decisa con condanna alle spese della parte avversa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il costante inadempimento di controparte all'esatta regolarizzazione dell'immobile e per avere fornito documentazione volta a disattendere una precisa verifica.
IN VIA SOLO DI ESTREMO SUBORDINE, NEL MERITO: dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile gli immobili in Camogli (GE), Via Piero Schiaffino n. 4/14 e identificato al N.C.E.U. come segue: Immobile 1: catasto fabbricati, Foglio 2, Particella 186, Subalterno 18, Natura A/3 - abitazione di tipo economico, consistenza 6,5 vani, piano 7, disponendo l'assegnazione all'attore e conseguente conguaglio in denaro alla convenuta titolare di 1/3 dell'immobile o anche la vendita dell'immobile oggetto del presente giudizio ai sensi degli artt.788 e 569 c.p.c. secondo la stima che verrà effettuata dal nominando consulente tecnico d'ufficio, con conseguente ripartizione pro quota del ricavato della vendita fra i comproprietari e alla trascrizione dell'emananda sentenza presso i Pubblici Registri Immobiliari di Milano;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze”
Motivi della decisione
ha citato in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenere lo scioglimento della comunione di un immobile di cui l' attore era comproprietario per la quota di 2/3 e la convenuta per il restante 1/3, sito in Camogli (GE), Via Piero Schiaffino n. 4/14 e identificato al N.C.E.U. come segue: - Immobile 1: Catasto fabbricati, Foglio 2, Particella 186,
Subalterno 18, Natura A3 – Abitazione di tipo economico, consistenza 6,5 vani, Piano 7, esponendo:
che detto immobile perveniva all'attore ed alla convenuta, con atto a rogito Notaio Per_1
stipulato in data 18 marzo 2004, Repertorio n. 18505 e Raccolta n. 4011, registrato a
[...]
Desio, in data 22 marzo 2004, n. 1401;
che aveva promosso il procedimento di mediazione obbligatoria senza esito;
che pertanto era necessario procedere alla divisione giudiziale.
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa depositata in data 16 giugno 2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione NEL MERITO: dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile gli immobili in in Camogli (GE), Via Piero Schiaffino n. 4/14 e identificato al N.C.E.U. come segue: Immobile 1: catasto fabbricati, Foglio 2, Particella 186, Subalterno 18, Natura A£ - abitazione di tipo economico, consistenza 6,5 vani, piano 7, disponendo l'assegnazione all'attore e conseguente conguaglio in denaro alla convenuta titolare di 1/3 dell'immobile o anche la vendita dell'immobile oggetto del presente giudizio ai sensi degli artt.788 e 569 c.p.c. secondo la stima che verrà effettuata dal nominando consulente tecnico d'ufficio, con conseguente ripartizione pro quota del ricavato della vendita fra i comproprietari e alla trascrizione dell'emananda sentenza presso i Pubblici Registri Immobiliari di Milano;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi una consulenza tecnica.”.
La causa è stata istruita mediante ctu.
In data 04 aprile 2024 il ctu Geom. depositava la propria relazione e il Giudice rinviava CP_2 all'udienza del 12 settembre 2024, invitando le parti a sanare le difformità edilizie / urbanistiche riscontrate entro dette termine. L' attore provvedeva al deposito della documentazione attestante secondo la sua prospettazione la sanatoria delle difformità, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate ma la convenuta contestava la circostanza.
Il Giudice Istruttore rinviava all'udienza del 05 dicembre 2024 disponendo il deposito di note scritte.
Entrambe le parti depositavano le suddette note scritte e il Giudice, con provvedimento del 06 dicembre 2024, fissava l'udienza del 03 aprile 2025 per la rimessione in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche.
I difensori hanno depositato le comparse conclusionali e le note di replica.
La causa è stata trattenuta in decisione all' udienza del 3 Aprile 2025
******
La domanda di scioglimento della comunione immobiliare avente ad oggetto l' appartamento sito in
Camogli (GE), Via Piero Schiaffino n. 4/14 e identificato al N.C.E.U. come segue: - Immobile 1:
Catasto fabbricati, Foglio 2, Particella 186, Subalterno 18, Natura A3 – Abitazione di tipo economico, consistenza 6,5 vani, Piano 7, di cui l' attore e la convenuta sono comproprietari rispettivamente per la quota di 2/3 il primo e di 1/3 la seconda in forza dell' atto di acquisto del 18/3/2004 ( doc. 1 di parte attrice ), può essere accolta.
