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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 243/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giorgio Rodin, dell'avv. Giuliana Murino, dall'avv. Teodoro Rodin e dell'avv.
Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
contumace Controparte_1
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 28 gennaio 2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo,
- di essere titolare di assegno sociale n. 04812789, cat. AS;
CP_
- di aver ricevuto, in data 28 maggio 2021, un provvedimento da parte dell' con il quale le veniva comunicato che “l'assegno sociale numero 04812789 categoria AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1° settembre 2013. Dal ricalcolo è derivato, fino al giugno 2021, un debito a suo carico di euro 32.565,96”;
- di aver proposto, in data 16 settembre 2021, ricorso amministrativo avverso il suddetto
CP_ provvedimento, presso il Comitato Provinciale dell' senza esito alcuno;
- di ritenere il provvedimento di ricalcolo illegittimo, in quanto generico e privo di una motivazione che giustifichi l'asserito indebito;
- di aver correttamente adempiuto al proprio obbligo informativo con riguardo alla propria situazione reddituale e di aver percepito la prestazione in buona fede.
pagina 1 di 4 CP_ La ricorrente ha quindi convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di euro 32.565,96 pretesi dall' con il provvedimento del 20 CP_1
maggio 2021.
L' convenuto, cui è stato regolarmente notificato l'atto introduttivo del giudizio, non si è CP_1
costituito in giudizio, rimanendo contumace.
2. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Parte ricorrente ha dedotto di essere titolare dell'assegno sociale contraddistinto al numero CP_ 04812789, categoria AS e di aver ricevuto una comunicazione da parte dell' con la quale è stata informata dell'avvenuto ricalcolo della prestazione concessa, con precisa indicazione dell'ammontare del debito a suo carico.
Ha allegato che dal corpo dell'atto di riliquidazione ricevuto non risulta la motivazione alla base del ricalcolo della prestazione concessa, né i criteri sulla base dei quali è stato accertato l'indebito.
Ha quindi sostenuto di aver sempre percepito la prestazione nella misura corretta.
L' resistente non si è costituito in giudizio e non ha contestato le avverse deduzioni. CP_1
2.1. Ai fini della decisione, assume rilievo dirimente l'analisi della questione dell'onere della prova nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale al fine di contrastare la pretesa alla restituzione di somme indebitamente percepite a titolo pensionistico.
A tal proposito, si rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, hanno affermato che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la successiva sentenza n. 198 del 5 gennaio 2011, ha precisato la portata di tale principio, ritenendo che lo stesso presupponga che “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi di pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”.
Facendo applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che il principio, secondo il quale è onere dell'attore che agisce per l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituzione allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, in tanto può trovare pagina 2 di 4 applicazione in quanto vi sia stato, da parte dell'ente che afferma la non debenza di quanto già prestato, un provvedimento che richiami i tratti essenziali della richiesta di restituzione, in modo da mettere l'accipiens nella condizione di poter valutare la correttezza della pretesa: segnatamente, il provvedimento deve contenere l'indicazione degli estremi del pagamento e, soprattutto, le motivazioni poste alla base dell'indebito.
Al contrario, la rigida applicazione del principio sul riparto dell'onere probatorio comporterebbe, nel caso di una richiesta sfornita totalmente di motivazione, l'impossibilità per il beneficiario di individuare i fatti costitutivi del diritto da opporre alla pretesa dell'ente. CP_ Nel caso di specie, la richiesta dell' pur contenendo la precisa quantificazione dell'indebito e l'annunciazione di una restituzione di futura, è del tutto sfornita di motivazione circa le ragioni dell'asserito indebito.
L' si è infatti limitato alla comunicazione che l'assegno sociale è stato ricalcolato con CP_1
decorrenza dal 1° settembre 2013 e che, a seguito di tale ricalcolo, è stata accertata la percezione indebita della somma di euro 32.565,96.
L' non si è costituito in giudizio e non ha prodotto ulteriore documentazione, che sarebbe CP_1
stata utile a meglio qualificare la richiesta di restituzione inviata alla ricorrente.
Non è dato dunque conoscere il motivo che abbia condotto alla riliquidazione, né i criteri che abbiano concorso alla determinazione della somma così come ricalcolata. CP_ Per tali motivi, la somma di euro 32.565,96 richiesta dall' non è ripetibile. CP_
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l' deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza (valore della causa compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile la somma di euro 32.565,96 richiesta
CP_ dall' con il provvedimento;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati della parte ricorrente.
pagina 3 di 4 Cagliari, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 243/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giorgio Rodin, dell'avv. Giuliana Murino, dall'avv. Teodoro Rodin e dell'avv.
Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
contumace Controparte_1
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 28 gennaio 2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo,
- di essere titolare di assegno sociale n. 04812789, cat. AS;
CP_
- di aver ricevuto, in data 28 maggio 2021, un provvedimento da parte dell' con il quale le veniva comunicato che “l'assegno sociale numero 04812789 categoria AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1° settembre 2013. Dal ricalcolo è derivato, fino al giugno 2021, un debito a suo carico di euro 32.565,96”;
- di aver proposto, in data 16 settembre 2021, ricorso amministrativo avverso il suddetto
CP_ provvedimento, presso il Comitato Provinciale dell' senza esito alcuno;
- di ritenere il provvedimento di ricalcolo illegittimo, in quanto generico e privo di una motivazione che giustifichi l'asserito indebito;
- di aver correttamente adempiuto al proprio obbligo informativo con riguardo alla propria situazione reddituale e di aver percepito la prestazione in buona fede.
pagina 1 di 4 CP_ La ricorrente ha quindi convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di euro 32.565,96 pretesi dall' con il provvedimento del 20 CP_1
maggio 2021.
L' convenuto, cui è stato regolarmente notificato l'atto introduttivo del giudizio, non si è CP_1
costituito in giudizio, rimanendo contumace.
2. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Parte ricorrente ha dedotto di essere titolare dell'assegno sociale contraddistinto al numero CP_ 04812789, categoria AS e di aver ricevuto una comunicazione da parte dell' con la quale è stata informata dell'avvenuto ricalcolo della prestazione concessa, con precisa indicazione dell'ammontare del debito a suo carico.
Ha allegato che dal corpo dell'atto di riliquidazione ricevuto non risulta la motivazione alla base del ricalcolo della prestazione concessa, né i criteri sulla base dei quali è stato accertato l'indebito.
Ha quindi sostenuto di aver sempre percepito la prestazione nella misura corretta.
L' resistente non si è costituito in giudizio e non ha contestato le avverse deduzioni. CP_1
2.1. Ai fini della decisione, assume rilievo dirimente l'analisi della questione dell'onere della prova nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale al fine di contrastare la pretesa alla restituzione di somme indebitamente percepite a titolo pensionistico.
A tal proposito, si rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, hanno affermato che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la successiva sentenza n. 198 del 5 gennaio 2011, ha precisato la portata di tale principio, ritenendo che lo stesso presupponga che “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi di pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”.
Facendo applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che il principio, secondo il quale è onere dell'attore che agisce per l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituzione allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, in tanto può trovare pagina 2 di 4 applicazione in quanto vi sia stato, da parte dell'ente che afferma la non debenza di quanto già prestato, un provvedimento che richiami i tratti essenziali della richiesta di restituzione, in modo da mettere l'accipiens nella condizione di poter valutare la correttezza della pretesa: segnatamente, il provvedimento deve contenere l'indicazione degli estremi del pagamento e, soprattutto, le motivazioni poste alla base dell'indebito.
Al contrario, la rigida applicazione del principio sul riparto dell'onere probatorio comporterebbe, nel caso di una richiesta sfornita totalmente di motivazione, l'impossibilità per il beneficiario di individuare i fatti costitutivi del diritto da opporre alla pretesa dell'ente. CP_ Nel caso di specie, la richiesta dell' pur contenendo la precisa quantificazione dell'indebito e l'annunciazione di una restituzione di futura, è del tutto sfornita di motivazione circa le ragioni dell'asserito indebito.
L' si è infatti limitato alla comunicazione che l'assegno sociale è stato ricalcolato con CP_1
decorrenza dal 1° settembre 2013 e che, a seguito di tale ricalcolo, è stata accertata la percezione indebita della somma di euro 32.565,96.
L' non si è costituito in giudizio e non ha prodotto ulteriore documentazione, che sarebbe CP_1
stata utile a meglio qualificare la richiesta di restituzione inviata alla ricorrente.
Non è dato dunque conoscere il motivo che abbia condotto alla riliquidazione, né i criteri che abbiano concorso alla determinazione della somma così come ricalcolata. CP_ Per tali motivi, la somma di euro 32.565,96 richiesta dall' non è ripetibile. CP_
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l' deve essere condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di previdenza (valore della causa compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile la somma di euro 32.565,96 richiesta
CP_ dall' con il provvedimento;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati della parte ricorrente.
pagina 3 di 4 Cagliari, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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