Il c.t.u. ha compiutamente descritto l' immobile in comunione che è costituito da un appartamento sito in Camogli (GE), Via Piero Schiaffino 4/14 piano 7, così censito, Comune di CAMOGLI
N.C.E.U. come segue: Catasto fabbricati, Foglio 2, Particella 186, Subalterno 18, Natura A3 – Classe 4, consistenza 6,5 vani, 83 mq, RC 1.057,45 e lo ha stimato € 485.000,00, previa valutazione di indivisibilità del cespite secondo le quote dei comproprietari vista la tipologia e la natura dell'immobile.
Il c.t.u. ha verificato che lo stato legittimo di riferimento dell' immobile è quello risultante dalla planimetria catastale di impianto del 1940, dalla quale, considerata anche la “schematicità” dell'elaborato, lo stato attuale differisce per: a) finestra del bagno (omessa per una errata indicazione nella planimetria catastale); b) diversa distribuzione interna conseguente alla realizzazione di un bagno con antibagno al posto della piccola latrina, eliminazione della dispensa, spostamento del vano cucina, ampliamento del soggiorno;
c) demolizione della tramezza di divisione tra le camere lato Nord sostituita con una parete in arredo;
d) spostamento del portoncino di ingresso con accorpamento di una parte del pianerottolo condominiale.
Le difformità sopraelencate, ad esclusione della parete in arredo al punto d) che appare di più recente realizzazione, per tipologia, materiali e vetustà, sono databili nella seconda metà del secolo scorso.
Il c.t.u. ha così concluso “Alla luce delle risultanze che hanno evidenziato la presenza di difformità dovute a modifiche interne conformi ai regolamenti edilizi e pertanto, con le vigenti normative, regolarizzabili, non ricorrono gli estremi di nullità previsti dall'art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985” L' attore ha dimostrato in ogni caso di avere provveduto alla regolarizzazione delle difformità mediante apposita pratica edilizia depositata in Comune tramite l' Arch. Risicato come risulta dagli allegati alle note di trattazione scritte del 12/9/2024 e del 4/12/2024.
La domanda di divisione appare quindi procedibile e può pertanto essere dichiarato lo scioglimento della comunione.
La domanda di attribuzione/assegnazione dell' intero proposta dall' attore può essere accolta ai sensi dell' art. 720 c.c. e dell' art. 1116 c.c. c.c. atteso che l' attore è titolare della quota maggiore pari ai 2/3 dell' intero.
L' attore deve quindi corrispondere alla convenuta a titolo di conguaglio ed addebito dell'eccedenza la somma di € 161.666,66 pari alla quota di 1/3 dell' intero ( € 485.000,00 : 3 = € 161.666,66 ).
Le spese di lite vista la natura della causa possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della ctu vanno poste in via definitiva a carico della massa e nei rapporti interni per 2/3 a carico dell' attore e per 1/3 a carico della convenuta.
La sentenza deve essere trascritta ai sensi dell' art. 2646 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento della comunione immobiliare esistente tra le parti in causa con riguardo all'immobile adibito ad appartamento sito in Camogli (GE), Via Piero Schiaffino 4/14 piano 7;
ATTRIBUSCE ED ASSEGNA
in piena ed esclusiva proprietà a il bene immobile oggetto della Parte_1 domanda di divisione costituito da un appartamento sito in Camogli (GE), Via Piero Schiaffino 4/14 piano 7, così censito a Catasto:
Comune di CAMOGLI, N.C.E.U. Catasto fabbricati, Foglio 2, Particella 186, Subalterno 18, natura
A3 – classe 4, consistenza 6,5 vani, 83 mq, RC 1.057,45;
PONE
a carico di l' obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, a titolo di conguaglio ed addebito dell' eccedenza, la somma Controparte_1 di € 161.666,66;
PONE le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della massa e nei rapporti interni per la quota di 2/3 a carico dell' attore e per la quota di 1/3 a carico della convenuta;
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese legali del giudizio;
ORDINA
al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di procedere alla trascrizione della sentenza a favore dell' attore e contro la convenuta
Così deciso in Genova il 3 Aprile 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino